Legge regionale 2 agosto 2023, n. 13 - Testo vigente

Legge regionale 2 agosto 2023, n. 13

Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale per il rafforzamento amministrativo delle istituzioni scolastiche regionali per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per il reclutamento di personale a tempo determinato.

(B.U. del 16 agosto 2023, n. 38)

Art. 1

(Reclutamento di personale per il rafforzamento amministrativo delle istituzioni scolastiche per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di assicurare il necessario rafforzamento della capacità amministrativa delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione che sono soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito delle Missioni 1 e 4 del Piano, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato, a decorrere dal 1° ottobre 2023 (prima data utile), per un periodo massimo di trentasei mesi, ma non eccedente la durata dei progetti e comunque non oltre la data di completamento del Piano del 31 dicembre 2026, di un numero massimo di otto responsabili amministrativo-contabili di categoria D e di sette assistenti amministrativo-contabili di categoria C2, mediante lo scorrimento dalle graduatorie, ordinarie e separate, degli idonei, formate all'esito delle procedure selettive semplificate di cui all'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Al predetto personale si applica, come per il restante personale già assunto dalle predette graduatorie, la riserva di posto nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 7septies, comma 5, della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attività della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea e dei rapporti internazionali), per l'assunzione a tempo indeterminato nelle istituzioni assegnatarie del predetto personale nei limiti dei posti disponibili e delle facoltà assunzionali di volta in volta vigenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della l.r. 32/2022 è incrementata di euro 510.900 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e determinata nell'importo massimo di euro 663.500 per l'anno 2026.

3. Le graduatorie ordinarie degli idonei, formate all'esito delle procedure selettive semplificate di cui all'articolo 7 della l.r. 32/2022, una volta soddisfatte le prioritarie necessità assunzionali correlate all'attuazione degli interventi a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC), possono essere altresì utilizzate a scorrimento per le assunzioni a tempo determinato per le esigenze temporanee di cui all'articolo 42 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), nei limiti degli stanziamenti già iscritti ai competenti capitoli di spesa.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 510.900 per l'anno 2024, in euro 510.900 per l'anno 2025 e nell'importo massimo di euro 663.500 per l'anno 2026.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 510.900 negli anni 2024 e 2025.

4. Per l'anno 2026 l'onere di cui al comma 1 farà carico e troverà copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nei medesimi Missione e Programma e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.