LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 2021, n. 2
Sostegno alle associazioni d'arma e combattentistiche e
alle associazioni delle forze dell'ordine
(b.u. 19 gennaio 2021, n. 2, straord. n. 2)
Art. 1
Finalità
1. La Provincia autonoma di Trento riconosce la funzione
sociale, culturale ed educativa delle associazioni d'arma e combattentistiche e
delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio provinciale,
anche in ragione del loro sostegno morale alle forze armate e alle forze
dell'ordine e del fattivo contributo alla diffusione di una cultura della
sicurezza e della legalità, nonché alla conoscenza della storia nazionale,
locale e delle istituzioni autonomistiche e del patrimonio culturale ad esse
connesso.
2. Per il conseguimento delle finalità del comma 1 le
associazioni promuovono e attuano le seguenti iniziative:
a) diffusione della cultura della legalità nell'ambito e
secondo le modalità previste dalla legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e
della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato);
b) organizzazione di manifestazioni, incontri, convegni e
mostre per celebrare la ricorrenza di eventi di particolare rilevanza per la
storia locale e nazionale o per le forze dell'ordine;
c) partecipazione attiva a percorsi culturali riguardanti la
storia locale, nazionale e le relative interrelazioni con le istituzioni
autonomistiche, promossi anche in collaborazione con la Provincia, gli enti
locali e gli altri enti pubblici o privati od organismi associativi operanti
sul territorio;
d) realizzazione di iniziative a valenza sociale, anche in
partenariato con strutture di volontariato e associazioni coinvolte nel sistema
della protezione civile;
e) realizzazione e manutenzione di sedi per lo svolgimento
delle attività associative o per la realizzazione di iniziative a valenza
sociale o culturale.
Art.
2
Coinvolgimento delle associazioni d'arma e
combattentistiche e delle associazioni delle forze dell'ordine nel sistema
integrato di sicurezza
1. Per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 1, la
Provincia promuove il coinvolgimento delle associazioni d'arma e
combattentistiche e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul
territorio provinciale nel sistema integrato di sicurezza finalizzato al
conseguimento di un'ordinata e civile convivenza sul territorio provinciale e
alla riduzione dei fenomeni di illegalità e di inciviltà secondo quanto
previsto dall'articolo 3, comma 4, e dall'articolo 6, comma 2, lettera e),
della legge
provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge
provinciale sulla polizia locale 2005), e nel rispetto della normativa statale.
Art. 3
Partecipazione delle associazioni d'arma e
combattentistiche e delle associazioni delle forze dell'ordine ai progetti
didattico-educativi
1. La Provincia, nell'ambito del rispetto dell'autonomia
scolastica, promuove la partecipazione delle associazioni d'arma e
combattentistiche e delle associazioni delle forze dell'ordine ai progetti
didattico-educativi realizzati con il coinvolgimento dei soggetti del terzo
settore, del volontariato, dell'associazionismo e delle forze dell'ordine.
2. Per i fini del comma 1, la Provincia promuove, ai sensi
degli articoli 2 e 8 bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5
(legge provinciale sulla scuola 2006), il coinvolgimento delle associazioni
d'arma e combattentistiche e delle associazioni delle forze dell'ordine
operanti sul territorio provinciale ad incontri formativi, anche afferenti
all'educazione permanente, allo scopo di diffondere la cultura della legalità,
della sicurezza e della cittadinanza responsabile, di far conoscere la storia
nazionale e locale, anche allo scopo di prevenire i rischi da dipendenze.
Art. 4
Coinvolgimento delle associazioni d'arma e
combattentistiche e delle associazioni delle forze dell'ordine nella
valorizzazione dei manufatti di interesse storico-militare
1. La Provincia promuove la partecipazione delle associazioni
d'arma e combattentistiche e delle associazioni delle forze dell'ordine nelle
iniziative di mantenimento dell'accessibilità, custodia, ricognizione,
censimento, divulgazione e valorizzazione dei siti e dei manufatti
riconducibili direttamente o indirettamente all'ambito storico-militare
dell'età contemporanea, fermo restando quanto disposto dalla normativa in
materia di beni culturali e di tutela del patrimonio storico della Prima Guerra
mondiale.
Art.
5
Interventi finanziari
1. Il sostegno delle iniziative previste da questa legge è
effettuato nell'ambito delle leggi provinciali in materia di volontariato,
cultura e scuola secondo i criteri e le modalità nonché nei limiti degli
stanziamenti previsti dalle medesime leggi provinciali integrando qualora
necessario le relative discipline attuative.
Art.
6
Disposizione finanziaria
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano maggiori
spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese
correnti), nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia),
programma 08 (Cooperazione e associazionismo), titolo 1 (Spese correnti) e
nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri
ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (Spese correnti).