Elezioni regionali del 26 gennaio 2020 in Emilia-Romagna: da sabato 7 dicembre 2019 in vigore la disciplina in materia di par condicio

L’art. 16, comma 1 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, prevede che «Nel rispetto della vigente normativa statale, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale uscente il decreto di indizione delle elezioni, d’intesa con il Presidente della Corte d’Appello di Bologna, e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni. Tali decreti sono comunicati ai sindaci della Regione. Nel caso di scadenza naturale della legislatura, i decreti di cui al primo comma sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione cinquanta giorni prima della data delle elezioni». 

A partire da sabato 7 dicembre 2019 saranno, pertanto, in vigore le disposizioni di applicazione della normativa in materia di par condicio - previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e s. m. e dal Codice di autoregolamentazione di cui al DM 8 aprile 2004 - che disciplinano i programmi di comunicazione politica, i programmi di informazione, i messaggi politici autogestiti (gratuiti e a pagamento) e i sondaggi politici ed elettorali sulle emittenti radiotelevisive locali. 

L’art. 9 della legge n. 28/2000 dispone che: «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (N.d.R.: 7 dicembre 2019) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (N.d.R.: 26 gennaio 2020), è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni».