Agcom: obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione dei soggetti che editano quotidiani on line

Il 31 ottobre 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”, entrata in vigore il 15 novembre 2016.

Con la predetta legge (che modifica l’art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62), all'art. 3, comma 4, lett. c), è aggiunto il comma 3-bis nel quale viene inserita la definizione di quotidiano on line, la quale prevede, tra le altre cose, che lo stesso sia regolarmente registrato presso una cancelleria di Tribunale.

Alla luce della nuova disposizione, la registrazione al Tribunale costituisce un requisito per configurare una testata come quotidiano on line in aggiunta all’iscrizione dell’impresa presso il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC). La legge n. 198/2016 prevede che tale disposizione decorra dal 1° gennaio 2017.

Pertanto, le imprese editrici che editano quotidiani on line sono tenute a registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale competente e successivamente a trasmettere la domanda di iscrizione al ROC.

A questi editori NON si applica quanto disposto dall'art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/2012, come convertito dalla legge n. 103/2012. Ciò comporta che gli editori di quotidiani on line sono SEMPRE obbligati all’iscrizione al ROC, anche se non intendono presentare domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche ed anche se l’ammontare dei ricavi annui conseguiti dall’attività editoriale non è superiore a 100.000 euro.

Con riferimento alle imprese editrici che editano testate periodiche on line, invece, restano ferme le disposizioni attualmente vigenti del predetto articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/2012.

Per approfondire:

Contributi all'editoria: il testo del DL convertito con modificazioni in Gazzetta (pdf, 29.0 KB)- TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 maggio 2012, n. 63

Legge 26 ottobre 2016, n. 198 (pdf, 727.3 KB)