Legge Regionale 18 luglio 2023, n. 16.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 55 del 18 luglio 2023

 

"Istituzione del Servizio di sociologia del territorio"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

(Istituzione e finalità del Servizio di sociologia del territorio)

1. Per garantire ai cittadini della Regione Campania l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche è istituito, nel sistema dei servizi sociali della Regione, il Servizio di sociologia del territorio che rappresenta l'insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche necessarie ai bisogni dei cittadini.

2. Gli Ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della Regione prevedono nei Piani sociali di zona, alla cui elaborazione e valutazione degli effetti concorre almeno un operatore, il Servizio di sociologia del territorio e ne disciplinano il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Il Servizio di sociologia del territorio è garantito per ogni Ambito territoriale.

4. Il Servizio di sociologia del territorio:

a) contribuisce al benessere nel sistema di convivenza, fronteggia e previene i fenomeni di disagio relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunità;

b) favorisce il pieno ed armonico sviluppo sociale dell'individuo in relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari;

c) promuove l'integrazione delle politiche sociali con le politiche educative e con le altre forme di intervento pubblico e privato per favorire l'inserimento ed il reinserimento familiare, scolastico e sociale delle persone a rischio di emarginazione ed esclusione sociale;

d) fornisce gli elementi di analisi sociale e di valutazione dei bisogni della comunità territoriale di riferimento per favorire la programmazione, la progettazione e la pianificazione di interventi in ambito sociale e di rigenerazione urbana.




Art. 2

(Compiti ed attività del Servizio di sociologia del territorio)

1. Il Servizio di sociologia del territorio svolge:

a) interventi socio-relazionali e comunicazionali:

1) in contesti residenziali e semiresidenziali, per soggetti e gruppi con manifesto disagio sociale;

2) in centri di accoglienza per l'assistenza alle donne e ai minori maltrattati e abusati;

3) a favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e di stalking;

4) in favore di persone, gruppi e famiglie ad alto rischio di disgregazione;

5) in favore di persone, gruppi e famiglie nei percorsi di affido ed adozione;

6) in favore di minori e adulti dell'area penale;

7) a favore della piena inclusione antropologico-culturale e psico-sociale dei cittadini immigrati;

8) diretti, nella scuola, al benessere dei docenti, degli studenti e dei genitori e finalizzati al successo formativo ed al contrasto al disagio giovanile, alla dispersione scolastica, alla povertà culturale, ai comportamenti a rischio, al bullismo, alla dipendenza da internet, alla ludopatia;

9) di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio con alto tasso di conflittualità.

b) interventi socio-inclusivi, relazionali e comunicazionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

c) interventi formativi e informativi:

1) finalizzati alla cultura e alla pratica della vita indipendente delle persone con disabilità che attengono anche alla formazione professionale di assistenti personali e all'organizzazione di una banca dati regionale intesa come agenzia per la vita indipendente;

2) finalizzati alla conoscenza della lingua dei segni e della scrittura braille che, ai fini dell'inclusione sociale e alla formazione professionale, sono indirizzati anche agli udenti e ai vedenti.

2. Il Servizio di sociologia del territorio:

a) collabora nell'ambito territoriale alle attività di programmazione e progettazione dei servizi sociali e sociosanitari per rendere le azioni programmate coerenti con i bisogni sociali rilevati nonché alle attività di progettazione sociale per l'accesso a fonti di finanziamento comunitarie, nazionali, regionali, provinciali di altri soggetti pubblici e privati;

b) favorisce le attività di ricerca ed adotta gli strumenti metodologici per l'analisi dei bisogni del territorio e delle comunità;

c) esprime parere, se richiesto, su progetti e piani di ristrutturazione e rigenerazione urbana da realizzare nel territorio interessato, per promuovere lo sviluppo degli spazi sociali che tenga conto adeguatamente dei bisogni delle comunità interessate e contribuisca alla prevenzione dei disagi sociali e relazionali tra i cittadini;

d) incentiva la stipula di convenzioni tra ambiti territoriali e le università al fine di avviare tirocini e laboratori per la realizzazione di attività di integrazione delle fasce più deboli.


 

 

Art. 3

(Requisiti degli operatori)

1. Il Servizio di sociologia del territorio si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di sociologi professionisti che esercitano la professione ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).


 

 

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Il Servizio di sociologia del territorio è realizzato mediante una fase di sperimentazione della durata di tre anni. A tal fine è istituito un gruppo di lavoro composto dal direttore generale per le politiche sociali e sociosanitarie, da un dirigente della medesima direzione, nominato dal direttore generale, e da dieci esperti sociologi professionisti, come definiti dall'articolo 3, con i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea magistrale in sociologia;

b) iscrizione regolare e ininterrotta da almeno tre anni ad una associazione professionale nazionale di sociologi, ai sensi della legge 4/2013, presente ed operante in più realtà regionali e con documentata collaborazione con pubbliche istituzioni, ovvero il possesso da almeno quattro anni della certificazione UNI 11695:2017;

c) esperienza pluriennale in ambiti di politiche sociali con documentata partecipazione a ricerche, progettazioni e gestioni di attività socioculturali e socioassistenziali ed in regola con l'aggiornamento professionale.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di avvio della fase di sperimentazione e stabilisce i criteri di selezione dei dieci sociologi professionisti e le modalità di individuazione degli ambiti territoriali nei quali avviare la sperimentazione.

3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1:

a) definisce, sulla base degli studi e delle analisi di fabbisogno rappresentate dal territorio, un piano di attività per l'intero triennio, suddiviso in singole annualità, eventualmente da aggiornarsi annualmente, secondo quanto disposto dall'articolo 2;

b) effettua le valutazioni di impatto delle politiche adottate;

c) effettua un'analisi di impatto delle azioni poste in essere dai singoli ambiti territoriali e trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati, ai soggetti destinatari e beneficiari delle attività, al numero di utenti finali coinvolti.

4. A ciascuno dei dieci sociologi componenti il gruppo di lavoro è corrisposta un'indennità omnicomprensiva lorda di trentamila euro per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e al comma 3 del presente articolo, per un importo complessivo di trecentomila euro per singola annualità.

5. Per le attività di cui all'articolo 2 non è previsto alcun onere ulteriore a carico del bilancio regionale oltre l'indennità stabilita dal comma 4.

6. Al termine del triennio di sperimentazione, la Commissione consiliare competente, valutata la relazione sull'attività svolta, predisposta dal gruppo di lavoro, adotta un atto di indirizzo alla Giunta regionale sulle modalità di implementazione del Servizio di sociologia del territorio presso gli ambiti territoriali, individuando per ogni provincia il numero complessivo di sociologi da impegnare, che la Giunta regionale valuta con proprio provvedimento.


 

 

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte attraverso uno stanziamento di euro 300.000,00 sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo I (Spese correnti) per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025, previo prelievo di pari importo dagli stanziamenti per le medesime annualità sulla Missione 20, Programma 3, Titolo I.


 

 

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca