Legge regionale n. 13 del 19 luglio 2023  ( Versione vigente )
Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).
(B.U. 20 luglio 2023, 3° suppl. al n. 29)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA) sono svolte secondo quanto disciplinato alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nel rispetto delle disposizioni comuni e dei principi generali di cui alla parte prima del decreto legislativo 152/2006 .
2. 
La presente legge disciplina le modalità di attuazione sul territorio regionale delle procedure di cui al comma 1.
3. 
La Regione favorisce la promozione della partecipazione del pubblico e delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei procedimenti della presente legge, lo scambio di informazioni e la più ampia consultazione dei soggetti a vario titolo interessati nella realizzazione delle opere, degli interventi, dei piani e programmi.
Art. 2. 
(Oggetto delle valutazioni ambientali nell'ambito dei procedimenti di VAS e di VIA)
1. 
Oggetto delle valutazioni ambientali, nell'ambito dei procedimenti di VAS e di VIA, sono i piani e programmi e i progetti, come definiti rispettivamente all'articolo 5, comma 1, lettera e) e lettera g), del decreto legislativo 152/2006 , nel loro complesso, a prescindere dagli elementi specifici o dalle singole categorie progettuali che ne hanno determinato l'assoggettamento alle relative procedure; in caso di procedimenti di VIA, il progetto è valutato anche in considerazione delle eventuali opere funzionalmente connesse.
Art. 3. 
(Autorità competenti)
1. 
Le province e la Città metropolitana di Torino sono autorità competenti in materia di AIA, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ").
2. 
È autorità competente alla VAS, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 152/2006 , la pubblica amministrazione che approva il piano o il programma.
3. 
Ai sensi dell' articolo 7 bis, comma 8, del decreto legislativo 152/2006 le autorità competenti alla VIA, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera p), del medesimo decreto, per i progetti di competenza regionale di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 sono i comuni, le province, la Città metropolitana di Torino e la Regione, secondo quanto definito nell'allegato A (Progetti sottoposti alla VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) e nell'allegato B (Progetti sottoposti alla procedura di verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) alla presente legge.
4. 
L'elencazione delle tipologie progettuali degli allegati A e B alla presente legge è effettuata al mero fine del conferimento della funzione alla competente autorità.
5. 
L'eventuale modifica alle categorie di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 comporta l'automatica sostituzione della corrispondente categoria di cui agli allegati A e B alla presente legge.
6. 
Il provvedimento di modifica agli allegati A e B alla presente legge di esclusivo recepimento delle modifiche intervenute in sede nazionale, inclusa la distribuzione delle funzioni tra le autorità competenti, è effettuato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
7. 
Nel caso di opere o interventi di cui agli allegati A e B alla presente legge, che interessano più autorità competenti, il proponente invia in formato elettronico a tutte le autorità competenti una comunicazione contenente:
a) 
oggetto o titolo del progetto o intervento proposto e relativa descrizione e ubicazione;
b) 
tipologia progettuale individuata come principale;
c) 
altre tipologie progettuali coinvolte.
8. 
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7 le autorità competenti, sulla base degli impatti ambientali presumibili in ragione del progetto e delle categorie interessate nonché della localizzazione territoriale, definiscono l'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA alla quale presentare istanza, dandone comunicazione al proponente; le altre autorità competenti si esprimono nell'ambito del procedimento condotto dall'autorità individuata.
9. 
Decorso il termine di cui al comma 8 senza risposta o in caso di mancato accordo, il proponente trasmette la richiesta alla struttura regionale individuata come nucleo centrale dell'organo tecnico ai sensi dell'articolo 5 che, entro i successivi quindici giorni, individua l'autorità competente.
10. 
Le autorità competenti per la VIA, per la VAS e per l'AIA trasmettono, al termine delle relative procedure, copia informatica dei provvedimenti conclusivi al nucleo centrale dell'organo tecnico della Regione, di cui all'articolo 5, al fine degli adempimenti di cui all' articolo 7 bis, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 .
Art. 4. 
(Terzietà e delega delle funzioni)
1. 
Nei procedimenti di VIA e di VAS è in ogni caso garantita la separazione tra autorità competente e autorità procedente, anche attraverso il ricorso ad articolazioni o organi interni della stessa amministrazione.
2. 
È facoltà dei comuni montani o parzialmente montani delegare l'esercizio delle funzioni di autorità competente loro spettanti alle unioni montane di appartenenza.
3. 
È facoltà dei comuni delegare l'esercizio delle funzioni di autorità competente ad unioni di comuni o ad altre tipologie di associazioni di comuni o di esercizio associato delle funzioni previste dalla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).
Art. 5. 
(Organo tecnico per la VIA e la VAS presso l'autorità competente)
1. 
E' istituito l'organo tecnico presso l'autorità competente alla VIA e alla VAS con i compiti di:
a) 
effettuare le valutazioni istruttorie;
b) 
assicurare unitarietà di indirizzo e di azione dell'autorità competente;
c) 
fungere da organo consultivo a supporto dell'autorità competente;
d) 
nel caso dell'organo tecnico regionale di cui al comma 2, supportare tecnicamente la Giunta regionale per l'attività propulsiva e di stimolo al fine di garantire elevati livelli di qualità ambientale.
2. 
L'organo tecnico regionale (OTR), istituito presso la Regione, è costituito da un nucleo centrale che si integra, per tutte le funzioni previste, con le strutture regionali individuate in relazione alle diverse tipologie di opere, nonché alle componenti ambientali interessate. Il nucleo centrale riceve le istanze di avvio dei procedimenti ed è responsabile del coordinamento delle funzioni di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) e f). Il nucleo centrale individua la struttura regionale competente e responsabile per le procedure di VIA e di VAS da espletarsi in raccordo con il nucleo centrale stesso e con le altre strutture regionali interessate.
3. 
L'OTR ha, inoltre, il compito di:
a) 
gestire le procedure ai fini dell'espressione regionale nell'ambito delle procedure di VIA e di VAS di competenza statale;
b) 
elaborare e sottoporre alla Giunta regionale, che le approva con propria deliberazione, linee guida per le valutazioni ambientali e relative procedure, nonché per l'integrazione degli aspetti ambientali nella predisposizione di piani e programmi, con particolare attenzione alla sperimentazione di metodologie e tecniche in materia ambientale;
c) 
definire le modalità e gli standard di riferimento per la presentazione degli elaborati relativi alle valutazioni ambientali, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale;
d) 
raccogliere e sistematizzare le informazioni relative agli esiti delle procedure svoltesi presso le altre autorità competenti;
e) 
procedere all'elaborazione delle informazioni raccolte, ai fini dell'ottimizzazione e della standardizzazione dei criteri e dei metodi adottati;
f) 
progettare e gestire i servizi informativi per la presentazione delle istanze per via telematica e per l'adempimento degli obblighi di legge sulla pubblicazione, partecipazione e trasparenza dei procedimenti di VIA e di VAS.
4. 
Con provvedimento deliberativo della Giunta regionale è definita la composizione dell'OTR, nonché l'organizzazione e le modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale in riferimento:
a) 
alle categorie di progetto sottoposte alle procedure di VIA di competenza regionale;
b) 
alle tipologie di piano o programma sottoposte alla VAS di competenza regionale.
5. 
Il provvedimento di cui al comma 4 definisce, altresì, le modalità operative per la partecipazione della Regione ai procedimenti nazionali.
Art. 6. 
(Supporto tecnico-scientifico di ARPA)
1. 
L'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA) coadiuva le autorità competenti, assicurando, nello svolgimento delle istruttorie e nelle attività previste dalla presente legge, il supporto tecnico-scientifico, proponendo, ove possibile, all'autorità competente le soluzioni tecniche idonee a risolvere le criticità ambientali anche mediante l'utilizzo del patrimonio di conoscenze acquisito nello svolgimento dei compiti di istituto. A tal fine le autorità competenti o procedenti possono richiedere la partecipazione di ARPA nei relativi procedimenti.
2. 
ARPA assicura, altresì, il controllo delle condizioni previste per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 7. 
(Soggetti competenti in materia ambientale)
1. 
Ai sensi dell' articolo 7, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 152/2006 , le autorità competenti individuano i soggetti con competenza ambientale sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) 
tipologia degli impatti ambientali presunti, loro rilevanza e localizzazione e ricadute ambientali dei progetti, dei piani e dei programmi in esame;
b) 
imparzialità, buon andamento, economicità e proporzionalità rispetto all'impatto da valutare;
c) 
adeguatezza e non duplicazione delle valutazioni, coordinamento e semplificazione delle procedure;
d) 
precauzione, azione preventiva, correzione in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza.
Art. 8. 
(Informazione al pubblico e sistema informativo)
1. 
Con provvedimento deliberativo della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità tecniche al fine della pubblicazione, nonché i criteri per la presentazione delle istanze telematiche inerenti ai procedimenti di cui alla presente legge nell'ambito dei servizi ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese resi disponibili sul sito regionale.
Art. 9. 
(Coordinamento regionale)
1. 
La Regione svolge ruolo di coordinamento e indirizzo per l'uniforme attuazione sul territorio regionale delle disposizioni di cui alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 .
Art. 10. 
(Semplificazione, partecipazione e coordinamento procedurale)
1. 
Ai sensi dell' articolo 7 bis, comma 8, del decreto legislativo 152/2006 , con provvedimenti deliberativi della Giunta regionale sono stabilite regole particolari e ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, compreso lo svolgimento dell'inchiesta pubblica ai sensi dell' articolo 24 bis del decreto legislativo 152/2006 , per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale con le procedure di VAS, VIA, AIA e di valutazione d'incidenza di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.).
Art. 11. 
(Destinazione dei proventi delle sanzioni)
1. 
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dall'articolo 29, commi 4 e 5, del decreto legislativo 152/2006 sono destinati a finalità ambientali, di funzionamento dei sistemi di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, implementazione e gestione dei servizi digitali ambientali, messa a disposizione del pubblico delle informazioni, nonché per la predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.
Art. 12. 
(Oneri istruttori)
1. 
Ai sensi dell' articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 sono stabiliti gli oneri a carico dei proponenti per i procedimenti di VIA e di VAS; tali oneri, individuati nell'allegato C (Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori per la VIA e la VAS) alla presente legge, sono modificati e aggiornati con provvedimento deliberativo della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e nel rispetto del criterio generale della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all'aumento del valore dell'intervento in progetto.
2. 
Le autorità competenti per i procedimenti di VIA e di VAS, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, recepiscono le tariffe di cui all'allegato C; fino al relativo recepimento, restano valide le disposizioni in materia stabilite da ciascuna autorità.
3. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento deliberativo, disciplina gli oneri istruttori in materia di AIA di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 marzo 2017 n. 58 (Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al titolo III bis della parte seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 bis); fino alla definizione di tale provvedimento si applicano le relative disposizioni stabilite dalle autorità competenti.
4. 
Sono escluse dal pagamento degli oneri istruttori di cui al presente articolo le amministrazioni pubbliche come definite dall' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
5. 
E' possibile chiedere la restituzione degli oneri istruttori in caso di archiviazione del procedimento nelle fasi di verifica di procedibilità dell'istanza senza svolgimento di attività istruttorie di merito.
Art. 13. 
(Disposizioni transitorie e finali)
1. 
Fino alla definizione dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 8 si applicano i provvedimenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili.
2. 
Fino alla definizione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 4 e comunque non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di competenza regionale e i pareri sulle procedure nazionali per la VIA, relativamente alla procedura di valutazione, sono rilasciati con provvedimento deliberativo della Giunta regionale.
3. 
Le disposizioni della presente legge si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
Art. 14. 
(Abrogazioni)
1. 
La legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) è abrogata.
Art. 15. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. 
Il gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11 di competenza della Regione è iscritto nei capitoli d'entrata da istituire per proventi connessi alle sanzioni amministrative di competenza della Regione per le violazioni di cui all'articolo 29, commi 4 e 5, del decreto legislativo 152/2006 , nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti), categorie 3020100 (Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti), 3020200 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) e 3020300 (Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, per le annualità 2023 e successive.
3. 
Il gettito derivante dagli oneri istruttori di cui all'articolo 12, comma 1, di competenza della Regione è iscritto nel capitolo d'entrata da istituire con la seguente denominazione "Proventi derivanti dal versamento di oneri istruttori per valutazioni ambientali (VIA e VAS)", nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni), categoria 3010200 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, per le annualità 2023 e successive.
4. 
I proventi di cui al comma 2 sono iscritti, per le finalità di cui all'articolo 11, nei capitoli di spesa da istituire, nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.08 (Statistica e sistemi informativi), titolo I (Spese correnti), della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.09 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente - solo per le Regioni), titolo I e della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.09 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente - solo per le Regioni), titolo II (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, per le annualità 2023 e successive, solamente ad avvenuto accertamento ed incasso delle entrate collegate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 luglio 2023
Alberto Cirio