La Commissione europea dopo il Trattato di Lisbona

La Commissione europea resta una istituzione fondamentale per l'UE anche con il nuovo trattato. I commissari non sono legati da alcun titolo di rappresentanza con lo stato da cui provengono, in quanto i commissari devono agire nell’interesse generale dell’Unione; per tale motivo la Commissione viene definita come "organo di individui" a differenza del Consiglio qualificato come "organo di Stati".

Nomina della commissione: il PE elegge il presidente della commissione su proposta del consiglio, tenendo conto dell’esito delle votazioni europee. Il Consiglio, d’accordo con il presidente della Commissione eletto adotta l’elenco dei possibili commissari sulla base di elenchi indicati dagli stati membri. Anche i commissari e l’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza sono soggetti al voto del Parlamento europeo. A seguito di tale voto la commissione è nominata dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata.

Funzionamento: è un organo collegiale, strutturato all’interno con un’ampia delega di funzioni a singoli commissari, che guidano 26 direzioni generali. Le deliberazioni dell’istituzione vengono prese a maggioranza del numero dei suoi membri.

la Commissione è dotata di una struttura burocratica (come qualsiasi amministrazione pubblica). Il numero di dipendenti della Commissione europea è paragonabile al numero di dipendenti del Comune di Roma. Secondo dati non ufficiali questo numero si aggira attorno alle 25.000 unità.

Essa è suddivisa in Direzioni Generali, Servizi, Unità e si avvale di Agenzie specializzate, dislocate nei diversi paesi europei.

Attribuzioni: vigila sull’applicazione dei Trattati o delle misure che ne derivano nonché sull’applicazione del diritto dell’UE negli stati membri, sotto il controllo delle Corte di giustizia; dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi; svolge funzioni di coordinamento, esecuzione e gestione; assicura la rappresentanza esterna dell’UE fata eccezione per la politica estera e di sicurezza; avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale per giungere ad accordi interistituzionali.

Poteri:

- potere di iniziativa. È in realtà un potere di proposta di un atto legislativo che le spetta in via esclusiva e che rappresenta la condizione affinchè Consiglio e Parlamento possano avviare la procedura per l’emanazione di atti vincolanti

- potere di esecuzione: la Commissione può emanare atti di esecuzione di atti giuridicamente vincolanti in settori dove sia necessario fornire disposizioni concrete di applicazione. Tale potere è conferito dagli stati membri. Può inoltre svolgere un funzione normativa delegata quando un atto legislativo delega alla Commissione il potere di adottare atti legislativi che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto originario, il quale delimita esplicitamente gli obiettivi, i contenuti, la durata e la portata della delega di potere data alla commissione.

- potere di controllo. In qualità di custode dei trattati, vigila sull'attuazione dei regolamenti e delle direttive adottate dal Consiglio e dal Parlamento. Di conseguenza, se uno Stato membro manca ai suoi obblighi, la Commissione europea dispone del potere, di ingiungere allo Stato membro di porre fine all'infrazione e, se questo non accade, di adire la Corte di giustizia (ricorso per inadempimento).

- potere di rappresentanza: dal trattato di Lisbona la funzione rappresentativa è svolta dall'Alto rappresentante, il quale conduce il dialogo politico con i paesi terzi ed esprime la posizione dell’Unione nelle organizzazioni internazionali. In realtà esso condivide tale ruolo di rappresentanza con il Presidente del Consiglio europeo.