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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2022, n. 2

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI E DEGLI STUDI DI ESPONENTI DEL MONDO DELLA STORIA, DELLA CULTURA, DELLE ARTI, DELLA POLITICA, DELLA SCIENZA E DELLA SPIRITUALITÀ DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DENOMINATE "CASE E STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI DELL'EMILIA-ROMAGNA”

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7

INDICE

Espandere area cap1 CAPO I Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità della Regione Emilia-Romagna, denominate "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna”
Espandere area cap2 CAPO II - Adeguamenti normativi
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
CAPO I
Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità della Regione Emilia-Romagna, denominate "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna”
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini e nel quadro di attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), promuove la valorizzazione, la gestione e la fruizione delle “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” , nonché la loro promozione a fini turistici, quali patrimoni culturali e luoghi di cultura ubicati nella Regione, strutture abitate e vissute da persone che hanno dato lustro al territorio regionale con l’attività intellettuale e artistica.
Art. 2
Riconoscimento del titolo di “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna”

(modificati comma 1 e lett. a) e b) comma 2 da art. 13 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

1. Sono definite con il titolo “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” le strutture in cui hanno vissuto oppure svolto la propria attività importanti esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità o, per le caratteristiche presentate, che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio, che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del comma 2.
2. Possono chiedere il riconoscimento del titolo di cui al comma 1, le strutture che possiedono i seguenti requisiti minimi obbligatori:
a) capacità di rappresentare la vita, le tradizioni e i valori del personaggio di chiara fama che vi ha abitato o svolto la propria attività, nella sua dimensione pubblica o privata o, in casi veramente speciali, ha avuto la propria formazione specialistica ovvero che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio e che abbiano le caratteristiche di museo monografico ;
b) svolgimento di attività volte alla conoscenza dell’opera e del personaggio a cui la struttura è intitolata ...;
c) apertura al pubblico per almeno 60 giorni all’anno, anche non continuativi e su appuntamento;
d) gestione economica e finanziaria rappresentata mediante apposita documentazione contabile, contenente le voci di entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento ordinario e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, con presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, disciplina, con apposita deliberazione, il procedimento, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione per ottenere il riconoscimento del titolo di “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” , nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.
4. Con il medesimo atto di cui al comma 3, la Giunta regionale stabilisce altresì le cause di perdita del titolo e le modalità volte a monitorare, anche a campione, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 in capo alle strutture.
Art. 3
I Premi Nobel in Emilia-Romagna
1. La Regione si impegna ad attivare interventi finanziari speciali, finalizzati ad una stabile valorizzazione nel tempo dell’opera dei propri cittadini che hanno ricevuto un Premio Nobel, per contribuire alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza, onde incentivarne una più approfondita conoscenza nelle giovani generazioni ed un turismo di impronta scientifica.
2. Gli interventi finanziari speciali della Regione sono destinati a sostenere una stabile tutela e valorizzazione del patrimonio storico, scientifico e culturale, connesso all’illustre, nonché a favorirne l’accessibilità.
3. La Regione si impegna a valutare l’acquisizione di opere, oggetti e collezioni connessi all’illustre, per aumentare la forza di attrazione dei luoghi dell’illustre, anche per lo sviluppo del turismo a base culturale.
4. La Regione promuove e sostiene progetti in collaborazione con gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado al fine di fornire, alle nuove generazioni, un’appropriata conoscenza delle eccezionali intuizioni dei nostri Premi Nobel per approfondirne il pensiero e le opere.
Art. 4
Cooperazione per la valorizzazione
1. I gestori delle strutture riconosciute “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” si impegnano, nei limiti delle possibilità, anche a organizzare forme di cooperazione sul territorio, promosse dalla Regione per la valorizzazione, l’interpretazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sui temi di propria pertinenza e l’identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si raccolgono intorno a temi di interesse culturale, storico, artistico o sociale, e naturalistico sviluppando paesaggi culturali.
2. Lo sviluppo dei percorsi di cui al comma 1 può avvenire per ambito territoriale all’interno del territorio regionale, anche attraverso l’adesione a circuiti di promozione e valorizzazione.
3. La Regione effettua il monitoraggio delle “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” , assicurando la qualità scientifica e la funzionalità operativa in accordo con le esigenze degli enti locali e della Regione.
Art. 5
Contributi per gli interventi
1. Nell’ambito ed in attuazione della programmazione di cui agli articoli 3 e 7 della legge regionale n. 18 del 2000, la Giunta regionale approva i bandi per la concessione di contributi per i progetti presentati dai soggetti titolari e gestori di strutture riconosciute quali “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” ai sensi dell’articolo 2. In sede di programmazione sono definiti gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento nonché individuati i contributi concedibili.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione, di rendicontazione e di revoca dei contributi.
3. I contributi, possono essere destinati a finanziare le seguenti attività:
a) gestione sostenibile della casa o studio;
b) valorizzazione delle “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” nelle seguenti attività:
1) salvaguardia del patrimonio;
2) fruizione pubblica e comunicazione;
3) catalogazione e studio del patrimonio;
4) interventi di conservazione preventiva e restauro;
5) mostre e programmi culturali;
6) progetti digitali e multimediali;
7) progetti di residenze per artisti e ricercatori;
8) educazione al patrimonio culturale;
9) accessibilità, visitabilità, adattabilità interna ed esterna;
10) sviluppo di itinerari e percorsi in relazione ai paesaggi culturali;
11) promozione del turismo culturale;
12) progetti narrativi che vertano sul patrimonio e le collezioni della struttura;
13) progetti di smart tourism;
14) progetti per la creazione di reti tra “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia- Romagna”.
4. Al fine di garantire una continuità nella fruizione da parte della comunità del patrimonio oggetto della valorizzazione, la Regione favorisce i progetti delle “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” nei quali vi sia la compartecipazione degli enti locali ove gli immobili sono situati.
Art. 6
Altre azioni della Regione
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma degli interventi di cui all'articolo 5, la Regione Emilia-Romagna realizza una sezione dedicata sul proprio sito regionale, ne cura la manutenzione e redige, aggiornandola, la Guida alle “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna”, pubblicandola sulla medesima sezione del sito regionale per la divulgazione delle informazioni relative nonché sui portali delle destinazioni turistiche e di APT. Tale sezione contiene itinerari e paesaggi culturali, interpretativi, narrativi e turistici, caratterizzati dalla filosofia dell’abitare una casa o uno studio.
Art. 7
Disposizioni di rinvio
1. La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, con riferimento alla legge regionale n. 18 del 2000.
Art. 8
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della presente legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:
a) elenco delle strutture che hanno ottenuto il riconoscimento sulla base dei requisiti di cui all’articolo 2;
b) interventi per la valorizzazione di cui all’articolo 4;
c) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi erogati;
d) eventuali criticità riscontrate e particolari situazioni di carattere nazionale, regionale e locale, che possano compromettere le finalità e l’attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
CAPO II
Adeguamenti normativi
Art. 9
1. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) dopo le parole
 “articolazioni miste”
sono aggiunte le seguenti:
", le “ Case e studi delle persone illustri dell’Emila Romagna”
;
b)
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b bis) per  “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” i patrimoni culturali ed i luoghi di cultura ubicati nella Regione Emilia-Romagna, le strutture abitate e vissute da persone che hanno dato lustro al territorio regionale con l’attività intellettuale e artistica”.
Art. 10
1.
Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:
“r bis) riconosce, valorizza, sostiene e promuove le  “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” ”.
Art. 11
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 le parole  
“enti e associazioni”
sono sostituite dalle seguenti :
“altri soggetti pubblici o privati anche favorendone la cooperazione”
2.
Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo la lettera i bis) è aggiunta la seguente:
“i-ter) attività volte a promuovere la valorizzazione, la gestione e la fruizione delle “ Case e studi delle persone illustri dell’Emilia Romagna”.
Art. 12
1.
Al comma 1 dell’ articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo le parole  
"beni culturali
" sono inserite le seguenti:
 “nonché di “ Case e degli studi delle persone illustri dell’Emilia””
.
2.
Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo le parole
"archivistica e museale"
sono inserite le seguenti
“comprese le “ Case delle persone Illustri dell’Emilia-Romagna di cui al comma 1””
.

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