Codice provinciale

Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2

Oggetto

Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni

Testi
Ultimo testo aggiornato al 01 gennaio 2025
testo originale
Caratteristiche principali
Data Atto
23 marzo 2020
Stato corrente
vigente
Pubblicazione sul BUR
n.o 12 del 23-03-2020
Materia principale
1.6.3.
Attività amministrativa
4.4.
Opere pubbliche
Disposizioni intruse
2.1.1. Agricoltura e agriturismo
articoli 12 bis, 14 e 15
2.2. Miniere, cave e acque minerali
articoli 14 e 15
2.3. Energia
articoli 14 e 15
2.4. Industria
articoli 14 e 15
2.5. Artigianato
articoli 14 e 15
2.6. Commercio
articoli 14 e 15
2.7.1. Imprese turistiche
articoli 14 e 15
2.9. Cooperazione
articoli 14 e 15
  • Capo I

    Disposizioni in materia di tributi

  • Art. 1

    Termini di versamento dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) per il periodo d'imposta 2020

  • Capo II

    Disposizioni di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici

  • Art. 2

    Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea

  • Art. 3

    Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea

  • Art. 4

    omissis

  • Art. 4 bis

    Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di affidamento

  • Art. 5

    Semplificazione degli affidamenti a operatori economici iscritti in elenchi

  • Art. 6

    omissis

  • Art. 7

    Ulteriori misure di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici

  • Art. 7 bis

    Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della realizzazione di lavori pubblici

  • Art. 7 ter

    Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

  • Art. 7 quater

    Disposizioni straordinarie in materia di appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria

  • Art. 8

    Disposizioni finali e transitorie

  • Art. 9

    omissis

  • Capo III

    Disposizioni a sostegno degli operatori economici e sulla sospensione delle misure di condizionalità

  • Art. 10

    Misure per i lavoratori

  • Art. 11

    Misure urgenti a sostegno degli operatori economici

  • Art. 12

    Misure a sostegno delle imprese del settore agricolo

  • Art. 12 bis

    Deroga transitoria alla disciplina per l'erogazione dei contributi sugli investimenti fissi per quanto concerne il raggiungimento del requisito delle unità lavorative annue (ULA)

  • Art. 13

    Sospensione delle misure di condizionalità

  • Capo IV

    Misure di semplificazione in materia di contributi

  • Art. 14

    Misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese

  • Art. 15

    Disposizioni ulteriori per l'accelerazione della concessione di agevolazioni

  • Art. 16

    Disposizioni in materia di agevolazioni

  • Art. 16 bis

    Fondo straordinario a sostegno dell'ambito dello spettacolo e disposizioni in materia di attività culturali

  • Capo V

    Disposizioni per l'accrescimento dell'efficienza del sistema provinciale

  • Art. 17

    Proroga dei termini per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie

  • Art. 18

    Verifica straordinaria sui contributi

  • Art. 19

    omissis

  • Art. 20

    omissis

  • Art. 21

    omissis

  • Art. 22

    omissis

  • Art. 23

    Termini relativi agli adempimenti correlati alla disciplina dell'armonizzazione di bilanci pubblici

  • Capo VI

    Disposizioni finali

  • Art. 24

    Disposizioni finanziarie

  • Art. 25

    Entrata in vigore

Testo aggiornato al 01 gennaio 2025

LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 2020, n. 2

Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni

(b.u. 23 marzo 2020, n. 12, straord. n. 2)

Note al testo

Vedi anche l'art. 20 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3 e l'art. 35 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16.

Capo I

Disposizioni in materia di tributi

Art. 1

Termini di versamento dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) per il periodo d'imposta 2020

1.    In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2020 è eliminato l'obbligo di versamento della rata in scadenza il 16 giugno 2020 dell'IMIS di cui all'articolo 9 (Riscossione ordinaria e coattiva), comma 1, primo periodo, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2020 si considera regolarmente effettuato se posto in essere entro il termine del 16 dicembre 2020. Si applica, in ogni caso, l'articolo 9, comma 1, terzo periodo, della legge provinciale n. 14 del 2014.

Capo II

Disposizioni di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici

Note al testo

Vedi anche l’art. 11, comma 8 della l.p. 26 maggio 2023, n. 4.

Art. 2

Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea

1.    Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso d'indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), le amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici, fermo restando quanto previsto da quest'articolo. Con regolamento possono essere definiti criteri e modalità per l'applicazione di questo comma.

1 bis. Nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria e sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica e per attività di ricerca scientifica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, o consistenti in interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, la Giunta provinciale definisce un elenco di lavori, servizi, forniture nonché di servizi di ingegneria e architettura, della Provincia, dei suoi enti strumentali o di altre amministrazioni aggiudicatrici compresi nel sistema provinciale integrato previsto dall'articolo 79 dello Statuto, per i quali le amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, fermo restando quanto previsto da quest'articolo. Per ogni intervento individuato nell'elenco, la Giunta provinciale nomina il soggetto responsabile che, con propria determinazione motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera. Questo comma si applica, inoltre, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese e i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

2.    omissis (abrogato)

3.    omissis (abrogato)

4.    omissis (abrogato)

5.    Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.

5 bis. omissis (abrogato)

6.    Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

6 bis. omissis (abrogato)

7.    omissis (abrogato)

8.    omissis (abrogato)

8 bis. Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di invio della lettera di invito.

9.    Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 52 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3, dagli articoli 28 e 33 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6, dall'art. 29 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020, dall'art. 1 della l.p. 30 novembre 2020, n. 13 e dall'art. 18 della l.p. 23 aprile 2021, n. 6.

Giurisprudenza e ricorsi costituzionali

La sentenza della corte costituzionale 28 gennaio 2022, n. 23 ha dichiarato l'illegittimità dei commi 1 (successivamente sostituito, però, dall’art. 28 della l.p. n. 6 del 2020, che non è stato impugnato), 4, 7, 8 e di parte del comma 3 di quest'articolo; inoltre ha dichiarato l'illegittimità dei commi 2, 4 - lettera c) -, 6, 7, 8 dell'art. 52 della l.p. n. 3 del 2020 e del comma 4 dell'art. 1 della l.p. n. 13 del 2020, modificativi del presente articolo in parti ora superate dalle sue modificazioni successive.

Attuazione

Per l'attuazione di quest'articolo vedi il d.p.p. 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg.

Art. 3

Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea

01.  Le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020.

1.    [Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 possono sempre procedere all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti.]

2.    [Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento seleziona, ove esistenti, almeno dieci operatori economici per lavori di importo inferiore a un milione di euro o di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie europee.]

2 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

3.    Per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 2.

4.    omissis (abrogato)

5.    omissis (abrogato)

5 bis. Fatto salvo quanto previsto, con riguardo agli affidamenti di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01 del presente articolo, dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.

5 ter. Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nei casi di affidamento diretto, aumentati a quattro mesi negli altri casi.

5 quater. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, l'amministrazione aggiudicatrice non richiede le garanzie per la partecipazione alla procedura, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che l'amministrazione aggiudicatrice indica nell'atto di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia per la partecipazione alla procedura, il relativo ammontare è dimezzato.

6.    Quest'articolo si applica alle procedure la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

6 bis. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee avvengono nel rispetto dei principi generali per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, del principio di rotazione, dei criteri in materia ambientale e delle disposizioni in materia di conflitti d'interesse.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 53 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3, dagli articoli 29 e 33 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6, dall'art. 29 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020, dall'art. 2 della l.p. 30 novembre 2020, n. 13 e dall'art. 18 della l.p. 23 aprile 2021, n. 6.

Giurisprudenza e ricorsi costituzionali

La sentenza della corte costituzionale 28 gennaio 2022, n. 23 ha dichiarato l'illegittimità dei commi 1, 2, 4 di quest'articolo (su cui sono intervenuti, successivamente, l’art. 29 della l.p. n. 6 del 2020 e l'art. 2 della l.p. n. 13 del 2020; riportiamo comunque, fra parentesi quadre, il testo derivante da queste ultime modificazioni); inoltre ha dichiarato l’illegittimità di parte dell'art. 2, comma 3 della l.p. n. 13 del 2020, che modificava il comma 3 del presente articolo in un punto ora superato dalle nuove modifiche derivanti dall'art. 18 della l.p. n. 6 del 2021; ha dichiarato inammissibile, infine, una questione di legittimità che riguardava l'art. 29 della l.p. n. 6 del 2020, anch’esso modificativo del presente articolo.

Art. 4

omissis

Note al testo

Articolo abrogato dall'art. 30 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.

Giurisprudenza e ricorsi costituzionali

Sul testo previgente di quest’articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 28 gennaio 2022, n. 23.

Art. 4 bis

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di affidamento

1.    L'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito e allega la documentazione eventualmente richiesta. L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, nonché il contratto di avvalimento, in conformità alla normativa statale. La dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione è esaminata per l'aggiudicatario ai soli fini delle verifiche previste dal comma 2.

2.    Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e, successivamente, al fine della stipula del contratto, verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, in modo che nessun appalto sia affidato a un operatore economico che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

3.    Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

4.    Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria. L'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti.

5.    L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

6.    L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura e non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 29 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020.

Art. 5

Semplificazione degli affidamenti a operatori economici iscritti in elenchi

1.    Al fine dell'iscrizione nell'elenco previsto per la selezione degli operatori economici dall'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, gli operatori rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti di selezione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all'iscrizione. A tal fine l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE). L'operatore economico rinnova la propria dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro dieci giorni la propria posizione; in ogni caso l'operatore economico può chiedere la sospensione della propria iscrizione.

2.    Con cadenza annuale la struttura provinciale competente per la gestione dell'elenco verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di selezione eventualmente stabiliti su un campione significativo di operatori economici non inferiore al 6 per cento degli iscritti nell'elenco previsto dal comma 1. Se è accertato, in contraddittorio con l'operatore economico, il mancato possesso dei requisiti, è disposta la sospensione dell'operatore economico dall'elenco per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti.

3.    Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di lavori, servizi o forniture effettuati selezionando gli operatori economici dall'elenco previsto dal comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.

4.    La Provincia può affidare la funzione di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi di quest'articolo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, ai sensi di questo comma, sono individuati nell'accordo di programma previsto dall'articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; l'accordo regola anche gli altri aspetti connessi allo svolgimento della predetta attività.

5.    L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

6.    Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori non vengono effettuati se il subappaltatore è iscritto nell'elenco previsto dal comma 1 o è abilitato al mercato elettronico provinciale.

7.    omissis (abrogato)

8.    Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data in entrata in vigore di questa legge, ad eccezione del comma 6, che si applica anche alle autorizzazioni al subappalto relative a contratti già stipulati.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 55 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3 e dall'art. 33 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.

Art. 6

omissis

Note al testo

Articolo abrogato dall'art. 29 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020.

Giurisprudenza e ricorsi costituzionali

Sul testo previgente di quest’articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 28 gennaio 2022, n. 23.

Art. 7

Ulteriori misure di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici

1.    Al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto e per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, applicano quanto previsto da quest'articolo.

2.    Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico in deroga a quanto previsto dal capo X della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 non è richiesto il parere del comitato tecnico amministrativo in ordine al ricorso all'affidamento di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di validazione del progetto quando la progettazione è oggetto del contratto di appalto. Non è inoltre richiesto il parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario, in ordine a varianti a contratti in corso di esecuzione, senza aumento di spesa rispetto all'importo finanziato per l'opera e di importo inferiore al 20 per cento dell'importo originario di contratto, purché l'incidenza delle modifiche rientranti nel caso previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera f), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sia di importo inferiore al 5 per cento dell'importo originario di contratto.

2 bis. Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente comma si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.

2 ter. In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per ragioni di urgenza previste dalla normativa statale. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

2 quater. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

3.    Il responsabile del procedimento, anche in assenza di specifica indicazione nel provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.

4.    omissis (abrogato)

5.    Lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara non è obbligatorio in caso di procedure di gara svolte con sistemi elettronici.

6.    Per gli anni 2020 e 2021, in deroga alla normativa provinciale vigente, la Provincia e gli enti locali sono autorizzati a liquidare agli aggiudicatari di contratti di lavori o di fornitura di beni e servizi, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, le prestazioni rese alla data di richiesta di pagamento nei limiti degli impegni di spesa assunti in relazione ai cronoprogrammi della spesa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo comma.

6 bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, le disposizioni statali relative alla revisione dei prezzi dei materiali adottate a tal fine sono applicate nel territorio provinciale, in deroga a quanto previsto dall'ordinamento provinciale dei contratti. Alle compensazioni effettuate ai sensi di questo comma si provvede nei limiti delle risorse stanziate annualmente in bilancio con riguardo al quadro economico per imprevisti o somme a disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti; nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione. La Provincia, inoltre, può utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata, purché disponibile e, in caso di insufficienza delle risorse previste da questo comma, costituire un fondo a copertura delle spese riferite ad opere della Provincia medesima. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati criteri e modalità per l'attuazione di questo comma.

6 ter. In caso di insufficienza delle risorse previste dal comma 6 bis, la Provincia può finanziare, entro i limiti dello stanziamento del fondo appositamente costituito, la spesa relativa alle opere degli enti locali, per la parte non finanziata dal fondo statale costituito per l'adeguamento dei prezzi dei materiali. Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottate le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto.

7.    Quest'articolo si applica anche con riguardo a procedure di gara in corso e a contratti già stipulati alla medesima data.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 56 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3, dagli articoli 31 e 33 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6, dall'art. 3 della l.p. 30 novembre 2020, n. 13, dall’art. 17 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18 e dall’art. 42 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22.

Attuazione

Per l'attuazione del comma 6 vedi la deliberazione della giunta provinciale 17 aprile 2020, n. 486.

Art. 7 bis

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della realizzazione di lavori pubblici

1.    omissis (abrogato)

2.    In ragione della situazione venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitività), nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, la dichiarazione di regolarità retributiva prevista dall'articolo 43, comma 5, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è rilasciata dalla struttura competente in materia di lavoro per un campione di richieste definito sulla base di criteri stabiliti dalla struttura medesima che tengano conto, fra l'altro, del valore e della durata dell'appalto, nonché dell'esito di controlli precedenti effettuati sulla medesima impresa. Le richieste non rientranti nel campione sono comunicate tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice che può procedere al pagamento del corrispettivo dovuto a prescindere dal rilascio della predetta dichiarazione di regolarità retributiva.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 57 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3, così modificato dall'art. 33 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6 e dall'art. 29 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020.

Giurisprudenza e ricorsi costituzionali

La sentenza della corte costituzionale 28 gennaio 2022, n. 23 ha dichiarato inammissibili alcune questioni di legittimità che riguardavano l'art. 57 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3, introduttivo del presente articolo.

Art. 7 ter

Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

1.    Nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dalla medesima amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2.    I costi di cui al comma 1 si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19. Tali costi sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali.

3.    Si applicano le disposizioni statali intervenute successivamente a questa legge che prevedono forme complessivamente migliorative per gli operatori economici per il riconoscimento dei costi di cui al comma 1.

4.    Per i fini di quest'articolo viene destinata per l'anno 2020 una quota pari a 2 milioni di euro dei fondi di riserva stanziati nell'unità di voto 20.01 (Fondi e accantonamenti - fondi di riserva).

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 58 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3.

Art. 7 quater

Disposizioni straordinarie in materia di appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria

1.    Per gli anni 2020 e 2021, in relazione agli effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla continuità delle attività didattiche, con riguardo agli appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria assegnati da amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questo comma, può essere corrisposta al prestatore un'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento dell'importo contrattuale nei limiti degli impegni di spesa assunti in ciascun anno. In tali casi la durata del contratto può essere prorogata per un periodo massimo di un anno, fermo restando il rispetto dell'importo contrattuale complessivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo comma.

1 bis. Ai fini di un parziale ristoro dei costi comunque sostenuti dagli appaltatori di servizi di ristorazione scolastica e universitaria durante la sospensione o la riduzione delle attività scolastiche, formative e universitarie a causa della pandemia da COVID-19, disposte in adempimento alle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, sono autorizzate, inoltre, a riconoscere agli appaltatori medesimi un importo pari al 30 per cento del disavanzo mensile tra il fatturato effettivo e i costi diretti sostenuti per la produzione del servizio e per il mantenimento in efficienza delle strutture erogative; quest’importo non può comunque superare il limite massimo del 30 per cento del risparmio mensile derivante all'amministrazione aggiudicatrice dalla sospensione o riduzione del servizio. L'importo è calcolato per i soli periodi, tra marzo 2020 e dicembre 2021, nei quali è stata disposta la sospensione o la riduzione delle attività scolastiche, formative e universitarie. Sono considerati costi diretti ammissibili i costi per il personale direttamente impiegato nelle strutture erogative del servizio, per approvvigionamenti di materie prime, per utenze, per tasse e per manutenzioni ordinarie, al netto delle eventuali somme ottenute dall'appaltatore a titolo di rimborso o ristoro, anche solo parziale, dei predetti costi. I costi ammissibili sostenuti, come definiti ai sensi del periodo precedente, sono analiticamente dichiarati dall'appaltatore con riferimento ai mesi individuati dalle amministrazioni aggiudicatrici.

1 ter. La misura prevista dal comma 1 bis può essere concessa nel rispetto delle tipologie, dei limiti e delle condizioni della disciplina dell'Unione europea contenuta nella comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 20 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue modificazioni successive.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 35 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6 e così modificato dall’art. 28 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18.

Attuazione

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 12 febbraio 2021, n. 220.

Art. 8

Disposizioni finali e transitorie

1.    In considerazione della situazione di emergenza venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, entro il termine previsto dal comma 2 ter possono essere adottate modificazioni ai vigenti regolamenti in materia di contratti pubblici e ulteriori disposizioni di attuazione di questo capo e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che devono esprimersi entro cinque giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine il parere si intende favorevole senza condizioni. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2.    Per quanto non diversamente disposto da questa legge, continua a trovare applicazione la normativa provinciale in materia di contratti pubblici. Con riguardo alla partecipazione dei consorzi alle procedure di affidamento di contratti pubblici si applica la normativa statale.

2 bis. Questo capo si applica alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e agli altri soggetti che sono tenuti all'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

2 ter. Le disposizioni di questo capo, ad esclusione di quelle per le quali è disposto diversamente all'interno della disposizione medesima, si applicano alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 o entro quello successivo eventualmente previsto dalla normativa statale.

2 quater. Gli articoli 2, 3, 4 e i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater dell'articolo 7, come modificati o inseriti dalla sezione VI della legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022" si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo la data di entrata in vigore del presente comma.

2 quinquies. Gli articoli 2, 3, 4 bis, 6 e 7 bis, come modificati o introdotti dall'articolo 29 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020, si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di quest'ultima legge provinciale.

2 sexies. Gli articoli 2 e 3, come modificati dall'articolo 18 della legge provinciale n. 6 del 2021, recante misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici, si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale n. 6 del 2021.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 59 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3, dall'art. 33 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6, dall'art. 29 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020, dall'art. 4 della l.p. 30 novembre 2020, n. 13, dall'art. 18 della l.p. 23 aprile 2021, n. 6 e dall’art. 17 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18.

Art. 9

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Capo III

Disposizioni a sostegno degli operatori economici e sulla sospensione delle misure di condizionalità

Art. 10

Misure per i lavoratori

1.    In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, a integrazione delle misure previste a livello statale la Provincia valorizza, per i lavoratori, gli strumenti attuativi della delega in materia di ammortizzatori sociali, nonché gli strumenti di politica attiva previsti nel "Documento degli interventi di politica del lavoro".

Art. 11

Misure urgenti a sostegno degli operatori economici

1.    Al fine di supportare gli operatori economici con sede legale o operativa in Trentino alla data di entrata in vigore di questa legge che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, la Provincia concorre all'abbattimento degli interessi su linee di credito di durata fino a ventiquattro mesi, contratte con banche e altre intermediari finanziari aderenti a un apposito protocollo siglato con la Provincia.

2.    Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le disposizioni attuative e in particolare i criteri e le modalità applicative delle misure previste dal comma 1.

Note al testo

Vedi anche l'art. 14 della l.p. 30 dicembre 2024, n. 12.

Attuazione

Per l'attuazione di quest'articolo vedi le deliberazioni della giunta provinciale 25 marzo 2020, n. 392 (modificata dalla deliberazione 22 dicembre 2020, n. 2278), 9 aprile 2020, n. 461 e 24 aprile 2020, n. 523.

Art. 12

Misure a sostegno delle imprese del settore agricolo

1.    Per favorirne l'accesso al credito, l'articolo 34 sexies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), si applica anche alle imprese del settore agricolo operanti sul territorio provinciale.

Art. 12 bis

Deroga transitoria alla disciplina per l'erogazione dei contributi sugli investimenti fissi per quanto concerne il raggiungimento del requisito delle unità lavorative annue (ULA)

1.    Per le domande di contributo presentate ai sensi della disciplina attuativa dell'articolo 3 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, presentate anteriormente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della deliberazione del Consiglio dei ministri di data 31 gennaio 2020, i vincoli occupazionali previsti per il 2021 possono essere spostati al 2022.

Note al testo

Articolo aggiunto dall’art. 45 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18.

Art. 13

Sospensione delle misure di condizionalità

1.    Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffusione del virus COVID-19 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo gli obblighi connessi alla fruizione della quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera a), della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), stabiliti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg concernente "Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale", nonché alle misure di sostegno al reddito definite nel vigente "Documento degli interventi di politica del lavoro" previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983).

2.    Le disposizioni di quest'articolo valgono anche per le domande già presentate per le quali non è stato adottato il provvedimento di riconoscimento del beneficio alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

3.    Il termine di sospensione può essere ulteriormente prorogato con deliberazione della Giunta provinciale al protrarsi della situazione di emergenza.

Capo IV

Misure di semplificazione in materia di contributi

Art. 14

Misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese

1.    Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse si applicano le disposizioni di quest'articolo.

2.    La Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti le domande di agevolazione per finanziamenti, comprese quelle per le quali è prevista la compensazione fiscale, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 2014, favorendo l'autocertificazione, se possibile, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e modalità semplificate di controllo della documentazione. La Giunta provinciale, inoltre, può modificare i criteri e le modalità già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, ridefinendoli anche per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento, prevedendo, per il potenziale beneficiario, la facoltà di chiedere di autocertificare, se possibile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e stabilendo modalità semplificate di controllo della documentazione.

3.    Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabilite modalità semplificate di rendicontazione e di pagamento delle agevolazioni già concesse ai sensi della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico 1980), della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), della legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18 (Interventi di promozione dell'informazione locale), e di altre leggi provinciali individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

4.    La Provincia può prorogare fino al 31 dicembre 2022 le convenzioni con gli enti di garanzia, in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, che riguardano l'attività istruttoria per la concessione di contributi, l'erogazione e l'effettuazione dei relativi controlli.

4 bis. Per favorire l'accesso alle misure di sostegno provinciali da parte degli operatori economici, in difficoltà a causa dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale per l'anno 2021 e per l'anno 2022 può applicare la procedura automatica prevista dall'articolo 13 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 a spese sostenute oltre i diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda ma non antecedenti al 1° gennaio 2020 relativamente alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma per gli aiuti previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 24 octies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 concessi a titolo di de minimis. La Giunta provinciale stabilisce i criteri, le modalità e le condizioni di applicazione, nonché ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

4 ter. In ragione dell'attuale contesto eccezionale di crisi internazionale e d’incremento dei prezzi, il comma 4 bis si applica anche nell'anno 2023 relativamente alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma per spese sostenute oltre i diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda, comunque non antecedenti il 1° luglio 2021. Limitatamente all'anno 2023, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli aiuti previsti agli articoli 3, 7, 24 quinquies, 24 sexies e 24 duodecies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999. Per il 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, inoltre, è possibile ricorrere alla procedura automatica anche per gli interventi previsti dall'articolo 4 della stessa legge provinciale.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 17 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3, dall'art. 19 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 15, dall’art. 23 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7, dall’art. 44 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18, dall’art. 23 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21 e dall’art. 8 della l.p. 29 dicembre 2022, n. 19.

Art. 15

Disposizioni ulteriori per l'accelerazione della concessione di agevolazioni

1.    Per accelerare la concessione delle agevolazioni previste dalla disciplina provinciale, nei casi in cui è necessario ridurre i tempi di istruttoria con funzione anticongiunturale, la Provincia può affidare a soggetti esterni, previa stipula di apposite convenzioni, lo svolgimento della fase istruttoria della concessione dei contributi, della fase istruttoria della loro liquidazione e le attività connesse alla funzione di controllo dell'amministrazione, con conseguente segnalazione delle violazioni che comportano la revoca dell'agevolazione ed eventuali altre sanzioni. L'affidamento avviene sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un'idonea struttura tecnico-organizzativa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità attuative di questo comma.

Note al testo

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 17 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3.

Art. 16

Disposizioni in materia di agevolazioni

1.    Le agevolazioni concesse per eventi, iniziative o manifestazioni che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo sono erogate sulla base della documentazione prodotta nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020.

2.    Con riferimento alle agevolazioni per eventi, iniziative o manifestazioni che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo, le domande già presentate alla data di entrata in vigore di quest'articolo e per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento sono ammesse a finanziamento, nel rispetto dei relativi stanziamenti di bilancio previsti alla data di entrata in vigore di questa legge, sulla base della documentazione prodotta e nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020 e consentite in base ai criteri vigenti alla data di presentazione della domanda.

2 bis. Per le iniziative, eventi e manifestazioni le cui domande sono state già ammesse a finanziamento, anche nel caso di riprogrammazione, la Provincia, nei limiti del contributo già concesso, può considerare tra le spese ammissibili anche quelle sostenute per garantire l'applicazione dei protocolli per il contenimento della diffusione del COVID-19, ancorché già sostenute alla data di entrata in vigore di questo comma.

3.    Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti le tipologie, le modalità, i criteri e le condizioni necessari per l'applicazione di quest'articolo.

Note al testo

Il comma 2 bis è stato aggiunto dall'art. 17 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.

Attuazione

Per l'attuazione del comma 3 vedi le deliberazioni della giunta provinciale 25 giugno 2020, n. 882, 3 luglio 2020, n. 916 (modificata dalla deliberazione 23 ottobre 2020, n. 1682), 7 agosto 2020, n. 1156 e 25 settembre 2020, n. 1458.

Art. 16 bis

Fondo straordinario a sostegno dell'ambito dello spettacolo e disposizioni in materia di attività culturali

1.    Per far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito dello spettacolo è istituito un fondo straordinario per lo spettacolo per gli anni 2020 e 2021. Il fondo può essere destinato a:

a)    gli operatori economici, anche costituiti in associazione, operanti sul territorio provinciale;

b)    gli artisti e gli operatori dello spettacolo, ivi compresi i lavoratori con contratto di lavoro intermittente o con lavoro discontinuo.

2.    La Giunta provinciale può individuare gli interventi del medesimo anno di riferimento che sono incompatibili con l'agevolazione prevista dal comma 1 o non possono essere cumulati con la medesima, nonché le modalità di cumulo con altri interventi previsti dalla vigente normativa statale o provinciale.

3.    Alle agevolazioni concesse per eventi, iniziative o manifestazioni di carattere culturale si applica l'articolo 16, commi 1 e 2, facendo riferimento a spese sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima del 26 ottobre 2020.

4.    Per eventi, iniziative e manifestazioni di carattere culturale ammesse a finanziamento negli anni 2020 e 2021, anche nel caso di riprogrammazione, la Provincia, nei limiti del contributo concesso, può considerare tra le spese ammissibili anche le spese riconducibili alla riprogrammazione e quelle sostenute per garantire l'applicazione dei protocolli per il contenimento della diffusione del COVID-19.

5.    Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per l'individuazione dei beneficiari, le spese ammissibili, le tipologie e i criteri d'intervento per l'accesso al fondo, con riferimento ai mancati incassi o alla diminuzione del volume di attività, nonché ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

6.    La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere che una quota del fondo sia utilizzata per il finanziamento di specifici progetti volti al rilancio del settore, secondo criteri e modalità previsti dalla medesima deliberazione.

7.    Per l'anno 2020, il fondo straordinario a sostegno dell'ambito dello spettacolo, di cui al comma 1, continua ad essere disciplinato da questo articolo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità provinciale 2021.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 17 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6 (che l'avrebbe erroneamente collocato nel capo III della presente legge) e così sostituito dall'art. 17 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16.

Attuazione

-        Per l'attuazione del comma 3, nel testo vigente prima della sua sostituzione da parte dell'art. 17 della l.p. n. 16 del 2020, vedi la deliberazione della giunta provinciale 20 novembre 2020, n. 1910.

-        Per l'attuazione del comma 5 vedi la deliberazione della giunta provinciale 10 dicembre 2021, n. 2142.

Capo V

Disposizioni per l'accrescimento dell'efficienza del sistema provinciale

Art. 17

Proroga dei termini per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie

1.    Per garantire la continuità del pubblico servizio erogato in relazione alla situazione di emergenza sanitaria, il termine di durata dei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione o accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), avviati e non conclusi o avviati successivamente alla data di entrata in vigore di quest'articolo è prorogato di sessanta giorni.

2.    Il termine previsto dal comma 1 può essere ulteriormente prorogato con deliberazione della Giunta provinciale al protrarsi della situazione di emergenza.

Art. 18

Verifica straordinaria sui contributi

1.    Al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle risorse, i contributi di importo inferiore a 100.000 euro concessi prima del 31 dicembre 2009 ai sensi delle disposizioni provinciali sono revocati in caso di inutile esperimento delle modalità di informazione disciplinate con deliberazioni della Giunta provinciale. Queste deliberazioni individuano le modalità di informazione anche in modo differenziato con riferimento ai soggetti beneficiari, ai settori d'intervento e alla disciplina provinciale in base alla quale è stato concesso il contributo. Le deliberazioni definiscono criteri e modalità di applicazione di quest'articolo e ogni altro elemento necessario alla sua attuazione.

Attuazione

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 24 aprile 2020, n. 510.

Art. 19

omissis

Note al testo

Articolo introduttivo dell'art. 75 quinquies nella legge sul personale della Provincia 1997; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 20

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 37 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 21

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 9 della l.p. 11 settembre 1995, n. 11; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 22

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 13 ter della legge provinciale sulla finanza locale 1993; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 23

Termini relativi agli adempimenti correlati alla disciplina dell'armonizzazione di bilanci pubblici

1.    I termini definiti dalla legislazione provinciale in riferimento all'armonizzazione dei bilanci pubblici sono prorogati in relazione a quanto analogamente disposto per le medesime finalità dall'ordinamento statale, in ragione dell'emergenza sanitaria dichiarata in tutto il territorio nazionale per il COVID-19.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 24

Disposizioni finanziarie

1.    Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 provvede l'Agenzia del lavoro con il suo bilancio.

2.    Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e artigianato), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

3.    Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede integrando lo stanziamento per il medesimo anno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

4.    Dall'applicazione dell'articolo 19 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti).

5.    Dall'applicazione dell'articolo 21 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio per la spesa per il personale.

6.    Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

7.    La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

Art. 25

Entrata in vigore

1.    Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo aggiornato al 27 maggio 2023

Testo aggiornato al 30 dicembre 2022

modificato l'art. 14

Testo aggiornato al 03 febbraio 2022

sentenza della corte costituzionale sugli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 bis

Testo aggiornato al 28 dicembre 2021

modificati gli articoli 7 e 14

Testo aggiornato al 10 dicembre 2021

nuova deliberazione attuativa dell'art. 16 bis

Testo aggiornato al 05 agosto 2021

modificati gli articoli 7, 7 quater, 8 e 14; aggiunto l'art. 12 bis

Testo aggiornato al 18 maggio 2021

modificato l'art. 14

Testo aggiornato al 08 maggio 2021

modificati gli articoli 2, 3 e 8

Testo aggiornato al 26 marzo 2021

deliberazione attuativa dell'art. 16 bis

Testo aggiornato al 24 febbraio 2021

impugnate due disposizioni modificative degli articoli 2 e 3

Testo aggiornato al 12 febbraio 2021

deliberazione attuativa dell'art. 7 quater

Testo aggiornato al 29 dicembre 2020

modificato l'art. 14; sostituito l'art. 16 bis

Testo aggiornato al 22 dicembre 2020

modificata deliberazione attuativa dell'art.11

Testo aggiornato al 01 dicembre 2020

modificati gli articoli 2, 3, 7 e 8

Testo aggiornato al 20 novembre 2020

deliberazione attuativa dell'art. 16 bis

Testo aggiornato al 18 novembre 2020

impugnata una disposizione modificativa dell'art. 3

Testo aggiornato al 23 ottobre 2020

modificata deliberazione attuativa dell'art. 16

Testo aggiornato al 25 settembre 2020

deliberazione attuativa dell'art. 16

Testo aggiornato al 09 settembre 2020

Testo aggiornato al 02 settembre 2020

impugnate due disposizioni modificative dell'art. 2 e introduttive dell'art. 7 bis

Testo aggiornato al 28 agosto 2020

modificati gli articoli 2, 3, 7 bis e 8; aggiunto l'art. 4 bis; abrogato l'art. 6

Testo aggiornato al 07 agosto 2020

modificati gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 16; abrogato l'art. 4; aggiunti gli articoli 7 quater e 16 bis; nuova deliberazione attuativa dell'art. 16

Testo aggiornato al 03 luglio 2020

nuova deliberazione attuativa dell'art. 16

Testo aggiornato al 25 giugno 2020

deliberazione attuativa dell'art. 16

Testo aggiornato al 17 giugno 2020

impugnati gli articoli 2 (commi 1, 3, 4, 7 e 8), 3, 4 e 6

Testo aggiornato al 14 maggio 2020

modificati gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14 e 15; aggiunti gli articoli 7 bis e 7 ter

Testo aggiornato al 12 maggio 2020

regolamento attuativo dell'art. 2

Testo aggiornato al 24 aprile 2020

deliberazioni attuative degli articoli 11 e 18

Testo aggiornato al 17 aprile 2020

deliberazione attuativa dell'art.7

Testo aggiornato al 09 aprile 2020

nuova deliberazione attuativa dell'art.11

Testo aggiornato al 25 marzo 2020

deliberazione attuativa dell'art. 11

Testo aggiornato al 24 marzo 2020


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