Elezioni europee: quali regole in Europa? E in Italia?

Diritto di voto

In tutti gli Stati membri l'età prevista per esercitare il diritto di voto è 18 anni, tranne in Austria, dove è 16 anni, e in Grecia, dove ne bastano 17.

Votare è obbligatorio in quattro Stati membri (Belgio, Lussemburgo, Cipro e Grecia); l'obbligo si applica tanto ai cittadini dello Stato membro quanto ai cittadini di altri Stati membri dell'UE registrati. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via internet. In tal caso, devono adottare misure adeguate a garantire, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali.

In occasione delle elezioni al Parlamento europeo ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tuttavia, la nozione di residenza varia ancora da uno Stato membro all'altro, per cui è consigliato fare una verifica all’ufficio elettorale di residenza. Per quanto riguarda l’Italia occorre registrarsi al voto entro il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Quasi tutti gli Stati membri prevedono la possibilità di votare dall'estero alle elezioni europee.

Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell’Unione europea e che non intendono votare per i membri dello Stato ove risiedono, possono votare per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi presso i consolati d’Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e gli altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell’Unione. Analoga possibilità è concessa ai cittadini italiani che si trovino temporaneamente nel territorio dei Paesi membri dell’Unione per motivi di lavoro o studio nonché agli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine i predetti elettori devono aver fatto pervenire entro il 7 marzo 2019 al Consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per il successivo inoltro al Ministero dell’interno. Qualora tali elettori rientrino in Italia, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti, comunicando entro la data della votazione al Sindaco del loro comune che intendono votare nel comune stesso.

Eleggibilità

Ogni cittadino dell'Unione che, pur non essendo cittadino dello Stato membro di residenza, possiede i requisiti cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di eleggibilità dei propri cittadini, ha il diritto di eleggibilità nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo se non è decaduto da tali diritti (articolo 3 della direttiva 93/109/CE del Consiglio).

A prescindere dal requisito della cittadinanza di uno Stato membro, comune a tutti gli Stati membri, le condizioni di eleggibilità variano da uno Stato membro all'altro. Nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni (articolo 4 della direttiva 93/109/CE del Consiglio). L'età minima per candidarsi alle elezioni è di 18 anni nella maggior parte degli Stati membri; fanno eccezione il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Irlanda, la Lettonia, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia (21), la Romania (23), l'Italia e la Grecia (25).

In alcuni Stati membri (Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Paesi Bassi e Svezia) la presentazione delle candidature è riservata ai partiti e alle organizzazioni politiche. In tutti gli altri Stati membri per la presentazione delle candidature occorre raccogliere un certo numero di firme o raggruppare un certo numero di elettori. In taluni casi è richiesto il versamento di una cauzione.

Con quali sistemi elettorali si eleggono i parlamentari europei?

Il Trattato sull’Unione europea al secondo paragrafo dell’Art. 14 dice “Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi”. Mentre al terzo paragrafo “I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni”.

La decisione e l'atto relativi all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto sono stati firmati a Bruxelles il 20 settembre 1976. Previa ratifica da parte di tutti gli Stati membri, l'atto è entrato in vigore il 10 luglio 1978. Le prime elezioni si sono svolte il 7 e il 10 giugno 1979.

Le elezioni europee del 23-26 maggio 2019 cadono quindi nel quarantennale della elezione a suffragio diretto del Parlamento europeo.

L’atto relativo del 20 settembre 1976, così come modificato in maniera significativa nel 2002 con la decisione del Consiglio n. 772, fissa alcuni principi comuni a tutti gli Stati membri, tra cui l’obbligo della rappresentanza proporzionale, l’incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e quella di parlamentare nazionale. Nel 2018 è stata disposta a livello europeo una nuova norma sulla soglia di sbarramento, che diventa obbligatoria nei paesi in cui ci siano almeno 35 seggi da attribuire a partire dalle elezioni del 2024. Questa soglia deve andare dal 2% al 5%.

Attualmente In 13 paesi europei non esiste alcuna soglia di sbarramento. In Germania esisteva fino al 2011 ma è stata dichiarata incostituzionale ed è pertanto stata eliminata. 10 stati adottano una soglia di sbarramento del 5%: Croazia, Francia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria. Il Belgio ha il 5% però solo a livello circoscrizionale. In Austria, Italia e Svezia lo sbarramento è del 4%. In Grecia del 3% e a Cipro dell’1,8%.

Per tutti gli altri aspetti l’Unione lascia agli stati nazionali la possibilità di decidere.

In un quadro di voto proporzionale con sbarramento, quindi, i diversi paesi europei hanno regole diverse per ciò che concerne altri aspetti che sono molto importanti: la suddivisione in circoscrizioni, la scelta tra lo scrutinio di lista e il sistema dei collegi uninominali, l’eventuale scelta di liste bloccate, la modalità di espressione del voto, l’età e le condizioni per esercitare il diritto di voto attivo e passivo, la disciplina della campagna elettorale ecc…

 

Italia

Alla tornata elettorale del 2014 ha partecipato alla consultazione il 58,69% degli aventi diritto a fronte del 66,3% del 2009 e del 72,9% del 2004. In Italia si vota il 26 maggio 2019.

La legge elettorale

La legge n. 18 del 1979 disciplina le modalità di elezione dei membri italiani del Parlamento europeo.

Ciascuna lista deve essere composta da un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei parlamentari da eleggere nella circoscrizione. I candidati dello stesso sesso non possono essere superiore alla metà con arrotondamento all’unità e i primi due devono essere di sesso diverso. Ogni candidato può presentarsi anche in tutte le circoscrizioni, a condizione, evidentemente, di far parte della stessa lista.

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali. Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno fissato per le elezioni.

Il sistema di elezione degli eurodeputati è proporzionale con liste concorrenti su base circoscrizionale. L'elettore può scegliere una sola lista e all'interno di questa può esprimere fino a tre preferenze. Dal 2014, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 65 del 2014 sulla rappresentanza di genere, nell'eventualità di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza.

Con la legge 10/2009 è stato fissato uno sbarramento del 4%.

Disciplina della campagna elettorale

La legge 22 febbraio 2000, n. 28"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" disciplina la cosiddetta “par condicio”. La legge norma la comunicazione in periodo di campagna elettorale fissando criteri per le trasmissioni radiotelevisive, i messaggi politici autogestiti, i programmi di informazione nelle radio e nelle televisioni, i messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, i sondaggi e la comunicazione istituzionale.

La campagna elettorale comincia il giorno dell’indizione dei comizi elettorali e finisce il giorno delle elezioni europee. I comizi elettorali possono essere convocati dal Presidente della Repubblica dal 70° al 45° giorno prima della data delle elezioni.

L’assegnazione dei seggi:

Stabilito quindi che il sistema di elezione per il Parlamento europeo in Italia è proporzionale, con tre preferenze al massimo e su liste di circoscrizione, come vengono concretamente attribuiti i seggi?

Il sistema adottato in Italia è il metodo Hare-Niemeyer.

L'Ufficio elettorale nazionale determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, risultante dalla somma dei voti da essa riportati nelle singole circoscrizioni e individua le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi. A questo punto procede al riparto dei seggi tra le liste.

A questo punto l'ufficio elettorale nazionale divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire: si ottiene così il quoziente elettorale nazionale, trascurando l'eventuale parte frazionaria. Quindi, dividendo per tale quoziente la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, si determina il numero dei seggi da attribuire. I rimanenti sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti.

Si effettua poi la distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna lista: si divide la cifra elettorale nazionale per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa, ottenendo così il quoziente elettorale di lista e trascurando l'eventuale parte frazionaria. Si attribuisce, poi, alla lista nelle varie circoscrizioni tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. L'ufficio elettorale circoscrizionale, infine, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, proclama eletti i candidati seguendo la graduatoria data dalle preferenze ottenute da ciascuno.

 

Legislazione di riferimento:

Direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 6 dicembre 1993 Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0109:IT:HTML

Legge 24 gennaio 1979, n. 18 Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (testo aggiornato con L. 20/2/2009) http://www.parlamento.it/parlam/leggi/79018l.htm http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-01-24;018

Legge 27 marzo 2004, n. 78 Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-03-29&atto.codiceRedazionale=004G0117&elenco30giorni=false