Il calendario nazionale per l'attuazione del piano frequenze

ultimo aggiornamento: 30 settembre 2018

 

Con il decreto 8 agosto 2018 del MISE (Ministero dello sviluppo economico) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2018, in attuazione del comma 1032 della legge di bilancio 2018, viene fissato un calendario con le scadenze per gli adempimenti necessari alla riorganizzazione delle bande di frequenza.

Tale calendario tiene conto della fase transitoria dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, prevista dall'articolo 1, comma 1032 della legge di bilancio per il 2018, con una sequenza di rilasci e accensioni delle frequenze tale da garantire la compatibilità degli impianti e assicurare la continuità tra aree limitrofe.

IL CALENDARIO NAZIONALE ha definito:

  • l'individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze (quattro aree geografiche, riportate nella Tabella 1 (pdf, 350.4 KB) allegata al decreto);
  • la sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze, che sarà effettuata per aree geografiche, con particolare riferimento: a) ai diritti d'uso degli operatori di rete in ambito locale (comma 1032 lett. b); al multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e alle frequenze destinate alle trasmissioni regionali (comma 1032 lett. c); alle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz, corrispondenti ai canali dal 50 al 53 (comma 1032 lett. d) nonché alle frequenze che risultino diversamente pianificate dal PNAF 2018 e delle restanti frequenze (comma 1032 lett. e).  

Il periodo transitorio è diviso in due passaggi: il primo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 e il secondo dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022, suddivisi rispettivamente in quattro e in tre fasi temporali, cui sono associate rispettivamente le quattro aree geografiche secondo criteri definiti dal decreto.

  • il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 è suddiviso in quattro fasi temporali cui associare rispettivamente le quattro aree geografiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettere b), c) e d);
  • il periodo dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022 è suddiviso in tre fasi temporali cui associare rispettivamente le quattro aree geografiche per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettera e). 

Il calendario del periodo transitorio nelle quattro aree geografiche è definito dalla Tabelle 3 (pdf, 618.8 KB) e dalla Tabella 5 (pdf, 385.1 KB), allegate al decreto.

Il decreto ha anche lo scopo di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia, in coerenza con le aree tecniche utilizzate nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

Entro il 31 maggio 2019, e sempre coerentemente con il calendario di riassegnazione delle frequenze, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiornerà il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalità di attribuzione dei numeri ai diversi fornitori di servizi media audiovisivi.

Entro il 30 giugno 2019 si prevede la conclusione delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete. Successivamente avrà luogo la definizione delle modalità di fornitura della capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrino in posizione utile nella graduatoria stabilita dal Ministero dello sviluppo economico e che avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Le procedure per l'assegnazione della capacità trasmissiva si concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021 in coerenza con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze. 

I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure (di cui ai commi da 1026 a 1036), con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure  non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale (comma 1037).

LA FASE ATTUATTIVA

  • Entro il31 maggio 2019, e sempre coerentemente con il calendario di riassegnazione delle frequenze, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiornerà il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalità di attribuzione dei numeri ai diversi fornitori di servizi media audiovisivi.
  • Entro il 30 giugno 2019 si prevede la conclusione delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete. Successivamente ha luogo la definizione delle modalità di fornitura della capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria stabilita dal Ministero dello sviluppo economico, che avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Le procedure per l'assegnazione della capacità trasmissiva si concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021 in coerenza con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze.  

I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure (di cui ai commi da 1026 a 1036), con particolare riferimento alle procedure di rilascio  delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure  non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale (comma 1037).