Legge Regionale 5 febbraio 2024 , n. 3

Disposizioni regionali per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai distretti del cibo

(BURL n. 6 sup. del 07 Febbraio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-02-05;3

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge persegue la finalità di favorire la costituzione dei distretti del cibo, così come definiti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e di promuoverne le attività in considerazione del ruolo fondamentale che gli stessi svolgono nel raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:
a) sviluppo sostenibile dei territori e integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
b) riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni, conservazione della biodiversità e salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari;
c) sicurezza alimentare e riduzione dello spreco alimentare;
d) coesione e inclusione sociale;
e) formazione e sensibilizzazione degli operatori aderenti al distretto;
f) equilibrato rapporto tra campagna e città;
g) competitività delle aziende e delle filiere distrettuali;
h) trasparenza del mercato.
2. L'attività dei distretti del cibo è orientata in particolare alla realizzazione di sistemi alimentari equi, sani e compatibili con l'ambiente, nonché vantaggiosi per i consumatori, e persegue la riduzione dell'impatto ambientale e climatico della produzione primaria, compatibilmente con la realizzazione di un equo guadagno per gli agricoltori e i produttori.
Art. 2
(I distretti del cibo)
1. La Regione promuove l'individuazione dei distretti del cibo di cui all'articolo 1, al fine di favorire l'integrazione di attività agricole e agroalimentari caratterizzate da prossimità territoriale, valorizzando, nel più generale contesto dell'economia rurale, il legame con le vocazioni territoriali, le risorse umane e ambientali, la qualità delle produzioni locali e le reti di relazioni esistenti tra imprese, istituzioni e popolazione.
2. La Giunta regionale definisce modalità operative e criteri per l'individuazione dei distretti di cui all'articolo 1, fatte salve le specifiche disposizioni dell'articolo 7 ter della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sui distretti biologici.
3. In fase di prima applicazione, i distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità e i distretti di filiera già riconosciuti alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2019) sono individuati come distretti del cibo.
4. La Giunta regionale definisce criteri di finanziamento prioritario ai distretti del cibo, nel quadro delle azioni finanziate dalla politica agricola comune, per progetti integrati di trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti e di promozione e valorizzazione del territorio del distretto.
Art. 3
(Azioni di sostegno)
1. La Regione può concedere contributi ai distretti del cibo per la realizzazione di programmi di attività in coerenza con la normativa europea e nazionale, con particolare riguardo a:
a) progetti per la promozione dei prodotti locali dei distretti;
b) progetti di sensibilizzazione, divulgazione e diffusione di progetti innovativi e delle buone pratiche di sostenibilità delle produzioni e delle coltivazioni;
c) progetti di cooperazione interdistrettuale;
d) progetti di contrasto allo spreco alimentare e di educazione alimentare e ambientale;
e) progetti tesi a incrementare il livello di conoscenze e competenze interne ai distretti.
2. Per i soli distretti del cibo di nuova istituzione la Regione può altresì concedere contributi per sostenere la copertura dei costi di costituzione e per favorire forme di aggregazione con un distretto confinante.
3. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, se necessario, in relazione ai contributi di cui al presente articolo, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Art. 4
(Consulta dei distretti)
1. Viene istituita la consulta regionale dei distretti del cibo.
2. La consulta di cui al comma 1 formula alla Giunta e al Consiglio regionale proposte per la promozione e la valorizzazione delle attività dei distretti.
3. La consulta relaziona annualmente alla commissione consiliare competente in materia di agricoltura in merito al lavoro svolto e alle proposte formulate.
4. La consulta regionale dei distretti del cibo è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta dai seguenti soggetti:
a) assessore competente in materia di agricoltura o suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante della Federazione Regionale Coldiretti;
c) un rappresentante di Confagricoltura Lombardia;
d) un rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia;
e) un rappresentante di Copagri Lombardia;
f) tre consiglieri regionali componenti della commissione competente in materia di agricoltura, designati dal Consiglio regionale garantendo la rappresentanza della minoranza;
g) dieci rappresentanti dei distretti, designati tra quelli riconosciuti per ciascuna delle tipologie individuate dall'articolo 13 del d.lgs. 228/2001;
h) un rappresentante di ANCI Lombardia;
i) un rappresentante della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali.
5. La partecipazione alla consulta di cui al presente articolo è a titolo gratuito.
Art. 5
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative e le risorse impiegate;
b) i soggetti coinvolti nell'attuazione e le collaborazioni istituzionali realizzate;
c) i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche economiche e sociodemografiche;
d) i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità della legge e gli aspetti di miglioramento emersi.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.
3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
Art. 6
1. L'articolo 7 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)è abrogato.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della presente legge, previste in euro 150.000,00 annui per gli anni dal 2024 al 2026, si fa fronte con incremento di euro 150.000,00 per ciascun anno del triennio 2024-2026 della missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione per pari importi e medesimi esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.
2. Per gli esercizi successivi al 2026 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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