Programmi di attività

La  Legge Regionale n. 1/2001 istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni stabilisce

 

  1. che entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenti all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa il programma di attività per l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
  2. che entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenti all’Assemblea legislativa e all’Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull’attività svolta nell’anno precedente e il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale dell’Assemblea.

 

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