Legge regionale 17 luglio 2023, n. 9 - Testo vigente

Legge regionale 17 luglio 2023, n. 9

Disposizioni urgenti per l'efficientamento organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

(B.U. del 25 luglio 2023, n. 33)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Nelle more di una revisione organica della normativa regionale in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta, al fine di potenziare la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo, nonché di accrescerne l'efficienza attraverso la valorizzazione del personale di categoria D, la presente legge reca disposizioni urgenti in materia di posizioni di particolare responsabilità, organizzativa e professionale, degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

Art. 2

(Disposizioni in materia di struttura organizzativa)

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di favorire la valorizzazione e la responsabilizzazione del personale, in caso di funzioni di particolare responsabilità, caratterizzate da elevata complessità professionale o organizzativa, possono essere individuate, nell'ambito delle strutture dirigenziali, permanenti, temporanee o di progetto, posizioni di particolare responsabilità alle quali preporre dipendenti appartenenti alla categoria D. Tali posizioni sono individuate, nel rispetto delle relazioni sindacali e nei limiti delle disponibilità di bilancio, dagli organi di direzione politico-amministrativa degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, all'atto dell'istituzione, modificazione o soppressione delle strutture dirigenziali, con definizione delle competenze e dei relativi poteri di firma e/o di gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate, nonché della loro rilevanza verso l'esterno. I predetti organi di direzione politico-amministrativa individuano, altresì, i requisiti professionali richiesti per l'attribuzione dell'incarico, nonché i criteri e le modalità, mediante selezione comparativa, per il conferimento dello stesso, anche in relazione ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione e misurazione delle performance. Spettano al dirigente della struttura nel cui ambito le posizioni sono istituite il conferimento dell'incarico, la valutazione dell'attività svolta, la vigilanza, il potere sostitutivo, previa diffida, in caso di inerzia e la revoca dell'incarico in caso di valutazione negativa. Al conferimento e alla cessazione degli incarichi di cui al presente comma non si applica l'articolo 2103 del codice civile. Resta fermo quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 46, comma 4, della l.r. 54/1998.".

2. Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

"6. Il contratto collettivo regionale di lavoro stabilisce la disciplina giuridica ed il trattamento economico spettante per la durata, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, dell'incarico ai titolari delle posizioni di particolare responsabilità di cui al comma 5, da determinarsi in relazione alla complessità delle funzioni assegnate e alle responsabilità connesse.".

3. Il comma 5bis dell'articolo 5 della l.r. 22/2010 è abrogato. Sono, inoltre, abrogati il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), e il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti).

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.