Domande frequenti sul Roc (FAQ)

Cos’è il ROC? 

Chi sono i soggetti che devono iscriversi al ROC?

Come ci si iscrive al ROC?

Quali modelli occorre presentare per l’iscrizione al ROC?

Entro quanto tempo ci si deve iscrivere?

Dove si trovano i modelli?

Come si può ottenere un certificato d’iscrizione?

Come si può chiedere la cancellazione dal ROC?

E’ obbligatorio comunicare le variazioni?

Cos’è la Comunicazione Annuale?

E’ necessaria la registrazione in Tribunale della testata edita?

Sono previste sanzioni in caso di inadempimento?

Indirizzo a cui spedire la modulistica

 

Cos’è il ROC?

Il ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione) è un registro unico adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in ossequio al disposto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, allo scopo di garantire l’applicazione delle norme del settore, quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

 

Chi sono i soggetti che devono iscriversi al ROC?

I seguenti soggetti, elencati nell’articolo 2, comma 1, del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC, sono obbligati all’iscrizione nel Registro:

 

a) gli operatori di rete;

b) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (SMAV);

c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;

d) i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;

e) le imprese concessionarie di pubblicità;

f) le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;

g) le agenzie di stampa a carattere nazionale;

h) gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;

i) i soggetti esercenti l’editoria elettronica;

j) le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica;

k) gli operatori economici esercenti l'attività di call center;

l) soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione;

m) fornitori di servizi di intermediazione online;

n) fornitori di motori di ricerca online.

Va sottolineato che lo svolgimento delle attività appena elencate è condizione sufficiente ma anche necessaria per l’iscrizione: solamente i soggetti che svolgono tali attività sono tenuti all’iscrizione al ROC.

Per maggiori info sulle attività dei soggetti elencati in precedenza, vai a questa pagina

 

Come ci si iscrive al ROC?

Per l’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione non sono richiesti documenti cartacei. Il Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC prevede soltanto la trasmissione per via telematica – attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it – di una serie di modelli, che variano in base alla natura giuridica ed all’attività svolta dagli operatori che richiedono l’iscrizione.

L’accesso al Registro degli Operatori di Comunicazione è consentito unicamente attraverso l’uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), distribuita in forma di smart card (formato carta di credito) o di chiavetta USB dalle Camere di Commercio provinciali. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso al sistema telematico del ROC cliccare qui 

 

Quali modelli occorre presentare per l’iscrizione al ROC?

  • Modelli comuni

I modelli 1/ROC (Domanda d’iscrizione) e 2/ROC (Dati anagrafici generali) devono essere presentati da tutti gli operatori di comunicazione.

Le società di capitali, le società cooperative, le società di persone, le fondazioni o associazioni devono altresì produrre, nella domanda telematica di iscrizione, il modello 3/ROC, contenente l’indicazione dell’oggetto sociale o associativo ed il modello 4/ROC, contenente l’indicazione della composizione, della durata e delle generalità dell’organo amministrativo.

Gli enti pubblici presentano i modelli 1/ROC, 2/ROC e 4/ROC.

Le imprese individuali presentano i modelli 1/ROC e 2/ROC.

  • Modelli relativi all'assetto societario

a) I soggetti in forma di società di capitali e cooperative, ed in particolare:

- società per azioni (s.p.a.);

- società per azioni unipersonale;

- società in accomandita per azioni (s.a.p.a.);

- società cooperativa con azioni

producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, il modello 5/1/ROC.

Producono, inoltre, l’eventuale modello 5/4/ROC per indicare le eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni delle società medesime.

b)  Le società di capitali e cooperativecostituite, invece, nella forma di:

- società a responsabilità limitata (s.r.l.);

- società a responsabilità limitata unipersonale;

- società a responsabilità limitata semplificata;

- società cooperativa con quote

producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, il modello 5/2/ROC.

Producono, inoltre, l’eventuale modello 5/4/ROC per indicare le eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle quote delle società medesime.

c) I soggetti in forma di società di persone, ed in particolare:

- società in accomandita semplice (s.a.s.);

- società in nome collettivo (s.n.c.)

producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, il modello 5/3/ROC. 

  • Modelli relativi all'attività svolta

Oltre ai predetti modelli, comuni per tutti gli operatori che richiedono l’iscrizione nel Registro, la richiesta telematica dovrà essere corredata dalla modulistica specificamente riguardante l’attività propria dell’operatore di comunicazione richiedente l’iscrizione: 

- attività di radiodiffusione in tecnica analogica (6/ROC);

- concessionaria di pubblicità da trasmettere su radio o televisione (7/1/ROC e 7/2/ROC);

- concessionaria di pubblicità su testate quotidiane o periodiche anche telematiche di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416 (7/1/ROC e 7/2/ROC);

- concessionaria di pubblicità su testate periodiche anche telematiche non dotate dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416 (7/1/ROC e 7/2/ROC);

- concessionaria di pubblicità sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili (7/1/ROC e 7/2/ROC);

- produttori o distributori di programmi radiotelevisivi (8/1/ROC e 8/2/ROC);

- editori di testate quotidiane o periodiche, anche telematiche, che pubblicano almeno 13 numeri l’anno ed hanno alle loro dipendenze non meno di 5 giornalisti a tempo pieno da un anno (9/ROC);

- editori di testate periodiche, anche telematiche, che pubblicano meno di 13 numeri l’anno o che hanno alle loro dipendenze meno di 5 giornalisti a tempo pieno da un anno (9/ROC);

- agenzie di stampa a carattere nazionale (10/ROC);

- servizi di comunicazione elettronica (11/ROC);

- operatori di rete (21/ROC);

- fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato (23/ROC);

- fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici – c.d. SMAV – (24/ROC);

- operatori economici esercenti l’attività di call center (25/ROC);

- imprese che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione (26/ROC);

- fornitori di servizi di intermediazione online (27/ROC);

- fornitori di motori di ricerca online (27/ROC).

 I soggetti che svolgono più di una attività rilevante ai fini dell’iscrizione nel Registro devono presentare in forma telematica un’unica domanda di iscrizione corredata dai modelli relativi a ciascuna attività esercitata.

Qualora, successivamente all’iscrizione, il soggetto iscritto dia inizio ad una nuova attività rilevante ai fini del ROC, ne dà comunicazione entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, secondo quanto indicato all’art. 10 del Regolamento.

Le imprese esercenti l’attività di concessionaria di pubblicità su radio o televisione e le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi devono, altresì, allegare alla richiesta telematica di iscrizione il modello di autocertificazione antimafia.

 

Entro quanto tempo ci si deve iscrivere?

La domanda di iscrizione è presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio dell’attività rilevante ai fini del Registro. Nel caso in cui l’inizio delle attività è subordinato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi, il termine per l’iscrizione al Registro decorre dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Nei confronti dei soggetti obbligati che non richiedono l’iscrizione nei termini prefissati si applicano le sanzioni previste dall’articolo 24 del Regolamento.

 

Dove si trovano i modelli?

I Modelli da 1/ROC a 27/ROC sono compilabili esclusivamente in forma telematica dopo aver effettuato con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) l’accesso al portale www.impresainungiorno.gov.it.

Il Modello 17/ROC (richiesta di certificazione) può essere scaricato qui.

Il Modello di autocertificazione antimafia può essere scaricato qui.

 

Come si può ottenere un certificato d’iscrizione?

Il modello per richiedere un certificato d’iscrizione è il 17/ROC, reperibile nella FAQ precedente. La richiesta di certificazione (in bollo da 16 euro), di cui all'art. 14 del Regolamento, è trasmessa in forma cartacea, accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della società (o del titolare dell'impresa individuale) in corso di validità ed è inviata, a mezzo raccomandata A.R., al seguente indirizzo:

CORECOM Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna (BO)

L’art. 14, comma 2 del Regolamento stabilisce che le certificazioni di iscrizione sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati e non sono prodotte agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Va ricordato anche che l’art. 14, comma 3 del Regolamento prevede, comunque, che l’attribuzione del numero di iscrizione nel Registro può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge.

 

Come si può chiedere la cancellazione dal ROC?

Se un operatore iscritto al ROC viene cancellato dal Registro delle Imprese, oppure in caso di cessazione di tutte le attività rilevanti ai fini del Registro stesso (vedere l’elenco nella FAQ n. 2), deve presentare una richiesta di cancellazione.

La domanda di cancellazione deve essere trasmessa in via telematica – attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it – entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione, compilando il modello 16/ROC.

 

E’ obbligatorio comunicare le variazioni?

I soggetti obbligati all’iscrizione al ROC (v. FAQ n. 2) sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione al Registro.

Ad eccezione delle variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate, che devono essere sempre comunicate, le comunicazioni di variazione non sono dovute dai soggetti che svolgono le seguenti attività:

  • concessionaria di pubblicità su testate periodiche, anche telematiche, non dotate dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416 (ossia che pubblicano meno di 13 numeri l’anno o che hanno alle loro dipendenze meno di 5 giornalisti a tempo pieno da un anno);
  • editori di testate periodiche, anche telematiche, che pubblicano meno di 13 numeri l’anno o che hanno alle loro dipendenze meno di 5 giornalisti a tempo pieno da un anno.

Va evidenziata un’ulteriore importante semplificazione: ad eccezione delle variazioni concernenti dati e informazioni relative all’attività svolta, che devono essere comunicate attraverso l’apposita modulistica, i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, che hanno effettuato la comunicazione annuale (in proposito, vedere FAQ successiva) secondo le modalità previste dagli articoli 11 e 13, non sono tenuti a comunicare al ROC le variazioni relative ai dati anagrafici, agli organi amministrativi e agli assetti proprietari già depositate in Camera di Commercio.

Resta l’obbligo di aggiornare nel Registro i dati relativi ad intestazioni fiduciarie, pegni, usufrutti e comunioni di quote non accessibili attraverso i sistemi di cooperazione applicativa con il Registro delle Imprese.

Le variazioni sono trasmesse, esclusivamente in via telematica – attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it – compilando il modello 15/ROC, che indica il tipo di variazione, nonché una o più dichiarazioni, redatte secondo i diversi modelli utilizzati per l’iscrizione al Registro (i modelli da 2/ROC ad 27/ROC), contenenti l’indicazione della specifica variazione intervenuta.

 

Cos’è la Comunicazione Annuale?

E’ la comunicazione, prevista dall’articolo 11 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC, con la quale i soggetti iscritti al Registro producono un aggiornamento dei dati – sia quelli societari, sia quelli relativi alle attività svolte rilevanti ai fini del Registro – comunicati all’atto delle presentazione della domanda di iscrizione.

I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell’assemblea che approva il bilancio.

I restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data.

La comunicazione annuale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica – attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it – e deve essere trasmessa, ogni anno, anche in assenza di variazioni. I modelli da trasmettere sono indicati nell’ allegato B della Delibera n. 666/08/CONS, nella parte relativa alla Comunicazione Annuale, e si distinguono in base alla natura giuridica (società di capitali, società di persone, imprese individuali, associazioni ed altre) dell’operatore di comunicazione iscritto.

I soggetti esercenti le attività di Internet point e Phone center che rientrano tra le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica sono esonerati dagli obblighi di comunicazione annuale.

 

E’ necessaria la registrazione in Tribunale della testata edita?

Ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1947, n. 48 “Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”. Tuttavia, l’art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62 prevede che i soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione sono esonerati dall’obbligo di registrare la propria testata in Tribunale. L’iscrizione al ROC, pertanto, è condizione per l’inizio delle pubblicazioni. Ne consegue che, nei casi in cui l’editore sia anche proprietario della testata, può avvalersi della facoltà sopra indicata procedendo solo alla presentazione della domanda di iscrizione al ROC ed evitando la registrazione in Tribunale della testata.

Per quanto concerne l'attività di editoria elettronica, tuttavia, si fa presente che, con l'entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è stato introdotto un regime differenziato per gli editori di quotidiani on line: questi, infatti, sono tenuti a registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale competente e, successivamente, a presentare l’istanza di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione.

 

Sono previste sanzioni in caso di inadempimento?

I soggetti obbligati all’iscrizione al ROC e quelli già iscritti che violino le norme previste dal “ Regolamento (pdf, 263.9 KB) per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione” (Allegato A della delibera AGCOM n. 666/08/CONS) sono passibili delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 30, e se del caso 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

Indirizzo a cui spedire la modulistica

La modulistica relativa alla richiesta di certificazione di iscrizione al Registro (modello 17/ROC) deve essere spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: CORECOM Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna (BO)

Tutte le altre comunicazioni al Registro per

  • richieste di iscrizione (modello 1/ROC);
  • richieste di cancellazione (modello 16/ROC);
  • comunicazioni annuali;
  • comunicazioni di variazione (modello 15/ROC)

devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it