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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 21

NUOVE NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 1994, N. 37 (NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2023

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Disposizioni generali
Espandere area cap2 Capo II - Programmazione e strumenti attuativi
Espandere area cap3 Capo III - Disposizioni finanziarie e finali
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione, ai sensi degli articoli 9 e 117, terzo comma, della Costituzione Sito esterno e dell’ articolo 6, comma 1, lettera g), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), opera per la promozione della cultura e favorisce le iniziative volte alla sua valorizzazione. La presente legge, in armonia con la normativa europea e nazionale, disciplina l’attività volta a favorire la promozione della cultura quale strumento di crescita personale, di libera espressione, di comunicazione, nonché quale fattore di inclusione, di superamento delle diseguaglianze e di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che vi risiedono.
2. La Regione favorisce in particolare:
a) la valorizzazione della creatività, dell’innovazione e della ricerca nel settore della promozione culturale;
b) le pari opportunità di accesso alle attività di promozione culturale, operando per eliminare le barriere culturali, sociali ed economiche che limitano la partecipazione culturale;
c) la promozione della conoscenza e della fruizione critica e consapevole delle arti visive e performative contemporanee, favorendo l’emergere di proposte culturali innovative e di alto livello qualitativo;
d) l’integrazione fra le attività di promozione culturale e gli interventi regionali nei settori del patrimonio culturale, del paesaggio, della promozione turistica, del benessere degli individui e della collettività;
e) la diffusione della cultura digitale e dell’innovazione, intesa quale ricerca e sperimentazione di nuove forme di divulgazione, di circolazione della cultura e fruizione degli eventi e di coinvolgimento del pubblico, anche in contesti non usuali;
f) il pluralismo dell’offerta culturale, delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo;
g) la promozione della cultura emiliano-romagnola all’estero, incentivando le occasioni di confronto e la cooperazione di livello sovranazionale.
3. L’organizzazione e la gestione di attività di promozione culturale costituisce attività di interesse generale, ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno).
4. La Regione, nell’attuazione della legge, tiene conto delle istanze emergenti dai territori e si ispira ai principi di sussidiarietà verticale, orizzontale e di leale collaborazione con enti locali e istituzioni.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, per attività di promozione culturale si intendono gli eventi, le mostre, i festival, le rassegne, i convegni e ogni altra iniziativa aperta alla partecipazione del pubblico rivolti:
a) alla diffusione della cultura negli aspetti di interesse generale, in particolare nelle aree delle letterature, delle arti visive e performative, del cinema e dell’audiovisivo, delle scienze matematiche, fisiche e naturali, delle scienze umane e sociali, del dialogo fra le culture e le religioni;
b) alla conoscenza e alla divulgazione della storia, delle culture, delle identità e delle tradizioni locali;
c) alla formazione del pubblico, tenendo conto della pluralità e delle specificità in cui si articola, per favorirne l’avvicinamento alla consapevole visione, partecipazione e fruizione della cultura nelle aree di cui alla lettera a);
d) alla promozione della creatività artistica e letteraria.
Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione svolge le funzioni di programmazione e indirizzo, sostiene le attività di promozione culturale, anche attraverso l’armonizzazione e il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo.
2. La Regione, in particolare:
a) definisce gli ambiti, le priorità e gli strumenti specifici di intervento attraverso il programma pluriennale di cui all’articolo 5, nel rispetto della normativa nazionale;
b) coopera con tutti i livelli istituzionali e con le Università, con il sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), previe intese o accordi, nonché con i soggetti dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione e con operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale;
c) attua propri progetti di promozione culturale, favorisce la programmazione negoziata mediante la sottoscrizione di convenzioni o accordi;
d) sostiene le iniziative di promozione culturale di rilevante interesse regionale organizzate da soggetti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale;
e) valorizza l’apporto dell’associazionismo del terzo settore che opera per la promozione della cultura, in particolare riconoscendo il ruolo delle reti associative di cui all’ articolo 9 della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva);
f) sostiene la realizzazione, la ristrutturazione, la riqualificazione, l’adeguamento tecnologico degli spazi aperti al pubblico destinati allo svolgimento delle attività di promozione culturale, anche al fine di favorire la transizione digitale e la transizione ecologica;
g) sostiene la diffusione delle attività di promozione culturale sull’intero territorio regionale, anche promuovendone la realizzazione nell’ambito delle strategie rivolte alle aree interne e montane, al fine del consolidamento della coesione territoriale e sociale;
h) opera per la realizzazione di sistemi, reti, centri di servizi, che si qualificano come infrastrutture del territorio per la promozione culturale.
Art. 4
Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni
1. I Comuni e le loro Unioni, a seconda che le funzioni di promozione culturale siano esercitate in forma singola o associata, concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge.
2. I Comuni o le loro Unioni, in coerenza con le finalità della presente legge:
a) organizzano e sostengono le attività di promozione culturale che possono essere gestite direttamente o tramite soggetti da essi costituiti o partecipati;
b) sostengono le attività di promozione culturale, raccordandole con le politiche di valorizzazione del patrimonio culturale, del turismo e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
c) operano per la realizzazione, il restauro, l’adeguamento e la riqualificazione energetica, tecnologica e funzionale alla transizione digitale delle sedi e delle attrezzature destinate alla fruizione di attività e servizi culturali, incentivandone l’organizzazione e la gestione, anche in forma integrata.
Capo II
Programmazione e strumenti attuativi
Art. 5
Programmazione pluriennale
1. La Regione individua le priorità e le strategie dell’intervento regionale in materia di promozione culturale mediante la programmazione pluriennale, di regola triennale.
2. Il programma pluriennale definisce, in particolare:
a) le priorità e gli obiettivi da perseguire definendo, qualora sia possibile, gli indici di valutazione per la verifica del loro raggiungimento;
b) gli ambiti prioritari di intervento e le modalità di attuazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 6, nonché le modalità di accesso ai benefici;
c) la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi in relazione agli ambiti individuati;
d) il coordinamento con altre programmazioni regionali che intervengono in materie afferenti alla promozione culturale.
3. L’Assemblea legislativa approva il programma pluriennale su proposta della Giunta regionale.
4. Il programma pluriennale resta in vigore in ogni caso fino all’approvazione del successivo programma.
Art. 6
Modalità di attuazione
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e in coerenza con il programma di cui all’articolo 5, la Regione opera attraverso uno o più dei seguenti strumenti:
a) realizzazione diretta di interventi e iniziative di promozione culturale;
b) realizzazione di interventi e iniziative di promozione culturale mediante:
1) intese istituzionali e accordi con altre pubbliche amministrazioni;
2) convenzioni con soggetti privati, anche in attuazione dell’ articolo 56 del d.lgs. n. 117 del 2017 Sito esterno e delle norme di cui al titolo III della l.r. n. 3 del 2023;
3) amministrazione condivisa, in particolare attraverso le attività di co-programmazione e co-progettazione di cui all’ articolo 55 del d.lgs. n. 117 del 2017 Sito esterno e secondo i principi espressi al titolo III della l.r n. 3 del 2023;
c) concessione di contributi a favore dell’ente organizzatore e realizzatore di progetti e iniziative di promozione culturale, svolte prevalentemente sul territorio regionale;
d) concessione di contributi a sostegno di progetti che promuovono all’estero la produzione e il patrimonio culturale materiale e immateriale regionale;
e) concessione di contributi per spese di investimento per progetti volti alla realizzazione, al restauro, al recupero, all’adeguamento strutturale, alla transizione digitale e alla riqualificazione, anche energetica, di spazi aperti al pubblico che sono destinati in via esclusiva o prevalente alle attività di promozione culturale.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 possono essere attivati su base annuale o pluriennale.
3. La Giunta regionale, con propri atti, individua criteri e modalità di attuazione degli interventi, anche nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, la Regione provvede ad acquisire o sviluppare studi, ricerche, attività di divulgazione e diffusione, assistenza tecnica, sviluppo di sistemi informativi, nonché a conferire incarichi professionali tecnico-specialistici a supporto delle attività di valutazione nell’ambito delle procedure selettive.
5. La Regione può attivare, nel rispetto della normativa di settore, specifici interventi per la valorizzazione e promozione turistica dei festival e delle attività di promozione culturale, attraverso società in house.
Art. 7
Soggetti attuatori degli interventi e beneficiari dei contributi
1. I soggetti attuatori degli interventi e beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono:
a) enti locali, singoli o associati, e soggetti da essi costituiti o partecipati, nei cui statuti sia prevista tra le finalità la promozione culturale;
b) pubbliche amministrazioni;
c) soggetti privati che svolgano esclusivamente o prevalentemente la loro attività in ambito culturale e che abbiano sede legale od operativa sul territorio regionale;
d) enti del terzo settore, di cui alla l.r. n. 3 del 2023, che svolgano esclusivamente o prevalentemente la loro attività in ambito culturale e che abbiano sede legale od operativa sul territorio regionale.
2. Con riferimento a specifici ambiti di intervento, il programma pluriennale di cui all’articolo 5 può delimitare ulteriormente le tipologie di soggetti destinatari tra quelli individuati al comma 1.
Capo III
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 8
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) quali interventi sono stati realizzati in attuazione della presente legge;
b) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati conseguiti;
c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 3.800.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, la Regione farà fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi –   Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie. 
2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 10
Abrogazione e disposizioni transitorie
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale). Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge abrogata, fino alla loro conclusione.
Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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