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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 2

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2025

BOLLETTINO UFFICIALE n. 75 del 31 marzo 2025

INDICE

Art. 1 - Finalità
Espandere area cap1 Capo I - SVILUPPO ECONOMICO
Espandere area cap2 Capo II - TERRITORIO E AMBIENTE
Espandere area cap3 Capo III - AGRICOLTURA
Espandere area cap4 Capo IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2025-2027), in collegamento con la legge di stabilità regionale e con il bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027.
Capo I
SVILUPPO ECONOMICO
Art. 2
1.
Al comma 1 dell’articolo 35 bis della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), le parole
“della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti,”
sono sostituite dalle seguenti:
 “per finalità di interscambio fra la banca dati regionale e la banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) di cui all’ articolo 13 ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 ,”.
2.
I commi da 2 a 6 dell’ articolo 35 bis della legge regionale n. 16 del 2004 sono abrogati.
3. Al fine di evitare la duplicazione di oneri informativi, con decorrenza dall’entrata in vigore della normativa nazionale di cui all’ articolo 13 ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 Sito esterno (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) che prevede l’obbligo di esposizione del  “codice identificativo nazionale” (CIN) all’esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura e l’indicazione dello stesso codice in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato nonché specifiche sanzioni in caso di violazione di tali adempimenti, si intende cessato l’obbligo di indicazione del  "codice identificativo di riferimento" (CIR), in scritti, stampati o siti web per attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle attività ricettive, di cui al previgente comma 2 dell’articolo 35 bis della legge regionale n. 16 del 2004.
Art. 3
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell’Albo regionale delle Associazioni “Pro-Loco” )) è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini della presente legge, per Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, si intendono le associazioni di promozione sociale, di cui all’ articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell’ articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno), che prevedono nel loro statuto un esplicito riferimento alla promozione, valorizzazione del territorio e animazione turistica quali attività prevalenti dell'associazione.”.
Art. 4
2.
Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2016, le parole  
“del Registro di cui al comma 1”
sono sostituite dalle seguenti:
 “, di cui all’ articolo 46, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 117 del 2017 , del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), previsto dall' articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017 ”.
Art. 5
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) è inserito il seguente:
“2 bis. Possono accedere ai contributi per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c), anche i soggetti privati, dotati di personalità giuridica, che in coerenza con le finalità della presente legge e senza scopo di lucro provvedono alla costruzione, gestione o manutenzione di impianti sportivi o di loro spazi su aree di proprietà pubblica. Tali contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.”.
Capo II
TERRITORIO E AMBIENTE
Art. 6
Modifiche alla disciplina sul mutamento di destinazione d’uso di cui all’ articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013
1. All’ articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) sono apportate le seguenti modifiche: 
a)
il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: 
“Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, i Comuni individuano, con apposito atto ricognitivo del Consiglio comunale, la disciplina degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti relativa al mutamento di destinazione d’uso che continua a trovare applicazione in quanto conforme alle disposizioni del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 .” ;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. I Comuni stabiliscono la disciplina dei cambi d’uso nel piano urbanistico generale (PUG) ovvero, nelle more dell’approvazione dello stesso, attraverso una variante specifica allo strumento urbanistico vigente, adottata e approvata con il procedimento semplificato disciplinato dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 4, della legge regionale 23 aprile 2019, n. 3 (Disciplina per l’avvio e l’esercizio dei condhotel e per il recupero delle colonie. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità)).”.
Art. 7
Integrazioni all’Allegato A.1 della legge regionale n. 4 del 2018
1. Dopo la lettera A.1. 5) dell’Allegato A.1 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti) sono inserite le seguenti:
“A.1. 5 bis) Sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;
A.1. 5 ter) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 ;
A.1. 5 quater) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e di cui alla lettera A. 1.5 ter) del presente allegato;”.
Art. 8
Modifiche all’Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018
1. La lettera B.2. 6) dell’Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018 è sostituita dalla seguente:
“B.2. 6) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all' articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Sito esterno (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione:
1) degli impianti geotermici pilota di cui all' articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 Sito esterno (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell' articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 Sito esterno), incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera A.1.1) dell'allegato A.1 della presente legge;
2) delle sonde geotermiche di cui alla lettera A.1. 5 BIS) dell'allegato A. 1 della presente legge;”.
Art. 9
Integrazioni all’Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018
1. Dopo la lettera B.2. 8) dell’Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018, sono inserite le seguenti:
“B.2. 8 bis) Impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
B.2. 8 ter) Impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
B.2. 8 quater) Impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 Sito esterno (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
B.2. 8 quinquies) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;”.
Art. 10
Ulteriori integrazioni all’Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018
1. Dopo la lettera B.2. 51) dell’allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018, è inserita la seguente:
“B.2. 51 bis) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s;”.
Art. 11
Integrazioni all’Allegato B.3 della legge regionale n. 4 del 2018
1.
Alla lettera B.3. 10) dell’allegato B.3 della legge regionale n. 4 del 2018, dopo le parole
 “ricadenti all’interno dei centri abitati”
sono aggiunte le seguenti:  
“o inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici”.
Capo III
AGRICOLTURA
Art. 12
Aiuti di Stato integrativi sul Complemento al Programma di sviluppo rurale 2023-2027
1. Per l’attuazione del programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle regioni del bacino padano di cui al decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18 dicembre 2020, finanziato attraverso risorse statali, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di progetti attuati da imprese agricole e finanziati sull’intervento SRD02 azione A2 del Complemento di Programmazione per lo sviluppo rurale 2023-2027, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Complemento.
2. All'erogazione degli aiuti, di cui al comma 1, spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel complemento al Programma di sviluppo rurale 2023-2027.
Art. 13
1.
Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 15 novembre 2021, n. 15 (Revisione del quadro normativo per l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della legge regionale n. 15 del 1997 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della l.r. 27 agosto 1983, n. 34)) dopo le parole  
“impresa individuale”
sono inserite le seguenti:  
“e per operazioni di ricambio generazionale in ambito familiare volte a favorire l’imprenditoria agricola giovanile, secondo le condizioni definite dalla normativa comunitaria”.
Art. 14
1.
La rubrica dell’ articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 17 (Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche) è sostituita dalla seguente:  
“Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie, del cinghiale e interventi per la gestione di altre specie”.
2.
Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2022, dopo le parole  “
Peste Suina Africana,”
sono inserite le seguenti:  
“nonché per supportare gli interventi connessi alla gestione di altre specie previsti dai relativi piani,”.
Capo IV
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 15
1.
Al comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale 14 giugno 2024, n. 7 (Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo), dopo le parole  
“condizioni di mercato”
, sono aggiunte le seguenti:  
“, nonché nel rispetto delle limitazioni e delle condizioni previste rispettivamente dall’articolo 121, comma 1, lettera b) e dall’ articolo 121, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto-legge n. 34 del 2020 , convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .”.
Art. 16
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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