Come nasce una legge

Il procedimento che porta all'approvazione di una legge, il cosiddetto 'iter legislativo', si articola in quattro fasi:

  • Iniziativa, cioè la presentazione del progetto di legge
  • Istruttoria, ovvero l'esame in commissione
  • Decisionale, vale a dire la discussione e l'approvazione (o bocciatura) del pdl da parte dell'Assemblea
  • Integrativa dell'efficacia, dunque la promulgazione, la pubblicazione e l'entrata in vigore

1. Fase dell'iniziativa

Consiste nella presentazione al presidente dell'Assemblea legislativa di un progetto di legge, suddiviso in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa. Spetta ad  ogni consigliere regionale, alla giunta regionale, a ciascun consiglio provinciale, a uno o più consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno 50.000 abitanti e agli elettori dell'Emilia-Romagna (almeno 5.000). Il presidente dell'Assemblea assegna il progetto di legge, per l'esame istruttorio, alla commissione assembleare competente per la materia trattata dal progetto.

2. Fase istruttoria

Sulla base della competenza prevalente per materia, il presidente dell'Assemblea individua la commissione permanente incaricata (in sede referente) di esaminare il progetto e di preparare un testo per la discussione in Assemblea. Se il progetto riguarda più materie, il presidente indica anche le commissioni consultive che, per competenza, dovranno esprimere dei pareri.
Il presidente della commissione referente propone immediatamente la nomina del relatore, cui spetta il compito di seguire l'iter complessivo del progetto e di illustrare all'Assemblea le proposte approvate in commissione. 
Nello svolgimento dell’attività istruttoria, le commissioni assembleari possono convocare delle udienze conoscitive al fine di consultare la società civile.

3. Fase decisionale

Concluso l'esame in commissione, il progetto di legge, accompagnato dalla relazione di maggioranza ed eventualmente da quella di minoranza, passa all'Assemblea per la discussione. Dopo averlo esaminato, l’Assemblea lo approva articolo per articolo e con voto finale sull'intero progetto.
I lavori iniziano con la discussione sulle linee generali del progetto attraverso l'illustrazione delle relazioni di maggioranza e di minoranza. Segue poi il dibattito e l'eventuale replica dei relatori e della giunta. Vengono quindi esaminati, e poi votati, i singoli articoli e gli eventuali emendamenti presentati. Nella fase finale, si passa alla votazione del progetto nel suo complesso, che avviene con voto palese con dispositivo elettronico.

4. Integrativa dell’efficacia

Entro 10 giorni dalla sua approvazione definitiva da parte dell’Aula, il presidente della Regione provvede a promulgare la legge, cioè a dichiararne la validità e l'efficacia, e ad ordinare la pubblicazione.
Le leggi regionali vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale telematico entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore (quindi diventano obbligatorie per tutti) il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, a meno che le leggi stesse non stabiliscano un termine diverso.
Le leggi e gli atti regionali sono inseriti anche nella banca dati Demetra, raggiungibile dal sito web dell’Assemblea legislativa.