LEGGE PROVINCIALE 13 maggio 2020, n. 3
Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori
e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di
Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022
(b.u. 13 maggio 2020, n. 19, straord. n. 6)
Note al testo
Vedi anche l'art. 35 della l.p.
28 dicembre 2020, n. 16.
Capo I
Disposizioni in materia di contributi
Art.
1
Oggetto e finalità
1. Questa legge disciplina gli interventi e le misure da
attuare per fronteggiare l'eccezionale crisi sanitaria, economica e finanziaria
dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e interviene, in particolare,
nei seguenti ambiti:
a) il sostegno al reddito e all'occupazione;
b) il sostegno degli operatori economici; il sostegno può
essere assicurato anche in forma di compensazione fiscale, secondo quanto
stabilito dall'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
c) la competitività, l'innovazione e
l'internazionalizzazione del sistema economico trentino;
d) la semplificazione dei procedimenti, anche nella materia
dell'urbanistica e dell'edilizia;
e) la riconversione dei servizi sociali sospesi in ragione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Gli interventi previsti da questa legge sono diretti anche
a favorire lo sviluppo socio-economico locale, sostenendo la coesione sociale,
nel rispetto della sostenibilità ambientale e della sicurezza della salute.
Anche in considerazione delle restrizioni alla circolazione disposte con
disciplina statale per fronteggiare la pandemia di COVID-19, la Provincia, fino
al 31 dicembre 2021, promuove il ricorso a sistemi di approvvigionamento
nell'ambito della filiera corta.
3. Gli interventi e le misure sono attuate secondo le
disposizioni delle leggi di settore di riferimento o le disposizioni specifiche
previste da questa legge, nonché dalla legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie,
i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e altre disposizioni), nell'ambito della risorse autorizzate in
bilancio.
4. In ragione della necessità di attivare tempestivamente gli
interventi e le misure previste dal comma 1, la Giunta provinciale può
prevedere l'approvazione, anche per stralci, di atti di programmazione
semplificati, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative ai contenuti e
alle procedure. Analoga deroga può essere prevista anche per la modificazione
degli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore
di questa legge.
5. In attuazione di questa legge la Provincia può adottare
ogni disciplina volta al coordinamento delle misure provinciali con altre
misure provinciali o con quelle statali corrispondenti o aventi le medesime
finalità. Tra queste disposizioni rientrano, a titolo esemplificativo, quelle
che stabiliscono incompatibilità, limiti di cumulo, condizioni, decurtazioni,
maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi
previsti a livello statale, la limitazione o l'esclusione dell'erogazione delle
misure provinciali se esse sono sostituite da misure introdotte a livello
statale. La Provincia, inoltre, può prevedere la possibilità di cumulo delle
misure previste da questa legge con altre misure provinciali, anche in deroga a
quanto previsto dalla disciplina provinciale di settore.
6. Sul quadro unitario degli interventi è attivato un
monitoraggio periodico, anche al fine di introdurre eventuali correttivi.
7. La Giunta provinciale informa periodicamente il Consiglio
provinciale sullo stato di attuazione degli interventi attivati e sui risultati
ottenuti in termini di contrasto della crisi in corso.
Art.
2
Protocolli etici
1. Per perseguire le finalità dell'articolo 1 e, in
particolare, la regolarità nel pagamento dei dipendenti e dei fornitori, la
sicurezza sul lavoro, il mantenimento della forza lavoro, la valorizzazione
delle filiere locali, il welfare aziendale e la sostenibilità ambientale degli
interventi, la Provincia promuove la sottoscrizione di uno o più protocolli
etici, favorendo, tra l'altro, il coinvolgimento delle associazioni di
categoria, delle organizzazioni sindacali, del sistema del credito, del terzo
settore e degli altri portatori di interessi operanti sul territorio
provinciale.
2. Nell'attuazione delle disposizioni di questa legge la
Provincia può prevedere maggiorazioni o ulteriori misure di semplificazione
quando il richiedente si impegna ad assicurare il rispetto dei protocolli
conclusi ai sensi del comma 1 e sottoscritti anche dalla Provincia.
Art. 3
Disposizioni generali in materia di aiuti di stato
1. Le misure previste da questa legge e dalla legge provinciale
n. 2 del 2020 possono essere concesse
alternativamente, nel rispetto delle tipologie, dei limiti e delle condizioni
della disciplina dell'Unione europea contenuta nella comunicazione
2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020
(Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19), e sue successive modificazioni, o nel
rispetto del regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento
(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
agricolo, e del regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei regolamenti della Commissione
europea sull'esenzione dall'obbligo di notifica oppure, previa notifica, ai
sensi dell'articolo 107 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.
2. I regimi di aiuto previsti dal comma 1 sono efficaci a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione dell'avviso relativo alle decisioni di autorizzazione della
Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea,
anche se rese con riferimento a una specifica disciplina nazionale avente la
medesima finalità e relative alla comunicazione
2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020
applicabile alla Provincia.
3. Se ciò è compatibile con la disciplina statale ed europea
in materia di aiuti di stato, per sostenere l'economia provinciale nell'attuale
situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale con
propria specifica deliberazione può dare un temporaneo nuovo inquadramento ai
regimi di aiuto disciplinati dalla normativa provinciale vigente, anche in
deroga alla normativa provinciale di riferimento, indicante il periodo di
applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di
compatibilità previste o autorizzate dalla Commissione europea.
Attuazione
Per l'avviso previsto dal comma 2 vedi l'avviso del 28
maggio 2020, pubblicato nel b.u. 28 maggio 2020, n. 22, straord. n. 2.
Art. 4
Contributi straordinari per il contrasto della
diffusione del COVID-19 e per la promozione della competitività del sistema
trentino
1. Per affrontare l'attuale emergenza sanitaria, anche
nell'ottica di promozione e sviluppo dell'imprenditoria, la Giunta provinciale,
stabilendo criteri, condizioni, modalità e termini di applicazione, nonché le
spese ammissibili, individua contributi straordinari a favore degli operatori
economici, anche mediante compensazione fiscale, per sostenere i costi
derivanti da progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati
all'implementazione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro idonee a
garantire il contenimento della diffusione del COVID-19, e da progetti di
digitalizzazione, volti in particolare alla creazione di nuove piattaforme
digitali per lo sviluppo del commercio on line, alla fornitura di servizi in remoto,
nonché alla riconversione digitale, compresi gli interventi necessari alla
promozione del lavoro agile, di sviluppo di servizi per la fornitura di beni a
domicilio, di ricerca e di sviluppo anche in materia di COVID-19, di
riconversione produttiva e avvio di nuova imprenditorialità, in particolare
valutando la sostenibilità di lungo periodo della nuova attività, anche per la
produzione dei prodotti necessari per rispondere alla pandemia e di antivirali
pertinenti e di investimenti per infrastrutture di prova.
1 bis. Per garantire il contenimento della diffusione del
COVID-19, la Provincia per l'anno 2021 può concorrere ai costi, a carico
direttamente delle imprese del settore dell'autotrasporto internazionale, per
l'effettuazione dei test diagnostici di verifica della presenza del virus
SARS-COV-2 necessari per l'accesso nel territorio degli Stati che richiedono
tali misure obbligatorie; la Giunta provinciale stabilisce a tal fine i
criteri, le condizioni, le modalità e i termini di applicazione, nonché le
spese ammissibili, anche con riferimento alle spese assunte per l'ottemperanza
di obblighi imposti prima della data di entrata in vigore di questo comma. La
misura prevista da questo comma può essere concessa nel rispetto di quanto
disposto dall'articolo 3.
2. Per sostenere gli operatori economici che sono in
difficoltà a causa dell'attuale pandemia di COVID-19, la Giunta provinciale
individua, stabilendo anche criteri, modalità e termini di applicazione, nonché
le spese ammissibili, gli interventi straordinari che possono essere concessi
secondo le disposizioni previste da questa legge o dalla legislazione
provinciale, nei limiti degli stanziamenti individuati dalle norme di
riferimento.
3. Per i fini del comma 1, con l'allegato C è autorizzata la
spesa complessiva per l'anno 2020 di 15 milioni di euro, di cui 12 milioni di
euro sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria,
PMI e artigianato) e 3 milioni di euro sull'unità di voto 16.01 (Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca - sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare), nonché ulteriori 890.000 euro per gli anni dal 2020 al 2024
sull'unità di voto 14.03 (Sviluppo economico e competitività - ricerca e
innovazione).
Note al testo
- Il comma 1 bis è stato aggiunto dall’art. 7
della l.p. 17 maggio 2021, n. 7.
- Vedi anche l'art. 14 della l.p.
30 dicembre 2024, n. 12.
Attuazione
Per l’attuazione di quest'articolo vedi le
deliberazioni della giunta provinciale 29 maggio 2020, n. 738, 11 giugno 2020,
n. 804 e 25 giugno 2021, n. 1096.
Art. 5
Contributi in favore degli operatori economici
1. La Provincia può concedere contributi in favore degli
operatori economici che hanno subito gravi danni, valutati con riferimento alle
variazioni dei volumi di attività, in conseguenza della pandemia di COVID-19,
quando tali operatori si impegnano a:
a) salvaguardare i livelli occupazionali nei limiti di
quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 2 e il regolare pagamento
delle retribuzioni;
b) garantire il regolare pagamento dei propri fornitori.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono
individuati:
a) i criteri di individuazione degli operatori economici che
beneficiano del contributo previsto da quest'articolo, anche con riferimento a
soglie di reddito per l'accesso e agli ulteriori requisiti richiesti per la
concessione del contributo;
b) la misura del contributo, che può essere maggiorata se il
beneficiario ha sostenuto canoni di locazione o di affitto di azienda connessi
allo svolgimento dell'attività o se nel periodo considerato ha mantenuto in
servizio personale a tempo determinato per un numero adeguato di giornate;
c) i criteri, le condizioni e le modalità di concessione e
ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo avendo a
riferimento i costi e le spese sostenute dagli operatori economici o
riconoscendo un contributo in misura forfettaria, anche differenziando tra i
comuni;
d) i casi in cui il mancato rispetto dell'impegno assunto
comporta la revoca, anche parziale, del contributo.
3. Con la deliberazione prevista dal comma 2 possono essere
introdotte deroghe alla misurazione del grave danno in relazione al calo di
volume di attività per gli operatori costituiti dopo il 1° settembre 2020. La
deliberazione è adottata previa informativa alla competente commissione
permanente del Consiglio provinciale, resa in via d'urgenza entro cinque giorni
dalla richiesta di audizione da parte della Giunta provinciale; decorso tale
termine la Giunta può prescindere dall'informativa, per consentire il celere
avvio delle misure.
3 bis. Con riferimento alle misure di sostegno per gli operatori
economici previste da quest'articolo, per la stagione invernale 2020-2021 la
variazione dei volumi di attività è calcolata con riferimento al periodo
compreso tra il 1° novembre 2020 e il 30 aprile 2021 rispetto al medesimo
periodo temporale della stagione 2018-2019. Nei futuri bandi di incentivazione
degli investimenti è assegnato un punteggio qualitativo maggiorato agli
operatori economici beneficiari della misura prevista da quest'articolo.
4. La deliberazione prevista dal comma 2 può stabilire, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 39 ter, comma 1, della legge provinciale
16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia
di governo dell'autonomia del Trentino), che l'Agenzia provinciale per
l'incentivazione delle attività economiche sia competente anche per la
concessione dei contributi previsti dal presente articolo con riferimento alle
imprese che operano nel settore dell'agricoltura.
5. Se i dati relativi all'anno 2020 evidenziano che il danno
subito in conseguenza della pandemia di COVID-19 si è mantenuto entro parametri
quantitativi limitati, individuati con deliberazione, quest'ultima può
prevedere anche la rimodulazione del contributo, o che parte del contributo sia
utilizzato per investimenti volti all'accrescimento della qualità dell'impresa.
6. Per le finalità del comma 1 la Provincia può concedere un
contributo a fondo perduto ai gestori delle strutture ricettive a conduzione
familiare che offrono ospitalità turistica in forma non imprenditoriale,
individuate ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera c), della legge provinciale
15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale
sulla ricettività turistica 2002), e operanti nei territori dei comuni che
hanno registrato, nel primo semestre del 2020, un calo di presenze turistiche
superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo di riferimento dello
scorso anno. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le
condizioni di accesso al contributo, la misura dell'intervento e ogni altra
disposizione necessaria all'attuazione di questo comma. Per l'anno 2021 questo
comma si applica con riferimento ai comuni che hanno registrato nella stagione
invernale 2020-2021 un calo di presenze turistiche pari o superiore al 30 per
cento rispetto alla stagione invernale 2018-2019.
6 bis. Per le finalità previste dall'articolo 26 del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), si provvede
nell'ambito delle misure individuate da quest'articolo.
7. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata
per l'anno 2020 la spesa di 89 milioni di euro sull'unità di voto 14.01
(Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato) e la spesa
di 1 milione di euro sull'unità di voto 07.01 (Turismo - sviluppo e
valorizzazione del turismo).
Note al testo
- Articolo così modificato dall’art. 8 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7.
- Vedi anche l'art. 14 della l.p.
30 dicembre 2024, n. 12.
Attuazione
- Per l'attuazione del comma 2 vedi le
deliberazioni della giunta provinciale 4 settembre 2020, n. 1338, 27 novembre
2020, n. 1974 (modificata dalla deliberazione 14 dicembre 2020, n. 2117), 24
maggio 2021, n. 842 (modificata dalla deliberazione 25 ottobre 2021, n. 1743),
18 febbraio 2022, n. 233 e 14 luglio 2023, n. 1244.
- Per l’attuazione del
comma 6 vedi la deliberazione della giunta provinciale 7 agosto 2021, n. 1342.
Art.
6
Sostegno delle aggregazioni aziendali
1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di sostenere la
conservazione dei livelli occupazionali e di promuovere la competitività delle
imprese trentine attraverso l'aggregazione di soggetti, la Provincia può
concedere contributi, anche in forma di compensazione fiscale da imputare su
più annualità, alle imprese che costituiscono reti e consorzi o procedono,
attraverso operazioni di fusione, scissione, conferimento d'azienda o di ramo
d'azienda, acquisto o scambio di partecipazioni di controllo ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice
civile, e altre forme di aggregazione,
all'acquisizione di aziende o di rami d'azienda gestite da soggetti che
svolgono, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge,
imprese in difficoltà aventi sede operativa nel territorio provinciale e che si
impegnano per un periodo di cinque anni a garantire i livelli occupazionali
relativi a entrambe le imprese e a permanere sul territorio. I contributi
previsti da questo comma non possono essere riconosciuti se le suddette
operazioni sono realizzate tra società collegate tra loro da vincoli di
controllo o di collegamento, come specificati nell'articolo 2359 del codice
civile.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite
le condizioni di accesso al contributo, le condizioni per conservarlo, la sua
misura, le ipotesi di riduzione o revoca e ogni altro aspetto necessario
all'attuazione di quest'articolo. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di
ammissibilità dei contributi promuovendo in particolare la valutazione della
strategia di mercato derivante dalla costituzione delle reti e dei consorzi, e
non soltanto eventuali economie di scala.
3. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è
autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e
2023 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria,
PMI e artigianato).
Note al testo
- Il comma 1 è stato così modificato dall’art. 36
della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22.
- Vedi anche l'art. 14 della l.p.
30 dicembre 2024, n. 12.
Attuazione
Per l'attuazione di quest'articolo vedi la
deliberazione della giunta provinciale 11 febbraio 2022, n. 190.
Art. 6 bis
Contributi straordinari per la patrimonializzazione
delle imprese trentine
1. Fino al 31 dicembre 2022, per sostenere un'adeguata
patrimonializzazione delle imprese trentine in difficoltà a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche al fine del rilancio del
sistema economico-produttivo trentino, la Provincia può concedere contributi
per il rafforzamento della struttura patrimoniale dell'impresa a condizione che
quest’ultima abbia un contestuale aumento di capitale mediante conferimenti in
denaro da parte dei soci.
2. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, qualora si
tratti di impresa in regime di contabilità ordinaria, la Giunta provinciale può
prevedere anche un contributo per concorrere all'abbattimento degli interessi
dovuti per la rinegoziazione o l'allungamento di operazioni di indebitamento; questa
misura è concessa in un'unica soluzione nel 2021.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata
previo parere della competente commissione permanente del Consiglio
provinciale, sono definite le priorità d'intervento, nonché le caratteristiche,
le condizioni, le modalità per l'accesso al finanziamento, la sua misura, gli
obblighi a carico del beneficiario per l'accesso al contributo, le cause di
riduzione o revoca e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di
quest'articolo. La deliberazione può definire gli eventuali altri interventi
compatibili con la misura prevista da quest’articolo, e in particolare quelli
previsti dall'articolo 11 (Misure urgenti a sostegno degli operatori economici)
della legge
provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che se
concessi possono anche comportare una differenziazione nella misura di
contribuzione disciplinata dal presente articolo.
4. La misura prevista da quest’articolo può essere concessa
nel rispetto delle tipologie, dei limiti e delle condizioni della disciplina
dell'Unione europea contenuta nella comunicazione
2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 20 marzo 2020
(Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue modificazioni successive.
Note al testo
- Articolo aggiunto dall’art. 43 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18 e così modificato
dall’art. 36 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22.
- Vedi anche l'art. 14 della l.p.
30 dicembre 2024, n. 12.
Attuazione
Per l'attuazione di quest'articolo vedi la
deliberazione della giunta provinciale 5 ottobre 2021, n. 1622.
Art. 7
Contributi a copertura del canone di locazione per
immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali,
professionali o del terzo settore
1. La Provincia può concedere contributi ai locatori di
immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali o
professionali o del terzo settore sospese dai provvedimenti statali volti a
fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto che rinunciano ai canoni di
locazione relativi ai mesi di marzo, aprile o maggio 2020, anche se la
sospensione è cessata alla data di entrata in vigore di questa legge. Il
contributo è concesso anche in compensazione fiscale a valere dall'anno 2021.
Analogamente il contributo può essere concesso anche agli imprenditori che
rinunciano al corrispettivo per l'affitto di azienda.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono
disciplinati gli aspetti necessari all'attuazione di quest'articolo. La
deliberazione può individuare, in particolare:
a) le tipologie di attività per le quali è concesso il
contributo e le categorie catastali degli immobili per i quali è concesso il
contributo;
b) eventuali ulteriori condizioni richieste per la
concessione, compresi i requisiti del beneficiario;
c) la misura del contributo, i criteri e le modalità di
concessione e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.
3. La deliberazione prevista dal comma 2 può prevedere la
concessione del contributo anche nel caso di attività non sospese che hanno
comunque subito significative diminuzioni di attività in ragione della crisi
economica dovuta alla situazione di emergenza in atto.
4. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto
14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato).
Note al testo
- Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 37
della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.
- Vedi anche l'art. 14 della l.p.
30 dicembre 2024, n. 12.
Attuazione
Per l'attuazione di quest'articolo vedi la
deliberazione della giunta provinciale 14 dicembre 2020, n. 2117, modificata
dalla deliberazione 26 febbraio 2021, n. 298.
Art. 8
Misure di sostegno al reddito per i titolari di
impresa o soci di società o i professionisti che hanno cessato la propria
attività
1. Ai titolari di impresa, soci di società o professionisti
la cui attività è cessata a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
dopo il 23 febbraio 2020, che l'hanno iniziata prima del 1° gennaio 2019 e che
hanno occupato, secondo la media degli ultimi sei mesi, un numero di dipendenti
non superiore a cinque, la Provincia eroga un sostegno al reddito collegato a
percorsi di politica attiva del lavoro.
2. Non è destinatario del sostegno il soggetto iscritto a
un'altra forma previdenziale obbligatoria, titolare di pensione o che maturi,
nell'arco dei sei mesi successivi alla domanda, i requisiti per l'accesso alla
pensione.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti
la durata massima del sostegno al reddito, gli ulteriori requisiti di accesso,
anche con riferimento alla condizione economica del richiedente, gli importi, i
criteri di concessione del sostegno e ogni altra disposizione necessaria
all'attuazione di quest'articolo.
4. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto
15.03 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale - sostegno
all'occupazione).
Art. 8 bis
Misure di sostegno al reddito per i lavoratori
stagionali
1. In ragione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori residenti in provincia di Trento,
occupati nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti a
fune e, nelle località individuate nell'accordo territoriale del 7 dicembre
2018, nel settore del commercio è corrisposta una indennità una tantum.
2. L'indennità prevista dal comma 1 spetta ai lavoratori che,
nel periodo 1° novembre 2020 - 30 aprile 2021, non hanno svolto attività
lavorativa o hanno svolto attività lavorativa subordinata in qualsiasi settore
per un numero di giornate lavorative non superiore a novanta e che
cumulativamente:
a) hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel
periodo tra il 1° dicembre 2019 e la data di entrata in vigore di
quest'articolo;
b) hanno svolto attività lavorativa nei settori previsti dal
comma 1, con un contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione,
nel periodo individuato dalla lettera a), per un numero di giornate pari almeno
a trenta;
c) non sono titolari di rapporto lavorativo subordinato a
tempo indeterminato o titolari di lavoro autonomo alla data di entrata in
vigore di quest'articolo, ad eccezione del lavoro intermittente.
3. L'indennità prevista dal comma 1 è incompatibile con la
percezione di pensioni dirette e con la prestazione integrativa della NASPI
disposta ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 9 agosto 2019, n. 103593 (Fondo territoriale intersettoriale della
provincia autonoma di Trento). L'indennità prevista dal comma 1 è compatibile
con la percezione dell'assegno ordinario di invalidità e con le altre
prestazioni di sostegno al reddito nazionali o provinciali.
4. L'indennità prevista dal comma 1 è corrisposta in
proporzione inversa rispetto al numero di giornate di lavoro svolte con
contratti di tipo subordinato o di collaborazione coordinata o continuativa in
qualsiasi settore, nel periodo 1° novembre 2020 - 30 aprile 2021.
5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti:
a) i criteri di concessione e gli importi dell'indennità
prevista dal comma 1 tenendo conto dei familiari fiscalmente a carico del
lavoratore;
b) la specificazione dei codici Ateco delle attività
previste dal comma 1;
c) l'individuazione di ulteriori compatibilità e
incompatibilità rispetto a quelle del comma 3;
d) ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di
quest'articolo.
6. L'indennità prevista dal comma 1 è concessa dall'Agenzia
del lavoro a prescindere dallo stato di disoccupazione dei destinatari e
dall'individuazione, a favore dei destinatari medesimi, di percorsi di politica
attiva del lavoro. Nell'ambito del documento degli interventi di politica del
lavoro, l'Agenzia del lavoro organizza programmi di formazione e aggiornamento
professionale per i beneficiari che permangono in condizione di inattività per
salvaguardarne le esperienze, le competenze e la continuità lavorativa nei
rispettivi comparti di attività. La deliberazione prevista dal comma 5 prevede
un incremento della misura per i lavoratori che concludono i programmi
organizzati ai sensi di questo comma.
Note al testo
Articolo aggiunto dall’art. 9 della l.p.
17 maggio 2021, n. 7.
Attuazione
Per l'attuazione di quest'articolo vedi le
deliberazioni della giunta provinciale 28 maggio 2021, n. 914 - modificata
dalla deliberazione 25 giugno 2021, n. 1073 - e 18 febbraio 2022, n. 216.
Art. 8 ter
Misure di sostegno per i maestri di sci e le imprese
turistiche dei comprensori sciistici
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge
n. 41 del 2021, il contributo in favore
dei maestri di sci iscritti nell'albo professionale provinciale alla data del
14 febbraio 2021 è concesso nei limiti delle risorse disponibili in bilancio,
tenuto conto dei trasferimenti statali, secondo le modalità, le condizioni,
compresa la cumulabilità con altre misure, e i criteri definiti dalla Giunta
provinciale.
2. In relazione a quanto previsto dalla normativa statale
disciplinante misure di sostegno in ragione della crisi economica conseguente
alla pandemia da COVID-19 alle imprese turistiche della montagna, la Provincia
può concedere, nell'ambito delle misure previste dall'articolo 5 e nei limiti
delle risorse disponibili in bilancio, anche tenuto conto dei trasferimenti statali,
contributi alle imprese turistiche che concorrono alla formazione dell'offerta
turistica e che sono ubicate nei comprensori sciistici. Rientrano nei
comprensori sciistici i comuni, o la parte del loro territorio, nei quali sono
localizzate le aree montane attrezzate destinate alla pratica degli sport
invernali e quelli ad essi contigui che completano l'offerta turistica. A tal
fine con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 5
sono definiti i criteri di contiguità dei comuni nonché i criteri, le
condizioni e le modalità di concessione dei contributi e ogni altro aspetto
necessario all'attuazione di quest'articolo, comprese le tipologie delle
imprese beneficiarie. Nel caso di comuni con popolazione superiore a 8.000
abitanti la Giunta provinciale può definire criteri specifici, anche con
riguardo all'altitudine o alla distanza dalle aree attrezzate, per
l'individuazione delle parti del territorio comunale rientranti nei comprensori
sciistici.
3. L'applicazione del comma 1 è sospesa fino all'approvazione
del riparto delle risorse prevista dall'articolo 2 del decreto-legge
n. 41 del 2021 e alla conseguente
assegnazione delle stesse alla Provincia.
Note al testo
- Articolo aggiunto dall’art. 10 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7.
- Vedi anche l'art. 14 della l.p.
30 dicembre 2024, n. 12.
Attuazione
Per l'attuazione di quest'articolo vedi le
deliberazioni della giunta provinciale 24 maggio 2021, n. 842, 3 settembre
2021, n. 1478 e 25 ottobre 2021, n. 1743.
Art.
9
Fondo di solidarietà
1. La Provincia può alimentare il fondo di solidarietà
bilaterale previsto dall'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183), e dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 (Misure di
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, anche con risorse
provenienti dai fondi strutturali europei con destinazione territoriale.
Art. 10
Disposizioni in materia di anticipazione degli
ammortizzatori sociali
1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in
corso, la Provincia può concedere ai confidi operanti in provincia di Trento
che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto
dell'articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti,
nei limiti della disciplina dell'Unione europea, destinati alla costituzione di
appositi fondi rischi per i fini previsti dall'articolo 3 della legge provinciale
23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del
fondo rischi del Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie
industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso
di un fondo speciale di garanzia), dall'articolo 57 (Costituzione di fondi
speciali presso consorzi di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese
associate del trattamento di integrazione salariale) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, e dall'articolo 5 (Intervento straordinario
di integrazione dei fondi rischi degli enti collettivi di garanzia fidi) della legge provinciale
28 marzo 2009, n. 2, nonché per le
integrazioni salariali di competenza della sede provinciale dell'INPS e per
l'assegno ordinario concesso dal fondo di integrazione salariale e dal fondo
territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.
2. I fondi di cui al comma 1 sono utilizzati con le modalità
stabilite dall'articolo 4 della legge provinciale n. 34 del 1974.
3. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è
autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.01
(Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato).
Art. 10 bis
Tavolo per l'occupazione femminile
1. In considerazione della situazione eccezionale conseguente
all'emergenza COVID-19 e ai suoi riflessi negativi sul mercato del lavoro,
valutando l'incidenza storica della precarietà occupazionale tra le
lavoratrici, la Provincia autonoma di Trento istituisce presso l'Agenzia del
lavoro un "Tavolo permanente per l'occupazione femminile", quale
organismo interdisciplinare di consulenza e proposta per la promozione
dell'occupazione femminile.
2. La partecipazione al tavolo e la sua organizzazione sono
regolate dalla Giunta provinciale ma ne fanno parte almeno: l'assessore
competente in materia di lavoro, il dirigente del dipartimento lavoro, il
dirigente dell'Agenzia del lavoro, rappresentanti dei sindacati, rappresentanti
delle categorie imprenditoriali e professionali, rappresentanti dell'Università
degli studi di Trento, il comitato per l'imprenditoria femminile, la
commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo, la
consigliera di parità, il dipartimento istruzione, il dipartimento politiche
sociali, l'Agenzia per la famiglia.
3. Tale organismo, attraverso il confronto plurisettoriale
nonché sulla base dei dati dell'osservatorio del mercato del lavoro, elabora
proposte di politiche pubbliche integrate per i fini di cui al comma 1.
Note al testo
Articolo aggiunto dall'art. 29 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16.
Art.
11
Sviluppo di una piattaforma tecnologica per lo
sviluppo del commercio elettronico in Trentino
1. Per la crescita della capacità competitiva e attrattiva del
territorio, per favorire il rispetto delle misure di distanziamento sociale e
per agevolare le attività di commercio di prossimità, anche a fronte delle
nuove disposizioni organizzative conseguenti alla pandemia di COVID-19, la
Provincia promuove l'attivazione di un progetto di trasferimento tecnologico,
anche strutturato per settori economici e partecipato da soggetti espressione
degli stessi settori, volto allo sviluppo di una piattaforma tecnologica
evoluta per il potenziamento del commercio elettronico in Trentino.
Quest'intervento è diretto ad attivare una rete di distribuzione territoriale
idonea a garantire livelli di qualità e protezione sociale anche ai lavoratori
della filiera della logistica e dei trasporti e può prevedere il coinvolgimento
anche di soggetti del terzo settore. Con deliberazione è data attuazione a
quest'articolo.
2. Per l'attuazione di quest'articolo si applica l'articolo 5
della legge
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
(legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), e, nello specifico,
quanto previsto per le procedure negoziali.
3. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto
14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato).
Art. 12
omissis
Note al testo
Articolo abrogato dall'art. 33 della legge provinciale sugli interventi a favore
dell'economia 2023.
Art. 12 bis
Misure a sostegno del settore termale trentino
1. Per concorrere al sostegno degli operatori economici del
settore termale, oltre alle misure stabilite dalla disciplina statale, la
Provincia può riconoscere un contributo a fondo perduto a favore delle aziende
termali, come definite dalla legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6
(Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale
sulla ricettività turistica), in possesso di accreditamento istituzionale
rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27
novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento
concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi
dell'articolo 43 della l.p. 3 febbraio 1998, n. 3").
2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che
l'ammontare del fatturato dei primi nove mesi dell'anno 2020 abbia subito una
riduzione di almeno il 35 per cento rispetto all'ammontare del fatturato del
medesimo periodo dell'anno 2019. Per determinare correttamente questi importi
si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei
beni o di prestazione dei servizi.
3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato
nella misura massima del 30 per cento della differenza di fatturato, come
definita nei commi 1 e 2. In ogni caso il contributo non può essere superiore a
350.000 euro per azienda termale.
4. La misura prevista da quest'articolo è concessa ai sensi
dell'articolo 54 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, e nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione
2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020
e dalle sue successive modificazioni.
5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i
criteri, i termini e le modalità di richiesta del contributo, le modalità di
cumulo con altre agevolazioni previste da altre leggi provinciali, regionali o
statali e la possibilità della loro rideterminazione in relazione alle risorse
stanziate per questa misura in ciascun anno.
Note al testo
Articolo aggiunto dall'art. 31 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16.
Attuazione
Per l’attuazione di
quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 26 febbraio 2021,
n. 292.
Art. 12 ter
Misure a sostegno delle cooperative sociali
1. La Provincia può concedere contributi alle cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge
8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina
delle cooperative sociali), che si impegnano a salvaguardare i livelli
occupazionali nei limiti di quanto stabilito con deliberazione della Giunta
provinciale. La Giunta provinciale stabilisce la misura del contributo tenendo
conto del minor fatturato fatto registrare nei mesi da marzo a giugno 2020
rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente; stabilisce inoltre i
criteri, le condizioni e le modalità per la concessione del contributo, le eventuali
incompatibilità o limiti di cumulo con altri contributi previsti dalla vigente
normativa e quant'altro necessario per l'attuazione di quest'articolo, comprese
eventuali premialità in caso di incremento del personale a tempo indeterminato.
2. Il contributo è concesso ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge
n. 34 del 2020, e nel rispetto dei
limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione
2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020.
Note al testo
- Articolo aggiunto dall'art. 32 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16.
- Vedi anche l'art. 14 della l.p.
30 dicembre 2024, n. 12.
Attuazione
Per l’attuazione di
quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 26 febbraio 2021,
n. 316, modificata dalla deliberazione 26 marzo 2021, n. 499.
Art. 13
omissis
Note al testo
Articolo abrogato dall’art. 32 della l.p. 29 dicembre 2022, n. 20.
Art.
13.1
Contributi straordinari per il sostegno e il rilancio
del settore vitivinicolo ed enoturistico trentino
1. Per sostenere gli operatori del settore vitivinicolo ed
enoturistico trentino che hanno risentito maggiormente degli effetti della
pandemia da COVID-19, la Giunta provinciale può concedere contributi
straordinari alle imprese agricole previste dalle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 2 della legge provinciale sull'agricoltura 2003
per interventi strutturali e per altri interventi di ampliamento,
ammodernamento, riqualificazione e rilancio della loro attività. Con
deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i criteri, le modalità
e i termini di applicazione, le spese ammissibili, nonché le percentuali di
intervento che possono essere concesse in applicazione delle disposizioni di
questa legge o della legislazione provinciale, nei limiti degli stanziamenti
individuati dalle norme di riferimento.
Note al testo
Articolo aggiunto dall’art. 11 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7.
Attuazione
Per l'attuazione di quest'articolo vedi la
deliberazione della giunta provinciale 17 settembre 2021, n. 1561.
Art. 13 bis
Misure per il sostegno della stagione invernale
2020-2021
1. omissis (abrogato)
2. omissis (abrogato)
3. omissis (abrogato)
4. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare
in conseguenza all'epidemia da COVID-19, per la sola stagione invernale
2020-2021, la Provincia può autorizzare, su richiesta del concessionario, la
chiusura di una o più linee funiviarie anche per cause diverse da quelle
previste nell'articolo 23, comma 10, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune
1987).
Note al testo
Articolo aggiunto dall'art. 29 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16 e così modificato
dall’art. 12 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7.
Art.
13 ter
omissis
Note al testo
Articolo aggiunto dall’art. 13 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7 e abrogato dall’art. 52
della l.p. 4 agosto 2021, n. 18.
Art.
13 quater
Misure in ordine al contributo annuo per le spese di
sorveglianza degli impianti a fune
1. In ragione del protrarsi della situazione di crisi
economica conseguente alla pandemia da COVID-19, per l'anno 2021 non è
richiesto il versamento del contributo annuo per le spese di sorveglianza
previsto dall'articolo 29, comma 1, della legge provinciale sugli impianti a fune 1987.
Note al testo
Articolo aggiunto dall’art. 14 della l.p.
17 maggio 2021, n. 7.
Art. 13 quinquies
Misure per il sostegno degli impianti natatori
1. In ragione del perdurare degli effetti negativi derivanti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente protratta
chiusura degli impianti natatori, la Provincia può riconoscere un contributo a
fondo perduto a favore delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche che gestiscono detti impianti.
2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che
l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 o nell'anno 2021 abbia subito una
riduzione di almeno il 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato
dell'anno 2019.
3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato
nella misura massima del 50 per cento della differenza di fatturato, come
definita nel comma 2, calcolata rispetto a un solo esercizio finanziario. In
ogni caso il contributo non può essere superiore a 40.000 euro per ciascuna
associazione o società dilettantistica. Qualora le risorse disponibili non
siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procede
alla rideterminazione proporzionale del contributo fra tutte le domande.
4. La misura prevista da questo comma può essere concessa nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 3.
5. Il contributo concesso ai richiedenti aventi diritto è
cumulabile con altri contributi ricevuti per le medesime finalità ai sensi di
altre leggi provinciali o da altri soggetti pubblici. In caso di cumulo con
altri contributi, il contributo provinciale può coprire la riduzione di
fatturato prevista dal comma 2 fino al limite del 50 per cento della stessa, e
comunque nella misura massima di 40.000 euro, stabilita dal comma 3; in caso di
superamento del limite del 50 per cento il contributo provinciale è
rideterminato per rispettare questo limite percentuale.
6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i
criteri, i termini e le modalità di richiesta del contributo e ogni altro
aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.
Note al testo
Articolo aggiunto dall’art. 33 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22 e così modificato
dall’art. 41 della l.p. 4 agosto 2022, n. 10.
Attuazione
Per l'attuazione di quest'articolo vedi la
deliberazione della giunta provinciale 14 ottobre 2022, n. 1845.
Capo II
Disposizioni per la digitalizzazione e la semplificazione
amministrativa
Art. 14
Digitalizzazione del settore pubblico e privato
1. Allo scopo di favorire l'innovazione e la ripresa
economica, in attuazione delle finalità e degli obiettivi degli articoli 1 e 2
della legge
provinciale 27 luglio 2012, n. 16
(Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e
dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei
formati di dati aperti), la Provincia promuove l'accelerazione della
transizione digitale del sistema trentino attraverso progetti di sistema e il
coinvolgimento e il coordinamento dei soggetti pubblici e privati operanti nel
territorio, anche per garantire un positivo impatto sociale e la sostenibilità
economica, ambientale e sociale delle azioni innovative.
2. Le azioni sono dirette, in particolare, a dare impulso
alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione da parte dei cittadini e delle imprese, di nuovi servizi digitali
della pubblica amministrazione e dell'accesso on line a questi servizi, anche
attraverso la ridefinizione dei relativi processi di gestione ed erogazione.
3. Anche ai fini del comma 1, la Provincia, secondo i
principi stabiliti dalla legge provinciale n. 16 del 2012,
garantisce la semplificazione nell'accesso e nella consultazione degli atti
amministrativi e normativi, prevedendo la definizione di comuni standard
semantici aperti per la gestione dei flussi di informazione e la conservazione
digitale, anche con riferimento ai processi normativi e amministrativi.
4. Nel contesto degli obiettivi di quest'articolo, la
Provincia promuove presso i datori di lavoro operanti nel territorio il lavoro
agile quale modalità di lavoro ordinario volta a favorire la sicurezza dei
lavoratori, la produttività e la flessibilità di luogo e tempo di lavoro. A tal
fine la Provincia, sentiti gli organismi rappresentativi dei datori di lavoro,
le organizzazioni sindacali e il Consiglio delle autonomie locali, adotta un
piano strategico per la promozione del lavoro agile presso le proprie strutture
organizzative, i propri enti strumentali, comprese le istituzioni scolastiche e
formative, gli enti locali e gli altri soggetti appartenenti al sistema
territoriale provinciale integrato, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale. Per le medesime finalità, inoltre, la
Provincia è autorizzata a concedere incentivi ai datori di lavoro privati per
l'implementazione di piani di diffusione del lavoro agile compatibili con gli
standard definiti dalla Giunta provinciale, nei limiti di stanziamento previsti
dall'articolo 4, comma 1. I criteri e le modalità per l'attuazione di questo
comma sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale.
5. omissis (abrogato)
Note al testo
Il comma 5 è stato abrogato dall’art. 18 della l.p. 27 gennaio 2022, n. 1.
Art. 15
omissis
Note al testo
Articolo introduttivo dell'art. 1 bis e modificativo
dell'art. 2 della l.p.27 luglio 2012, n. 16; il
testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 16
Disposizioni in materia di semplificazione
1. omissis (abrogato)
2. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza
connesse con la contingente situazione sanitaria, economica e finanziaria, la
Giunta provinciale, anche in deroga alla normativa provinciale di settore e
alle relative disposizioni attuative, definisce con propria deliberazione
misure per la semplificazione dei procedimenti, anche con ampio ricorso ad
autocertificazioni, nel rispetto dei principi e criteri individuati
dall'articolo 19 bis, comma 2, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività
amministrativa 1992). Resta fermo quanto previsto in materia di governo del
territorio.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge provinciale
n. 2 del 2020, al fine di perseguire la
tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle
risorse la Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti i
trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a soggetti terzi, o modificare
quelli già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, anche per le domande già presentate per le
quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento, anche
individuando nuovi criteri di priorità nell'assegnazione dei finanziamenti o
benefici. Con riferimento anche ai contributi o finanziamenti già concessi, la
Giunta provinciale, inoltre, può stabilire modalità semplificate di
rendicontazione e di pagamento delle agevolazioni.
Note al testo
Il comma 1 è stato abrogato dall’art. 37 della l.p. 16 giugno 2022, n. 6.
Attuazione
Per l’attuazione del comma 3 vedi la deliberazione
della giunta provinciale 7 agosto 2020, n. 1157.
Art. 17
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 14 e 15 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2 (il testo delle
modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni
finanziarie.
Art. 18
Disposizioni relative ai vincoli e agli obblighi
disposti ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le
piste da sci)
1. Relativamente ai vincoli e agli obblighi finanziari e
occupazionali, nonché agli altri vincoli definiti con gli accordi negoziali
riferiti agli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, oggetto di verifica per la
liquidazione di contributi e per i controlli successivi alle liquidazioni a
partire dall'entrata in vigore di questo comma, la Giunta provinciale può
disciplinare, anche differenziando per settore, i casi e le condizioni in cui è
consentita la ridefinizione, compresi il mantenimento, il differimento,
l'anticipazione o la rimodulazione, dei vincoli previsti dalla legge provinciale
sugli incentivi alle imprese 1999 e
dalla legge
provinciale n. 35 del 1988, nonché i
casi di modifica complessiva dei vincoli e degli obblighi finanziari
pluriennali, anche con riferimento agli esercizi successivi al 2021 e comunque
non oltre l'esercizio 2024.
1 bis. omissis (abrogato)
2. Sono differiti all'anno 2021 gli obblighi occupazionali e
di realizzazione di progetti insediativi assunti per l'anno 2020 in virtù
dell'articolo 32 della legge
provinciale sugli incentivi alle imprese 1999,
nonché delle relative procedure di inadempimento e sanzionatorie previste dalla
disciplina provinciale. Fatto salvo l'eventuale già avvenuto adempimento da
parte delle imprese interessate, sono differiti all'anno 2021 gli obblighi
occupazionali assunti per l'anno 2020 in base agli indirizzi approvati dalla
Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
1999.
2.1. In considerazione del protrarsi del periodo di crisi
economico-finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
sanzioni previste per gli obblighi occupazionali assunti per gli anni 2018 e
2019 non ancora versate e da liquidare nel corso del 2021 in relazione a
interventi di locazione ordinaria in base agli indirizzi approvati dalla Giunta
provinciale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
1999, su domanda motivata dell'azienda
da presentare entro il 30 luglio 2021, sono ridotte a un decimo del loro
valore. La riduzione è riconosciuta ai sensi della sezione 3.1 (Aiuti di
importo limitato) della comunicazione
2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020,
nei limiti e alle condizioni da essa previste. In alternativa l'agevolazione
può essere riconosciuta a titolo di de minimis e nei limiti consentiti dalla
relativa disciplina.
2 bis. Se le aree indicate nell'articolo 25 della legge provinciale
sugli incentivi alle imprese 1999 sono
trasferite con atto tra vivi entro il 31 dicembre 2023, i soggetti cedenti che
alla data di entrata in vigore di questo comma risultano inadempienti rispetto
agli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 32 della medesima legge
provinciale non sono tenuti al pagamento delle relative sanzioni.
2 ter. In considerazione del prolungato periodo di crisi
economico-finanziaria, aggravata dall'emergenza epidemiologica COVID-19, e
della riduzione di valore delle aree, le sanzioni per i casi previsti
dall'articolo 32, comma 2 bis, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 o previste in caso di inadempimento degli
obblighi assunti fino al 31 dicembre 2011, ai sensi del medesimo articolo 32,
sono ridotte a un decimo del loro valore. La riduzione è riconosciuta ai sensi
della sezione 3.1 della comunicazione
2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020,
nei limiti e alle condizioni da essa previste. Ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea,
l'efficacia di questo comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea. In alternativa l'agevolazione può essere riconosciuta a titolo di de
minimis e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina.
Note al testo
Articolo così modificato dall'art. 29 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16, dall’art. 15 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7, dall’art. 36 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22, dall’art. 10 della l.p. 29 dicembre 2022, n. 19 e dall’art. 48 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.
Attuazione
Per l'attuazione del comma 1 vedi le deliberazioni
della giunta provinciale 4 dicembre 2020, n. 2036 e 11 febbraio 2022, n. 176.
Art. 19
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 4 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10; il testo delle
modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 20
Disposizioni in materia di protezione dei dati
personali
1. Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse
pubblico di cui all'articolo 2 sexies, comma 2, lettere l) ed m), e
all'articolo 2 octies, comma 5, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
relativo al codice in materia di protezione dei dati personali, e in
particolare allo scopo di effettuare gli interventi di sostegno al reddito di
cittadini, famiglie, lavoratori autonomi, professionisti e imprese, come
previsti, in particolare, dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 33 e 36 di questa legge e dagli articoli 11, 12, 14, 15 e 18 della legge provinciale
n. 2 del 2020, nonché le relative
attività di vigilanza, la Provincia e gli enti locali, nel rispetto delle
proprie specifiche competenze e funzioni istituzionali, anche per mezzo dei
rispettivi enti strumentali e avvalendosi, se del caso, di piattaforme o
applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l'integrità e la
disponibilità dei dati, sono autorizzati, nel rispetto dei principi di
proporzionalità e di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere
b) e c), del regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati), al trattamento dei dati dei soggetti
richiedenti, compresi quelli connessi alla relativa situazione
economico-sociale. Per le medesime finalità sono consentite, nel rispetto dei
principi di proporzionalità e di minimizzazione di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento
(UE) n. 2016/679, anche le comunicazioni
di dati personali, diversi da quelli relativi a categorie particolari o
relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento
(UE) n. 2016/679, tra la Provincia e i
suddetti enti locali.
2. Se si rende indispensabile, per le finalità del comma 1,
il trattamento di categorie particolari di dati o di dati relativi a condanne
penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento
(UE) n. 2016/679, con specifici
regolamenti di attuazione sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 2 sexies del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), i criteri e le modalità
del trattamento, nonché le relative misure di sicurezza.
Note al testo
Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 58 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.
Capo III
Misure in materia di tributi ed entrate comunali e
provinciali
Art. 21
Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice,
e altre disposizioni in materia di entrate dei comuni
1. omissis
2. Al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle famiglie
e sugli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020 i comuni, anche in deroga
all'articolo 9 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36
(legge provinciale sulla finanza locale 1993), possono adottare provvedimenti
in materia di tariffe correlate ai servizi pubblici locali successivamente
all'approvazione del bilancio. Ad eccezione dei servizi relativi al ciclo dei
rifiuti, l'esercizio di tale facoltà può avvenire anche senza il raggiungimento
della copertura minima dei costi a mezzo del gettito tariffario. Le tariffe
istituite o modificate trovano applicazione dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti che le adottano o, se successiva, dalla data stabilita dai
provvedimenti stessi.
3. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, per sostenere le attività
commerciali e produttive danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,
i comuni possono disporre la rimodulazione, la riduzione o la sospensione dei
canoni di affitto, di locazione o di concessione stipulati con soggetti privati
su immobili di proprietà comunale, con riferimento al periodo intercorrente tra
il 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi
della deliberazione del Consiglio dei ministri di medesima data, e la data di
cessazione delle limitazioni all'esercizio di attività produttive e
commerciali. I comuni nell'applicazione di questo comma tengono conto del
diverso grado di limitazione dell'attività alla quale sono state soggette le
attività produttive e commerciali nel periodo dell'emergenza sanitaria.
4. omissis (abrogato)
5. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti
dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.
Note al testo
- Articolo così modificato dall'art. 4 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16, dall’art. 7 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22 e dall’art. 51 della l.p. 4 agosto 2022, n. 10.
- Il comma 1 modifica l'art. 8 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14; il testo delle
modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 21 bis
Disposizioni in materia di tariffe dei servizi
pubblici locali per l'anno 2021
1. Al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle famiglie
e sugli operatori economici, fino al 31 dicembre 2021 i comuni possono adottare
provvedimenti in materia di tariffe correlate ai servizi pubblici locali anche
successivamente all'approvazione del bilancio di previsione. Ad eccezione dei
servizi relativi al ciclo dei rifiuti, l'esercizio di tale facoltà può avvenire
anche senza il raggiungimento della copertura minima dei costi a mezzo del
gettito tariffario.
2. La data di validità e applicazione delle tariffe istituite
o modificate ai sensi di quest'articolo è determinata, alternativamente, in
applicazione dell'articolo 9 bis, comma 1, o dell'articolo 9 bis, commi 2 bis e
2 quater, della legge
provinciale sulla finanza locale 1993.
3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti
dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.
Note al testo
Articolo aggiunto dall’art. 16 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7.
Art. 21 ter
Disposizioni in materia di tariffe dei servizi
pubblici locali per l'anno 2022
1. Al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle famiglie
e sugli operatori economici, fino al 31 dicembre 2022 i comuni possono adottare
provvedimenti in materia di tariffe correlate ai servizi pubblici locali anche
successivamente all'approvazione del bilancio di previsione. Ad eccezione dei
servizi relativi al ciclo dei rifiuti, l'esercizio di tale facoltà può avvenire
anche senza il raggiungimento della copertura minima dei costi a mezzo del
gettito tariffario.
2. La data di validità e applicazione delle tariffe istituite
o modificate ai sensi di quest'articolo è determinata, alternativamente, in
applicazione dell'articolo 9 bis, comma 1, o dell'articolo 9 bis, commi 2 bis e
2 quater, della legge
provinciale 15 novembre 1993, n. 36
(legge provinciale sulla finanza locale 1993).
3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti
dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.
Note al testo
Articolo aggiunto dall’art. 6 della l.p.
27 dicembre 2021, n. 22.
Art. 22
Disposizioni in materia di imposta provinciale di
soggiorno
1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e allo scopo di
assicurare maggiore liquidità il gestore della struttura ricettiva tenuto alla
comunicazione e al riversamento ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 7, del decreto
del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg,
concernente "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge
provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica)
in materia di imposta provinciale di soggiorno", può effettuare la
comunicazione prevista per il 16 maggio 2020 entro il 16 settembre 2020 e il
riversamento previsto per il 16 giugno 2020 entro il 16 ottobre 2020 senza
applicazione di sanzioni e interessi, fermo restando che non si fa comunque
luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.
Art. 23
Disposizioni relative ai versamenti della tassa
automobilistica provinciale e alle rateazioni provinciali nel periodo da marzo
ad agosto 2020
1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) la tassa automobilistica provinciale relativa alle
periodicità tributarie da versare ordinariamente nei mesi da marzo ad agosto
2020 può essere versata entro il 30 novembre 2020 senza applicazione di
sanzioni e interessi, fermo restando che non si fa comunque luogo a rimborso di
quanto eventualmente già versato;
b) in caso di riscossione rateale di entrate provinciali ai
sensi dell'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979),
l'omesso pagamento di una o più rate relative ai mesi da marzo ad agosto 2020
non rileva ai fini del computo del numero di rate che determina la decadenza
dal beneficio della rateazione ai sensi del medesimo articolo 51 bis, comma 4
ter, purché queste rate siano versate entro il 31 dicembre 2020.
1 bis. In relazione a quanto convenuto nell'ambito della
Conferenza delle regioni e province autonome e a seguito dell'applicazione del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 settembre 2020 (Modalità
operative per l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti
tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in
locazione a lungo termine senza conducente), con riferimento ai periodi
tributari in scadenza nei primi dieci mesi dell'anno 2020, per i veicoli concessi
in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa
automobilistica provinciale sono versate entro il 15 dicembre 2020 senza
l'applicazione di sanzioni e interessi. Questo comma si applica anche per i
veicoli di proprietà di società di locazione a lungo termine non concessi in
locazione nel predetto periodo.
Note al testo
Il comma 1 bis è stato aggiunto dall'art. 5 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16.
Capo
IV
Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di
servizi sociali, assistenziali ed educativi e di edilizia abitativa
Art. 24
Disposizioni per l'impiego di lavoratori socialmente
utili
1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare
a seguito della pandemia di COVID-19, i lavoratori inquadrati nell'ambito del
comparto unico di lavori socialmente utili provinciali, di cui all'articolo 7,
comma 1 quater, della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32
(Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale),
possono essere impiegati per la realizzazione di opere e per la fornitura di
servizi di utilità collettiva connessi all'emergenza sanitaria ed economica in
atto, tenendo conto delle attitudini e delle competenze personali e
valorizzando le professionalità acquisite.
Art.
25
Misure urgenti in materia di assegno unico provinciale
1. In ragione della situazione di crisi economica connessa
alla pandemia di COVID-19 la Giunta provinciale apporta le necessarie
modificazioni alla disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale
prevista dall'articolo 28, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, al fine di consentire l'attualizzazione
della situazione reddituale del nucleo familiare anche al di fuori dei casi
oggi previsti. Nell'ambito della predetta attualizzazione, la Giunta
provinciale può individuare per l'anno 2021 anche l'innalzamento temporaneo
della soglia ICEF del nucleo familiare per l'accesso a tale misura.
1 bis. Per l'anno 2021, per fronteggiare la situazione di crisi
connessa alla pandemia da COVID-19, la Giunta provinciale, anche in relazione
alla sospensione su tutto il territorio provinciale dell'attività didattica in
presenza delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado o di
sospensione dei servizi socio-educativi o conciliativi 0-6 anni, nei limiti
delle risorse autorizzate dall'articolo 17, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione
della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023),
apporta le necessarie modificazioni alla disciplina di attuazione dell'assegno
unico provinciale al fine di riconoscere alle famiglie con almeno un figlio
minore di quattordici anni una maggiorazione della quota dell'assegno unico
provinciale prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto
del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg, concernente "(Regolamento di attuazione
dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge
di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico
provinciale". Questa maggiorazione è destinata alle famiglie che
presentano un indicatore della condizione economica familiare inferiore alla
soglia individuata dalla Giunta provinciale.
1 ter. Per la finalità del comma 1 bis alle famiglie con almeno
un figlio disabile minore di ventun anni è riconosciuta una maggiorazione, da
erogare in unica soluzione, della quota dell'assegno unico provinciale
riconosciuta per l'anno 2021, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera c),
del decreto
del Presidente della Provincia n. 15-68/Leg del 2017.
2. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto
12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per le
famiglie).
Note al testo
Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16, dall’art. 17 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7 e dall’art. 26 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22.
25 bis
Misure di sostegno a favore degli operatori economici
accreditati per l'erogazione di servizi per la prima infanzia
1. Agli operatori economici accreditati per l'erogazione di
servizi per la prima infanzia nella fascia di età compresa tra tre mesi e tre
anni, per il cui acquisto è possibile l'utilizzo dei buoni di servizio, che
hanno registrato per dette attività, nell'anno 2020 in ragione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, una riduzione di ricavi, provenienti dai buoni di
servizio e dalle quote versate dalle famiglie, maggiore del 30 per cento
rispetto all'anno 2019, è concesso un contributo pari al 20 per cento del
valore di tale riduzione, fino a un massimo di 80.000 euro.
2. Ai fini di quest'articolo sono esclusi gli enti non
commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), anche se svolgenti
attività di impresa.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti:
a) gli ulteriori criteri per l'individuazione degli operatori
economici che beneficiano del contributo previsto da quest'articolo, tenuto
conto anche delle attività iniziate a partire dal 2020;
b) i criteri, le condizioni e le modalità di concessione e
ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.
Note al testo
Articolo aggiunto dall’art. 18 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7.
Attuazione
Per l'attuazione di quest'articolo vedi la
deliberazione della giunta provinciale 2 luglio 2021, n. 1130.
Art. 25 ter
Misure per il sostegno delle famiglie per l'accesso ai
servizi conciliativi mediante l'utilizzo dei buoni di servizio
1. Per il periodo dal 15 giugno 2021 al 15 settembre 2021,
per fronteggiare la situazione di crisi connessa alla pandemia da COVID-19, la
Giunta provinciale può sostenere le famiglie beneficiarie dei buoni di servizio
riducendo o escludendo la quota di compartecipazione ai servizi di
conciliazione posta a carico delle medesime famiglie. Con deliberazione della
Giunta provinciale è definita l'entità della riduzione, i beneficiari e ogni
altro aspetto necessario all'applicazione di quest'articolo.
Note al testo
Articolo aggiunto dall’art. 19 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7.
Art.
25 quater
omissis
Note al testo
Articolo aggiunto dall’art. 27 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22 e abrogato dall’art. 60
della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.
Art. 26
Servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi
e scolastici, socio-educativi per la prima infanzia, didattico-museali e
attività di volontariato sociale
1. Fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti adottati
prima della data di entrata in vigore di questa legge, con riferimento ai
servizi socio-sanitari di cui alla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute
2010), agli interventi socio-assistenziali di cui alla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali
2007), ai servizi educativi e scolastici di cui alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), ai
servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002), ai
servizi didattico-museali di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali
2007), e alle attività di volontariato sociale finanziate ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 - compresi gli interventi ricadenti
nell'ambito di applicazione della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 (Riduzione degli sprechi, recupero e
distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti
farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse) -, e ai sensi
dell'articolo 72 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106), per i quali è stata disposta la sospensione o la
contrazione in attuazione dei provvedimenti necessari per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, durante questa sospensione o
contrazione la Provincia promuove, anche nei confronti degli enti locali, delle
istituzioni scolastiche e formative e dei musei del sistema museale trentino,
lo svolgimento dei medesimi servizi e interventi, se possibile, con forme
alternative o rimodulate, prevedendo anche, per i soggetti affidatari o
finanziati, la possibilità di avvalersi, quando se ne ravvisa la necessità, di
personale disponibile già impegnato in questi servizi dipendente dai medesimi
soggetti e temporaneamente inattivo, compatibilmente con il relativo
inquadramento professionale e secondo gli istituti previsti dai contratti
collettivi applicati.
2. I soggetti competenti attuano il comma 1 attraverso
accordi, protocolli d'intesa e coprogettazioni con i soggetti pubblici e
privati affidatari o finanziati a qualunque titolo dai medesimi soggetti, anche
in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie o alla
disciplina che regola il loro finanziamento, salvaguardando la continuità dei
rapporti di lavoro e assicurando l'adozione delle misure necessarie a garantire
la massima tutela della salute e della sicurezza degli operatori e degli
utenti, con particolare riferimento alle disposizioni emanate ai fini del
contenimento della diffusione del COVID-19.
3. Nell'ambito della determinazione delle tariffe, dei
corrispettivi o dei finanziamenti per i servizi erogati e per le attività
svolte dai soggetti indicati nel comma 1, ai sensi della normativa di settore
vigente, la Provincia definisce i criteri e le modalità volti a garantire ai
soggetti affidatari o finanziati la corresponsione di una quota non superiore
all'importo previsto o stimato per l'erogazione del servizio prima della
sospensione, subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei
servizi e delle attività. Per i servizi e le attività di cui al comma 1 sospesi
e non rimodulati la Provincia può stabilire una quota di finanziamento per la
copertura dei costi non superiore al 30 per cento dell'importo previsto o
stimato prima della sospensione, fermo restando che questi servizi, all'atto
della ripresa della normale attività, devono risultare immediatamente
disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare
riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento della diffusione del
COVID-19.
4. I criteri previsti dal comma 3 definiscono ogni aspetto
necessario all'attuazione di quest'articolo e tengono conto dell'eventuale
accesso a trattamenti del fondo d'integrazione salariale e di cassa
integrazione in deroga, dove riconosciuti per la sospensione o la contrazione
dei servizi di cui al comma 1.
5. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari applica i
commi da 1 a 4 alle aziende pubbliche di servizi alla persona.
6. Nei confronti dei soggetti privati affidatari o finanziati
a qualunque titolo per lo svolgimento di interventi socio-assistenziali e di
attività di volontariato sociale individuati con deliberazione della Giunta
provinciale che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno
incrementato la loro attività per far fronte a bisogni primari e per garantire
i servizi essenziali anche attraverso nuove misure logistiche e organizzative,
la Provincia può integrare il finanziamento previsto o stimato nelle
convenzioni o nei provvedimenti di concessione con una quota aggiuntiva non
superiore al 50 per cento dell'originario importo o limite di spesa
rimborsabile. L'ammontare della quota aggiuntiva è determinato in funzione dei
maggiori oneri sostenuti, secondo i criteri stabiliti con deliberazione della
Giunta provinciale. Concorrono a determinare la quota aggiuntiva anche le spese
relative agli interventi e alle attività previste da questo comma realizzate
prima della data di entrata in vigore di questa legge, purché correlate
all'emergenza epidemiologica. Questo comma può essere applicato anche da
soggetti pubblici diversi dalla Provincia e dagli enti locali senza oneri a
carico del bilancio provinciale.
7. Per i fini del comma 6, con l'allegato C è autorizzata la
spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 12.04 (Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale).
Note al testo
Articolo così modificato dall'art. 11 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 15 e dall’art. 20 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7.
Attuazione
Per l'attuazione del comma 3 vedi la deliberazione
della giunta provinciale 2 ottobre 2020, n. 1493.
Art.
27
Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti
relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
1. In ragione della necessità di ridefinire, a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei
servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima
infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di
entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli
enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo fino al 31
dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso,
comunque denominati. Per le medesime ragioni possono essere rinnovati o prorogati
fino al 31 dicembre 2021, e comunque fino alla conclusione delle procedure per
l'individuazione del contraente, i contratti che comportano l'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 5 della legge
8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina
delle cooperative sociali), o dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle
direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).
Note al testo
Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 58 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6 e dall’art. 37 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18.
Art. 28
Servizi di interesse generale
1. La Provincia definisce i servizi socio-sanitari di cui
alla legge
provinciale sulla tutela della salute 2010,
gli interventi socio-assistenziali di cui alla legge provinciale sulle politiche sociali
2007, i servizi educativi e scolastici
di cui alla legge
provinciale sulla scuola 2006 e i
servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alla legge provinciale sugli asili nido 2002 servizi di interesse generale ai sensi del
diritto europeo, ferma restando la necessità di valutare caso per caso e in
concreto la natura economica o meno di tali servizi.
Art.
29
Revisione dei progetti finanziati ai sensi della legge regionale 5
novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per
l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione)
1. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie
dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento alle domande
di contributo relative a finanziamenti per investimenti presentate da soggetti
senza scopo di lucro dopo il 1° gennaio 2018 a valere sulla legge regionale n. 40 del 1968, già accolte e oggetto di finanziamento, il
beneficiario del contributo può presentare richiesta di revisione del progetto
presentato al fine di contenere i costi di realizzazione. In caso di
valutazione positiva, il contributo già concesso non è ridotto se si conserva
nei limiti del 90 per cento della spesa ammessa a finanziamento risultante dal
nuovo progetto. Restano fermi gli ulteriori vincoli e finalità derivanti dalle
deliberazioni di criteri in base ai quali il contributo era stato riconosciuto
e autorizzato. La Giunta provinciale con propria deliberazione può adottare
disposizioni di attuazione di questo comma.
Art.
30
Corsi di formazione per operatore socio-sanitario e di
assistente di studio odontoiatrico
1. E' autorizzata la ripresa delle attività di tirocinio
nell'ambito dei corsi di formazione per operatore socio-sanitario (OSS) e per
assistente di studio odontoiatrico (ASO), anche con modalità telematiche e
simulazioni, in modo da garantire comunque il raggiungimento del monte ore e
degli obiettivi formativi previsti dall'ordinamento didattico dei corsi
medesimi e di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste per
queste figure dalla disciplina statale.
Art. 31
Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie
1. Fino al termine massimo di sei mesi decorrenti dalla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di
prevenire e ridurre il rischio di contagio nelle residenze per anziani e nelle
altre strutture socio-sanitarie residenziali e al contempo garantire la necessaria
continuità assistenziale, la Provincia è autorizzata, limitatamente alle
strutture nelle quali è stata accertata o sospettata la presenza di ospiti od
operatori affetti da COVID-19 o è necessario attuare misure di prevenzione del
rischio di contagio, a concedere deroghe con riguardo ai requisiti e ai criteri
strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e l'esercizio dei
servizi semiresidenziali e residenziali, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg
(Regolamento concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private
ai sensi dell'art. 43 della L.P. 3 febbraio 1998, n. 3"), e dei correlati
provvedimenti di definizione e aggiornamento dei requisiti minimi e ulteriori
di qualità, ferma restando la necessità di garantire l'erogazione dei servizi
essenziali e il rispetto delle prescritte misure di prevenzione e sicurezza
delle persone.
Art. 31 bis
Misure straordinarie a sostegno delle residenze
sanitarie assistenziali
1. In considerazione del prolungato periodo di crisi
economico-finanziaria, aggravata dall'emergenza epidemiologica COVID-19, la
Provincia tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, stabilendo
anche i criteri, le modalità e i termini per l'applicazione di questo comma,
può concedere un contributo straordinario alle residenze sanitarie
assistenziali, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell'azienda medesima.
1 bis. In ragione dell'incremento dell'inflazione nel corso del
2022, per consentire il pareggio dei bilanci delle aziende pubbliche di servizi
alla persona che gestiscono residenze sanitarie assistenziali, la Provincia può
riconoscere un contributo di misura massima pari alla rivalutazione dei
trattamenti di fine rapporto relativi al personale dipendente. La concessione
del contributo è connessa alla predisposizione di misure di contenimento della
spesa riferite all'intero bilancio, programmate dalle aziende per l'anno 2023,
tenuto conto anche delle direttive adottate annualmente dalla Provincia. Con
deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri, le condizioni e
ogni altra previsione necessaria all'attuazione di questo comma.
Note al testo
Articolo aggiunto dall'art. 25 della l.p.
28 dicembre 2020, n. 16
e così modificato dall’art. 22 della l.p. 29
dicembre 2022, n. 20.
Attuazione
Per l’attuazione di quest’articolo vedi la
deliberazione della giunta provinciale 14 aprile 2023, n. 654.
Art. 31 ter
Proroga della gestione dei compendi termali
1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare
in conseguenza della pandemia di COVID-19 e della necessità di valutare gli
effetti di tale pandemia sui modelli di gestione del settore termale, i
contratti per la gestione dei compendi termali in scadenza entro il 31 gennaio
2021 sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, ancorché già oggetto di proroga,
previo assenso dell'attuale soggetto gestore. Conseguentemente, se vi è
l'assenso dell'aggiudicatario, è prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine
per la stipula dei contratti in esito alle procedure previste dall'articolo 28
della legge
provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti
pubblici 2016, anche già aggiudicate.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo per il differimento di tale
termine. Con l'atto di assenso l'aggiudicatario ha l'obbligo di dichiarare il
mantenimento della vincolatività della propria offerta presentata, di estendere
la garanzia prevista dall'articolo 93, comma 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici) fino alla data del 31 dicembre 2021 e di
presentare la documentazione finalizzata alla stipulazione entro il 31 ottobre
2021; qualora la stipulazione del contratto sia effettuata in data antecedente
al 31 dicembre 2021, in pari data cessa la proroga di cui al primo periodo.
1 bis. Il termine del 31 dicembre 2021 individuato al comma 1
per la stipula dei contratti in esito alle procedure previste dall'articolo 28
(Concessioni e partenariato pubblico e privato) della legge provinciale di recepimento delle
direttive europee in materia di contratti pubblici 2016,
è prorogato fino al 31 marzo 2022, a condizione che entro il 27 dicembre 2021
sia comunicata alla Provincia l'estensione al 31 marzo 2022 della garanzia
prevista dal comma 1.
Note al testo
Articolo aggiunto dall'art. 29 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16 e così modificato
dall’art. 26 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21..
Art. 32
Misure straordinarie in materia di edilizia abitativa
agevolata e pubblica in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e assicurare ai nuclei familiari in difficoltà una
maggiore disponibilità di risorse economiche, la Provincia promuove la
sospensione, da parte delle banche, del pagamento delle seguenti rate, a
condizione che il piano di ammortamento sia traslato per il periodo
corrispondente alla sospensione:
a) rate in scadenza il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2020
del mutuo agevolato, ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di
edilizia abitativa agevolata, per l'acquisto, la costruzione, il risanamento e
l'acquisto e risanamento dell'abitazione principale. A tal fine la sospensione
del pagamento di una o di entrambe le rate non è computata nel periodo massimo
di diciotto mesi previsto dall'articolo 102 ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in
materia di edilizia abitativa). Le rate in scadenza nell'anno 2020 sospese
sulla base di richieste presentate prima della data di entrata in vigore della
presente legge s'intendono sospese ai sensi del presente articolo;
b) rata in scadenza nel corso dell'anno 2020 del mutuo
stipulato per l'anticipazione delle detrazioni d'imposta per le spese relative
ad interventi di recupero e di riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio ai sensi dell'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia
abitativa agevolata), commi 9 e 10, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1. A tal fine la sospensione del pagamento
della rata non comporta l'interruzione dell'erogazione del contributo per la
copertura degli interessi previsto dal predetto articolo 54, fermo restando il
recupero dell'annualità erogata nel caso di successiva estinzione anticipata
del mutuo.
2. Per le domande di contributo integrativo previste
dall'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di
politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13
novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di
edilizia abitativa)", presentate nell'anno 2018, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 34 del relativo regolamento di attuazione, approvato con
decreto
del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg,
la decadenza dal contributo non è disposta se il beneficiario dimostra, entro
il 31 dicembre 2020, di aver provveduto al pagamento dei canoni di locazione
oggetto di agevolazione.
3. Per le domande di contributo integrativo di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge provinciale n. 15 del 2005 presentate negli anni 2018 e 2019, se l'ente
competente adotta più provvedimenti di concessione, a seguito dell'approvazione
della graduatoria, il contributo è erogato dal mese successivo all'adozione del
primo provvedimento di concessione.
3 bis. Quest'articolo si applica per l'anno 2021 con i seguenti
aggiornamenti:
a) la lettera a) del comma 1 si riferisce alle rate in
scadenza il 30 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 del mutuo agevolato; le rate
in scadenza nell'anno 2021 sospese sulla base di richieste presentate prima
della data di entrata in vigore di questo comma s'intendono sospese ai sensi di
quest'articolo;
b) la lettera b) del comma 1 si riferisce alla rata in
scadenza nel corso dell'anno 2021 del mutuo stipulato;
c) il comma 2 si riferisce alle domande di contributo
integrativo presentate nel 2019 e il beneficiario deve dimostrare, entro il 31
dicembre 2021, di aver provveduto al pagamento dei canoni di locazione oggetto
di agevolazione;
d) il comma 3 si riferisce alle domande di contributo
integrativo presentate negli anni 2019 e 2020.
4. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori
spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio nella missione 08 (Assetto del
territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica
e locale e piani di edilizia economico-popolare), titolo 2 (Spese in conto
capitale).
Note al testo
Il comma 3 bis è stato aggiunto dall’art. 21 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7.
Art.
33
Bonus alimentare
1. In relazione alla situazione economica determinatasi per
effetto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la
Provincia è autorizzata a incrementare le risorse ad essa destinate ai sensi
dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020,
n. 658 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), per l'acquisto di beni
alimentari e di prodotti di prima necessità.
2. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è
autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 12.05
(Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per le famiglie).
Art.
34
Disposizioni di carattere organizzativo e sanitario
per la sicurezza di operatori e clienti
1. Per consentire la ripresa delle attività economiche,
incrementando nel contempo la sicurezza di operatori e clienti, la Giunta
provinciale può dettare prescrizioni di carattere organizzativo e sanitario
anche ulteriori rispetto a quelle individuate nell'ambito dei protocolli
condivisi di regolamentazione sottoscritti tra il Governo o i ministeri e le
parti sociali. Queste prescrizioni non possono derogare ai principi e alle
linee generali dei suddetti accordi e sono adottate, previa valutazione
dell'evoluzione dell'epidemia sul territorio, sentite le associazioni datoriali
e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche per
consentire la riapertura di determinate attività in modo anticipato rispetto a
quanto previsto dalla disciplina statale.
Art. 35
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 4 e 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010; il
testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Capo V
Disposizioni in materia di personale
Art.
36
Misure per l'attribuzione al personale impegnato nel
settore sanitario e socio-sanitario nell'emergenza epidemiologica da COVID-19
di un riconoscimento economico temporaneo
1. Al personale operante presso l'Azienda provinciale per i
servizi sanitari e presso le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP),
impegnato direttamente nell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto
un trattamento economico temporaneo.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale adottata entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentite le
organizzazioni sindacali, sono fissati:
a) la misura del trattamento economico temporaneo e le
relative modalità di attribuzione, anche differenziate in ragione del diverso
grado di esposizione al rischio e all'effettivo disagio lavorativo;
b) il periodo di corresponsione, che retroagisce a decorrere
da una data definita;
c) la tipologia di personale e di altri soggetti cui
attribuire il riconoscimento, appartenenti o operanti presso l'Azienda
provinciale per i servizi sanitari e le APSP; fra questo personale rientra
anche quello con periodi di malattia da COVID-19 e sintomatologia grave, a
seguito di contagio intervenuto in occasione di attività sanitarie.
3. Per i fini del comma 1, con deliberazione della Giunta
provinciale sono definite le modalità per il riconoscimento di trattamenti
analoghi a quelli disciplinati dal comma 2 nei confronti del personale
dipendente o operante presso altri soggetti e dei medici convenzionati con il
servizio sanitario provinciale, anche mediante il sistema tariffario.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di
quest'articolo, che devono essere contenuti nel limite massimo di 15 milioni di
euro, provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con le risorse
disponibili sui fondi di riserva del proprio bilancio.
Art. 36 bis
Riconoscimento dell'indennità di malattie infettive al
personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari coinvolto
direttamente nella gestione dell'epidemia da COVID-19
1. La Giunta provinciale impartisce direttive, ai sensi
dell'articolo 59 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
(legge sul personale della Provincia 1997), all'Agenzia provinciale per la
rappresentanza negoziale (APRAN) per il riconoscimento di una specifica
indennità per malattie infettive, al personale operatore tecnico autista
dell'unità operativa di Trentino emergenza dell'Azienda provinciale per i
servizi sanitari, coinvolto direttamente nella gestione dell'epidemia da
COVID-19.
Note al testo
Articolo aggiunto dall’art. 26 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22.
Art. 36 ter
Riconoscimento dell'indennità di malattie infettive al
personale coinvolto nelle attività di trasporto sanitario
1. La Giunta provinciale impartisce direttive all'Azienda
provinciale per i servizi sanitari al fine di prevedere nelle convenzioni
stipulate per il servizio di trasporto sanitario previsto dall'articolo 23,
comma 4, della legge
provinciale sulla tutela della salute 2010
con i soggetti ivi previsti il riconoscimento di una specifica indennità per
malattie infettive, al personale operatore tecnico autista coinvolto
direttamente nella gestione dell'epidemia da COVID-19.
Note al testo
Articolo aggiunto dall’art. 26 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22.
Art. 37
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 21, 22 bis e 28
della legge sul personale della Provincia 1997; il
testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Giurisprudenza e ricorsi costituzionali
La sentenza della corte costituzionale 30 dicembre 2021, n.
262 ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità
che riguardava quest’articolo.
Capo VI
Disposizioni in materia di cultura e istruzione
Note al testo
Rubrica così sostituita dall'art. 18 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16.
Art. 37 bis
Contributo straordinario per i docenti delle scuole
musicali
1. Per sostenere la formazione continua durante l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, è concesso ai docenti delle scuole musicali un
contributo straordinario per l'anno 2021, con le modalità stabilite dalla
Giunta provinciale. Il contributo è concesso a fronte dell'acquisto di libri e
di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
utili all'aggiornamento professionale, dell'iscrizione a corsi per l'attività
di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali svolti da
enti accreditati, a corsi di laurea, laurea magistrale, specialistica o a ciclo
unico, inerenti al profilo professionale, oppure a corsi post lauream o a
master universitari inerenti al profilo professionale. Per le medesime finalità
la Provincia concede alle scuole musicali un contributo straordinario per
l'anno 2021 relativo all'acquisto di software e hardware anche da mettere a
disposizione dei docenti.
Note al testo
Articolo aggiunto dall'art. 18 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16.
Art. 38
Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico
2019-2020 e per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e proroga delle
graduatorie d'istituto
1. Nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale in materia di istruzione, in ragione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni scolastici
2019-2020 e 2020-2021 si applica la normativa statale adottata per le medesime
finalità e per il medesimo periodo, con riferimento alle disposizioni sulla valutazione
degli studenti e sui piani di studio, se compatibile con la normativa
provinciale prevista per il primo e il secondo ciclo d'istruzione del sistema
scolastico provinciale. La Giunta provinciale, anche in deroga alla normativa
provinciale, con propria deliberazione disciplina gli aspetti di compatibilità
e di raccordo.
2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, le graduatorie d'istituto del personale docente previste
dall'articolo 93 della legge
provinciale sulla scuola 2006, in
scadenza il 31 agosto 2020, sono prorogate fino al 31 agosto 2021.
Art. 38 bis
Proroga delle graduatorie del comparto scuola
1. In relazione al rallentamento delle procedure concorsuali
a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di validità
delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del
personale del comparto scuola previsti dall'articolo 44, comma 19, primo
periodo, della legge
provinciale 27 dicembre 2012, n. 25,
sono prorogati fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali e in ogni
caso non oltre il 31 agosto 2023.
Note al testo
Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p.
28 dicembre 2020, n. 15
e così modificato dall’art. 18 della l.p. 27
dicembre 2021, n. 21.
Art. 39
Riconoscimento delle spese di convitto e alloggio per
gli studenti
1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
quando, per la sospensione dell'attività didattica delle istituzioni
scolastiche e formative provinciali e paritarie, non risultano più fruite le
prestazioni relative all'alloggio e al vitto per gli studenti, ma permane
l'obbligo del pagamento delle spese di convitto e alloggio, la Provincia
corrisponde all'ente gestore del servizio, dall'avvio del periodo di sospensione
alla conclusione dell'anno scolastico 2019-2020, una somma corrispondente alla
retta mensile relativa al vitto e alloggio al netto dei costi non sostenuti in
ragione della sospensione. Conseguentemente tali somme non sono più dovute
dagli studenti e le somme già corrisposte sono rimborsate ai medesimi dall'ente
gestore.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite
le modalità di attuazione di quest'articolo, compreso l'eventuale rimborso
delle somme già corrisposte dagli studenti.
3. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è
autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 04.06
(Istruzione e diritto allo studio - servizi ausiliari all'istruzione).
Art.
40
Contributi straordinari agli studenti universitari e
dell'alta formazione professionale
1. Per l'anno 2020 la Provincia può concedere un contributo straordinario
integrativo agli studenti già destinatari degli interventi previsti
dall'articolo 23, commi 1 e 2, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9
(Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione
superiore), e agli studenti individuati dall'articolo 78 della legge provinciale
sulla scuola 2006 che, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subito una contrazione di
almeno il 25 per cento del reddito del nucleo familiare, nei limiti e con le
modalità stabilite in base a quest'ultimo articolo, nei limiti dello
stanziamento previsto dal comma 2. La Giunta provinciale disciplina i criteri e
le modalità di attuazione di quest'articolo.
2. Per i fini del comma 1, con l'allegato C è autorizzata la
spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 04.04 (Istruzione e
diritto allo studio - istruzione universitaria).
Capo VII
Disposizioni in materia di urbanistica, agricoltura,
territorio, turismo e commercio
Art. 41
Integrazione dell'articolo 119 della legge provinciale
4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale
per il governo del territorio 2015), e disposizione in materia di
pianificazione urbanistica
1. omissis
2. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare
in conseguenza della pandemia di COVID-19, i comuni, ai sensi dell'articolo 54,
comma 1 bis, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, possono prorogare l'efficacia dei piani
attuativi d'iniziativa privata o d'iniziativa mista pubblico-privata scaduti
tra il 21 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Note al testo
Il comma 1 modifica l'art. 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015; il
testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 42
Disposizioni di semplificazione riguardanti il
procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e
di titoli edilizi
1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare
in conseguenza della pandemia di COVID-19, fino al 31 dicembre 2022 si
applicano le disposizioni di quest'articolo, anche in deroga a quanto previsto
dalla legge
provinciale per il governo del territorio 2015,
dal regolamento
urbanistico-edilizio provinciale e dalle
deliberazioni della Giunta provinciale 25 maggio 2018, n. 892, e 19 ottobre
2018, n. 2078, sui modelli unici standardizzati e digitali in materia edilizia
e paesaggistica, da ultimo modificate dalla deliberazione 20 marzo 2020, n.
387, nonché dalle altre deliberazioni della Giunta provinciale in materia di
urbanistica ed edilizia.
2. omissis (abrogato)
3. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica di cui all'articolo 67 e all'articolo 68, comma 2, della legge provinciale
per il governo del territorio 2015 è di
quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.
4. Le modifiche dei fori esistenti negli edifici destinati ad
attività ricettive ed economiche, per necessità igienico-sanitarie legate
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rientrano tra gli interventi che
possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della legge provinciale
per il governo del territorio 2015 e
alla relativa comunicazione è allegato il progetto redatto da un tecnico
abilitato. L'autorizzazione paesaggistica, se necessaria ai sensi della legge provinciale
per il governo del territorio 2015, è
rilasciata nel termine di cui al comma 3 dalla struttura comunale competente.
Per i rifugi alpini ed escursionistici questo comma si applica anche in deroga
all'articolo 2, comma 6, della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
(legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993).
5. omissis (abrogato)
6. omissis (abrogato)
7. I lavori oggetto del permesso di costruire sono iniziati
entro tre anni dal rilascio del titolo e previa comunicazione al comune. I
lavori sono ultimati entro sette anni dalla comunicazione. Questo comma si
applica anche ai permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata
in vigore di questa legge e ancora efficaci, a seconda dello stato in cui si
trovano.
8. Quando la segnalazione certificata d'inizio attività
(SCIA), la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e la comunicazione
al comune ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della legge provinciale per il governo del
territorio 2015 devono essere presentate
assieme ad altri atti di assenso comunque denominati, le strutture e le
amministrazioni interessate devono rilasciare gli atti di propria competenza
all'interessato entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Se le disposizioni
vigenti prevedono termini superiori a quarantacinque giorni per il rilascio
degli atti di assenso comunque denominati di competenza di strutture
provinciali, enti e amministrazioni, questi termini si considerano
automaticamente ridotti a quarantacinque giorni.
9. Le SCIA perdono efficacia decorsi sette anni dalla data di
presentazione. Questo comma si applica anche alle SCIA presentate prima della
data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci.
10. Al procedimento per il rilascio del titolo edilizio
previsto per le varianti ordinarie di cui all'articolo 92 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015 si
applica quanto previsto dai commi 5, 6 e 8 del presente articolo.
11. La dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui
all'articolo 93, comma 1, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è presentata entro un anno dalla fine dei
lavori.
12. L'accertamento di conformità delle opere pubbliche di
competenza dello Stato di cui all'articolo 94 della legge provinciale per il governo del
territorio 2015 è compiuto entro
sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
13. omissis (abrogato)
14. omissis (abrogato)
14 bis. Per garantire il rispetto delle misure di sicurezza e
distanziamento sociale nelle scuole e garantirne il regolare funzionamento,
fino al 31 luglio 2021 le istituzioni scolastiche e formative possono
utilizzare per attività didattiche e culturali anche locali aventi una diversa
destinazione d'uso; tale utilizzo non costituisce cambio di destinazione d'uso.
Non costituisce inoltre cambio di destinazione d'uso l'utilizzo, fino alla medesima
data, di locali per lo svolgimento di attività di interesse pubblico se
direttamente connesso all'utilizzo per le attività didattiche e culturali ai
sensi di questo comma.
15. Non costituisce cambio di destinazione d'uso il mutamento
della destinazione d'uso dell'esercizio alberghiero a esercizio
extra-alberghiero di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), della legge provinciale
sulla ricettività turistica 2002, nel
rispetto di quanto previsto dalla medesima legge provinciale sulla ricettività turistica
2002. Continuano ad applicarsi anche per
la nuova destinazione d'uso, il vincolo di non frazionabilità e il divieto di
divisione previsti dall'articolo 13 bis, commi 1 e 1 bis, della legge provinciale
sulla ricettività turistica 2002, nonché
la relativa sanzione. In questi casi non si applica l'articolo 57 della legge provinciale
4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica
provinciale 2008). Se, successivamente alla trasformazione effettuata ai sensi
di questo comma, la destinazione d'uso è nuovamente mutata da esercizio
extra-alberghiero a esercizio alberghiero si applica quanto disposto dalla legge provinciale
sulla ricettività turistica 2002 e dal
relativo regolamento di esecuzione. Questo comma non si applica agli esercizi
alberghieri dismessi, come definiti dall'articolo 13 ter della legge provinciale
sulla ricettività turistica 2002.
Note al testo
Articolo così modificato dagli articoli 54 e 58 della l.p.
6 agosto 2020, n. 6,
dall’art. 36 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21,
dall’art. 37 della l.p. 16 giugno 2022, n. 6 e
dall’art. 121, comma 23 bis della legge
provinciale per il governo del territorio 2015, come aggiunto dall’art.
21 della l.p. 16 giugno 2022, n. 6.
Art.
43
Procedura semplificata per l'installazione di
plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche
mediante occupazione di suolo pubblico
1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
della necessità di rispettare le misure di distanziamento sociale nella
somministrazione di alimenti o bevande, fino al 31 dicembre 2021, gli esercizi
pubblici, i rifugi alpini ed escursionistici e le strutture ricettive anche
all'aperto possono installare, in deroga alle previsioni urbanistiche, al regolamento
urbanistico-edilizio provinciale e ai
regolamenti edilizi comunali, plateatici e relative coperture o altre strutture
leggere di protezione degli spazi di pertinenza, anche occupando il suolo
pubblico. A tal fine il comune territorialmente competente autorizza
l'installazione delle predette strutture entro venti giorni dalla presentazione
della domanda, alla quale sono allegati:
a) planimetria con evidenza della localizzazione della
struttura progettata, redatta da un tecnico abilitato alla professione, con
relativa documentazione fotografica; schema di massima della struttura con
indicazione dei materiali; individuazione delle porzioni di proprietà pubbliche
o private interessate dall'intervento;
b) assenso del privato proprietario delle aree su cui è
effettuata l'installazione;
c) dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli per
l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande cui la struttura
progettata si riferisce;
d) omissis (abrogata)
e) l'impegno alla rimessa in pristino dei luoghi al termine
del periodo emergenziale di cui al comma 1.
2. Spetta al comune valutare la compatibilità della richiesta
con le esigenze di pubblica viabilità, nonché con altri interessi pubblici e
privati coinvolti. Il comune convoca la conferenza di servizi di cui
all'articolo 16 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 per l'acquisizione, se necessari,
dell'autorizzazione di cui al comma 5 e del nulla osta della struttura
provinciale competente in materia di viabilità, nei casi in cui la struttura è
installata all'interno delle fasce di rispetto di strade provinciali o statali,
e per l'acquisizione dell'assenso per l'occupazione delle aree pubbliche non
comunali. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro il termine,
non prorogabile, di cui al comma 1.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, la domanda s'intende
accolta, ferma restando l'acquisizione delle autorizzazioni, ove necessarie, di
cui ai commi 4 e 5. Se non sussistono alternative per la collocazione della
struttura, il comune può accogliere la domanda anche in deroga alla dotazione
minima di spazi di parcheggio. Il comune, inoltre, può richiedere un deposito
cauzionale a garanzia del successivo ripristino dell'area occupata.
4. omissis (abrogato)
5. omissis (abrogato)
6. omissis (incostituzionale)
7. I rifugi alpini ed escursionistici per il ricovero di
fortuna degli escursionisti possono installare opere precarie ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, lettera k), della legge provinciale per il governo del
territorio 2015, con le modalità
previste da quest'articolo, anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge provinciale
sui rifugi e sui sentieri alpini 1993.
Resta fermo l'obbligo di rimozione di queste strutture al termine del periodo
emergenziale di cui al comma 1.
8. Resta ferma la possibilità per gli esercizi pubblici di
somministrazione di alimenti o bevande di installare plateatici e relative
coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza
secondo la disciplina vigente, garantendo comunque il rispetto delle misure di
distanziamento sociale.
9. omissis (incostituzionale)
10. Quest'articolo si applica anche con riferimento alle
associazioni che svolgono somministrazione verso i soci come attività di
autofinanziamento.
10 bis. Con propria deliberazione, motivata dal protrarsi delle
conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale
può estendere fino al 31 dicembre 2022 l'efficacia di quest’articolo, ad
eccezione dei commi 6 e 9.
Note al testo
- Articolo così modificato dall'art. 58 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6, dall’art. 26 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21 e dall’art. 2 della l.p. 25 gennaio 2024, n. 1 (che ha fatto retroagire
quest’ultima modificazione al 1° gennaio 2024).
- Per una proroga dell’efficacia di
quest’articolo vedi prima l’art. 21, comma 5 della l.p.
29 dicembre 2022, n. 19
(nel suo testo vigente prima del 1° gennaio 2024) e successivamente l’art. 1
della l.p. 25 gennaio 2024, n. 1.
Giurisprudenza e ricorsi costituzionali
La sentenza della corte costituzionale 30 dicembre 2021, n.
262 ha dichiarato l’incostituzionalità dei commi 6 e 9 di
quest’articolo, oltre che del comma 1, limitatamente al termine del 31 dicembre
2021, per la parte in cui è riferibile ai commi in parola.
Art.
44
Disposizioni in materia di limiti all'adozione degli
strumenti di pianificazione territoriale
1. In considerazione del decreto del Presidente della Regione
Trentino - Alto Adige/Südtirol 10 marzo 2020, n. 16, che ha rinviato, per
sopravvenute cause di forza maggiore, i comizi elettorali che erano stati
convocati per la giornata di domenica 3 maggio con decreto del Presidente della
Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol 27 gennaio 2020, n. 2, continua ad
applicarsi l'articolo 42, comma 2, della legge provinciale per il governo del
territorio 2015: quindi non è ammessa
l'adozione dei piani regolatori generali e delle relative varianti fino ai
nuovi comizi elettorali.
Art. 45
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 67, 68, 78 e 85
della legge provinciale per il governo del
territorio 2015;
il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art.
45 bis
Disposizioni relative all'attività di lavorazione dei
materiali di cava per l'anno 2022
1. In ragione della situazione di crisi economica connessa
alla pandemia di COVID-19, nel 2022 i comuni, per tutelare i livelli
occupazionali nelle attività di lavorazione dei materiali di cava di cui
all'articolo 33, comma 5, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7
(legge provinciale sulle cave 2006), possono individuare nuovi profili di scavo
mediante l'approvazione di una variante al programma di attuazione a cui si
applicano le semplificazioni previste da questo comma. Entro il 30 giugno 2022,
la variante al programma di attuazione è sottoposta alla valutazione
preliminare prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge provinciale sulla valutazione di
impatto ambientale 2013; qualora non
debba essere sottoposta alla verifica di assoggettabilità o alla VIA, la Giunta
comunale adotta la variante in via preliminare e il termine per la
presentazione delle osservazioni al comune è di quindici giorni dalla
pubblicazione. I termini previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge provinciale
sulla valutazione di impatto ambientale 2013,
nonché dall'articolo 2, comma 7, della legge provinciale sulle cave 2006 sono ridotti della metà. La variante è
approvata in via definitiva dalla Giunta comunale, tenuto conto delle
osservazioni e del parere del comitato cave.
Note al testo
Articolo aggiunto dall’art. 27 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21.
Art. 46
Disposizioni in materia di agriturismo ed enoturismo e
integrazione dell'articolo 14 ter della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agricoltura sociale e
sulle strade tematiche 2001)
1. Per l'anno 2020 le imprese agrituristiche possono effettuare
l'attività di somministrazione di pasti e bevande tipici nonché di degustazione
di prodotti aziendali in modalità di consegna a domicilio e di asporto; in tal
caso queste attività sono escluse dal computo ai fini della determinazione del
rapporto di connessione. Per lo svolgimento di queste attività in modalità di
consegna a domicilio e di asporto non è richiesto il compimento di ulteriori
formalità, fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. Per l'anno 2020 le imprese enoturistiche possono
effettuare degustazioni delle produzioni vinicole aziendali, comprensive della
somministrazione di pasti freddi, in modalità di consegna a domicilio e di
asporto. Per lo svolgimento di queste attività in modalità di consegna a
domicilio e di asporto non è richiesto il compimento di ulteriori formalità,
fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può
stabilire specifiche modalità per l'effettuazione delle attività previste dai
commi 1 e 2.
4. Per l'anno 2020, al fine di favorire il distanziamento
sociale per prevenire la diffusione del COVID-19, per lo svolgimento delle
attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione, le imprese
agrituristiche ed enoturistiche possono ampliare la dislocazione dei posti
tavola già autorizzati utilizzando superfici esistenti e in disponibilità
dell'azienda, anche realizzando plateatici e relative coperture o altre
strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza, senza necessità di
aggiornare la planimetria allegata alla SCIA quando prevista dalla normativa
vigente di settore in materia di agriturismo ed enoturismo. Se per la
realizzazione di questi plateatici e relative coperture o altre strutture
leggere di protezione degli spazi di pertinenza è necessario derogare alle
previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e ai regolamenti edilizi comunali, si applica
l'articolo 43. L'articolo 43 si applica anche nel caso in cui la procedura ivi
disciplinata risulti più favorevole rispetto alla procedura ordinaria.
5. omissis
6. Per l'anno 2020, al fine di mantenere il distanziamento
sociale per prevenire la diffusione del COVID-19 per lo svolgimento delle
attività di cui alla lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 14 ter della legge provinciale
sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001
è possibile utilizzare ulteriori spazi esterni in disponibilità della struttura
anche realizzando strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza e
relative coperture senza necessità di aggiornare la planimetria allegata alla
SCIA quando prevista dalla normativa vigente di settore. Se per la
realizzazione di tali strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza
è necessario derogare alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio
provincialee ai regolamenti edilizi
comunali, si applica l'articolo 43. L'articolo 43 si applica anche nel caso in
cui la procedura ivi disciplinata risulti più favorevole rispetto alla
procedura ordinaria.
7. Con propria deliberazione, motivata dal protrarsi delle
conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale
può estendere al 2021 e al 2022 l'efficacia dei commi 1, 2, 4 e 6.
Note al testo
- Il comma 5 modifica l'art. 14 ter della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle
strade tematiche 2001;
il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- Il comma 7 è stato così modificato dall’art. 48
della l.p. 4 agosto 2021, n. 18.
- Per una proroga dell’efficacia del comma 4 vedi
l’art. 26 della l.p. 29 dicembre 2022, n. 19.
Art. 47
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 (il
testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse
disposizioni finanziarie.
Art. 48
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 13 della l.p. 14 luglio 2000, n. 9; il testo delle
modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 49
omissis
Note al testo
Articolo abrogato dall’art. 28 della l.p. 5 agosto 2024, n. 9.
Art. 50
Cambio d'uso temporaneo negli esercizi alberghieri
1. Per favorire il rispetto delle misure di sicurezza e
distanziamento sociale negli esercizi alberghieri, fino al 31 dicembre 2021 non
costituisce variazione negli elementi di classifica, ai sensi dell'articolo 10
della legge
provinciale sulla ricettività turistica 2002,
il cambio d'uso temporaneo delle sale comuni dell'esercizio alberghiero, così
come individuate nell'ultima dichiarazione di autoclassifica presentata alla
struttura provinciale competente in materia di turismo, in sale di
somministrazione di alimenti e bevande. Gli eventuali interventi per realizzare
questo cambio d'uso rientrano nell'attività edilizia libera.
Art. 51
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 4 e 5 della legge provinciale sui campeggi 2012; il testo delle
modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Capo VIII
Modificazioni del capo II della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e della legge provinciale di recepimento delle
direttive europee in materia di contratti pubblici 2016
e altre disposizioni
Art. 52 -
Art. 59
omissis
Note al testo
Articoli modificativi degli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8
e introduttivi degli articoli 7 bis e 7 ter nella l.p.
23 marzo 2020, n. 2;
il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima
legge.
Giurisprudenza e ricorsi costituzionali
La sentenza della corte costituzionale 28 gennaio 2022, n. 23 ha dichiarato l'illegittimità del comma 2, della lettera
c) del comma 4, di parte del comma 6, dei commi 7 e 8 dell'art. 52 (che
modificavano l'art. 2 della l.p. n. 2 del 2020);
inoltre ha dichiarato inammissibili alcune questioni di legittimità che riguardavano
l'art. 57 (che introduce l'art. 7 bis nella l.p. n. 2 del 2020).
Art.
60
Supervisore degli investimenti provinciali per le
opere pubbliche o di interesse pubblico
1. La Giunta provinciale può individuare opere pubbliche o di
interesse pubblico, di particolare rilevanza per il bene e lo sviluppo della
collettività, da sottoporre a monitoraggio ai fini della qualità e della
tempestività dell'investimento pubblico.
2. Le opere di cui al comma 1 possono essere di competenza
della Provincia o dei suoi enti strumentali o di altri soggetti, pubblici o
privati, destinatari di un contributo provinciale e soggetti all'ordinamento
provinciale sui contratti pubblici.
3. La Giunta provinciale individua le opere da sottoporre a
monitoraggio in fase di programmazione, se di competenza della Provincia e dei
suoi enti strumentali, o in fase di ammissione al finanziamento se di
competenza degli altri soggetti indicati nel comma 2.
4. Il monitoraggio è affidato dalla Giunta provinciale ad uno
o più soggetti, dipendenti della Provincia o dei suoi enti strumentali, dotati
di adeguata professionalità e competenza in ordine all'ordinamento provinciale
sui contratti pubblici.
5. Il soggetto incaricato del monitoraggio di una o più opere
assorbe le funzioni di responsabile di progetto, previste dalla legge provinciale
10 settembre 1993, n. 26 (legge
provinciale sui lavori pubblici 1993), e assume la denominazione di supervisore
degli investimenti provinciali.
6. Il supervisore degli investimenti provinciali svolge
attività di verifica e impulso dello sviluppo temporale delle fasi realizzative
delle opere e in particolare:
a) segnala al responsabile del procedimento eventuali
disfunzioni, impedimenti, ritardi;
b) propone al responsabile del procedimento la conclusione
di accordi con altre amministrazioni pubbliche nel caso in cui sia opportuno lo
svolgimento di attività in collaborazione con le stesse;
c) propone al responsabile del procedimento modifiche al
cronoprogramma, al fine di perseguire la massima celerità nell'esecuzione dei
lavori;
d) controlla con continuità l'andamento delle procedure
amministrative e dell'esecuzione dei lavori comunicando al responsabile del
procedimento ogni scostamento significativo rispetto alle previsioni, e
proponendo allo stesso le azioni più opportune al fine di ristabilire la
tempistica programmata;
e) propone al responsabile del procedimento l'indizione
della conferenza di servizi;
f) nel caso di concessione di lavori pubblici, svolge la
funzione di vigilanza sul rispetto dei tempi del cronoprogramma, verificando il
rispetto delle prescrizioni contrattuali in ordine alla tempistica;
g) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni
altro termine di svolgimento dei lavori medesimi;
h) accerta che i tempi suppletivi previsti per le varianti
in corso d'opera si inseriscano organicamente nella tempistica dell'intervento;
i) si rapporta con l'audit per i finanziamenti europei;
j) aggiorna con cadenza almeno trimestrale la Giunta
provinciale sull'andamento dell'opera e propone le azioni più opportune in caso
di ritardi o impedimento non superabili con il proprio ruolo.
7. Il supervisore degli investimenti provinciali per lo
svolgimento delle sue funzioni si avvale dell'osservatorio provinciale sui
contratti pubblici e di ogni altra banca dati della Provincia, e può chiedere
ogni informazione pertinente ai dirigenti provinciali ed ai soggetti
responsabili delle opere sottoposte a monitoraggio, nel rispetto dell'articolo
20 di questa legge recante norme in materia di protezione dei dati personali. I
soggetti destinatari del contributo provinciale sono tenuti a collaborare con
il responsabile del monitoraggio; il mancato adempimento dell'obbligo
informativo e il mancato rispetto delle indicazioni del supervisore possono
comportare la revoca del contributo.
8. La Giunta provinciale stabilisce le disposizioni attuative
di quest'articolo nonché i casi e le modalità di revoca del contributo.
Note al testo
Il comma 8 è stato così modificato dall'art. 34 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6 e dall'art. 5 della l.p. 30 novembre 2020, n. 13.
Art.
60 bis
Commissari straordinari per opere provinciali
1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge
14 giugno 2019, n. 55, la Provincia può
nominare commissari per la realizzazione o l'ultimazione di opere pubbliche o
d'interesse pubblico di competenza della Provincia, dei suoi enti strumentali o
di altre amministrazioni aggiudicatrici comprese nel sistema provinciale
integrato previsto dall'articolo 79 dello Statuto speciale,
che abbiano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico provinciale o
siano caratterizzate da un elevato grado di complessità progettuale.
L'individuazione delle opere per le quali è nominato un commissario ai sensi di
quest'articolo è effettuata entro il 31 dicembre 2022 previa acquisizione del
parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Per
l'esecuzione degli interventi i commissari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle
disposizioni di legge statali e provinciali in materia di contratti pubblici,
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge
n. 32 del 2019. Nell'esercizio delle
proprie funzioni il commissario dirige una struttura commissariale temporanea
con gli stessi poteri e obblighi previsti per i dirigenti della Provincia
autonoma di Trento dalla legge sul personale della Provincia 1997
e dalla legge
provinciale di contabilità 1979 in
quanto compatibili. Per l'esercizio dei compiti assegnati i commissari possono
avvalersi di strutture della Provincia nonché utilizzare il personale assegnato
dalla Provincia o messo a disposizione dai propri enti strumentali, individuato
in accordo con il dirigente del dipartimento o il direttore dell'ente di
rispettiva appartenenza. La Giunta provinciale può approvare disposizioni
attuative di quanto previsto dal presente articolo.
Note al testo
- Articolo aggiunto dall'art. 5 della l.p. 30 novembre 2020, n. 13 e così modificato
dall’art. 10 della l.p. 16 giugno 2022, n. 6.
- Vedi anche l'art. 16 della l.p.
30 dicembre 2024, n. 13.
Attuazione
Per l'attuazione di quest'articolo vedi la
deliberazione della giunta provinciale 5 agosto 2022, n. 1385.
Art. 61
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive
europee in materia di contratti pubblici 2016; il testo delle
modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art.
62
Modificazione dei contratti durante il periodo di
validità in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Con riferimento alla disciplina delle modifiche dei
contratti durante il periodo di validità, le modifiche nell'esecuzione del
contratto necessarie in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
possono essere ricondotte alle necessità di modifica determinate da circostanze
imprevedibili nella fase di preparazione della gara, con riferimento alle
procedure già concluse e ai contratti già stipulati alla data di entrata in
vigore di questa legge.
Art. 63
Disposizione transitoria
1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge provinciale n. 2 del 2020, come modificati da questo capo, si applicano
alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata
dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione
dell'articolo 5, comma 6, della legge provinciale n. 2 del 2020,
che si applica anche alle autorizzazioni al subappalto relative a contratti già
stipulati. L'articolo 7 bis della legge provinciale n. 2 del 2020,
come inserito da questo capo, si applica alle procedure il cui bando è
pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo la data di entrata in
vigore della presente legge, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo,
che si applica anche ai contratti già stipulati.
Capo
IX
Disposizioni finali
Art.
64
Fidejussioni
1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per
l'esercizio finanziario 2020 la Provincia è autorizzata a rilasciare le
fidejussioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 14, per un importo massimo complessivo di 220
milioni di euro.
Note al testo
Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 60 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.
Art. 65
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 11 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13; il testo delle
modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 66
Disposizioni in favore del lavoro e della famiglia
1. Le risorse finalizzate agli interventi in favore del
lavoro e della famiglia sono incrementate per l'anno 2020 di 17 milioni di
euro.
2. Per i fini del comma 1, con l'allegato C è autorizzata per
l'anno 2020 la spesa di 8,8 milioni di euro sull'unità di voto 15.03 (Politiche
per il lavoro e la formazione professionale - sostegno all'occupazione), di 200
mila euro sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività -
industria, PMI e artigianato) e 8 milioni di euro sull'unità di voto 12.05
(Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per le famiglie).
Art. 67
Variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di
previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020
- 2022, di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 14 del 2019,
sono inserite le variazioni previste nell'allegato A.
2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono
approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato B, previsti dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto modificati.
3. Per i fini delle disposizioni indicate in corrispondenza
dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nell'allegato C sono
autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti
a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con
riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative
note.
4. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti
dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste
nell'allegato D.
Art.
68
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegato A
- Allegato D
omissis
Note al testo
Disposizioni finanziarie.