Il portavoce nazionale dei Garanti regionali dei detenuti scrive al Ministro Orlando

03.07.2014

Roma 24 giugno 2014

Egregio Ministro,

le scrivo in relazione ad una questione che in alcune realtà territoriali penitenziarie è interpretata in modo difforme e quindi ha necessariamente bisogno di essere definitivamente chiarita. Come lei ben sa, la figura del Garante dei Detenuti è considerata e menzionata dalla legge 354/75 modificata nel 2009 sia all’ Art. 18 che all’Art 67. Da allora il Garante dei detenuti ha assunto un ruolo istituzionale sempre meglio definito e sempre più presente su buona parte del territorio nazionale.

Ad oggi, infatti, i Garanti sono operativi in undici Regioni e quarantacinque Enti Locali tra Comuni e Provincie. E’ presumibile che con l’istituzione del Garante Nazionale, le articolazioni regionali e territoriali acquisiscano, nel rapporto con il Nazionale, uno spessore organizzativo ed istituzionale di ancora maggiore rilievo. Le attività e le azioni dei Garanti dei detenuti sono unanimemente riconosciute come collaborative, trattamentali e risocializzanti ed anche, laddove occorre, di critica a di denuncia. Una figura dunque, normata da leggi dello Stato e che, pertanto, riveste a tutti gli effetti un ruolo istituzionale.

Ed è proprio in considerazione di tutto questo che non si comprende il merito delle questioni poste della circolare GDAP-0381054-2013 in cui si mette in discussione l’essenza stessa della figura di garanzia, impedendone l’operatività, sia nel rapporto diretto con i detenuti che nella presenza autonoma in carcere dei propri collaboratori.

Tale circolare dà adito ad iniziative restrittive da parte di alcune Direzioni degli Istituti, così come si è verificato ad Orvieto con l’ordine di servizio n. 6 del 13/6/2014, che allego e che, anche nel tono perentorio, fa denotare un’ostilità preconcetta e pregiudizievole nei confronti del Garante della Regione Umbria. Inoltre è utile evidenziare che i contenuti della suddetta circolare relativa ai Garanti, sono oggettivamente contraddittori con quelli della circolare del D.A.P. n. 0046129 del 1/2/2010 a firma del Consigliere Ionta, laddove si definiva nettamente e si sperava definitivamente, quale doveva essere, in coerenza con le norme e le leggi vigenti, l’attività del Garante e dei suoi collaboratori, in carcere. In realtà anche questa nota del D.A.P. è stata applicata con grande difficoltà e contraddittorietà nelle carceri italiane. Ecco perché ci appare che c’è ancora bisogno di puntualizzazioni e chiarimenti. A tal proposito credo sia utile discuterne nell’incontro a lei già richiesto come Conferenza nazionale dei Garanti regionali a cui spero quanto prima di avere riscontro.

Ringraziando per l’attenzione si porgono distinti saluti.

Avv. Angiolo Marroni - Portavoce nazionale Garanti regionali dei detenuti