Sistemi elettorali regionali (maggio 2015)

Normativa nazionale

13.05.2015

NORME GENERALI DI RIFERIMENTO
La Costituzione della Repubblica italiana, nel Titolo V, Le Regioni, le Province, i Comuni, agli articoli da 121 a 126, dispone sistema di elezione, casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, forma di governo regionale, casi di scioglimento anticipato dei consigli regionali.

 

IlDecreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, reca “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”.

 

L’elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario è disciplinata dalla Legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", che rappresenta la prima normativa dettata dallo Stato in materia di sistema elettorale regionale, tuttora vigente, per tutte le regioni che non hanno adottato una propria legge elettorale, o che hanno rinviato a quanto disposto dalla presente legge.

 

Con Legge 21 marzo 1990, n. 53, sono state introdotte "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale".

 

LaLegge 23 febbraio 1995, n. 43, “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”, con l’intento di attribuire ai governi regionali maggiore autorevolezza e continuità, ha modificato la Legge n. 108/1968, stabilendo che i quattro quinti del numero dei Consiglieri assegnati a ciascuna regione siano eletti sulla base di liste provinciali, mentre il restante quinto sia eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali.

 

Con la riforma costituzionale del 1999, il sistema di elezione del Presidente della Giunta e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei Consiglieri regionali, viene disciplinato con legge della regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
La legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni" introduce infatti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, e prevede la proclamazione a tale carica del candidato capolista della lista regionale che abbia conseguito il maggior numero di voti validi.
Con l’entrata in vigore di questo provvedimento i Consigli regionali sono deputati a riformare il proprio sistema elettorale (art. 122 Cost.) e il proprio Statuto, demandando ad esso la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento  (art. 123 Cost: “Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento”).

 

Con Legge 2 luglio 2004, n. 165, "Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione"  il Parlamento ha approvato le disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, concernente il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, stabilendo i principi fondamentali ai quali devono  attenersi le Regioni nel disciplinare la materia.

 

Con il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104,  “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo” vengono dettate norme in tema di contenzioso sulle operazioni elettorali (art. 129), e in tema di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità (artt. 84 – 104 – 135).

 

Con l'art. 14 del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  è stato fissato il numero massimo di Consiglieri regionali (ad esclusione del Presidente della Giunta regionale), suddividendo le regioni in fasce, in base alla popolazione residente: 20 Consiglieri per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti.

 

CAUSE DI INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA', INCANDIDABILITA'

Ai fini della definizione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità si segnalano gli articoli numero 84, 104, 122, 135 della Costituzione della Repubblica Italiana, Parte II.

 

La Legge 2 luglio 2004, n. 165,"Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione" detta i principi fondamentali in materia di ineleggibilità ed incompatibilità (artt. 2 e 3), e in materia di sistema di elezione (art. 4), stabilendo inoltre la durata degli organi elettivi regionali: cinque anni decorrenti dalla data di elezione, fatta salva, nei casi previsti, l’eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

In assenza di diverse norme adottate dalle regioni in attuazione dell'art. 122 Cost., e in conformità ai principi generali fissati dalla Legge n. 165/2004, si applica inoltre quanto disposto dallaLegge 23 aprile 1981, n. 154 "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale" . La presente norma è  abrogata (per effetto del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), fatte salve le disposizioni previste per i Consiglieri regionali.

 

Con il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo” sono state introdotte norme e in tema di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità (artt. 84 – 104 – 135).

 

Con ilDecreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235,"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63 della legge 6 novembre 2012, n. 190"   è stato approvato il testo unico che disciplina le cause di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo.

 

In attuazione dell'art. 1 della legge anticorruzione è stato inoltre approvato il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190". Il provvedimento stabilisce una serie articolata e minuziosa di cause di inconferibilità e incompatibilità (con obbligo in questo secondo caso di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra l'uno e l'altro incarico)

 

Si segnala infine l’art. 65, “Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale“, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nel testo modificato dalla recente Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. 

 

 

PARITA' DI ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE
L’articolo 117 della Costituzione, come modificato dallaLegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3“Modifiche al Titolo V, della parte seconda della Costituzione", dispone che:“Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”.
Il primo comma dell’art. 51 del testo costituzionale recita inoltre:"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini". (testo così modificato per effetto delll'art. 1, della Legge Costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.

 

L’articolo 1, comma 6, della Legge 23 febbraio 1995, n. 43Nuove norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario”, che prevedeva norme sulla proporzione dei sessi nelle liste dei candidati, è stato dichiarato illegittimo con Sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

 

Nel 2012 è stata emanata la Legge 23 novembre 2012, n. 215Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”.

 

Per favorire l’equilibrio di genere nell’accesso alle cariche elettive, il legislatore ha previsto, in materia di finanziamento pubblico ai partiti, l'applicazione di “sanzioni” in caso siano disattese le disposizioni sulla parità di genere, attraverso il Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 13.

 

Si segnala inoltre la recente Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, che contiene alcune norme poste a garanzia dell’equilibrio di genere negli organi degli enti locali.

Una raccolta ragionata sulla normativa di riferimento per il procedimento elettorale nelle regioni a statuto ordinario è disponibile nell' Appendice normativa alle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature". Elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna del 23 novembre 2014Guida realizzata a cura dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Servizio Segreteria e Affari legislativi e del Servizio Documentazione Europa e Cittadinanza attiva nell'ottobre 2014.