Referendum 8-9 giugno 2025: da martedì 1/4/2025 in vigore la par condicio.
In data 31 marzo 2025 sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 75 del 31.03.2025, i Decreti del Presidente della Repubblica 31 marzo 2025 relativi alla convocazione dei comizi elettorali, per domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2025, per i referendum popolari abrogativi relativi a:
- Indizione del referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: «Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione»;
- Indizione del referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: «Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale»;
- Indizione del referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi»;
- Indizione del referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione»;
- Indizione del referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana».
A partire da martedì 1° aprile2025 sono, pertanto, in vigore le disposizioni di applicazione della normativa in materia di par condicio - previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e s.m.i. e dal Codice di autoregolamentazione di cui al DM 8 aprile 2004 - che disciplinano i programmi di comunicazione politica, i programmi di informazione, i messaggi politici autogestiti (gratuiti e a pagamento) e i sondaggi politici ed elettorali sulle emittenti radiotelevisive locali.
Si ricorda che l’art. 9 della legge n. 28/2000 dispone che: «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni».
Si sottolinea che il divieto sopra citato trova la sua applicazione, oltre che in ottemperanza della citata legge, in ragione dei provvedimenti e delle circolari dell’Autorità Garante delle Comunicazioni che, in caso di violazione, emana il relativo provvedimento dopo l’invio delle risultanze eventualmente emerse nella fase istruttoria svolta dagli uffici del Corecom Emilia-Romagna.