Il PE a favore dell'attivazione dell'art. 7 del Trattato UE per l'Ungheria

Negli ultimi anni, l’Ungheria e i suoi governi sono stati spesso criticati per avere indebolito le proprie istituzioni democratiche e lo stato di diritto, oltre che di avere favorito la discriminazione verso le minoranze etniche e non aver garantito il diritto d'asilo.

Il PE ieri ha approvato la relazione della parlamentare Judith Sargentini che chiedeva l’applicazione dell’articolo 7 dei Trattati sullo stato di diritto in Ungheria, sulla base di preoccupazioni relative al "funzionamento del sistema costituzionale ed elettorale" ungherese, "l'indipendenza della giustizia", "la corruzione e i conflitti di interesse" o varie libertà individuali come il diritto dei richiedenti asilo.

A favore hanno votato 448, 197 si sono espressi contro, 48 si sono astenuti, per un totale di 693 votanti. Ora la parola passa al Consiglio europeo, ovvero ai capi di Stato e di governo dell'Unione.

Come previsto dall'Art. 7 il Presidente Orban ha parlato dinanzi all'aula parlamentare per convincere i deputati delle sue ragioni. Ora la parola passa al Consiglio.

L’articolo 7 contiene la misura che sanziona i paesi membri ritenuti in contrasto con i valori fondanti dell’Unione Europea, avviando una procedura che potrebbe portare a sanzioni:

TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

 Articolo 7

(ex articolo 7 del TUE)

1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.

3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. 

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

5. Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell'articolo 354 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Approfondimenti:

Il dibattito in aula sulla situazione in Ungheria

Scheda Il rispetto dello stato di diritto sulla pagina web del PE