Diritto alla segretezza del parto, il Garante per l'infanzia firma un appello per difenderlo

29.10.2014

Diritto alla segretezza del parto, il Garante per l'infanzia firma un appello per difenderlo

"Un norma che non assicura un corretto bilanciamento tra il diritto dell'adottato all'accesso alle origini e il diritto all'oblio della donna che l'ha generato". Così il Garante per l'infanzia e l'adolescenze Luigi Fadiga è intervenuto in una nota con la quale comunica all'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie la sua adesione all'appello promosso contro il comma 7 bis del testo unificato  “Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini” prescelto come testo base dalla Commissione giustizia della Camera lo scorso 22 ottobre.

Il comma, introdotto dalla lettera d), prevede che “Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni (...) e del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali, contatta la madre senza formalità per verificare se intenda mantenere l’anonimato (…)”.

Si parla dunque della possibilità di contattre le donne che non hanno riconosciuto i loro nati senza che esse abbiano preventivamente e in assoluta autonomia dichiarato la propria  disponibilità a ritornare sulla decisione a suo tempo  assunta. "Un norma che per la sua genericità, può dare luogo a prassi molto difformi da zona a zona gravemente lesive del diritto alla riservatezza" ha concluso Fadiga che, in qualità di Garante regionale dell'Emilia Romagna per l'infanzia e l'adolescenza, ha sottoscritto l'appello nei giorni scorsi.