Codice provinciale

Legge provinciale 12 febbraio 2020, n. 1

Oggetto

Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà

Testi
Ultimo testo aggiornato al 28 dicembre 2021
modificato l'art. 2
testo originale
Caratteristiche principali
Data Atto
12 febbraio 2020
Stato corrente
vigente
Pubblicazione sul BUR
n.o 8 del 20-02-2020
Materia principale
3.1.
Assistenza sociale
  • Art. 1

    Finalità

  • Art. 2

    Interventi di sostegno economico

  • Art. 3

    Interventi di sostegno abitativo

  • Art. 4

    Interventi di assistenza e mediazione familiare

  • Art. 5

    Ulteriori disposizioni

  • Art. 6

    Disposizioni finanziarie

Testo aggiornato al 28 dicembre 2021
modificato l'art. 2

LEGGE PROVINCIALE 12 febbraio 2020, n. 1

Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà

(b.u. 20 febbraio 2020, n. 8, suppl. n. 2)

Art. 1

Finalità

1.    Gli interventi di questa legge sono finalizzati a sostenere il coniuge separato o divorziato nella prosecuzione di un'esistenza dignitosa, nel recupero dell'autonomia abitativa e nell'esercizio dei ruoli materno e paterno, nonché nel mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione legale oppure dopo lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art. 2

Interventi di sostegno economico

1.    Accedono agli interventi di quest'articolo i coniugi separati o divorziati che si trovano in situazione di grave difficoltà economica a seguito di una pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare o dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento e che hanno i requisiti di residenza previsti per l'accesso all'assegno unico provinciale.

2.    Per far fronte alle difficoltà economiche in cui versano i coniugi separati o divorziati di cui al comma 1 la Provincia può concedere, per un periodo massimo di tre anni, contributi in conto interessi maturati su una quota capitale massima di 30.000 euro, relativamente a prestiti già contratti o da contrarre. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Provincia direttamente a favore dei beneficiari.

3.    omissis (abrogato)

4.    L'ammissibilità della domanda di contributo è subordinata al possesso, da parte del coniuge separato o divorziato, di una situazione economico-patrimoniale valutata in base all'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale, anche in deroga alle disposizioni provinciali vigenti, compresa tra un limite minimo e massimo individuato dalla medesima deliberazione.

5.    Sono esclusi o decadono dall'intervento i soggetti condannati, anche non in via definitiva, o in applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

6.    La Giunta provinciale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, definisce con propria deliberazione le modalità, i criteri e le condizioni per l'attuazione di quest'articolo e le incompatibilità con altri interventi previsti dalla normativa provinciale. La deliberazione disciplina la decadenza dall'agevolazione in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dalla pronuncia dell'organo giurisdizionale.

Note al testo

Articolo così modificato dall’art. 29 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22.

Art. 3

Interventi di sostegno abitativo

1.    Al coniuge legalmente separato o divorziato incapace di soddisfare autonomamente il bisogno abitativo per sé e, eventualmente, per i suoi figli può essere messo a disposizione un alloggio pubblico secondo quanto previsto dagli articoli 5, comma 4, e 6, comma 5 bis, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)". In tal caso, in aggiunta ai requisiti previsti da questi ultimi articoli, il coniuge richiedente dev'essere in possesso dei requisiti di residenza per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2.    Per conseguire le finalità di quest'articolo la Provincia promuove anche la messa a disposizione da parte degli enti locali di alloggi di loro proprietà.

Art. 4

Interventi di assistenza e mediazione familiare

1.    Per le finalità di questa legge e in particolare per favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno dei genitori, la Provincia valorizza, anche attraverso azioni formative, di aggiornamento e di riqualificazione professionale previste dall'articolo 36 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali pubblici e privati, quali i consultori e gli sportelli per il sostegno al singolo e ai nuclei familiari, al fine di offrire informazioni, orientamento e supporto per l'accesso alla rete dei servizi, promuovendo interventi di mediazione familiare e consulenza psicologica, sociale e legale e attività di auto-mutuo-aiuto.

2.    Si esclude il ricorso ad interventi di mediazione familiare se ci sono casi di violenza domestica, violenza sulla o sul coniuge, violenza assistita e violenza sulla o sul minore, accertati in via giudiziale.

Note al testo

Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 10 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 15.

Art. 5

Ulteriori disposizioni

1.    Gli articoli 2, 3 e 4 si applicano, alle condizioni ivi previste, anche ai conviventi di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), a seguito della cessazione della convivenza.

2.    Sono esclusi dagli interventi previsti da questa legge i soggetti condannati, anche non in via definitiva, o in applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge n. 93 del 2013.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1.    Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, stimate nell'importo di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro per l'anno 2021, si provvede integrando lo stanziamento della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti) per i medesimi importi e per i medesimi anni. Alla relativa copertura si provvede riducendo gli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) per un pari importo e per i medesimi anni.

2.    Dall'applicazione dell'articolo 4 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), titolo 1 (Spese correnti).

Testo aggiornato al 29 dicembre 2020

modificato l'art. 4

Testo aggiornato al 06 marzo 2020


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