Codice provinciale

Legge provinciale 3 luglio 2020, n. 4

Oggetto

Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali

Testi
Ultimo testo aggiornato al 08 luglio 2021
dichiarato incostituzionale l'art. 1
testo originale
Caratteristiche principali
Data Atto
03 luglio 2020
Stato corrente
vigente
Pubblicazione sul BUR
n.o 27 del 03-07-2020
Materia principale
2.6.
Commercio
  • Art. 1

    omissis

  • Art. 2

    Sostegno alla contrattazione territoriale e aziendale nel commercio

  • Art. 3

    Entrata in vigore

Testo aggiornato al 08 luglio 2021
dichiarato incostituzionale l'art. 1

LEGGE PROVINCIALE 3 luglio 2020, n. 4

Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali

(b.u. 3 luglio 2020, n. 27, straord. n. 1)

Art. 1

omissis

Note al testo - Giurisprudenza e ricorsi costituzionali

La sentenza della corte costituzionale 1 luglio 2021, n. 134 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'articolo, come modificato dall'art. 45 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.

Attuazione

In attuazione di quest’articolo era stata approvata la deliberazione della giunta provinciale 3 luglio 2020, n. 891 (b.u. 3 luglio 2020, n. 27, straord. n. 1).

Art. 2

Sostegno alla contrattazione territoriale e aziendale nel commercio

1.    La Provincia favorisce, anche attraverso le politiche pubbliche, le intese a livello territoriale e aziendale tra organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che garantiscono la turnazione del personale nel lavoro straordinario, estendono la fruizione di permessi e riposi compensativi aggiuntivi, incrementano i trattamenti economici e potenziano gli strumenti di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro dei dipendenti delle imprese soggette all'applicazione di questa legge coinvolti nelle aperture domenicali o festive.

2.    La Giunta provinciale relaziona entro il mese di marzo di ogni anno alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di commercio sulle azioni adottate per attuare quest'articolo.

Art. 3

Entrata in vigore

1.    Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo aggiornato al 16 dicembre 2020

nuovamente impugnato l'art. 1

Testo aggiornato al 14 ottobre 2020

impugnato l'art. 1

Testo aggiornato al 07 agosto 2020

modificato l'art. 1

Testo aggiornato al 04 luglio 2020


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