Vigilanza sui sondaggi
ultimo aggiornamento: 5 luglio 2017
I risultati dei sondaggi, integrali o parziali, possono essere pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa solo se accompagnati da una Nota informativa e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità, attraverso un Documento pubblicato sul sito internet dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (per i sondaggi d'opinione) o sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (per i sondaggi politici ed elettorali).
Il Corecom ha il compito di vigilare, in ambito locale, sul rispetto dei criteri fissati nel Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, sia per quanto riguarda i sondaggi d'opinione, che per quanto riguarda i sondaggi politici ed elettorali.
La vigilanza viene effettuata, sui mezzi di comunicazione di massa della regione, sulla base dell’attività di monitoraggio d’ufficio - svolta periodicamente - e sulla base di segnalazioni da parte di singoli utenti, associazioni e organizzazioni.
Il Corecom verifica la completezza e la correttezza della pubblicazione o diffusione dei risultati di un sondaggio (ogni sondaggio deve essere accompagnato dalla Nota informativa) e la contestualità fra la diffusione dei risultati dello stesso e l'invio del Documento alle Autorità di vigilanza nazionali.
L’attività di vigilanza svolta dal Corecom riguarda le emittenti radiotelevisive locali, i quotidiani e i periodici locali. I sondaggi diffusi su Internet sono, invece, di esclusiva competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), in quanto equiparati ai sondaggi diffusi in ambito nazionale.
L'attività svolta dal Corecom comprende:
- la rilevazione e l’analisi dei dati riguardanti i sondaggi sui media oggetto di vigilanza;
- in caso di accertamento dell’avvenuta pubblicazione di un sondaggio senza la Nota informativa, l’avvio del procedimento di contestazione, in contradditorio con l’emittente radiotelevisiva o la testata giornalistica, con contestuale avviso sulla possibilità di dar corso ad un adeguamento spontaneo agli obblighi del Regolamento;
- qualora l’emittente o la testata non diano corso all’adeguamento spontaneo, il Corecom ordina la pubblicazione della Nota informativa, oppure la sua rettifica o integrazione, entro un termine di 48 ore;
- qualora l’emittente radiotelevisiva o la testata non obbediscano all’ordine, il Corecom trasmette tutta la documentazione all’Agcom, che potrà applicare sanzioni amministrative.
Le funzioni riguardanti la vigilanza sui sondaggi sono una delle materie delegate al Corecom Emilia-Romagna dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la convenzione sottoscritta il 10 luglio 2009.
Chi può rivolgersi al Corecom: tutti i cittadini
Quando: in caso di sondaggio pubblicato senza la nota informativa che descrive le modalità con cui è stato eseguito (soggetto che ha realizzato il sondaggio, committente, numerosità del campione, estensione territoriale, data o periodo in cui è stato condotto).
Costi: nessuno
A chi rivolgersi: Area Controllo dei Media - tel. 051.527 6308