Par condicio: divieto di comunicazione istituzionale tematiche connesse al quesito referendario

A partire dal 12 febbraio 2026 - vista la pubblicazione sul sito dell’AGCOM della Delibera 37/26/CONS - in vigore le disposizioni di applicazione della normativa in materia di par condicio - previste dalla citata legge n. 28/2000 e dal Codice di autoregolamentazione di cui al DM 8 aprile 2004 - che disciplinano i programmi di comunicazione politica, i programmi di informazione, i messaggi politici autogestiti (gratuiti e a pagamento) e i sondaggi politici ed elettorali sulle emittenti radiotelevisive locali.

Con riguardo all’art. 9 della legge n. 28/2000 («Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni»), si sottolinea che AGCOM adotterà i provvedimenti sanzionatori - consistenti nella pubblicazione del messaggio di violazione e nella contestuale rimozione di quanto realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale - in tutti i casi in cui le attività di comunicazione e informazione istituzionale riguarderanno, anche in via indiretta, le tematiche connesse al quesito referendario (cfr. art. 26, comma 17 - delibera AGCOM n. 37/26/CONS).