Votare all'estero

Chi può votare

I cittadini italiani residenti all´estero che abbiano compiuto 18 anni (per l´elezione della Camera dei Deputati, del Parlamento europeo e per i referendum popolari previsti dalla Costituzione) e 25 anni (per il Senato) e che siano iscritti nelle liste elettorali, predisposte sulla base di un elenco dei residenti all´estero realizzato unendo i dati dell´AIRE (Anagrafe dei cittadini italiani - sito in italiano e inglese) e quelli degli schedari consolari.

 Come si vota all’estero

I cittadini italiani residenti all’estero appartengono alla circoscrizione italiana “Estero” e sono elettori attivi e passivi di liste contenenti candidati italiani residenti all’estero.

Gli Uffici Consolari inviano agli aventi diritto il plico contenente istruzioni e schede.

Entro le scadenze indicate deve essere spedita la busta affrancata con la scheda votata ed altri documenti richiesti.

Gli Uffici Consolari dei Paesi con cui l’Italia abbia specifici accordi, allestiscono i seggi in cui poter votare, trasferendo così dall’elettore al Console l’obbligo della spedizione della  busta.

 Se si sceglie di venire in Italia per votare

Se il cittadino italiano ha espresso l’opzione di votare in Italia, eleggerà candidati presenti nelle liste della circoscrizione italiana cui è iscritto.

L’opzione, redatta in carta semplice, vale soltanto per la singola consultazione e deve essere esercitata tutte le volte che serve.

Per una votazione di cui sia prevedibile o naturale la scadenza, la comunicazione di opzione dev’essere presentata all’Ufficio Consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

In caso di elezioni anticipate del Parlamento Italiano o di indizione di referendum,  l’Ufficio Consolare deve ricevere la comunicazione di opzione entro il decimo giorno successivo all’indizione delle consultazioni.

Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall´elettore che abbia scelto di votare in Italia, salve le agevolazioni per i trasporti italiani interni.

 

Casi in cui non è possibile votare all´estero

Potranno votare esclusivamente in Italia i cittadini italiani residenti in Paesi con cui non sia stato possibile concludere intese che garantiscano la regolarità del voto.

In tali casi, ed inoltre per gli elettori che risiedano in Paesi privi di Rappresentanze diplomatiche italiane, è previsto il diritto al rimborso del 75% delle spese di viaggio per il rientro in Italia presentando una domanda al proprio Ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

 

Quattro ripartizioni estere eleggono membri del Parlamento Italiano

La Costituzione della Repubblica Italiana (modificata dalla legge n. 1/2001) prevede che 18 membri del Parlamento Italiano (12 deputati e 6 senatori) siano eletti nella circoscrizione Estero istituita con legge n. 1/2000 e formata di 4 ripartizioni (Europa (compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia); America Meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide.

 

Chi può candidarsi

Nella Circoscrizione Estero potranno candidarsi unicamente cittadini ´"residenti ed elettori" in una delle quattro ripartizioni. Nessun deputato o senatore o componente del governo potrà far parte contemporaneamente di parlamenti o governi esteri.

 

Per saperne di più: le leggi e i decreti sul voto all´estero

 

 Legge n. 459 del 27 dicembre 2001 "Norme per l´esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all´ estero" - G.U. n. 4 del 5 gennaio 2002

Legge Costituzionale N.1 del 2001 "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all´estero" - G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001

Legge Costituzionale n. 1 del 2000 "Modifica all´articolo 48 della Costituzione, concernente l´istituzione della circoscrizione Estero per l´esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all´estero" - G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000

Legge 104/02 "Disposizioni per il completamento e l´aggiornamento dei dati, per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all´estero e modifiche alla Legge n.470 del 27 ottobre 1988" - G.U. n. 127 del 1° giugno 2002

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2002 -" Istituzione e organizzazione interna del Dipartimento per gli italiani nel mondo, nell´ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri "- G.U. n. 14 del 18 gennaio 2003

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003  " Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei  cittadini italiani residenti all´estero" -  G.U. n.109 del 13 maggio 2003.

Consulta il sito del Ministero dell'Interno