Legge regionale 7 agosto 2023, n. 15 - Testo vigente

Legge regionale 7 agosto 2023, n. 15

Disposizioni in materia di "Zona Franca per la Ricerca e lo Sviluppo (ZFR&S)".

(B.U. del 22 agosto 2023, n. 39)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di sviluppare il tessuto industriale locale e di attrarre imprese, alte professionalità e risorse per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, in coerenza con la Strategia regionale di specializzazione intelligente, la presente legge reca disposizioni per individuare nel territorio regionale una "Zona franca per la ricerca e lo sviluppo", di seguito denominata ZFR&S, finalizzata a riservare agli operatori economici ivi insediati specifiche misure, quali contributi e strumenti di agevolazione fiscale, ai sensi dell'articolo 4.

Art. 2

(Ambito territoriale)

1. Le misure previste dalla presente legge rivestono carattere esclusivamente locale e, in una prima fase di sperimentazione, sono limitate ad aree specifiche del territorio regionale, individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare delle misure previste dalla presente legge le imprese industriali e i centri di ricerca che hanno insediato una loro unità produttiva nelle aree di cui alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 4

(Misure)

1. Sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 3, i cui programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione siano stati ammessi a finanziamento da parte della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione, contributi volti a favorirne la realizzazione.

2. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini dell'imponibile IRAP.

3. I contributi di cui al comma 1 e l'agevolazione di cui al comma 2 sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono previste per un periodo di tre anni, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della natura sperimentale dell'iniziativa.

Art. 5

(Ulteriori misure)

1. La Giunta regionale è autorizzata a negoziare con lo Stato l'introduzione di ulteriori agevolazioni fiscali con impatto sul bilancio regionale a favore di operatori economici insediati nella ZFR&S finalizzate alla:

a) riduzione dell'IMU;

b) riduzione dei contributi INPS;

c) applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle imprese nei limiti del 50 per cento del reddito complessivo relativamente ai primi tre anni di operatività della misura;

d) esenzione totale dalle imposte sui redditi degli utili di esercizio delle imprese operanti esclusivamente nella ZFR&S, reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività realizzate nella medesima ZFR&S.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a negoziare con lo Stato l'introduzione di ulteriori agevolazioni fiscali con impatto sul bilancio regionale a favore di quei soggetti residenti all'estero che rientrano in Italia trasferendo la propria residenza fiscale in Valle d'Aosta, afferenti alle seguenti categorie:

a) maestranze con significative esperienze lavorative di livello direttivo o di alta qualifica o specializzazione ai sensi della normativa di riferimento vigente;

b) docenti e ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse ai sensi e nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

Art. 6

(Marketing territoriale)

1. Per realizzare le finalità di cui alla presente legge, la struttura regionale competente in materia di attrattività del territorio può attuare attività di marketing territoriale finalizzate a comunicare l'iniziativa al fine di attrarre imprese e alte professionalità nella ZFR&S.

Art. 7

(Modalità di applicazione)

1. Le misure di cui all'articolo 4 sono attuate dalla struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione tramite procedimenti a bando.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione degli ulteriori requisiti che devono possedere i beneficiari di cui all'articolo 3, delle aree interessate, delle tipologie di attività comprese nei programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione, dell'intensità e dei massimali di contributo e di ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo all'applicazione della presente legge.

3. La Giunta regionale, con il supporto della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione, monitora annualmente i risultati dell'applicazione delle misure di cui alla presente legge mediante le procedure stabilite con la deliberazione di cui al comma 2.

4. Al termine della sperimentazione delle misure di cui all'articolo 4, la Giunta regionale ne valuta l'efficacia, al fine di proporre al Consiglio regionale il finanziamento delle predette misure per un ulteriore triennio.

Art. 8

(Revoca delle misure)

1. Le misure di cui alla presente legge sono soggette a revoca, totale o parziale, nei seguenti casi:

a) non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese;

b) mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;

c) sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

d) chiusura dell'unità produttiva locale durante la realizzazione del programma di investimento o nei tre anni successivi;

e) spostamento degli investimenti materiali o del personale dedicato alla realizzazione del programma di investimento in una sede non compresa nella ZFR&S.

2. La revoca totale o parziale del contributo liquidato comporta il recupero dello stesso e la restituzione, da parte del beneficiario, della quota capitale maggiorata dei relativi interessi legali, calcolati dalla data in cui è venuto meno il diritto al contributo sino alla data dell'effettivo rimborso. La restituzione alla Regione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.

3. Qualora, a seguito dell'attività di controllo, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre, secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

Art. 9

(Cumulo)

1. Le misure di cui alla presente legge possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 50.000 per l'anno 2023 e in euro 1.550.000 per gli anni 2024, 2025 e 2026, di cui annui euro 200.000 per il triennio 2024/2026 costituiscono minore entrata derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2.

2. Le maggiori spese fanno carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025, nella:

a) Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 03 (Ricerca e innovazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per euro 1.300.000 per gli anni 2024 e 2025;

b) Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 03 (Ricerca e innovazione), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 50.000 per il triennio 2023/2025.

3. La minore entrata fa carico alle annualità 2024 e 2025 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 nel Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), Categoria 020 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non sanità).

4. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato):

a) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 1.500.000 per gli anni 2024 e 2025;

b) nel Titolo 1 (Spese correnti) per euro 50.000 per il triennio 2023/2025.

5. Per l'anno 2026 l'onere di cui al comma 1 farà carico e troverà copertura, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa, nella medesima Missione e medesimi Programmi e nello stato di previsione dell'entrata, nelle medesime Tipologia e Categoria, del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.