Agcom: nuove indicazioni sull'obbligo di comunicazione per la verifica del rispetto dei limiti alle autorizzazioni nella fornitura di programmi televisivi (luglio 2014)

L’obbligo di comunicazione all’Agcom, ai fini della verifica del rispetto dei limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei programmi televisivi, deve essere espletato attraverso gli adempimenti di variazione e di comunicazione annuale del Registro degli operatori delle comunicazioni (ROC): queste le nuove indicazioni dell’Agcom contenute in un avviso di semplificazione amministrativa pubblicato il 20 giugno scorso nel proprio sito internet (delibera Agcom n. 257/14/CONS).  

Pertanto i fornitori di servizi media audiovisivi sono ora tenuti a comunicare le informazioni di cui all’art. 23 dell’allegato A alla delibera n. 353/11/CONS con una procedura diversa.

Infatti, per l’adempimento non viene più previsto l’invio dell’apposito modello cartaceo per posta elettronica certificata o per via postale mediante la spedizione di una raccomandata con ricevuta di ritorno: ora occorre procedere unicamente attraverso gli adempimenti di comunicazione annuale e di variazione del Registro degli operatori di comunicazione (ROC).

Nell’avviso l’Autorità ricorda che, ogni qualvolta si verifichino variazioni relative al numero di programmi autorizzati e al bacino di diffusione, i fornitori di servizi media audiovisivi sono tenuti a comunicarle “online” attraverso una comunicazione di variazione al ROC (http://www.agcom.it//adempimenti-roc ) entro il termine massimo di 30 giorni dall’avvenuta variazione.

Per quanto riguarda la modulistica da utilizzare l’AGCom precisa che, per l’adempimento, deve essere compilato in via telematica un modello per ogni testata o marchio editoriale diffuso. I modelli sono il n. 22 e il n. 24 (diversi a seconda delle caratteristiche del soggetto).

Nel documento viene anche segnalato che, in via di prima applicazione, le variazioni intercorse dal 1° luglio 2013 sino al 20 giugno scorso (data di pubblicazione dell’avviso) dovranno essere comunque comunicate al ROC entro il 30 giugno 2014. I soggetti che hanno aggiornato la propria posizione nel Registro 2013, e che da allora non hanno modificato numero di programmi e bacino di diffusione, non dovranno invece effettuare nuove modifiche di variazione.

Resta comunque invariato l’obbligo di trasmettere la comunicazione annuale al ROC nei termini previsti dall’allegato A della delibera Agcom n. 666/08/CONS, art. 11, comma 2.    

L’Agcom fa infine sapere che la vigilanza sul rispetto del tetto relativo al numero di programmi trasmessi da ciascun soggetto verrà espletata avvalendosi delle informazioni presenti nel ROC ed aggiornate secondo quanto sopra indicato.

Delibera AGCOM n. 257-14-CONS

Delibera AGCOM n. 353-11-CONS

Delibera n. 353-11-CONS - Allegato A

Delibera n. 353-11-CONS - Circolare esplicativa