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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2021, n. 1

INCREMENTO DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA SOCIETÀ PIACENZA EXPO S.P.A.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 29 del 9 febbraio 2021

INDICE

Art. 1 - Autorizzazione all’incremento della partecipazione regionale alla società Piacenza Expo S.p.A.
Art. 2 - Disposizione di coordinamento
Art. 3 - Norma finanziaria
Art. 4 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione all’incremento della partecipazione regionale alla società Piacenza Expo S.p.A.
1. La Regione è autorizzata, nel rispetto dell' articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Sito esterno (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), a incrementare la propria partecipazione alla società Piacenza Expo S.p.A. fino all'importo di 761.000,00 euro.
2. L’incremento della partecipazione di cui al comma precedente può avvenire anche nella forma della partecipazione ad un aumento di capitale, a condizione che esso:
a) avvenga a condizioni di mercato;
b) sia finalizzato a promuovere lo sviluppo della società nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 Sito esterno.
Art. 2
Disposizione di coordinamento
1. La presente autorizzazione è disposta mantenendo salve le previsioni e le finalità di partecipazione alla società Piacenza Expo S.p.A. di cui all’ articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali).
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per l'esercizio 2021 la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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