Referendum regionali consultivi del 7 ottobre 2018: da venerdì 20 luglio in vigore, negli ambiti territoriali interessati al voto, la disciplina in materia di par condicio

In data 20 luglio 2018 stati pubblicati i decreti del Presidente della Giunta regionale aventi ad oggetto l’indizione dei referendum regionali consultivi del 7 ottobre 2018 per la fusione dei Comuni di Castenaso e Granarolo dell’Emilia, nella Città Metropolitana di Bologna (decreto di indizione n. 104, pubblicato nel BURERT n. 217 del 20 luglio 2018 - Parte I n. 27); dei Comuni di Baricella e Malalbergo, nella Città Metropolitana di Bologna (decreto di indizione n. 102, pubblicato nel BURERT n. 219 del 20 luglio 2018 - Parte I n. 29); dei Comuni di Formignana e Tresigallo, nella Provincia di Ferrara (decreto di indizione n. 100, pubblicato nel BURERT n. 221 del 20 luglio 2018 - Parte I n. 31); dei Comuni di Berra e Ro, nella Provincia di Ferrara (decreto di indizione n. 99, pubblicato nel BURERT n. 222 del 20 luglio 2018 - Parte I n. 32); dei Comuni di Lama Mocogno e Montecreto, nella Provincia di Modena (decreto di indizione n. 105, pubblicato nel BURERT n. 216 del 20 luglio 2018 - Parte I n. 26); dei Comuni di Colorno e Torrile, nella Provincia di Parma (decreto di indizione n. 103, pubblicato nel BURERT n. 218 del 20 luglio 2018 - Parte I n. 28); dei Comuni di Mezzani e Sorbolo, nella Provincia di Parma (decreto di indizione n. 101, pubblicato nel BURERT n. 220 del 20 luglio 2018 - Parte I n. 30).

A partire da quella data saranno, pertanto in vigore, negli ambiti territoriali interessati al voto, le disposizioni di applicazione della normativa in materia di par condicio -previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e s. m. e dal Codice di autoregolamentazione di cui al DM 8 aprile 2004 - che disciplinano i programmi di comunicazione politica, i programmi di informazione e i messaggi politici autogestiti (gratuiti e a pagamento) sulle emittenti radiotelevisive locali.

L’art. 9 della Legge n. 28/2000 dispone che: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (n.d.r.: 20 luglio) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (n.d.r.: 7 ottobre), è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni”.

Dal 20 luglio 2018 sarà anche in vigore, negli ambiti territoriali interessati al voto, la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che detta “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materie di esclusiva pertinenza locale” ( Delibera n. 89/14/CONS del 24/02/2014 (pdf, 345.7 KB)).

Si applicano, dunque, in tali ambiti territoriali, anche le disposizioni regolamentari in materia di programmi di comunicazione politica, programmi di informazione, messaggi politici autogestiti (gratuiti e a pagamento) e sondaggi politici ed elettorali. 

Per quanto riguarda gli ambiti territoriali non interessati al voto è previsto il rispetto dei principi vigenti in materia di informazione, in ossequio al principio dell’imparzialità ed al fine di evitare il determinarsi di situazioni di valenza indirettamente propagandistica, come indicato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.