Legge Regionale 18 luglio 2023, n. 17.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 16 ottobre 2023, n. 20.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 


Testo vigente della Legge regionale 18 luglio 2023, n. 17.



"Istituzione del Servizio di psicologia scolastica"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga


La seguente legge:


Art. 1

(Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica)

1. La Regione Campania, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle norme generali in materia di istruzione, istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola. (1)

2. Il Servizio di psicologia scolastica è finalizzato a:

a) promuovere la salute e il benessere psicofisico di allievi, genitori, insegnanti, dirigenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) ed educativo nel contesto scolastico, lavorando in stretta collaborazione con la scuola; (2)

b) contribuire al miglioramento della vita scolastica, come misura che incide anche sulla qualità dei percorsi di istruzione e formazione di competenza degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche autonome e dei processi cognitivi, affettivi e sociali dell'individuo; (3)

c) collaborare con le istituzioni scolastiche autonome all'adozione di efficaci stili educativi, sia nel contesto della relazione docente-studente, sia in quello di socializzazione; (4)

d) supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni educative;

e) promuovere attività di formazione destinate alle diverse aree e componenti del sistema scolastico. (5)

3. Possono usufruire del Servizio di psicologia scolastica le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione situate nella Regione. (6)


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 20.

(2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 20.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 20.

(4) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 20.

(5) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 20.

(6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 20.




Art. 2

(Compiti ed attività del Servizio di psicologia scolastica)

1. Il Servizio di psicologia scolastica, al fine di promuovere la salute e il benessere psico-sociale e di migliorare i contesti educativi, contribuisce al potenziamento delle seguenti attività: (1)

a) interventi rivolti agli allievi:

1) attivazione e consolidamento degli sportelli di ascolto e consulenza;

2) sostegno all'orientamento;

3) sviluppo di competenze sociali e civiche;

4) sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo-emotivo, relazionale;

5) interventi volti alla maturazione dell'alunno in formazione focalizzati sullo sviluppo del senso di autostima e autoefficacia, del senso di sé e dell'identità;

6) contrasto al bullismo, al cyberbullismo e alla diffusione delle dipendenze;

7) prevenzione e contrasto di comportamenti a rischio per la salute psicologica;

8) prevenzione di fenomeni di dispersione scolastica;

b) promozione di campagne di sensibilizzazione e di informazione per l'identificazione precoce di problematiche psicologiche: (2)

1) disturbi alimentari, stati mentali a rischio psicosi, fobie sociali e altre forme psicopatologiche;

2) prevenzione del burnout degli insegnanti, nonché dello stress lavoro correlato;

c) interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo:

1) promozione e valorizzazione del ruolo e della professione;

2) supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali (BES);

3) sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe;

4) collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture e promozione dell'inclusione;

5) sostegno all'impiego delle nuove tecnologie e alla pianificazione dell'utilizzo delle stesse nei processi di insegnamento e apprendimento;

6) sostegno nella gestione di problematiche organizzative e gestionali;

d) interventi rivolti alle famiglie:

1) promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa;

2) sviluppo della collaborazione scuola - famiglia.

2. Il Servizio di psicologia scolastica opera in coordinamento con altri protocolli e progetti attivi, nonché con gli altri servizi territoriali e con i servizi specialistici, fatte salve le rispettive competenze, provvedendo, in caso di necessità, ad informare le famiglie e i servizi pubblici territoriali competenti. Gli interventi di consulenza individuale sono realizzati per gli studenti e le studentesse di minore età su richiesta dei genitori e per gli studenti di maggiore età dietro propria richiesta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali e a condizione che i genitori e gli studenti ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato. (3)


(1) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 20.

(2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 20.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 20.




Art. 3

(Cabina di regia per il Servizio di psicologia scolastica)

1. Presso la Direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie, è istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cabina di regia per il Servizio di psicologia scolastica. (1)

2. La cabina di regia è composta da:

a) l'Assessore all'istruzione e alle politiche sociali;

b) il Presidente della Commissione consiliare competente per materia;

c) il Direttore generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili;

c-bis) il Direttore generale per le politiche sociali e socio-sanitarie; (2)

d) il Direttore Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema sanitario regionale;

e) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale (USR);

f) il Presidente dell'ordine degli psicologi della Regione Campania.

3. La cabina di regia:

a) elabora le linee guida per l'attuazione dei servizi di psicologia scolastica, individuando gli obiettivi psicoeducativi e le risorse necessarie e definisce le modalità di attuazione delle attività di cui all'articolo 2;

b) definisce, promuove e monitora i servizi psicologici destinati alla scuola nell'ambito regionale.

4. La partecipazione alle sedute della cabina di regia è a titolo gratuito e i componenti restano in carica per la durata della legislatura.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a) della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 20.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 3, lettera b) della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 20.




Art. 4

(Modalità di attuazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, a conclusione dei lavori della cabina di regia di cui all'articolo 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, approva, con apposita deliberazione, le linee guida per l'attuazione del Servizio di psicologia scolastica.




Art. 5

(Fase di sperimentazione)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, attiva una prima fase di sperimentazione del Servizio di psicologia scolastica, in coerenza alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di agevolare la formulazione delle linee guida di cui all'articolo 4.



Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, si provvede mediante l'istituzione del Fondo regionale per il Servizio di psicologia scolastica, la cui dotazione è stabilita in euro 300.000,00 a valere sulla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, per ogni singola annualità del bilancio di previsione 2023/2025, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.




Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca