LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 2020, n. 2
Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e
i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre
disposizioni
(b.u. 23 marzo 2020, n. 12, straord. n. 2)
Note al testo
Vedi anche l'art. 20 della l.p.
13 maggio 2020, n. 3
e l'art. 35 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16.
Capo I
Disposizioni in materia di tributi
Art.
1
Termini di versamento dell'imposta immobiliare
semplice (IMIS) per il periodo d'imposta 2020
1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in
conseguenza dell'epidemia di COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2020 è
eliminato l'obbligo di versamento della rata in scadenza il 16 giugno 2020
dell'IMIS di cui all'articolo 9 (Riscossione ordinaria e coattiva), comma 1,
primo periodo, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2020 si
considera regolarmente effettuato se posto in essere entro il termine del 16
dicembre 2020. Si applica, in ogni caso, l'articolo 9, comma 1, terzo periodo,
della legge
provinciale n. 14 del 2014.
Capo II
Disposizioni di semplificazione e accelerazione in materia
di contratti pubblici
Note al testo
Vedi anche l’art. 11, comma 8 della l.p.
26 maggio 2023, n. 4.
Art. 2
Disposizioni in materia di affidamento di contratti
pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea
1. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di
importo pari o superiore alle soglie europee, la procedura negoziata di cui
all'articolo 63 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici), può essere utilizzata, previa pubblicazione
dell'avviso d'indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di
un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata
dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività
determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono
essere rispettati. Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 4, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale), le amministrazioni
aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui
contratti pubblici, fermo restando quanto previsto da quest'articolo. Con
regolamento possono essere definiti criteri e modalità per l'applicazione di
questo comma.
1 bis. Nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria e
sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per la sicurezza
pubblica e per attività di ricerca scientifica, dei trasporti e delle
infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e
idriche, o consistenti in interventi funzionali alla realizzazione della
transizione energetica, la Giunta provinciale definisce un elenco di lavori,
servizi, forniture nonché di servizi di ingegneria e architettura, della
Provincia, dei suoi enti strumentali o di altre amministrazioni aggiudicatrici
compresi nel sistema provinciale integrato previsto dall'articolo 79 dello Statuto, per i quali le amministrazioni
aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui
contratti pubblici, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 4, del decreto-legge
n. 76 del 2020, fermo restando quanto
previsto da quest'articolo. Per ogni intervento individuato nell'elenco, la
Giunta provinciale nomina il soggetto responsabile che, con propria
determinazione motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di
esecuzione del contratto, anche in corso d'opera. Questo comma si applica,
inoltre, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici
pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese e
i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata
sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di
recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.
2. omissis (abrogato)
3. omissis (abrogato)
4. omissis (abrogato)
5. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi
di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di
natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.
5 bis. omissis (abrogato)
6. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave
inadempimento contrattuale.
6 bis. omissis (abrogato)
7. omissis (abrogato)
8. omissis (abrogato)
8 bis. Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture,
compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore
alle soglie europee, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto
di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione
definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di
pubblicazione del bando o dalla data di invio della lettera di invito.
9. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è
pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in
vigore di questa legge.
Note al testo
Articolo così modificato dall'art. 52 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3, dagli articoli 28 e 33
della l.p. 6 agosto 2020, n. 6, dall'art. 29 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020, dall'art.
1 della l.p. 30 novembre 2020, n. 13 e
dall'art. 18 della l.p. 23 aprile 2021, n. 6.
Giurisprudenza e ricorsi costituzionali
La sentenza della corte
costituzionale 28 gennaio 2022, n. 23 ha dichiarato l'illegittimità dei commi 1
(successivamente sostituito, però, dall’art. 28 della l.p.
n. 6 del 2020,
che non è stato impugnato), 4, 7, 8 e di parte del comma 3 di quest'articolo;
inoltre ha dichiarato l'illegittimità dei commi 2, 4
- lettera c) -, 6, 7, 8 dell'art. 52 della l.p. n. 3 del 2020 e del comma 4 dell'art. 1 della l.p. n. 13 del 2020,
modificativi del presente articolo in parti ora superate dalle sue
modificazioni successive.
Attuazione
Per l'attuazione di quest'articolo vedi il d.p.p. 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg.
Art. 3
Disposizioni in materia di affidamento di contratti
pubblici di importo inferiore alla soglia europea
01. Le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere
all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di
ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di
affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge
n. 76 del 2020.
1. [Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al
fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza
sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5,
comma 1, della legge
provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti
pubblici 2016 possono sempre procedere
all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di
un bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per lavori di importo non superiore alla
soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli
appalti e contratti.]
2. [Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento
seleziona, ove esistenti, almeno dieci operatori economici per lavori di
importo inferiore a un milione di euro o di almeno quindici operatori per
lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie
europee.]
2 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici danno evidenza
dell'avvio delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando,
tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.
3. Per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle
soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta,
sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del
prezzo più basso. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 2.
4. omissis (abrogato)
5. omissis (abrogato)
5 bis. Fatto salvo quanto previsto, con riguardo agli
affidamenti di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01 del presente
articolo, dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c), della legge provinciale di recepimento delle
direttive europee in materia di contratti pubblici 2016,
per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e
architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni
aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi
appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
oppure del prezzo più basso. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad
elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione
tecnica.
5 ter. Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture,
compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle
soglie europee, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione avviene entro il
termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento
nei casi di affidamento diretto, aumentati a quattro mesi negli altri casi.
5 quater. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture,
compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle
soglie europee, l'amministrazione aggiudicatrice non richiede le garanzie per
la partecipazione alla procedura, salvo che, in considerazione della tipologia
e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che
l'amministrazione aggiudicatrice indica nell'atto di indizione della gara o in
altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia per la
partecipazione alla procedura, il relativo ammontare è dimezzato.
6. Quest'articolo si applica alle procedure la cui lettera di
invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge.
6 bis. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie europee avvengono nel rispetto dei
principi generali per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, del principio di
rotazione, dei criteri in materia ambientale e delle disposizioni in materia di
conflitti d'interesse.
Note al testo
Articolo così modificato dall'art. 53 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3, dagli articoli 29 e 33
della l.p. 6 agosto 2020, n. 6, dall'art. 29 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020,
dall'art. 2 della l.p. 30 novembre 2020, n. 13 e
dall'art. 18 della l.p. 23 aprile 2021, n. 6.
Giurisprudenza e
ricorsi costituzionali
La sentenza della corte
costituzionale 28 gennaio 2022, n. 23 ha dichiarato l'illegittimità dei commi 1,
2, 4 di quest'articolo (su cui sono intervenuti, successivamente, l’art. 29
della l.p. n. 6 del 2020 e l'art. 2 della l.p. n. 13 del 2020; riportiamo
comunque, fra parentesi quadre, il testo derivante da queste ultime
modificazioni); inoltre ha dichiarato
l’illegittimità di parte dell'art. 2, comma 3 della l.p.
n. 13 del 2020,
che modificava il comma 3 del presente articolo in un punto ora superato dalle
nuove modifiche derivanti dall'art. 18 della l.p.
n. 6 del 2021; ha dichiarato inammissibile, infine, una questione di
legittimità che riguardava l'art. 29 della l.p. n. 6 del 2020,
anch’esso modificativo del presente articolo.
Art. 4
omissis
Note al testo
Articolo abrogato dall'art. 30 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.
Giurisprudenza e ricorsi costituzionali
Sul testo previgente di quest’articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 28 gennaio 2022,
n. 23.
Art. 4 bis
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione
delle procedure di affidamento
1. L'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi
di esclusione e il possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di
gara o dalla lettera d'invito e allega la documentazione eventualmente
richiesta. L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti
è tenuto a presentare anche una dichiarazione attestante il ricorso
all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante
l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti oggetto
di avvalimento, nonché il contratto di avvalimento, in conformità alla
normativa statale. La dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di
esclusione e il possesso dei criteri di selezione è esaminata per
l'aggiudicatario ai soli fini delle verifiche previste dal comma 2.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame
delle offerte e, successivamente, al fine della stipula del contratto,
verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di
selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, in
modo che nessun appalto sia affidato a un operatore economico che avrebbe
dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei
motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le
informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore
economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di
eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione
necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio
compreso tra dieci e venti giorni.
4. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non
è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il
possesso dei criteri di selezione l'amministrazione aggiudicatrice annulla
l'aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia presentata a
corredo dell'offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di
anomalia e scorre la graduatoria. L'amministrazione aggiudicatrice segnala il
fatto alle autorità competenti.
5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può
verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di
selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene
utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.
6. L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura e
non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.
Note al testo
Articolo aggiunto dall'art. 29 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020.
Art. 5
Semplificazione degli affidamenti a operatori
economici iscritti in elenchi
1. Al fine dell'iscrizione nell'elenco previsto per la
selezione degli operatori economici dall'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle
direttive europee in materia di contratti pubblici 2016,
gli operatori rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), in ordine all'assenza dei motivi di esclusione
e, se richiesti, al possesso dei requisiti di selezione, nonché ogni ulteriore
informazione necessaria all'iscrizione. A tal fine l'operatore economico
utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE). L'operatore economico
rinnova la propria dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei
dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro dieci giorni la propria
posizione; in ogni caso l'operatore economico può chiedere la sospensione della
propria iscrizione.
2. Con cadenza annuale la struttura provinciale competente
per la gestione dell'elenco verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il
possesso dei requisiti di selezione eventualmente stabiliti su un campione
significativo di operatori economici non inferiore al 6 per cento degli
iscritti nell'elenco previsto dal comma 1. Se è accertato, in contraddittorio
con l'operatore economico, il mancato possesso dei requisiti, è disposta la
sospensione dell'operatore economico dall'elenco per un periodo da tre a dodici
mesi e la segnalazione alle autorità competenti.
3. Al momento dell'indizione della procedura per
l'affidamento di lavori, servizi o forniture effettuati selezionando gli
operatori economici dall'elenco previsto dal comma 1, l'amministrazione
aggiudicatrice richiede agli operatori economici invitati di dichiarare
solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari
per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte
dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.
4. La Provincia può affidare la funzione di controllo delle
dichiarazioni rese ai sensi di quest'articolo alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati, le qualità personali
e gli altri fatti che sono controllati dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento, ai sensi di questo comma, sono individuati
nell'accordo di programma previsto dall'articolo 19 (Razionalizzazione dei
rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; l'accordo regola anche gli altri aspetti
connessi allo svolgimento della predetta attività.
5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può
verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di
selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene
utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.
6. Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi
alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori non
vengono effettuati se il subappaltatore è iscritto nell'elenco previsto dal
comma 1 o è abilitato al mercato elettronico provinciale.
7. omissis (abrogato)
8. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è
pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data in entrata in
vigore di questa legge, ad eccezione del comma 6, che si applica anche alle
autorizzazioni al subappalto relative a contratti già stipulati.
Note al testo
Articolo così modificato dall'art. 55 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3 e dall'art. 33 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.
Art.
6
omissis
Note al testo
Articolo abrogato dall'art. 29 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020.
Giurisprudenza e ricorsi costituzionali
Sul testo previgente di quest’articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 28
gennaio 2022, n. 23.
Art. 7
Ulteriori misure di semplificazione e accelerazione in
materia di contratti pubblici
1. Al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla
situazione di emergenza sanitaria in atto e per accelerare la realizzazione
delle opere pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo
5, comma 1, della legge
provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti
pubblici 2016, applicano quanto previsto
da quest'articolo.
2. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse
pubblico in deroga a quanto previsto dal capo X della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 non è richiesto il parere del comitato
tecnico amministrativo in ordine al ricorso all'affidamento di lavori con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di validazione
del progetto quando la progettazione è oggetto del contratto di appalto. Non è
inoltre richiesto il parere dell'organo consultivo che si è espresso sul
progetto originario, in ordine a varianti a contratti in corso di esecuzione,
senza aumento di spesa rispetto all'importo finanziato per l'opera e di importo
inferiore al 20 per cento dell'importo originario di contratto, purché
l'incidenza delle modifiche rientranti nel caso previsto dall'articolo 27,
comma 2, lettera f), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in
materia di contratti pubblici 2016 sia
di importo inferiore al 5 per cento dell'importo originario di contratto.
2 bis. Le procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione
nei documenti di programmazione, già adottati, a condizione che entro trenta
giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente comma si
provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza
COVID-19.
2 ter. In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le
riduzioni dei termini procedimentali per la ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte per ragioni di urgenza previste dalla normativa
statale. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei
termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano
comunque sussistenti.
2 quater. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, a
pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di
procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei
documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento
sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o
della complessità dell'appalto da affidare.
3. Il responsabile del procedimento, anche in assenza di
specifica indicazione nel provvedimento a contrarre, può autorizzare la
consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del
relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e
previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa
antimafia.
4. omissis (abrogato)
5. Lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara non è
obbligatorio in caso di procedure di gara svolte con sistemi elettronici.
6. Per gli anni 2020 e 2021, in deroga alla normativa
provinciale vigente, la Provincia e gli enti locali sono autorizzati a
liquidare agli aggiudicatari di contratti di lavori o di fornitura di beni e
servizi, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, le
prestazioni rese alla data di richiesta di pagamento nei limiti degli impegni
di spesa assunti in relazione ai cronoprogrammi della spesa. Con deliberazione
della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo
comma.
6 bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di
alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, le disposizioni
statali relative alla revisione dei prezzi dei materiali adottate a tal fine
sono applicate nel territorio provinciale, in deroga a quanto previsto
dall'ordinamento provinciale dei contratti. Alle compensazioni effettuate ai
sensi di questo comma si provvede nei limiti delle risorse stanziate
annualmente in bilancio con riguardo al quadro economico per imprevisti o somme
a disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già
assunti; nei limiti di quanto previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere
utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista
una diversa destinazione. La Provincia, inoltre, può utilizzare le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua
spesa autorizzata, purché disponibile e, in caso di insufficienza delle risorse
previste da questo comma, costituire un fondo a copertura delle spese riferite
ad opere della Provincia medesima. Con deliberazione della Giunta provinciale
possono essere individuati criteri e modalità per l'attuazione di questo comma.
6 ter. In caso di insufficienza delle risorse previste dal comma
6 bis, la Provincia può finanziare, entro i limiti dello stanziamento del fondo
appositamente costituito, la spesa relativa alle opere degli enti locali, per
la parte non finanziata dal fondo statale costituito per l'adeguamento dei
prezzi dei materiali. Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottate
le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i
requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo
riparto.
7. Quest'articolo si applica anche con riguardo a procedure
di gara in corso e a contratti già stipulati alla medesima data.
Note al testo
Articolo così modificato dall'art. 56 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3, dagli articoli 31 e 33
della l.p. 6 agosto 2020, n. 6, dall'art. 3 della l.p. 30 novembre 2020, n. 13, dall’art. 17 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18 e dall’art. 42 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22.
Attuazione
Per l'attuazione del comma 6 vedi la deliberazione
della giunta provinciale 17 aprile 2020, n. 486.
Art.
7 bis
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione
della realizzazione di lavori pubblici
1. omissis (abrogato)
2. In ragione della situazione venutasi a creare in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, ai sensi dell'articolo
8, comma 8, della legge
provinciale 11 giugno 2019, n. 2 (Misure
di semplificazione e potenziamento della competitività), nelle more
dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 33 della legge provinciale
di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, la dichiarazione di regolarità retributiva
prevista dall'articolo 43, comma 5, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è rilasciata dalla struttura competente in
materia di lavoro per un campione di richieste definito sulla base di criteri
stabiliti dalla struttura medesima che tengano conto, fra l'altro, del valore e
della durata dell'appalto, nonché dell'esito di controlli precedenti effettuati
sulla medesima impresa. Le richieste non rientranti nel campione sono
comunicate tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice che può procedere
al pagamento del corrispettivo dovuto a prescindere dal rilascio della predetta
dichiarazione di regolarità retributiva.
Note al testo
Articolo aggiunto dall'art. 57 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3, così modificato dall'art.
33 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6 e
dall'art. 29 della legge sulla promozione turistica
provinciale 2020.
Giurisprudenza e ricorsi costituzionali
La sentenza della corte costituzionale 28 gennaio 2022, n. 23 ha dichiarato inammissibili alcune questioni di
legittimità che riguardavano l'art. 57 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3, introduttivo del presente articolo.
Art.
7 ter
Riconoscimento dei costi diretti derivanti
dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro
1. Nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i
costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro,
conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono
riconosciuti dalla medesima amministrazione agli esecutori dei suddetti
contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
2. I costi di cui al comma 1 si riferiscono a tutti gli
apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al
contenimento del rischio da Covid-19. Tali costi sono stabiliti dall'elenco
provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali.
3. Si applicano le disposizioni statali intervenute successivamente
a questa legge che prevedono forme complessivamente migliorative per gli
operatori economici per il riconoscimento dei costi di cui al comma 1.
4. Per i fini di quest'articolo viene destinata per l'anno
2020 una quota pari a 2 milioni di euro dei fondi di riserva stanziati
nell'unità di voto 20.01 (Fondi e accantonamenti - fondi di riserva).
Note al testo
Articolo aggiunto dall'art. 58 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3.
Art. 7 quater
Disposizioni straordinarie in materia di appalti di
servizi di ristorazione scolastica e universitaria
1. Per gli anni 2020 e 2021, in relazione agli effetti
prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla continuità delle
attività didattiche, con riguardo agli appalti di servizi di ristorazione
scolastica e universitaria assegnati da amministrazioni aggiudicatrici previste
dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in
materia di contratti pubblici 2016,
anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questo comma, può essere
corrisposta al prestatore un'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento
dell'importo contrattuale nei limiti degli impegni di spesa assunti in ciascun
anno. In tali casi la durata del contratto può essere prorogata per un periodo
massimo di un anno, fermo restando il rispetto dell'importo contrattuale
complessivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le
disposizioni attuative di questo comma.
1 bis. Ai fini di un parziale ristoro dei costi comunque
sostenuti dagli appaltatori di servizi di ristorazione scolastica e
universitaria durante la sospensione o la riduzione delle attività scolastiche,
formative e universitarie a causa della pandemia da COVID-19, disposte in
adempimento alle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, le
amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale
di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, sono autorizzate, inoltre, a riconoscere
agli appaltatori medesimi un importo pari al 30 per cento del disavanzo mensile
tra il fatturato effettivo e i costi diretti sostenuti per la produzione del
servizio e per il mantenimento in efficienza delle strutture erogative;
quest’importo non può comunque superare il limite massimo del 30 per cento del
risparmio mensile derivante all'amministrazione aggiudicatrice dalla
sospensione o riduzione del servizio. L'importo è calcolato per i soli periodi,
tra marzo 2020 e dicembre 2021, nei quali è stata disposta la sospensione o la
riduzione delle attività scolastiche, formative e universitarie. Sono
considerati costi diretti ammissibili i costi per il personale direttamente
impiegato nelle strutture erogative del servizio, per approvvigionamenti di
materie prime, per utenze, per tasse e per manutenzioni ordinarie, al netto
delle eventuali somme ottenute dall'appaltatore a titolo di rimborso o ristoro,
anche solo parziale, dei predetti costi. I costi ammissibili sostenuti, come
definiti ai sensi del periodo precedente, sono analiticamente dichiarati
dall'appaltatore con riferimento ai mesi individuati dalle amministrazioni
aggiudicatrici.
1 ter. La misura prevista dal comma 1 bis può essere concessa
nel rispetto delle tipologie, dei limiti e delle condizioni della disciplina
dell'Unione europea contenuta nella comunicazione
2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 20 marzo 2020
(Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue modificazioni successive.
Note al testo
Articolo aggiunto dall'art. 35 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6 e così modificato
dall’art. 28 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18.
Attuazione
Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 12 febbraio
2021, n. 220.
Art. 8
Disposizioni finali e transitorie
1. In considerazione della situazione di emergenza venutasi a
creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, entro il
termine previsto dal comma 2 ter possono essere adottate modificazioni ai
vigenti regolamenti in materia di contratti pubblici e ulteriori disposizioni di
attuazione di questo capo e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee
in materia di contratti pubblici 2016,
previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della
competente commissione permanente del Consiglio provinciale che devono
esprimersi entro cinque giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine il
parere si intende favorevole senza condizioni. Il regolamento entra in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
2. Per quanto non diversamente disposto da questa legge,
continua a trovare applicazione la normativa provinciale in materia di
contratti pubblici. Con riguardo alla partecipazione dei consorzi alle
procedure di affidamento di contratti pubblici si applica la normativa statale.
2 bis. Questo capo si applica alle amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle
direttive europee in materia di contratti pubblici 2016
e agli altri soggetti che sono tenuti all'applicazione dell'ordinamento
provinciale in materia di contratti pubblici.
2 ter. Le disposizioni di questo capo, ad esclusione di quelle per
le quali è disposto diversamente all'interno della disposizione medesima, si
applicano alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro
il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
n. 76 del 2020 o entro quello successivo
eventualmente previsto dalla normativa statale.
2 quater. Gli articoli 2, 3, 4 e i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater
dell'articolo 7, come modificati o inseriti dalla sezione VI della legge provinciale
concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022" si applicano alle procedure il cui bando è
pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo la data di entrata in
vigore del presente comma.
2 quinquies. Gli articoli 2, 3, 4 bis, 6 e 7 bis, come
modificati o introdotti dall'articolo 29 della legge sulla promozione turistica provinciale
2020, si applicano alle procedure il cui
bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata
in vigore di quest'ultima legge provinciale.
2 sexies. Gli articoli 2 e 3, come modificati dall'articolo 18
della legge
provinciale n. 6 del 2021, recante
misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio,
ambiente e contratti pubblici, si applicano alle procedure il cui bando è
pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in
vigore della legge
provinciale n. 6 del 2021.
Note al testo
Articolo così modificato dall'art. 59 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3, dall'art. 33 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6, dall'art. 29 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020,
dall'art. 4 della l.p. 30 novembre 2020, n. 13,
dall'art. 18 della l.p. 23 aprile 2021, n. 6 e
dall’art. 17 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18.
Art. 9
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive
europee in materia di contratti pubblici 2016; il testo delle
modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Capo
III
Disposizioni a sostegno degli operatori economici e sulla
sospensione delle misure di condizionalità
Art.
10
Misure per i lavoratori
1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare
in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, a integrazione delle misure previste
a livello statale la Provincia valorizza, per i lavoratori, gli strumenti
attuativi della delega in materia di ammortizzatori sociali, nonché gli
strumenti di politica attiva previsti nel "Documento degli interventi di
politica del lavoro".
Art. 11
Misure urgenti a sostegno degli operatori economici
1. Al fine di supportare gli operatori economici con sede
legale o operativa in Trentino alla data di entrata in vigore di questa legge
che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica
legata al COVID-19, la Provincia concorre all'abbattimento degli interessi su
linee di credito di durata fino a ventiquattro mesi, contratte con banche e
altre intermediari finanziari aderenti a un apposito protocollo siglato con la
Provincia.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate
le disposizioni attuative e in particolare i criteri e le modalità applicative
delle misure previste dal comma 1.
Note al testo
Vedi anche l'art. 14 della l.p.
30 dicembre 2024, n. 12.
Attuazione
Per l'attuazione di quest'articolo vedi le deliberazioni della giunta provinciale 25 marzo
2020, n. 392 (modificata dalla deliberazione 22 dicembre 2020, n. 2278), 9
aprile 2020, n. 461 e 24 aprile 2020, n. 523.
Art. 12
Misure a sostegno delle imprese del settore agricolo
1. Per favorirne l'accesso al credito, l'articolo 34 sexies
della legge
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
(legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), si applica anche alle
imprese del settore agricolo operanti sul territorio provinciale.
Art.
12 bis
Deroga transitoria alla disciplina per l'erogazione
dei contributi sugli investimenti fissi per quanto concerne il raggiungimento
del requisito delle unità lavorative annue (ULA)
1. Per le domande di contributo presentate ai sensi della
disciplina attuativa dell'articolo 3 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
1999, presentate anteriormente alla
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della deliberazione del Consiglio dei
ministri di data 31 gennaio 2020, i vincoli occupazionali previsti per il 2021
possono essere spostati al 2022.
Note al testo
Articolo aggiunto dall’art. 45 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18.
Art. 13
Sospensione delle misure di condizionalità
1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici,
considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al
rischio di diffusione del virus COVID-19 e le misure adottate allo scopo di
contrastare la diffusione del virus previste dai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare
gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono
sospesi per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo
gli obblighi connessi alla fruizione della quota dell'assegno unico provinciale
prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera a), della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017),
stabiliti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), e dall'articolo 7
del decreto
del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg concernente "Regolamento di attuazione
dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20
(Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno
unico provinciale", nonché alle misure di sostegno al reddito definite nel
vigente "Documento degli interventi di politica del lavoro" previsto
dall'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19
(legge provinciale sul lavoro 1983).
2. Le disposizioni di quest'articolo valgono anche per le
domande già presentate per le quali non è stato adottato il provvedimento di
riconoscimento del beneficio alla data di entrata in vigore di quest'articolo.
3. Il termine di sospensione può essere ulteriormente
prorogato con deliberazione della Giunta provinciale al protrarsi della
situazione di emergenza.
Capo IV
Misure di semplificazione in materia di contributi
Art. 14
Misure di semplificazione in materia di contributi
alle imprese
1. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, al fine di
perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida
spendibilità delle risorse si applicano le disposizioni di quest'articolo.
2. La Giunta provinciale può approvare criteri e modalità
inerenti le domande di agevolazione per finanziamenti, comprese quelle per le
quali è prevista la compensazione fiscale, secondo quanto stabilito
dall'articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 2014,
favorendo l'autocertificazione, se possibile, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
e modalità semplificate di controllo della documentazione. La Giunta provinciale,
inoltre, può modificare i criteri e le modalità già approvati alla data di
entrata in vigore di questa legge, ridefinendoli anche per le domande già
presentate per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a
finanziamento, prevedendo, per il potenziale beneficiario, la facoltà di
chiedere di autocertificare, se possibile, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
e stabilendo modalità semplificate di controllo della documentazione.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere
stabilite modalità semplificate di rendicontazione e di pagamento delle
agevolazioni già concesse ai sensi della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico
1980), della legge
provinciale 15 novembre 1988, n. 35
(Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), della legge provinciale
sugli incentivi alle imprese 1999, della
legge
provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge
provinciale sull'agricoltura 2003), e della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), della legge provinciale
1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle
attività di protezione civile in provincia di Trento), della legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18 (Interventi di promozione dell'informazione
locale), e di altre leggi provinciali individuate con deliberazione della Giunta
provinciale.
4. La Provincia può prorogare fino al 31 dicembre 2022 le
convenzioni con gli enti di garanzia, in corso alla data di entrata in vigore
di questa legge, che riguardano l'attività istruttoria per la concessione di
contributi, l'erogazione e l'effettuazione dei relativi controlli.
4 bis. Per favorire l'accesso alle misure di sostegno
provinciali da parte degli operatori economici, in difficoltà a causa
dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale per
l'anno 2021 e per l'anno 2022 può applicare la procedura automatica prevista
dall'articolo 13 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 a spese sostenute oltre i diciotto mesi
precedenti la presentazione della domanda ma non antecedenti al 1° gennaio 2020
relativamente alle domande presentate successivamente alla data di entrata in
vigore di questo comma per gli aiuti previsti dall'articolo 5 e dall'articolo
24 octies della legge
provinciale sugli incentivi alle imprese 1999
concessi a titolo di de minimis. La Giunta provinciale stabilisce i criteri, le
modalità e le condizioni di applicazione, nonché ogni altro aspetto necessario
all'attuazione di quest'articolo.
4 ter. In ragione dell'attuale contesto eccezionale di crisi
internazionale e d’incremento dei prezzi, il comma 4 bis si applica anche
nell'anno 2023 relativamente alle domande presentate successivamente alla data
di entrata in vigore di questo comma per spese sostenute oltre i diciotto mesi
precedenti la presentazione della domanda, comunque non antecedenti il 1°
luglio 2021. Limitatamente all'anno 2023, le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche agli aiuti previsti agli articoli 3, 7, 24 quinquies,
24 sexies e 24 duodecies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999. Per il 2023, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 12 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, inoltre, è possibile ricorrere alla
procedura automatica anche per gli interventi previsti dall'articolo 4 della
stessa legge provinciale.
Note al testo
Articolo così modificato dall'art. 17 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3, dall'art. 19 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 15, dall’art. 23 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7, dall’art. 44 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18, dall’art. 23 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21 e dall’art. 8 della l.p. 29 dicembre 2022, n. 19.
Art. 15
Disposizioni ulteriori per l'accelerazione della
concessione di agevolazioni
1. Per accelerare la concessione delle agevolazioni previste
dalla disciplina provinciale, nei casi in cui è necessario ridurre i tempi di
istruttoria con funzione anticongiunturale, la Provincia può affidare a
soggetti esterni, previa stipula di apposite convenzioni, lo svolgimento della
fase istruttoria della concessione dei contributi, della fase istruttoria della
loro liquidazione e le attività connesse alla funzione di controllo
dell'amministrazione, con conseguente segnalazione delle violazioni che
comportano la revoca dell'agevolazione ed eventuali altre sanzioni.
L'affidamento avviene sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità
di un'idonea struttura tecnico-organizzativa. Con deliberazione della Giunta
provinciale sono stabilite le modalità attuative di questo comma.
Note al testo
Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 17 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3.
Art. 16
Disposizioni in materia di agevolazioni
1. Le agevolazioni concesse per eventi, iniziative o
manifestazioni che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto
luogo sono erogate sulla base della documentazione prodotta nei limiti delle
spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della
data del 9 marzo 2020.
2. Con riferimento alle agevolazioni per eventi, iniziative o
manifestazioni che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto
luogo, le domande già presentate alla data di entrata in vigore di
quest'articolo e per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a
finanziamento sono ammesse a finanziamento, nel rispetto dei relativi
stanziamenti di bilancio previsti alla data di entrata in vigore di questa
legge, sulla base della documentazione prodotta e nei limiti delle spese
comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data
del 9 marzo 2020 e consentite in base ai criteri vigenti alla data di
presentazione della domanda.
2 bis. Per le iniziative, eventi e manifestazioni le cui domande
sono state già ammesse a finanziamento, anche nel caso di riprogrammazione, la
Provincia, nei limiti del contributo già concesso, può considerare tra le spese
ammissibili anche quelle sostenute per garantire l'applicazione dei protocolli
per il contenimento della diffusione del COVID-19, ancorché già sostenute alla
data di entrata in vigore di questo comma.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti
le tipologie, le modalità, i criteri e le condizioni necessari per
l'applicazione di quest'articolo.
Note al testo
Il comma 2 bis è stato aggiunto dall'art. 17 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.
Attuazione
Per l'attuazione del comma 3 vedi le deliberazioni
della giunta provinciale 25 giugno 2020, n. 882, 3 luglio 2020, n. 916
(modificata dalla deliberazione 23 ottobre 2020, n. 1682), 7 agosto 2020, n.
1156 e 25 settembre 2020, n. 1458.
Art.
16 bis
Fondo straordinario a sostegno dell'ambito dello
spettacolo e disposizioni in materia di attività culturali
1. Per far fronte alle conseguenze dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nell'ambito dello spettacolo è istituito un fondo
straordinario per lo spettacolo per gli anni 2020 e 2021. Il fondo può essere
destinato a:
a) gli operatori economici, anche costituiti in
associazione, operanti sul territorio provinciale;
b) gli artisti e gli operatori dello spettacolo, ivi
compresi i lavoratori con contratto di lavoro intermittente o con lavoro
discontinuo.
2. La Giunta provinciale può individuare gli interventi del
medesimo anno di riferimento che sono incompatibili con l'agevolazione prevista
dal comma 1 o non possono essere cumulati con la medesima, nonché le modalità
di cumulo con altri interventi previsti dalla vigente normativa statale o
provinciale.
3. Alle agevolazioni concesse per eventi, iniziative o
manifestazioni di carattere culturale si applica l'articolo 16, commi 1 e 2,
facendo riferimento a spese sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti
prima del 26 ottobre 2020.
4. Per eventi, iniziative e manifestazioni di carattere
culturale ammesse a finanziamento negli anni 2020 e 2021, anche nel caso di riprogrammazione,
la Provincia, nei limiti del contributo concesso, può considerare tra le spese
ammissibili anche le spese riconducibili alla riprogrammazione e quelle
sostenute per garantire l'applicazione dei protocolli per il contenimento della
diffusione del COVID-19.
5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i
criteri per l'individuazione dei beneficiari, le spese ammissibili, le
tipologie e i criteri d'intervento per l'accesso al fondo, con riferimento ai
mancati incassi o alla diminuzione del volume di attività, nonché ogni altro
aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.
6. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può
prevedere che una quota del fondo sia utilizzata per il finanziamento di
specifici progetti volti al rilancio del settore, secondo criteri e modalità
previsti dalla medesima deliberazione.
7. Per l'anno 2020, il fondo straordinario a sostegno
dell'ambito dello spettacolo, di cui al comma 1, continua ad essere
disciplinato da questo articolo nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge
di stabilità provinciale 2021.
Note al testo
Articolo aggiunto dall'art. 17 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6 (che l'avrebbe
erroneamente collocato nel capo III della presente legge) e così sostituito
dall'art. 17 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16.
Attuazione
- Per l'attuazione del comma 3, nel testo vigente
prima della sua sostituzione da parte dell'art. 17 della l.p.
n. 16 del 2020,
vedi la deliberazione della giunta provinciale 20 novembre 2020, n. 1910.
- Per l'attuazione del
comma 5 vedi la deliberazione della giunta provinciale 10 dicembre 2021, n.
2142.
Capo V
Disposizioni per l'accrescimento dell'efficienza del
sistema provinciale
Art.
17
Proroga dei termini per l'autorizzazione e
l'accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie
1. Per garantire la continuità del pubblico servizio erogato
in relazione alla situazione di emergenza sanitaria, il termine di durata dei
procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione o accreditamento di strutture
sanitarie e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute
2010), avviati e non conclusi o avviati successivamente alla data di entrata in
vigore di quest'articolo è prorogato di sessanta giorni.
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere ulteriormente
prorogato con deliberazione della Giunta provinciale al protrarsi della
situazione di emergenza.
Art. 18
Verifica straordinaria sui contributi
1. Al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle
risorse, i contributi di importo inferiore a 100.000 euro concessi prima del 31
dicembre 2009 ai sensi delle disposizioni provinciali sono revocati in caso di
inutile esperimento delle modalità di informazione disciplinate con
deliberazioni della Giunta provinciale. Queste deliberazioni individuano le
modalità di informazione anche in modo differenziato con riferimento ai
soggetti beneficiari, ai settori d'intervento e alla disciplina provinciale in
base alla quale è stato concesso il contributo. Le deliberazioni definiscono
criteri e modalità di applicazione di quest'articolo e ogni altro elemento
necessario alla sua attuazione.
Attuazione
Per l'attuazione di quest'articolo vedi la
deliberazione della giunta provinciale 24 aprile 2020, n. 510.
Art.
19
omissis
Note al testo
Articolo introduttivo dell'art. 75 quinquies nella legge sul personale della Provincia 1997; il
testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 20
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 37 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6; il testo delle
modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 21
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 9 della l.p. 11 settembre 1995, n. 11; il testo delle
modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 22
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 13 ter della legge provinciale sulla finanza locale 1993; il
testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 23
Termini relativi agli adempimenti correlati alla
disciplina dell'armonizzazione di bilanci pubblici
1. I termini definiti dalla legislazione provinciale in
riferimento all'armonizzazione dei bilanci pubblici sono prorogati in relazione
a quanto analogamente disposto per le medesime finalità dall'ordinamento
statale, in ragione dell'emergenza sanitaria dichiarata in tutto il territorio
nazionale per il COVID-19.
Capo
VI
Disposizioni finali
Art.
24
Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione
dell'articolo 10 provvede l'Agenzia del lavoro con il suo bilancio.
2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione
dell'articolo 11, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 14
(Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e
artigianato), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si
provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli
stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso, previsto dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti),
programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione
dell'articolo 15, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede integrando
lo stanziamento per il medesimo anno della missione 01 (Servizi istituzionali,
generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese
correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari
importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato
a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso,
previsto dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri
fondi), titolo 1 (Spese correnti).
4. Dall'applicazione dell'articolo 19 non derivano maggiori
spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 01 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane), titolo 1
(Spese correnti).
5. Dall'applicazione dell'articolo 21 non derivano maggiori
spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio per la spesa per il
personale.
6. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non
derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.
7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al
bilancio le variazioni conseguenti a questa legge ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, della legge
provinciale 14 settembre 1979, n. 7
(legge provinciale di contabilità 1979).
Art.
25
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.