Legge Regionale 23 luglio 2021 , n. 13

Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing

(BURL n. 30 suppl. del 27 Luglio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-07-23;13

Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, disciplina le attività di tatuaggio e piercing, al fine di tutelare il diritto alla salute e di promuovere elevati standard di qualità e competenza, nonché di valorizzare le capacità artistiche degli operatori.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si definisce:
a) tatuaggio: la tecnica di colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi ovvero mediante tecnica di scarificazione, finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti;
b) piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserirvi oggetti decorativi di diversa forma o fattura.
Art. 3
(Formazione)
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1è necessaria la frequenza di specifici corsi formativi, uno per operatori di tatuaggio e uno per operatori di piercing, con l'obiettivo di fornire agli operatori adeguate competenze, in particolare, in materia di anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato cutaneo, tecniche da utilizzare nella pratica del tatuaggio e del piercing e rischi connessi per la salute, nonché in relazione alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione, anche di patologie infettive e allergie, da osservare nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1.
2. I corsi formativi di cui al comma 1, organizzati senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, sono disciplinati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 12, ferma restando la durata non inferiore a un monte ore complessivo pari ad almeno 1.000 ore di attività teorico-pratiche e almeno 500 ore di tirocinio o, in tutto o in parte, di laboratorio. Modalità e criteri per la verifica al termine dei percorsi formativi delle competenze acquisite sono altresì disciplinati attraverso il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 12. Il completamento di uno dei percorsi formativi di cui al comma 1 esonera dalla frequenza delle ore di lezione dedicate a materie in comune in caso di partecipazione ad altro corso di cui al medesimo comma. I corsi di formazione sono tenuti da soggetti iscritti all'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).
3. Gli obblighi formativi di cui al comma 1 non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'attestato di competenza regionale afferente al profilo professionale del quadro regionale degli standard professionali (QRSP) di operatore tatuaggi e piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione Lombardia e realizzati da enti accreditati alla formazione in Lombardia, ovvero esercitano le attività di tatuaggio e piercing, secondo la normativa vigente.
4. Ferma restando la disciplina dei corsi formativi per i soggetti che intendono esercitare le attività di cui alla presente legge, gli operatori che esercitano l'attività di tatuaggio e piercing hanno l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza triennale, secondo le modalità stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 12.
Art. 4
(Esercizio dell'attività)
1. L'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge avviene nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari definiti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 12, al fine di garantire elevati standard di qualità e competenza da parte degli operatori.
2. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nonché l'apertura, il trasferimento e la trasformazione della sede ove tali attività vengono svolte, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al comune nel cui territorio viene svolta l'attività, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
3. I comuni, attraverso i SUAP, provvedono a inoltrare la SCIA ricevuta all'agenzia di tutela della salute (ATS) competente per territorio al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.
4. I rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria.
Art. 5
(Divieti)
1. È vietato l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 3.
2. Nello svolgimento dell'attività di piercing è vietato l'utilizzo di dispositivi meccanici per la foratura di parti anatomiche.
3. È vietato, da parte di chi esegue piercing, l'utilizzo di anestetici e di farmaci assoggettati a prescrizione medica.
4. I monili per il piercing utilizzati nel primo impianto e i pigmenti per l'attività di tatuaggio devono soddisfare le normative europee vigenti.
5. È vietato l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 9.
6. È vietato praticare l'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie.
7. È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.
8. È vietato praticare tatuaggi e piercing in parti del corpo interessate da lesioni a eccezione dei casi in cui l'interessato produca un certificato medico di avvenuta guarigione.
9. È vietato praticare tatuaggi e piercing sugli animali, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di identificazione degli stessi.
10. Fermo restando il divieto di fumo stabilito dalla normativa in vigore, è vietato consumare alimenti o detenere animali da compagnia all'interno dei locali nei quali sono svolte le attività di cui alla presente legge.
Art. 6
(Disposizioni per i soggetti minorenni)
1. Ai fini dell'esecuzione di tatuaggi e piercing sui minori di anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita sul minore la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile.
2. In ogni caso è vietata l'esecuzione di tatuaggi sui minori di anni sedici, nonché l'esecuzione di piercing sui minori di anni quattordici.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, è consentita l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio sul minore di anni quattrodici, con il consenso di chi esercita su di esso la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile.
Art. 7
(Sanzioni)
1. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 3 o in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00. Il comune competente ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dispone altresì la chiusura immediata dell'attività.
2. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing in violazione o senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00 e con la sospensione immediata dell'attività. L'ATS territorialmente competente indica le prescrizioni a cui l'operatore deve ottemperare, determinando altresì il termine entro il quale quest'ultimo si deve adeguare. L'attività rimane sospesa sino al completo adeguamento alle prescrizioni. In caso di mancata ottemperanza entro il termine stabilito, il comune dispone la chiusura dell'attività.
3. Chiunque esegue tatuaggi su minori di anni sedici ovvero piercing su minori di anni quattordici è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00. La sanzione non si applica a chi esegue il piercing auricolare al minore di anni quattordici con il consenso di chi su di esso esercita la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
4. Chiunque esegue tatuaggi o piercing su minori di anni diciotto senza il consenso di chi esercita su di esso la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7, 8 e 9, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.
6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.
7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 10, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.
8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
Art. 8
(Vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni)
1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge, fatta salva la competenza delle ATS territorialmente competenti in ordine al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie.
2. Le sanzioni previste dalla presente legge sono irrogate dal comune dove ha sede l'attività, che ne introita i proventi.
3. I comuni provvedono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 12, ad adeguare i relativi regolamenti a quanto previsto dalla presente legge e dai successivi provvedimenti attuativi.
Art. 9
(Fiere e altre manifestazioni pubbliche)
1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing al di fuori del normale ambiente lavorativo, e comunque in occasione di fiere o altri eventi pubblici, è soggetto a presentazione della SCIA ed è svolto nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari e amministrativi previsti dalla presente legge, i soggetti la cui sede stabile di attività si trova fuori dal territorio regionale e che partecipano alle fiere o agli eventi di cui al primo periodo devono certificare il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
Art. 10
(Utilizzo degli spazi di lavoro)
1. L'utilizzo di spazi di lavoro per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing all'interno di locali in cui si svolgono l'attività di estetista o altre attività di servizi alla persona compatibili con i requisiti igienico-sanitari richiesti per l'attività di tatuaggio e piercing è soggetto al rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge.
2. È consentito concedere l'utilizzo degli spazi di lavoro di cui al comma 1 a soggetti la cui sede stabile di attività si trova fuori dal territorio regionale o nelle ipotesi di cui all'articolo 9, per un periodo non superiore a sette giorni, anche non consecutivi, nell'anno solare. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari e amministrativi previsti dalla presente legge, i soggetti di cui al primo periodo devono certificare il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
Art. 11
(Informazioni al pubblico)
1. È fatto obbligo a ogni operatore che svolge le attività di cui all'articolo 1 di affiggere in modo visibile al pubblico le informazioni inerenti al rispetto dei requisiti di formazione professionale e dei materiali e dei prodotti utilizzati, nonché l'informativa circa i rischi legati all'esecuzione di tatuaggi e piercing.
2. È fatto obbligo agli operatori che svolgono le attività di cui all'articolo 1 di far sottoscrivere ai soggetti che si sottopongono ai trattamenti previsti dalla presente legge ovvero, in caso di soggetti minori, a coloro che su di essi esercitano la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile, il consenso informato sui rischi legati all'esecuzione di tatuaggi e piercing e le precauzioni da tenere dopo la loro esecuzione.
Art. 12
(Disposizioni sull'attuazione)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale sono disciplinate:
a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti previsti all'articolo 3;
b) le informazioni sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione di tatuaggi o piercing;
c) i requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing;
d) le modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d'uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati e dei monili utilizzabili;
e) i contenuti del consenso informato obbligatorio di cui all'articolo 11;
f) le modalità di autorizzazione e svolgimento delle manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing.
Art. 13
(Disposizioni transitorie)
1. I percorsi formativi afferenti al profilo professionale del QRSP di operatore tatuaggi e piercing realizzati da enti accreditati in Lombardia, iniziati ma non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgersi regolarmente fino alla loro conclusione con lo stesso numero di ore stabilito in sede di progettazione.
2. I soggetti che concludono i percorsi formativi di cui al comma 1 sono esentati dagli obblighi formativi di cui all'articolo 3, comma 1, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 4.
Art. 14
(Norma finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
Art. 15
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello del la data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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