Elezioni europee: cosa succede una volta formato il Parlamento?

Per prima cosa il Parlamento europeo deve scegliere il suo presidente e i vicepresidenti.

Il 21-22 giugno è previsto il Consiglio europeo dei Capi di Stato e di governo, il quale ha all’ordine del giorno la scelta del candidato presidente della Commissione europea, sulla base dell’esito del voto del 26 maggio 2019.

A metà luglio la proposta verrà posta al voto del Parlamento europeo.

Da metà luglio a metà settembre i governi nazionali proporranno all’UE un nome per Stato membro per costituire il collegio dei 27 commissari europei. I commissari proposti dovranno sostenere l’audizione in Parlamento europeo, il quale esaminerà i candidati e potrà approvarli o respingerli, chiedendo allo Stato di proporre un altro nome.

A ottobre 2019 il Parlamento europeo dovrebbe votare la nuova Commissione europea composta dai 27 Commissari più il Presidente.

Subito dopo si dovrà procedere alla nomina del Capo della Banca Centrale EuropeaLa procedura inizia con le proposte dei governi e la discussione nell’Eurogruppo, procede con la presentazione delle candidature, che dovranno passare il vaglio del Parlamento europeo e ottenere il parere del Consiglio direttivo della BCE. L'ultimo atto della procedura sarà la nomina da parte del Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo.

 

Trattato sull’Unione europea (TUE)

Articolo 14

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione.

2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.

3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.

4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.