LEGGE PROVINCIALE 12 febbraio 2020, n. 1
Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in
difficoltà
(b.u. 20 febbraio 2020, n. 8, suppl. n. 2)
Art. 1
Finalità
1. Gli interventi di questa legge sono finalizzati a
sostenere il coniuge separato o divorziato nella prosecuzione di un'esistenza
dignitosa, nel recupero dell'autonomia abitativa e nell'esercizio dei ruoli
materno e paterno, nonché nel mantenimento di un rapporto equilibrato e
continuativo dei figli con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione
legale oppure dopo lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Art. 2
Interventi di sostegno economico
1. Accedono agli interventi di quest'articolo i coniugi
separati o divorziati che si trovano in situazione di grave difficoltà
economica a seguito di una pronuncia dell'organo giurisdizionale di
assegnazione della casa familiare o dell'obbligo di corrispondere l'assegno di
mantenimento e che hanno i requisiti di residenza previsti per l'accesso
all'assegno unico provinciale.
2. Per far fronte alle difficoltà economiche in cui versano i
coniugi separati o divorziati di cui al comma 1 la Provincia può concedere, per
un periodo massimo di tre anni, contributi in conto interessi maturati su una
quota capitale massima di 30.000 euro, relativamente a prestiti già contratti o
da contrarre. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Provincia
direttamente a favore dei beneficiari.
3. omissis (abrogato)
4. L'ammissibilità della domanda di contributo è subordinata
al possesso, da parte del coniuge separato o divorziato, di una situazione
economico-patrimoniale valutata in base all'indicatore della condizione
economica familiare (ICEF) disciplinato con deliberazione della Giunta
provinciale, anche in deroga alle disposizioni provinciali vigenti, compresa
tra un limite minimo e massimo individuato dalla medesima deliberazione.
5. Sono esclusi o decadono dall'intervento i soggetti
condannati, anche non in via definitiva, o in applicazione della pena su
richiesta delle parti nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere,
nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province),
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 ottobre 2013, n. 119.
6. La Giunta provinciale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore di questa legge, definisce con propria deliberazione le
modalità, i criteri e le condizioni per l'attuazione di quest'articolo e le
incompatibilità con altri interventi previsti dalla normativa provinciale. La
deliberazione disciplina la decadenza dall'agevolazione in caso di
inadempimento degli obblighi stabiliti dalla pronuncia dell'organo
giurisdizionale.
Note al testo
Articolo così modificato dall’art. 29 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22.
Art. 3
Interventi di sostegno abitativo
1. Al coniuge legalmente separato o divorziato incapace di
soddisfare autonomamente il bisogno abitativo per sé e, eventualmente, per i
suoi figli può essere messo a disposizione un alloggio pubblico secondo quanto
previsto dagli articoli 5, comma 4, e 6, comma 5 bis, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di
politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13
novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di
edilizia abitativa)". In tal caso, in aggiunta ai requisiti previsti da
questi ultimi articoli, il coniuge richiedente dev'essere in possesso dei
requisiti di residenza per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
2. Per conseguire le finalità di quest'articolo la Provincia
promuove anche la messa a disposizione da parte degli enti locali di alloggi di
loro proprietà.
Art. 4
Interventi di assistenza e mediazione familiare
1. Per le finalità di questa legge e in particolare per
favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli
con ciascuno dei genitori, la Provincia valorizza, anche attraverso azioni
formative, di aggiornamento e di riqualificazione professionale previste
dall'articolo 36 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13
(legge provinciale sulle politiche sociali 2007), i servizi socio-sanitari e
socio-assistenziali pubblici e privati, quali i consultori e gli sportelli per
il sostegno al singolo e ai nuclei familiari, al fine di offrire informazioni,
orientamento e supporto per l'accesso alla rete dei servizi, promuovendo
interventi di mediazione familiare e consulenza psicologica, sociale e legale e
attività di auto-mutuo-aiuto.
2. Si esclude il ricorso ad interventi di mediazione
familiare se ci sono casi di violenza domestica, violenza sulla o sul coniuge,
violenza assistita e violenza sulla o sul minore, accertati in via giudiziale.
Note al testo
Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 10 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 15.
Art.
5
Ulteriori disposizioni
1. Gli articoli 2, 3 e 4 si applicano, alle condizioni ivi
previste, anche ai conviventi di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37,
della legge
20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze), a seguito della cessazione della convivenza.
2. Sono esclusi dagli interventi previsti da questa legge i
soggetti condannati, anche non in via definitiva, o in applicazione della pena
su richiesta delle parti nei casi previsti dall'articolo 3 bis del
decreto-legge n. 93 del 2013.
Art.
6
Disposizioni finanziarie
1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione
dell'articolo 2, stimate nell'importo di 100.000 euro per l'anno 2020 e di
200.000 euro per l'anno 2021, si provvede integrando lo stanziamento della
missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05
(Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti) per i medesimi importi
e per i medesimi anni. Alla relativa copertura si provvede riducendo gli
accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e
accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) per un
pari importo e per i medesimi anni.
2. Dall'applicazione dell'articolo 4 non derivano maggiori
spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali), titolo 1 (Spese correnti).