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LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 18

MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 MAGGIO 2021, N. 84 Sito esterno, CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 334 del 26 novembre 2021

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - Norme generali
Espandere area tit2 TITOLO II - Disposizioni settoriali
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
Norme generali
Art. 1
Finalità
1. La regione Emilia-Romagna, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, favorendo ogni intesa con la regione Marche, attua la legge 28 maggio 2021, n. 84 Sito esterno (Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell' articolo 132, secondo comma, della Costituzione Sito esterno), al fine di garantire continuità nell’erogazione dei servizi e nello svolgimento dei procedimenti dei livelli istituzionali interessati.
2. Gli adempimenti di competenza della regione Emilia-Romagna, in conformità all’ articolo 2, comma 2, della legge n. 84 del 2021 Sito esterno, ove richiedano il concorso dei diversi livelli istituzionali, sono attuati d’intesa tra la Regione stessa, la regione Marche, le Province e gli altri enti interessati, nonché il Commissario nominato ai sensi della legge n. 84 del 2021 Sito esterno. Gli accordi, le intese, gli atti congiunti possono riguardare, altresì, enti ed aziende strumentali facenti capo alle rispettive Regioni interessate.
Art. 2
Attività di ricognizione finalizzata all’Intesa e agli atti di adeguamento
1. Al fine di attuare compiutamente il processo di aggregazione e ferma restando, ove necessaria, l’adozione di ulteriori disposizioni di adeguamento, la Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 1, comma 1, adotta lo schema di intesa tra le due Regioni interessate, sulla base dell’attività di ricognizione svolta dalle strutture tecniche della regione Emilia-Romagna, in raccordo con le competenti strutture della regione Marche, sentiti i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, nonché gli altri livelli istituzionali interessati.
2. L’attività di ricognizione di cui al comma 1 è preordinata inoltre a fornire adeguato supporto al Commissario nello svolgimento delle attività ad esso spettanti, tenuto conto dei termini fissati dalla legge n. 84 del 2021 Sito esterno. La ricognizione fornisce altresì la base conoscitiva per l’attuazione dell’articolo 3.
3. La ricognizione ha ad oggetto, in particolare:
a) gli effetti già integralmente prodotti dalla legge n. 84 del 2021 Sito esterno alla data della sua entrata in vigore, che richiedono misure operative concrete e la precisa individuazione degli uffici e degli altri enti competenti;
b) i casi nei quali gli effetti prodotti dalla legge n. 84 del 2021 Sito esterno richiedono necessariamente atti della regione o di altri enti o aziende regionali o l’emanazione o l’adeguamento di atti amministrativi programmatori o generali, che rappresentano il presupposto degli atti di natura autorizzatoria e abilitativa;
c) le procedure di ammissione ad ogni forma di incentivazione e finanziamento, anche di derivazione comunitaria, al fine di adeguarne i contenuti ed i tempi alla programmazione regionale e con la finalità di garantire la parità di accesso a tali misure con la popolazione già residente in Emilia-Romagna;
d) gli atti di programmazione e pianificazione che devono essere assoggettati gradualmente alla disciplina legislativa regionale, con priorità per gli atti di pianificazione sovraordinati;
e) i casi in cui la definizione delle situazioni richiede adempimenti congiunti delle regioni Marche ed Emilia-Romagna, delle province di Rimini e di Pesaro e Urbino e del Commissario, promuovendo la sottoscrizione di intese ad hoc tra i diversi livelli interessati.
Art. 3
Regime transitorio per i procedimenti in corso
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 84 del 2021 Sito esterno e a quelli avviati da tale data fino alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e il legittimo affidamento dei cittadini e delle imprese residenti nei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.
2. Nelle more dell’adozione dei nuovi atti amministrativi programmatori e generali di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), nonché delle ulteriori disposizioni di adeguamento, i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 sono conclusi in applicazione delle norme della regione Marche, previa acquisizione degli atti e di eventuale parere delle amministrazioni precedentemente competenti, sulla base di uno o più accordi tra le due Regioni. Gli accordi possono disciplinare le modalità per la conclusione dei procedimenti ed individuare l’autorità competente all’adozione dei relativi provvedimenti.
3. I provvedimenti amministrativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge conservano pienamente la propria efficacia.
4. Nei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio restano in vigore i piani ed i programmi della regione Marche e della provincia di Pesaro e Urbino fino alla loro ridefinizione da parte della regione Emilia-Romagna e della provincia di Rimini, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b).
Art. 4
Principi per la legislazione regionale
1. La Regione, in coerenza con la ricognizione di cui all’articolo 2, adotta apposite misure legislative, ovvero atti programmatori e amministrativi, per regolare la nuova disciplina relativa a:
a) autorizzazioni, licenze, abilitazioni, dichiarazioni di inizio attività e altri atti di assenso comunque denominati, al fine di regolare il regime dell’efficacia degli atti;
b) strumenti di pianificazione e programmazione, al fine di disporre l’adeguamento alla legislazione della regione Emilia-Romagna ed ai relativi piani e programmi regionali e degli enti locali;
c) statuti e regolamenti dei Comuni, al fine di regolarne l’adeguamento all’ordinamento della regione Emilia-Romagna;
d) servizi, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
e) opere e interventi pubblici o di interesse pubblico, al fine di garantire la continuità nella loro realizzazione.
Art. 5
Inserimento dei Comuni negli ambiti territoriali ottimali della regione Emilia-Romagna
1. Nel rispetto della condizione di contiguità territoriale di cui all’ articolo 6, comma 2, lettera g) della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) il comune di Sassofeltrio è inserito nell’ambito territoriale ottimale Valconca e il comune di Montecopiolo è inserito nell’ambito territoriale ottimale Rimini Nord Valmarecchia.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’Intesa di cui all’ articolo 2 della legge n. 84 del 2021 Sito esterno, modifica il vigente programma di riordino territoriale di cui alla legge regionale n. 21 del 2012 in conseguenza della nuova delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.
TITOLO II
Disposizioni settoriali
Art. 6
Norme transitorie in materia di governo del territorio
1. La Regione e la provincia di Rimini adeguano i rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, in relazione al nuovo perimetro del territorio regionale e provinciale, nell’ambito dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione, alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) e nel rispetto dei termini previsti dall’ articolo 76 della medesima legge Sito esterno.
2. I comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, operando autonomamente o attraverso l’adesione alle circostanti Unioni di comuni della provincia di Rimini ed alle relative azioni intercomunali, provvedono:
a) entro il 31 dicembre 2023, a recepire la disciplina del contributo di costruzione di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 20 dicembre 2018, n. 186 e successive disposizioni (Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 in attuazione degli articoli 16 Sito esterno e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Sito esterno “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (Proposta della Giunta regionale in data 16 luglio 2018, n. 1136)). Oltre tale termine, in assenza di recepimento, la stessa disciplina opera direttamente e prevale su ogni diversa disposizione comunale;
b) entro il 31 dicembre 2023, all’avvio del processo di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, di cui all’ articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2017, con la compiuta costituzione dell’Ufficio di piano di cui all’articolo 55 e la compiuta assunzione della proposta di Piano urbanistico generale (PUG) di cui all’ articolo 45, comma 2, della stessa legge Sito esterno.
3. Scaduto il termine del 31 dicembre 2023, di cui al precedente comma 2, lettera b), è precluso l’avvio di ulteriori procedimenti urbanistici attuativi degli attuali strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.
4. Fino all’approvazione del PUG ai sensi della legge regionale n. 24 del 2017, o comunque entro il termine del 1° gennaio 2025, i Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio danno attuazione agli strumenti urbanistici vigenti e concludono i procedimenti di pianificazione generale e attuativa e di variante secondo le disposizioni definite dalla regione Marche in vigore alla data del 17 giugno 2021 e provvedono alla stipula delle convenzioni urbanistiche richieste, fatta salva la prevalenza della disciplina sul contributo di costruzione di cui al comma 2, lettera a).
5. Alla scadenza dei termini di cui al comma 4, decadono gli strumenti urbanistici attuativi approvati dai comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio per i quali non sia stata stipulata una convenzione urbanistica idonea a garantire l’immediato avvio dell’attuazione degli interventi, ai sensi dell’ articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 24 del 2017. Sono comunque consentiti gli interventi diretti, secondo la vigente disciplina della regione Emilia-Romagna.
Art. 7
Disposizioni in materia di sismica e di edilizia
1. La disciplina regionale in materia di edilizia e di riduzione del rischio sismico trova applicazione nei procedimenti avviati nei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le sanzioni di cui al titolo I della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’ articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno), si applicano agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I procedimenti in materia di sismica e di edilizia in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni della regione Marche.
4. Nell’osservanza degli standard minimi di cui all’ articolo 3, comma 4, della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio svolgono le funzioni in materia sismica in forma singola o associata o avvalendosi della struttura tecnica operante presso la provincia di Rimini. Le modalità di esercizio delle funzioni sismiche sono comunicate alla Regione entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine, in assenza di comunicazione, le funzioni sono esercitate dai due Comuni in forma singola.
5. Alla provincia di Rimini è conferita la competenza sui procedimenti in materia sismica avviati dalla data di entrata in vigore della legge n. 84 del 2021 Sito esterno fino all’entrata in vigore della presente legge, nonché la competenza sui procedimenti avviati fino alla comunicazione di cui al comma 4.
Art. 8
Disposizioni in materia di servizi pubblici ambientali
1. In applicazione dell’ articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici dell’ambiente), i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio partecipano all’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. L’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti esercita le funzioni regolatorie in attuazione del comma 1 dal 1°gennaio 2022, e a tale fine acquisisce dall’autorità di governo d’ambito precedentemente competente per la regione Marche tutte le informazioni di natura tecnica ed economica necessarie, compresa la validazione dei dati sulle gestioni in essere ai fini della pianificazione economico-finanziaria dei servizi, e procede all’aggregazione di ciascun Comune a uno dei bacini gestionali esistenti.
3. Le forme di gestione dei servizi in essere nei territori dei due Comuni, se conformi alla legislazione vigente, proseguono fino alla relativa scadenza.
4. I comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio sono compresi nella pianificazione regionale dei rifiuti urbani della regione Emilia-Romagna dal 1° gennaio 2022.
Art. 9
Funzioni in materia di bonifica e irrigazione
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta della regione Emilia-Romagna, si provvede alla ridelimitazione del comprensorio di bonifica per includere il territorio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e quelli in precedenza aggregati con la legge 3 agosto 2009, n. 117 Sito esterno (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’ articolo 132, secondo comma, della Costituzione Sito esterno), secondo unità omogenee sotto il profilo idrografico.
Art. 10
Modalità d’esercizio di attività autorizzate
1. Ove le modalità di esercizio delle attività autorizzate siano disciplinate da regolamenti comunali sulla base di leggi regionali, i regolamenti devono essere adeguati alla legislazione della regione Emilia-Romagna. Nelle more dell’adeguamento l’esercizio delle attività si conforma alla disciplina contenuta nei regolamenti in vigore.
Art. 11
Attestati di prestazione energetica degli edifici e disposizioni in materia di impianti termici
1. Gli attestati di prestazione energetica rilasciati sulla base della disciplina vigente nella regione Marche in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla data di scadenza ivi contenuta e sono considerati conformi a quanto previsto dalla disciplina della regione Emilia-Romagna.
2. Per gli impianti di climatizzazione esistenti rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina regionale vigente in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la predisposizione e la trasmissione del relativo libretto è effettuata dall’impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell’impianto e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Il primo controllo di efficienza energetica è effettuato nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa della regione Emilia-Romagna, facendo riferimento alla data dell’ultimo controllo effettuato e trasmesso all’autorità competente con le modalità previste dalla disciplina vigente nella regione Marche prima della entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
Disposizioni in materia faunistico-venatoria
1. Fino al termine della stagione venatoria 2021-2022, l’esercizio dell’attività venatoria nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio è regolato in ottemperanza al calendario venatorio, alla disciplina delle deroghe al prelievo venatorio ed alle norme sulla caccia agli ungulati vigenti nella regione Marche. La provincia di Rimini esercita le funzioni di vigilanza di cui all’ articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).
2. Al fine di includere i territori dei Comuni di cui al comma 1, la Regione modifica la perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. In deroga a quanto previsto dall’ articolo 30, comma 8, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), all’atto della riperimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC), i rispettivi consigli direttivi mantengono la loro composizione fino alla loro naturale scadenza.
4. Le domande per nuove autorizzazioni o rinnovi di appostamenti fissi di caccia nei territori dei Comuni di cui al comma 1 per la stagione venatoria 2022-23 sono presentate al competente Servizio della regione Emilia-Romagna entro il 28 febbraio 2022, in deroga a quanto stabilito dall’ articolo 52, comma 6, della legge regionale n. 8 del 1994.
5. Ai territori dei Comuni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018–2023, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018 (Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023 (Delibera di Giunta del 23 luglio 2018, n.1200)), riferite al Comprensorio 2. La Giunta regionale, con propri atti, provvederà a riparametrare la destinazione della superficie del territorio provinciale di riferimento per i diversi istituti di gestione faunistica.
Art. 13
Disposizioni in materia di agriturismi
1. La Regione dispone l’iscrizione d’ufficio nell’elenco degli Operatori Agrituristici delle imprese in possesso di autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività agrituristica, operanti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, con le tipologie di servizio ed i volumi di attività già autorizzati o oggetto di finanziamento con il Programma di sviluppo rurale della regione Marche, compresi quelli riferiti ad imprese situate nei Comuni oggetto di distacco e aggregazione ai sensi della legge regionale n. 17 del 2009.
2. Le imprese agrituristiche operanti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio provvedono all’adeguamento della propria struttura produttiva ed organizzativa aziendale ai parametri previsti dalla disciplina regionale di riferimento entro la data del 31 dicembre 2026, con riferimento al rapporto di connessione e alla relativa certificazione.
Art. 14
Disposizioni in materia di strutture ricettive
1. Per l’avvio di nuove strutture ricettive e la riclassificazione ad un diverso livello di classifica di strutture ricettive esistenti ubicate nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio trovano applicazione la legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità) e relative norme attuative.
2. Competono ai Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio le funzioni amministrative afferenti i procedimenti di avvio e classificazione, nonché le funzioni di controllo, delle strutture ricettive ubicate nei rispettivi territori.
3. Le strutture ricettive esistenti ubicate nei territori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, autorizzate sulla base della normativa della regione Marche, continuano ad operare e mantengono il livello di classifica loro attribuito. Esse devono provvedere all’adeguamento dei requisiti di esercizio e di classificazione ai parametri previsti dalla disciplina della regione Emilia-Romagna entro la data del 31 dicembre 2024.
Art. 15
Disposizioni in materia di Guide Ambientali Escursionistiche
1. Ai soggetti residenti e a coloro che svolgono attività di guida ambientale escursionistica (GAE) con sede nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, che abbiano ottenuto dalla regione Marche l’abilitazione all’esercizio della relativa professione turistica alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la validità di tale abilitazione per l’esercizio della professione, oltre che nei suddetti Comuni, anche nel restante territorio della regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle condizioni di esercizio di cui ai commi 2 e 8 dell’art. 3 della legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) della Regione Emilia-Romagna, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Al fine del mantenimento della validità dell’autorizzazione, i soggetti di cui al comma 1 dovranno superare con esito positivo la verifica sulla conoscenza del territorio della regione Emilia-Romagna di cui alla delibera della Giunta regionale 24 ottobre 2011, n. 1515 entro il 31 dicembre 2023.
Art. 16
Misure ricognitive di beni mobili, immobili e personale
1. La regione Emilia-Romagna, in accordo con la regione Marche, le altre amministrazioni locali e provinciali interessate ed il Commissario, effettua una ricognizione dei beni mobili e immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che, in quanto strumentali all’esercizio di funzioni pubbliche, devono essere trasferiti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera e), dalla regione Marche e dalla provincia di Pesaro e Urbino alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Rimini, salvo conguaglio dei relativi oneri. Nell’ambito della ricognizione è compresa, in particolare, la consegna della rete strutturale e viaria di competenza, nonché il patrimonio immobiliare.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il personale regionale, provinciale e del Servizio sanitario regionale, che svolge funzioni per il territorio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, può essere trasferito negli organici dei corrispondenti enti della regione Emilia-Romagna. La regione Emilia-Romagna subentra altresì nei rapporti convenzionali stipulati con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta che svolgono attività per i territori dei due Comuni, nonché nei rapporti con le farmacie convenzionate aventi sede nei medesimi territori.
3. Nelle more della definizione delle procedure di trasferimento, comando o distacco del personale di cui al comma 2, sono adottati accordi tra le amministrazioni interessate per garantire continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi.
Art. 17
Alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. La regione Emilia-Romagna si impegna a promuovere l’intesa con la regione Marche al fine di favorire le procedure necessarie al trasferimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) ubicati nel territorio dei Comuni oggetto di distacco e aggregazione di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 117 Sito esterno (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’ articolo 132, secondo comma, della Costituzione Sito esterno), in conformità a quanto previsto dall’intesa sottoscritta tra le due regioni l’11 febbraio 2010.
2. Al fine di favorire il trasferimento degli alloggi E.R.P. ubicati nel territorio dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, la regione Emilia-Romagna promuoverà l’accordo con la regione Marche sulle modalità attuative, nel quadro dell’Intesa di cui all’ articolo 2, comma 2, della legge n. 84 del 2021 Sito esterno.
Art. 18
Profili economici, finanziari e patrimoniali
1. Con l’intesa di cui all’ articolo 2, comma 2, della legge n. 84 del 2021 Sito esterno, sono definite le misure di carattere generale e specifiche concernenti gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, compresi i criteri per la valutazione del riparto dei gettiti delle entrate tributarie regionali connessi al distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, le poste a credito e a debito, la compensazione tra le Regioni per le somme anticipate o da recuperare.
Art. 19
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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