QUALI SONO I SOGGETTI CHE DEVONO ISCRIVERSI AL ROC

ultimo aggiornamento: 8 luglio 2022

 

IMPRESE CONCESSIONARIE DI PUBBLICITA’

La delibera n. 398/13/CONS ha disciplinato l'obbligo di iscrizione al ROC anche per le imprese concessionarie di pubblicità "sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili", in linea con la legge 16 luglio 2012, n. 103, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale".

 

AGENZIE DI STAMPA A CARATTERE NAZIONALE

Ai fini dell’individuazione delle agenzie di stampa a carattere nazionale, sono da considerare tali le testate giornalistiche quotidiane (cartacee o diffuse in modalità elettronica) nonché le testate giornalistiche radiofoniche e televisive (quali radiogiornali e telegiornali) che rilevano - nel rispetto della previsione di cui all’art. 2, lett. g) - almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni.

Sempre in relazione all'attività di agenzia di stampa a carattere nazionale, al fine di uniformarsi alle modifiche apportate dalla Direzione Analisi di Mercato, Concorrenza e Studi al Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), con la predetta delibera n. 398/13/CONS è stato previsto, di estendere l'obbligo di iscrizione al Registro anche alle agenzia di stampa che, pur non rientrando tra quelle di cui all'art. 2, comma 122, della legge 24 novembre 2006, n. 286, hanno una rilevanza nazionale, distribuendo i propri notiziari, a titolo oneroso, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizza un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione e le agenzie di stampa a carattere nazionale.

 

EDITORIA ELETTRONICA

Con riferimento ai periodici on line, si evidenzia che, alla luce di quanto disposto dall'art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/2012 come convertito dalla sopra indicata legge n. 103/2012, sono obbligati all'iscrizione al Registro esclusivamente le imprese che editano testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse per via telematica che:

  • conseguano ricavi annui da attività editoriale superiori o pari a 100.000 euro (ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità, sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati)

ovvero

  • abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche.

 

Per i periodici on line va anche ricordato che non sussiste l’obbligo della preventiva registrazione presso la Cancelleria del Tribunale competente (vedi anche FAQ n. 12).

Per quanto concerne, invece, i quotidiani on line, si fa presente che, con l'entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198, gli editori sono tenuti a registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale competente e successivamente all'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (vedi FAQ n. 12).

A seguito dell’entrata in vigore della medesima legge, peraltro, gli editori di quotidiani on line sono sempre obbligati all’iscrizione al ROC, anche se non intendono presentare domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche ed anche se l’ammontare dei ricavi annui conseguiti dall’attività editoriale non è superiore a 100.000 euro.

 

FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Sono obbligati all'iscrizione al ROC "le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica" che, in base ad autorizzazione, forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva.

Alla luce di quanto disposto dalla delibera n. 102/03/CONS, non si considerano fornitori di servizi di comunicazione elettronica, che pertanto non sono tenuti all'iscrizione al ROC, i soggetti esercenti l'attività commerciale - quali ad esempio bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie, sale giochi, etc. - che, non avendo come oggetto sociale principale l'attività di servizi di comunicazione elettronica, mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di rete.

Anche i soggetti che svolgono le attività di Centro Elaborazione Dati (CED), ovvero di centri di scommesse sportive, non sono tenuti all'iscrizione al ROC in quanto non rientrano tra le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera j), del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione" (vedi allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.).

 

OPERATORI ECONOMICI ESERCENTI L’ATTIVITA’ DI CALL CENTER

Obbligo di iscrizione

Sono tenuti a trasmettere domanda di iscrizione al ROC e a rispettare gli obblighi previsti dal regolamento allegato alla delibera n. 666/08/CONS tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center, nonché i soggetti terzi affidatari dei servizi di call center.

  • Un operatore economico/soggetto terzo affidatario che svolge l’attività di call center in modo non prevalente è tenuto comunque ad iscriversi, a prescindere dalla prevalenza o meno dell’attività di call center rispetto al resto della propria attività.
  • Un operatore economico/soggetto terzo affidatario che svolge attività di call center inbound/outbound è tenuto ad iscriversi, a prescindere dalla tipologia di svolgimento (outbound/inbound) dell’attività.
  • Un soggetto terzo affidatario dei servizi di call center (il soggetto che gli ha affidato la gestione di tali servizi è già iscritto al Registro) si deve comunque iscrivere, a prescindere dalla tipologia di svolgimento (outbound/inbound)dell’attività.
  • Un operatore economico che svolge attività di call center in parte direttamente e in parte mediante soggetti terzi affidatari dei servizi di call center si deve iscrivere.
  • Un operatore economico che si affida ad una società che svolge attività di call center non è tenuto ad iscriversi, in quanto l’scrizione è obbligatoria solo per gli operatori economici che “svolgono” attività di call center, nonché per i soggetti terzi affidatari dei servizi di call center a prescindere dalla tipologia di svolgimento (outbound/inbound) dell’attività.
  • Un operatore economico/soggetto terzo affidatario già iscritto al ROC (operatore di rete, fornitore di servizi di media, impresa fornitrice di servizi di comunicazione elettronica, ecc.,) che svolge servizi di call center è tenuto a comunicare al Registro la predetta attività effettuando una comunicazione di variazione e compilando l’apposito modello 25/ROC.

 

Comunicazioni al ROC da parte degli operatori economici che svolgono attività di call center, nonché i soggetti terzi affidatari dei servizi di call center

Gli operatori economici che svolgono attività di call center nonché i soggetti terzi affidatari dei servizi di call center sono tenuti a comunicare al ROC, attraverso il modello 25/ROC, tutte le numerazioni telefoniche nazionali usate per svolgere i servizi di call center (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i numeri verdi, le numerazioni a sovrapprezzo, le numerazioni per servizi geografici, di comunicazioni mobili, ecc.).

Come trasmettere le informazioni afferenti l’attività di call center al Registro degli Operatori di Comunicazione

Gli operatori economici che svolgono attività di call center, nonché i soggetti terzi affidatari dei servizi di call center devono iscriversi al ROC attraverso l’utilizzo dei servizi esposti sul portale www.impresainungiorno.gov.it mediante l’uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) del legale rappresentante (per informazioni dettagliate sulla procedura di iscrizione vedere le successive FAQ dalla n. 3 alla n. 6).

Come indicare la numerazione nel modello 25/ROC

Le numerazioni vanno indicate sempre per intero. Nel caso in cui un soggetto esercente l’attività di call center sia intestatario di utenze telefoniche con numerazione finale dinamica e variabile, è tenuto a comunicare per intero le numerazioni e non solo la numerazione cd. radice (per informazioni dettagliate sulla procedura di iscrizione vedere le FAQ dalla n. 3 alla n. 6).