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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 8

PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE "M.I.C. - MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE IN FAENZA - O.N.L.U.S.”

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 14 giugno 2024

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 Partecipazione alla Fondazione M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza - O.N.L.U.S.
Art. 3 - Norma finanziaria
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela e conservazione dei beni culturali e paesaggistici di cui alla legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e l’incremento del patrimonio culturale regionale, con la presente legge disciplina la propria partecipazione alla Fondazione M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza O.N.L.U.S., nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 2
Partecipazione alla Fondazione M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza - O.N.L.U.S.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell' articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, a partecipare alla Fondazione M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza O.N.L.U.S. (di seguito“Fondazione” ), quale fondatore pubblico.
2. Per la partecipazione di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a conferire al patrimonio della Fondazione un apporto iniziale una tantum pari a 100.000,00 euro. Tale conferimento viene ripartito in due quote di uguale importo, la prima da erogare nel corso dell’esercizio finanziario 2024, la seconda nel corso dell’esercizio finanziario 2025.
3. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito in un massimo di 50.000,00 euro per gli esercizi 2024, 2025 e 2026. Per gli esercizi successivi al 2026, il contributo annuale viene stabilito nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
4. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione, entro il 30 novembre di ogni anno, il documento previsionale programmatico dell’attività relativa all’esercizio successivo.
5. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede annualmente e liquida in un’unica soluzione il contributo di cui al comma 3.
6. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza, il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
7. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.
8. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione e a esercitare i diritti connessi.
9. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 2, nel limite massimo di 50.000,00 euro per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026) a valere sulla legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell’esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali) nell’ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 3, nel limite massimo di 50.000,00 euro per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 19 del 2023 a valere sulla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) per quanto riguarda le autorizzazioni sugli esercizi 2024, 2025 e 2026 nell’ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l’attuazione dei commi 1 e 2.
4. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 3, la Regione fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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