Come si vota per le elezioni europee

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Come si vota in Italia

Qual è la data delle elezioni?

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si terranno in Italia le elezioni europee. Il nostro paese sarà l'ultimo tra gli Stati membri a chiudere le urne.

Chi può votare?

In Italia si ha diritto di voto alle Elezioni europee se:

  • si è compiuto il diciottesimo anno di età;
  • si è cittadini italiani o dell'Unione europea con residenza legale in Italia, o cittadini italiani residenti all'estero;
  • si è registrati come votanti entro la scadenza stabilita (per i cittadini UE votanti in Italia).

 

Quanti membri verranno eletti?
Nella tornata elettorale del 2024, verranno eletti 720 europarlamenti di cui 76 spettanti all'Italia.

Come sono eletti i membri del Parlamento europeo?
Ai sensi della normativa europea per l'elezione dei componenti del Parlamento europeo, tutti i paesi membri devono usare un sistema elettorale proporzionale. Ciò significa che l’assegnazione dei seggi avviene in modo da assicurare alle diverse liste un numero di posti proporzionale ai voti ricevuti.  Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

Quante preferenze posso esprimere?
In Italia si usa il voto di preferenza, che dà agli elettori la possibilità di indicare, nell’ambito della medesima lista, da una a tre preferenze. Nel caso di due o di tre preferenze, vanno scelti candidati di sesso diverso. Ad esempio per tre preferenze: donna-donna-uomo oppure uomo-uomo-donna; donna-uomo-donna oppure uomo-donna-uomo. Se l’elettore esprime più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima, ma non viene annullato il voto.

Per quali partiti politici è possibile votare? 
Si può votare per i partiti o gruppi politici che abbiano regolarmente depositato il proprio contrassegno presso il Ministero dell'Interno e che abbiano successivamente presentato presso gli uffici elettorali costituiti presso le Corti d'Appello dei capoluoghi di circoscrizione le proprie liste di candidati. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori della circoscrizione. Ogni regione che compone la circoscrizione deve essere rappresentata da almeno il 10% dei sottoscrittori.

Qual è la soglia di sbarramento per i partiti politici?
Ai fini dell'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, le liste devono avere conseguito almeno il 4% dei voti validi espressi a livello nazionale.

Quante e quali sono le circoscrizioni per le europee?
In Italia ci sono cinque circoscrizioni elettorali europee, di dimensione sovra-regionale: Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale, Meridionale, Insulare.
Ad ogni circoscrizione elettorale è assegnato un numero di seggi in base alla popolazione residente. Ogni partito o gruppo politico può presentare nella propria lista un numero massimo di candidati pari a quello assegnato alla circoscrizione elettorale e gli elettori scelgono tra i candidati presenti nelle liste della propria circoscrizione di residenza.

Il voto è un obbligo di legge?
In Italia il voto è libero e non obbligatorio. Secondo l'art. 48 della Costituzione italiana "Il suo esercizio è dovere civico".

Quali documenti si devono portare al seggio elettorale?
Per poter esercitare il diritto di voto presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste si risulta iscritti, si dovranno esibire un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.

Dove è possibile votare?

  • Cittadino italiano o di uno Stato membro votante in Italia

I cittadini italiani votano presso il seggio elettorale in cui sono iscritti, l’iscrizione nelle liste elettorali viene fatta d’ufficio dalle autorità competenti del comune di residenza. Il seggio è indicato sulla tessera elettorale e corrispondente alla sezione nel cui ambito territoriale è compreso il luogo di residenza. Per conoscere il proprio seggio elettorale, se non si è ancora in possesso della tessera elettorale, è necessario rivolgersi al proprio Comune di residenza. 
I cittadini di un altro paese europeo possono votare in Italia inviando, entro il 90° giorno antecedente le elezioni, la richiesta al Sindaco del Comune in cui risiedono di essere inseriti nella lista elettorale aggiunta. 
Condizioni particolari di voto sono previste per i degenti in ospedale, elettori affetti da infermità tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione, detenuti, elettori non deambulanti in sezioni diverse dalla propria se questa non è accessibile. Militari, forze di polizia, vigili del fuoco e naviganti possono votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

  • Cittadino italiano votante da un altro Stato membro dell'UE

I cittadini italiani residenti in un altro Stato membro dell'Unione Europea e iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), possono scegliere se votare per i rappresentanti italiani o per i rappresentanti del paese in cui si risiedono. Nel primo caso, si voterà recandosi presso i seggi elettorali allestiti nelle sedi diplomatico-consolari italiane presentando un certificato elettorale che il Ministero dell'Interno, nell'imminenza delle votazioni, invierà alla residenza estera. Se non si riceve alcun certificato elettorale, è necessario contattare il consolato di riferimento per verificare il proprio status elettorale. Nel secondo caso, si voterà secondo le specifiche disposizioni dettate dalla legislazione del Paese di residenza. Se invece si desidera votare in Italia,  presso il Comune italiano nelle cui liste elettorali si è iscritti, occorre comunicare la propria intenzione al sindaco del Comune e presentare il certificato elettorale ricevuto per il voto all'estero. 
I cittadini italiani che si trovino temporaneamente in un Paese membro dell'Unione Europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti italiani presso i seggi istituiti dagli Uffici consolari, presentando apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti tramite il Consolato competente per il successivo inoltro al Ministero dell’interno. Qualora tali elettori rientrino in Italia, possono votare presso la sezione nelle cui liste sono iscritti, comunicando tale decisione al Sindaco entro la data della votazione.

  • Studenti fuori sede

Per le elezioni europee del 2024 è stata introdotta, in via sperimentale, la possibilità per gli studenti fuori sede di votare nel luogo di domicilio, cioè nel Comune situato in una regione diversa da quella di residenza in cui vivono temporaneamente per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni. Se il Comune di domicilio si trova nella medesima circoscrizione elettorale del comune di residenza, gli studenti possono chiedere di votare nel comune di temporaneo domicilio. Se invece il Comune si trova in una circoscrizione diversa, possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. In questo ultimo caso il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell’elettore ed è esercitato presso sezioni elettorali speciali appositamente istituite. Gli interessati devono presentare domanda al comune di iscrizione elettorale almeno 35 giorni prima della data delle elezioni.

Nota: in caso di residenza in un Paese non appartenente all'UE, occorre rientrare in Italia e votare nel comune italiano nelle cui liste elettorali si è iscritti. Per tutte le informazioni riguardo il voto all'estero, consultare la pagina web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

È possibile votare per corrispondenza?
No, il sistema del voto per corrispondenza non si applica alle elezioni europee: gli elettori italiani aventi diritto e stabilmente residenti nei Paesi dell’Unione Europea, possono recarsi presso le apposite sezioni elettorali istituite in loco dalla rete diplomatico-consolare.

È possibile votare online?
No, in Italia non è possibile votare online.

 

Come si vota nell'UE

Chi può votare?

In quasi tutti gli Stati membri l'età prevista per esercitare il diritto di voto è 18 anni, tranne in Austria, Belgio e Germania e a Malta, dove è 16 anni, e in Grecia, dove ne bastano 17.

Inoltre, votare è obbligatorio in cinque Stati membri (Belgio, Bulgaria, Lussemburgo, Cipro e Grecia); l'obbligo si applica tanto ai cittadini dello Stato membro quanto ai cittadini di altri Stati membri dell'UE registrati.

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via internet. In tal caso, devono adottare misure adeguate a garantire, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali.

In occasione delle elezioni al Parlamento europeo ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tuttavia, la nozione di residenza varia ancora da uno Stato membro all'altro, per cui è consigliato fare una verifica all’ufficio elettorale di residenza. Per quanto riguarda l’Italia occorre registrarsi al voto entro il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Quasi tutti gli Stati membri prevedono la possibilità di votare dall'estero alle elezioni europee.

Chi può essere votato?

A prescindere dal requisito della cittadinanza di uno Stato membro, comune a tutti gli Stati membri, le condizioni di eleggibilità variano da uno Stato membro all'altro.

In Italiai candidati alle elezioni europee, presentati in lista da ciascun partito o gruppo politico, sono cittadini italiani che debbono aver compiuto 25 anni entro il giorno fissato per le elezioni, o i cittadini di altri Paesi membri, residenti in Italia e iscritti nelle apposite liste aggiunte, che possiedano i requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine.

Nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni (articolo 4 della direttiva 93/109/CE del Consiglio). L'età minima per candidarsi alle elezioni è di 18 anni nella maggior parte degli Stati membri; fanno eccezione il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Irlanda, la Lettonia, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia (21), la Romania (23), l'Italia e la Grecia (25).

In alcuni Stati membri (Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Paesi Bassi e Svezia) la presentazione delle candidature è riservata ai partiti e alle organizzazioni politiche. In tutti gli altri Stati membri per la presentazione delle candidature occorre raccogliere un certo numero di firme o raggruppare un certo numero di elettori. In taluni casi è richiesto il versamento di una cauzione.

La base normativa europea

Il Trattato sull’Unione europea al secondo paragrafo dell’Art. 14 dice “Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi”. Mentre al terzo paragrafo “I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni”.

La decisione e l'atto relativi all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto sono stati firmati a Bruxelles il 20 settembre 1976. Previa ratifica da parte di tutti gli Stati membri, l'atto è entrato in vigore il 10 luglio 1978. Le prime elezioni si sono svolte il 7 e il 10 giugno 1979.

L’atto relativo del 20 settembre 1976, così come modificato in maniera significativa nel 2002 con la decisione del Consiglio n. 772, fissa alcuni principi comuni a tutti gli Stati membri, tra cui l’obbligo della rappresentanza proporzionale, l’incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e quella di parlamentare nazionale. Nel 2018 è stata disposta a livello europeo una nuova norma che prevede una soglia minima tra il 2% e il 5% per le circoscrizioni con più di 35 seggi. 

Attualmente In 13 paesi europei non esiste alcuna soglia di sbarramento, tra questi la Germania  dove la soglia, in essere fino al 2011, è stata dichiarata incostituzionale e pertanto è stata - per ora - eliminata. Dieci stati adottano una soglia di sbarramento del 5%: Croazia, Francia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria. Il Belgio ha il 5% però solo a livello circoscrizionale. In Austria, Italia e Svezia lo sbarramento è del 4%. In Grecia del 3% e a Cipro dell’1,8%.

Per tutti gli altri aspetti l’Unione lascia agli stati nazionali la possibilità di decidere.

In un quadro di voto proporzionale con sbarramento, quindi, i diversi paesi europei hanno regole diverse per ciò che concerne altri aspetti che sono molto importanti: la suddivisione in circoscrizioni, la scelta tra lo scrutinio di lista e il sistema dei collegi uninominali, l’eventuale scelta di liste bloccate, la modalità di espressione del voto, l’età e le condizioni per esercitare il diritto di voto attivo e passivo, la disciplina della campagna elettorale ecc…

 

Per approfondire