Verso un 28º regime per le società dell'UE

Introduzione 

L’Unione Europea sta rafforzando con urgenza la propria competitività e sicurezza economica in un contesto globale caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici e da  crescente competizione. I cicli di innovazione si abbreviano e la corsa alla leadership tecnologica è sempre più intensa. 

L’Europa è già un attore di primo piano nell’innovazione: produce circa un quinto delle pubblicazioni scientifiche mondiali, svolge un ruolo significativo nella ricerca e sviluppo e detiene una quota importante di brevetti, ad esempio nel settore delle energie rinnovabili. Inoltre, ospita oltre 40.000 startup tecnologiche finanziate da venture capital. Tuttavia, le imprese europee faticano a crescere su larga scala e a competere a livello globale, come dimostra il numero inferiore di “unicorni” rispetto agli Stati Uniti³. 

Per affrontare queste sfide, la Commissione europea, attraverso la Comunicazione Towards a 28th regime for EU companies” (COM(2026) 320 final), punta a creare un contesto più favorevole alle imprese, facilitando la creazione di aziende, l’accesso ai finanziamenti e la crescita nel mercato unico. Tra le iniziative principali figurano il “28° regime”, la Startup and Scaleup Strategy e la proposta EU Inc., che rappresenta un pilastro centrale. 

La proposta EU Inc 

La proposta EU Inc. rappresenta la pietra angolare della risposta della Commissione: introduce un insieme completo di norme societarie che coprono l’intero ciclo di vita di un’impresa, con l’obiettivo di facilitarne l’avvio e la crescita in Europa, attrarre investimenti e ridurre i costi del fallimento. Chiunque desideri costituire una nuova società nell’UE potrà scegliere se adottare la nuova forma societaria EU Inc. oppure ricorrere ad altre forme previste dal diritto nazionale, che continueranno a essere disponibili in parallelo. 

Sono inoltre previste misure per attrarre talenti, come le stock option tassate solo al momento della vendita, e procedure di insolvenza semplificate per favorire un rapido “secondo tentativo” imprenditoriale. Le imprese potranno scegliere liberamente lo Stato membro in cui stabilirsi, senza discriminazioni nazionali, grazie a un quadro giuridico armonizzato e a garanzie contro possibili abusi.paragrafo 2. 

EU Inc. risponde alle esigenze delle imprese innovative, consentendo loro di avviare l’attività ed espandersi più facilmente in Europa. Fornirà un quadro ambizioso e uniforme di diritto societario in tutti gli Stati membri, aperto a chiunque lo ritenga adatto al proprio modello di business. Tra le principali innovazioni, permetterà di costituire un’impresa in modo più rapido (entro 48 ore), meno costoso (fino a 100 euro) e completamente digitale, tramite il futuro registro centrale dell’UE, estendendo il principio “una tantum” anche ad altre autorità e senza richiedere un capitale sociale minimo. 

L’obiettivo è anche quello di incoraggiare gli Stati membri a consentire alle imprese EU Inc. l’accesso ai mercati regolamentati. Sia i fondatori sia le imprese esistenti potranno optare per questa forma societaria, che sarà aperta a tutte le società in Europa, indipendentemente dalle dimensioni e dall’oggetto sociale. In questo modo, tutte potranno beneficiare di una riduzione degli oneri amministrativi e di una maggiore semplificazione. 

Poiché la maggior parte delle nuove EU Inc. sarà probabilmente costituita da start-up e scale-up innovative fondate da persone fisiche, la riduzione complessiva stimata degli oneri amministrativi, compresa tra 328 e 440 milioni di euro su un periodo di dieci anni, andrà prevalentemente a beneficio di questo tipo di imprese.  

Anche i fondatori e le fondatrici dovrebbero avere la possibilità di sperimentare, testare e ripartire: le start-up innovative che adottano la forma societaria EU Inc. avranno pertanto accesso a procedure di insolvenza semplificate, concepite per consentire un rapido “secondo tentativo”. In particolare, tale obiettivo è perseguito attraverso l’introduzione di una procedura di liquidazione semplificata e di un quadro per l’asta elettronica dei beni. 

Le società EU Inc. sarannolibere di scegliere lo Stato membro in cui costituirsi e in cui collocare la propria sede centrale, sfruttandoappienoivantaggi del mercatounico. 

Imprese innovative, startup innovative e scaleup innovative 

L’UE introduce definizioni comuni per imprese innovative, startup e scaleup, basate su criteri oggettivi quali gli investimenti in innovazione, la dimensione e la crescita. 

Per “start-up innovativa” si intende un’impresa che possiede contemporaneamente una serie di requisiti. In primo luogo, deve qualificarsi come “impresa innovativa” ai sensi del punto 2 della stessa RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE sulle definizioni di impresa innovativa, start-up innovativa e scale-up innovativa C/2026/1800 final, cioè un’impresa caratterizzata da attività di ricerca, sviluppo o innovazione. Inoltre, deve essere un’“impresa autonoma” ai sensi del punto 5.1 della raccomandazione, vale a dire un’impresa non controllata o collegata in misura rilevante ad altre società. 

La start-up deve poi avere dimensioni contenute, occupando meno di 100 dipendenti e registrando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro. Infine, l’impresa deve essere operativa da meno di dieci anni dalla data della sua registrazione.  

Per “scale-up innovativa” si intende un’impresa che soddisfa congiuntamente una serie di requisiti. In primo luogo, deve qualificarsi come “impresa innovativa” ai sensi del punto 2 della Raccomandazione della Commissione europea relativa a un quadro comune per start-up e scale-up, ossia un’impresa caratterizzata da attività innovative, di ricerca o di sviluppo tecnologico. Inoltre, deve essere un’“impresa autonoma” ai sensi del punto 5.1 della medesima raccomandazione, vale a dire un’impresa non controllata o partecipata in misura rilevante da altre società. 

Sotto il profilo economico, la società deve avere un fatturato annuo oppure un totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro. È inoltre richiesto che, nei due anni precedenti, l’impresa abbia registrato una crescita media annua superiore al 20%, calcolata in termini di numero di dipendenti o di ricavi. 

Infine, la scale-up deve soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: occupare meno di 750 dipendenti oppure non essere quotata in borsa. 

Misure complementari verso il 28° regime, per sostenere il nuovo quadro: 

Digitalizzazione 

Il portafoglioeuropeo delle impreseconsentirà alle società EU Inc. di sfruttareapieno glistrumentidigitali per tutte le interazioni con le autoritàpubbliche e glioperatori economici in tuttal’Unione. Dopo la costituzione di unasocietà EU Inc., tutti idatidell’impresasarannodisponibilinelportafoglioeuropeo per isoggetticheutilizzano tale soluzione. Ciòsignificacheunasocietà EU Inc. puòutilizzare il portafoglio delle imprese per presentareagevolmente le dichiarazionideiredditi, richiederepermessi, firmare e scambiarecontratti con le autoritàpubbliche e i partner commerciali in tuttal’UE, senza la necessità di documentazionefisica o di interazioni in presenza e con pienavaliditàgiuridica. 

Accesso ai finanziamenti  

Le start-up e le scale-up necessitano di un accesso rapido ai capitali.Con EUinc.Potranno sfruttare appieno la portata e la profondità del mercato dei capitali dell’UE e la gamma di opportunità di finanziamento sulla base delle misure adottate nell’ambito dell’Unione del risparmio e degli investimenti, del Fondo europeo per la competitività e del Fondo Scaleup Europe. La revisione delle norme per gli investimenti dei fondi pensione rafforzerà la capacità delle imprese di investire in capitale quotato e non quotato.1L’imminente riesame del regolamento sui fondi europei per il venture capital promuoverà ulteriormente lo sviluppo di un mercato più dinamico e integrato per i fondi di capitale di rischio e di crescita. 

Questi elementi sono fondamentali per le start-up e le scale-up, caratterizzate da entrate future incerte e dalla mancanza di immobilizzazioni materiali. 

Attrarre e trattenere i talenti  

Le società EU Inc. necessitano inoltre di condizioni favorevoli in materia di occupazione e tassazione per trattenere e attrarre talenti e operare a livello transfrontaliero con rapidità. Nel settore dell’occupazione, con il prossimo pacchetto sulla mobilità equa dei lavoratori la Commissione esaminerà la possibilità di consentire il telelavoro transfrontaliero al 100 % per le start-up e le scale-up in tutta l’Unione, applicando la legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato membro in cui ha sede il datore di lavoro. 

La Commissione svilupperà inoltre un quadro giuridico per accelerare la digitalizzazione degli attestati di sicurezza sociale attraverso l’iniziativa relativa alla tessera europea di sicurezza sociale. L’iniziativa sulla trasferibilità delle competenze mirerà a rimuovere gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori legati alle qualifiche e alle competenze, anche attraverso la digitalizzazione. La Commissione valuterà infine le modalità per semplificare le procedure di riconoscimento e convalida delle qualifiche e delle competenze dei cittadini di paesi terzi. 

Fiscalità 

La Commissione ha proposto un sistema di imposizione fiscale basato sulla sede centrale (Head Office Tax, HOT), che consentirebbe alle piccole e medie imprese di applicare le norme fiscali del loro paese di origine. L’iniziativa “Imprese in Europa: quadro per l’imposizione dei redditi” (Business in Europe Framework for IncomeTaxation, BEFIT) mira a istituire un quadro legislativo unico per la tassazione delle imprese nell’UE. È necessaria una rapida adozione delle proposte per sostenere al meglio le imprese, in particolare le start-up e le scale-up, che si trovano ad affrontare norme fiscali divergenti e complesse nei diversi Stati membri. La Commissione continuerà a sostenere i negoziati in sede di Consiglio. 

Un quadro giuridico chiaro, rapido e prevedibile 

Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di attribuire la competenza a trattare le controversie relative al diritto societario EU Inc. a una sezione o a un organo giurisdizionale specializzato. Grazie alla centralizzazione delle competenze, questo approccio contribuirebbe a migliorare la coerenza delle sentenze, a ridurre al minimo le strozzature procedurali e ad approfondire la comprensione giuridica delle specificità del quadro, rafforzando in tal modo la fiducia transfrontaliera e degli investitori.La standardizzazione dei sistemi giudiziari nazionali non è strettamente necessaria, ma invierebbe un chiaro segnale dell’impegno degli Stati membri a garantire l’effettivo successo del quadro. La Commissione favorirà un’applicazione efficace e coerente.  

Conclusione 

L’obiettivo complessivo è rendere l’Europa il luogo migliore per avviare e far crescere un’impresa, semplificando l’accesso al mercato unico e rafforzando la competitività. La Commissione sottolinea l’urgenza di adottare rapidamente la proposta EU Inc, con l’obiettivo di raggiungere un accordo entro il 2026 e continuare a sviluppare ulteriori misure di supporto. 

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