Codice provinciale

Legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8

Oggetto
LEGGE SULLA PROMOZIONE TURISTICA PROVINCIALE 2020

Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici

Testi
Ultimo testo aggiornato al 27 giugno 2025
deliberazione attuativa dell'art. 16
testo originale
Caratteristiche principali
Data Atto
12 agosto 2020
Stato corrente
vigente
Pubblicazione sul BUR
n.o 33 del 13-08-2020
Materia principale
2.7.3.
Promozione turistica
Disposizioni intruse
1.6.4. Programmazione, statistica e informatica
1.8.3. Tributi
art. 15
2.1.1. Agricoltura e agriturismo
art. 20
  • Capo I

    Disposizioni generali

  • Art. 1

    Finalità e contenuti della legge

  • Art. 2

    Definizioni

  • Capo II

    Disposizioni in materia di promozione territoriale

  • Art. 3

    La promozione territoriale del Trentino

  • Capo III

    Finalità e funzioni del sistema del marketing turistico

  • Art. 4

    Finalità

  • Art. 5

    L'articolazione del sistema di marketing turistico trentino

  • Art. 6

    Programmazione e coordinamento delle attività

  • Art. 7

    Attività delle APT

  • Art. 8

    Attività delle agenzie territoriali d'area

  • Art. 9

    Attività della società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino

  • Art. 10

    Ruolo della Provincia autonoma di Trento

  • Art. 11

    Formazione, sviluppo e supporto specialistico in materia di turismo

  • Capo IV

    Sistema del marketing turistico

  • Art. 12

    Coinvolgimento delle APT

  • Art. 13

    Agenzie territoriali d'area

  • Art. 14

    Società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino

  • Capo V

    Risorse

  • Art. 15

    Imposta provinciale di soggiorno

  • Art. 16

    Finanziamento del sistema di marketing turistico

  • Capo VI

    Strumenti di sistema

  • Art. 17

    Associazioni pro loco

  • Art. 18

    Elenco e finanziamento delle associazioni pro loco

  • Art. 19

    Federazione trentina delle associazioni pro loco

  • Art. 20

    Strada del gusto trentino

  • Art. 21

    Strumenti a supporto dell'analisi del fenomeno turistico

  • Art. 22

    Forme di collaborazione e concertazione

  • Capo VII

    Disposizioni finali

  • Art. 23

    Regolamento di esecuzione

  • Art. 24

    Disposizioni finali

  • Art. 25

    omissis

  • Art. 26

    Disposizioni transitorie

  • Art. 27

    Disposizioni transitorie per il finanziamento delle APT a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

  • Art. 27 bis

    Misure per la promozione dell'innovazione territoriale a seguito della pandemia da COVID-19

  • Art. 28

    Disposizioni finanziarie

  • Capo VIII

    Disposizioni in materia di contratti pubblici

  • Art. 29

    omissis

  • Tabella A

    Ambiti territoriali (articolo 5)

Testo aggiornato al 27 giugno 2025
deliberazione attuativa dell'art. 16

legge sulla promozione turistica provinciale 2020

 

Legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8

Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici

(b.u. 13 agosto 2020, n. 33, straord. n. 1)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e contenuti della legge

1.    Questa legge sostiene, attraverso la promozione territoriale, i valori, le competenze, le tradizioni e le culture del Trentino in maniera sinergica e integrata in tutti i settori e riconosce il ruolo fondamentale del turismo come risorsa per lo sviluppo integrato, sostenibile ed equilibrato del territorio e della filiera produttiva locale nonché la centralità del turista, in tutte le fasi del ciclo della vacanza.

2.    Ai fini del comma 1 questa legge disciplina la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, il suo sistema e la sua articolazione.

3.    Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge sulla promozione turistica provinciale 2020".

Art. 2

Definizioni

1.    Ai fini di questa legge s'intende per:

a)    "promozione territoriale": insieme delle attività volte a far conoscere al mercato il territorio trentino nella sua dimensione generale, i suoi valori, le sue proposte e le sue attività in tutti i settori; tale attività non comprende la fase di costruzione delle proposte e delle attività del territorio;

b)    "marketing turistico": insieme delle attività volte alla definizione, costruzione, gestione e promozione dell'offerta turistica al fine di intercettare il mercato in maniera competitiva e adeguata alle potenzialità del territorio;

c)    "prodotto turistico": strumento del marketing volto a integrare beni, servizi e altri fattori di attrattiva, anche con riferimento a settori diversi, al fine di comporre un'offerta in grado di rispondere alle esigenze della domanda turistica;

d)    "esperienza turistica": insieme degli stati emotivi che il turista vive nella fruizione del prodotto turistico;

e)    "ciclo della vacanza": insieme delle fasi che contraddistinguono la vacanza del turista e che comprendono l'ispirazione, la ricerca, la prenotazione, la permanenza, l'esperienza, nonché la restituzione del racconto e del ricordo della vacanza del turista;

f)     "ambito territoriale": territorio di dimensioni ottimali costituito da uno o più comuni contigui o parte di essi, per il quale si esplica principalmente l'attività delle aziende per il turismo;

g)    "area territoriale": porzione di territorio che comprende più ambiti territoriali tra essi contigui, caratterizzati da prodotti turistici omogenei, attuali o potenziali; l'area costituisce il territorio di competenza delle agenzie territoriali d'area;

h)    "attività d'interesse generale": attività rivolta alla generalità degli utenti e operatori di un ambito territoriale finalizzata a promuovere il territorio nel suo insieme.

Capo II

Disposizioni in materia di promozione territoriale

Art. 3

La promozione territoriale del Trentino

1.    La Provincia riconosce il valore primario della promozione territoriale per lo sviluppo del suo territorio. La promozione territoriale avviene in particolare mediante l'identificazione dei valori identitari del Trentino, del suo patrimonio di eccellenze e dei suoi fattori di attrattività, lo sviluppo di specifiche azioni di comunicazione, la gestione coordinata delle relazioni cooperative e competitive fra gli attori coinvolti, stimolando e facilitando lo sviluppo di un sistema di offerta territoriale e della cultura della montagna.

2.    Quale principale strumento di promozione territoriale la Provincia, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, promuove l'adozione di un marchio e delle sue eventuali declinazioni come mezzo che riassume in sé e veicola i valori caratterizzanti l'intero territorio provinciale.

3.    Con apposito regolamento di esecuzione è disciplinato quanto stabilito da quest'articolo. Il regolamento individua le modalità per la gestione, attribuita alla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, disciplinata dall'articolo 14.

Capo III

Finalità e funzioni del sistema del marketing turistico

Art. 4

Finalità

1.    Questo capo disciplina le funzioni, l'organizzazione e le risorse finalizzate al sistema del marketing turistico del Trentino, per favorire la qualità dell'ospitalità e dell'esperienza turistica dei visitatori congiuntamente alla qualità di vita dei residenti e alla professionalità e allo sviluppo degli operatori del settore turistico.

Art. 5

L'articolazione del sistema di marketing turistico trentino

1.    Il Trentino è considerato un territorio interamente a valenza turistica. Per consentire un'attività di marketing efficace, il sistema del marketing turistico del Trentino è strutturato su più funzioni tra loro integrate, svolte da:

a)    aziende per il turismo (APT), responsabili della qualità dell'esperienza turistica e dell'ospitalità e della fidelizzazione del turista, nei rispettivi ambiti territoriali;

b)    agenzie territoriali d'area, quali articolazioni organizzative assicurate dalla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, responsabili dell'ideazione e della costruzione del prodotto turistico interambito nelle rispettive aree territoriali;

c)    la società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino;

d)    la Provincia, con ruolo strategico, di indirizzo, pianificazione, programmazione e coordinamento in particolare attraverso la definizione delle linee guida per la politica turistica provinciale sentiti gli organismi previsti dall'articolo 22, comma 2; la proposta di linee guida è inviata alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2.    Ai fini di questa legge il territorio provinciale è organizzato in undici ambiti territoriali individuati nella tabella A e in massimo cinque aree territoriali. Le aree territoriali sono definite con regolamento, adottato entro la data stabilita dall'articolo 24, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; le aree territoriali devono favorire la prossimità e l'organicità territoriale e sono individuate sulla base di criteri che valorizzino l'omogeneità del prodotto, le sinergie e vocazioni comuni dei territori e le interconnessioni anche infrastrutturali dei sistemi turistici.

3.    Con regolamento, a decorrere dalla data stabilita dallo stesso, anche su richiesta motivata del comune competente per territorio o delle APT per l'intero ambito territoriale, possono essere ridefiniti gli ambiti di cui alla tabella A, fermi restando il numero massimo previsto dal comma 2, il principio di contiguità territoriale dell'ambito turistico nonché l'organicità rispetto ai fini del marketing turistico e un ottimale dimensionamento complessivo di almeno un milione di presenze turistiche annue; il regolamento può prevedere eccezioni al numero minimo di presenze in relazione al numero di posti letto alberghieri.

Art. 6

Programmazione e coordinamento delle attività

1.    Il sistema di marketing turistico del Trentino orienta le proprie attività secondo il metodo della programmazione in una logica di coerenza interna e in conformità alle indicazioni contenute negli strumenti previsti dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), e alle linee guida per la politica turistica provinciale.

Art. 7

Attività delle APT

1.    Le attività finalizzate al presidio della qualità dell'ospitalità e dell'esperienza del turista e alla sua fidelizzazione sono realizzate, nel rispettivo ambito territoriale, dalle APT che tengono conto delle peculiarità e delle vocazioni di tutti i territori dell'ambito.

2.    Ai fini del comma 1 le APT realizzano le seguenti attività d'interesse generale, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato:

a)    attività primarie:

1)    istituire e svolgere servizi di informazione, di assistenza e accoglienza turistica, nonché porre in essere le attività per la fruizione dei prodotti turistici, nell'ottica della costruzione dell'esperienza turistica;

2)    organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi nonché coordinare e promuovere quelli realizzati da altri soggetti nell'ambito territoriale;

3)    attuare, in ambito locale, i progetti di livello provinciale e gli strumenti di sistema nonché i prodotti sviluppati dalle agenzie territoriali d'area;

4)    sviluppare i prodotti turistici di interesse del relativo ambito;

5)    valorizzare l'utilizzo delle produzioni locali e le esperienze locali;

6)    promuovere i valori del Trentino, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3;

7)    affiancare e sostenere gli operatori turistici dell'ambito con riferimento ai seguenti temi:

7.1) coinvolgimento per la definizione e costruzione del prodotto turistico;

7.2) definizione di proposte tematiche e stagionali;

7.3) utilizzo delle piattaforme digitali di sistema;

7.4) coerenza tra il posizionamento della struttura e quello della località;

8)    partecipare ai progetti di sviluppo di prodotto turistico attraverso la nomina del proprio rappresentante presso le agenzie territoriali d'area;

9)    sviluppare sinergie con i comuni e con le istituzioni presenti nell'ambito per quanto concerne gli interventi correlati e necessari alla valorizzazione turistica del territorio;

b)    altre attività:

1)    realizzare attività di marketing del proprio ambito con riferimento ai mercati di prossimità o prevalenti;

2)    promuovere i marchi delle località;

3)    concorrere alla valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale, anche con riguardo alle iniziative relative all'economia circolare, coerentemente con le finalità della promozione territoriale;

4)    promuovere e gestire impianti, servizi e infrastrutture a carattere locale e non di rilevanza economica e di prevalente interesse turistico o sportivo;

5)    sostenere iniziative per favorire attività a basso impatto ambientale;

6)    promuovere lo svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio.

3.    Le attività individuate dal comma 2 possono svolgersi anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento, con il coordinamento o il coinvolgimento delle altre APT e dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica operanti nei territori adiacenti all'ambito e confinanti con il Trentino, al fine di garantirne un'efficace realizzazione.

4.    Le attività diverse da quelle previste dal comma 2 svolte dalle APT non possono essere oggetto del finanziamento provinciale ai sensi dell'articolo 16.

Art. 8

Attività delle agenzie territoriali d'area

1.    Lo sviluppo del prodotto turistico interambito è svolto nell'area territoriale di competenza dalle agenzie territoriali d'area, anche con riferimento a singoli ambiti territoriali.

2.    Le agenzie svolgono le seguenti attività, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato:

a)    analisi delle potenzialità dell'area di riferimento e delle esigenze della domanda turistica attraverso lo studio dei flussi turistici attuali e potenziali;

b)    attività di benchmarking con territori italiani e stranieri;

c)   sviluppo dei prodotti turistici interambito; tale attività include anche il coordinamento dei diversi soggetti coinvolti, che deve essere effettuato con la collaborazione delle APT;

d)    coinvolgimento delle APT nella proposta ai turisti del prodotto interambito;

e)    attività di monitoraggio dei prodotti turistici offerti anche attraverso l'analisi dei dati nell'ottica di un miglioramento continuo;

f)     ideazione e implementazione di progetti di sviluppo del prodotto turistico, anche mediante l'utilizzo di fondi europei o altri canali di finanziamento pubblico e privato. I lavori, i servizi e le forniture eventualmente compresi nel progetto di sviluppo sono effettuati tramite la società Trentino sviluppo s.p.a.;

g)    stimolo all'innovazione per quanto riguarda l'ideazione e lo sviluppo di progetti e di soluzioni digitali per la promozione territoriale e il marketing turistico integrato e sostenibile del Trentino;

h)    analisi e proposte per la mobilità turistica attraverso il miglioramento dell'accessibilità e della fruizione da e per le destinazioni in collaborazione con le APT e gli altri enti coinvolti.

2 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, le attività previste dal presente articolo possono essere proposte dalla Provincia nell'ambito del ruolo previsto dall'articolo 10.

Note al testo

Articolo così modificato dall’art. 11 della l.p. 13 marzo 2024, n. 3.

Art. 9

Attività della società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino

1.    La società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino svolge le attività di promozione territoriale e le seguenti attività di marketing turistico:

a)    favorire lo sviluppo di alleanze strategiche e operative tra i diversi settori, anche non economici, al fine di valorizzare il territorio come destinazione turistica e migliorare le proposte turistiche, anche attraverso il coordinamento delle progettualità delle attività d'ambito e di area;

b)    favorire progetti di sviluppo turistico e promozione territoriale con enti di promozione turistica delle regioni confinanti con il Trentino e delle regioni appartenenti all'Euregio;

c)    monitorare l'andamento del sistema turistico per aumentare l'efficacia delle proposte attraverso una conoscenza dei dati del turismo e delle dinamiche di mercato, anche mediante l'accesso alle banche dati in disponibilità alla Provincia relative al settore turistico;

d)    coordinare e controllare le attività delle agenzie territoriali d'area, al fine di favorire l'innovazione della proposta e il miglioramento della qualità dell'esperienza turistica;

e)    valutare la coerenza tra l'attività diretta a garantire la qualità dell'ospitalità e dell'esperienza del turista svolta dalle APT e la propria attività di marketing turistico;

f)     individuare e presidiare i mercati, nazionali e internazionali, su cui proporre l'offerta turistica trentina, e realizzare le conseguenti iniziative di promozione e comunicazione;

g)    sviluppare le competenze digitali e gestire i sistemi di comunicazione e le piattaforme digitali funzionali al marketing turistico dell'intero territorio provinciale;

h)    ideare, programmare e gestire eventi a elevata rilevanza turistica promossi direttamente o assegnati sulla base della programmazione della Giunta provinciale.

2.    Nel rispetto degli obiettivi previsti dal comma 1, la società svolge rispetto alle APT azioni volte a:

a)    coordinare e ottimizzare le politiche di prodotto;

b)    confrontarsi per idee e proposte di innovazione di prodotto, mercato, promozione e commercializzazione;

c)    garantire coerenza e coesione tra le politiche di marketing turistico locale e l'immagine generale del Trentino;

d)    sostenere e facilitare il dialogo strategico, progettuale e operativo con altre destinazioni turistiche esterne al Trentino ma prossime geograficamente e analoghe per tipo di offerta.

3.    La società svolge attività di indirizzo, coordinamento e decisione relative allo sviluppo di nuovi prodotti turistici che emergono all'interno delle aree territoriali.

4.    La società può coordinare e favorire lo sviluppo di prodotti turistici interarea.

Art. 10

Ruolo della Provincia autonoma di Trento

1.    La Provincia assume nel settore turistico un ruolo di orientamento strategico e di definizione delle priorità di sviluppo del territorio provinciale, anche al fine di creare la consapevolezza tra i diversi soggetti operanti in Trentino del ruolo del turismo quale elemento fondamentale di sviluppo, e al fine di creare alleanze intersettoriali e con soggetti esterni. In particolare, la Provincia svolge le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione e coordinamento.

2.    Nello svolgimento delle proprie funzioni, spetta alla Provincia garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato dell'offerta turistica per tutti i territori dell'ambito delle APT.

3.    Per le finalità previste da questa legge, la Provincia può individuare specifici servizi di interesse economico generale da affidare nel rispetto della relativa disciplina dell'Unione europea.

Art. 11

Formazione, sviluppo e supporto specialistico in materia di turismo

1.    Per assicurare omogeneità e standard qualitativi elevati nell'organizzazione turistica del Trentino la Provincia, sentiti i soggetti fruitori, realizza programmi di alta formazione in materia di promozione territoriale e marketing turistico nonché iniziative di supporto specialistico allo svolgimento delle attività di marketing turistico da parte dei soggetti individuati negli articoli 7, 9 e 10, avvalendosi della società per la formazione permanente del personale prevista dall'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2.    Inoltre la Provincia, anche attraverso i propri enti strumentali, può promuovere attività di formazione, nonché organizzare azioni di tutoraggio, supporto e accompagnamento qualificato finalizzate a ottimizzare l'attività di relazione con gli ospiti rivolta agli operatori del settore turistico, sentito il tavolo azzurro previsto dall'articolo 22 comma 2, lettera a).

3.    Le attività previste da quest'articolo sono svolte nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Capo IV

Sistema del marketing turistico

Art. 12

Coinvolgimento delle APT

1.    La Giunta provinciale finanzia in ciascun ambito territoriale una APT avente i seguenti requisiti strutturali e organizzativi:

a)    possesso della personalità giuridica e forma giuridica societaria;

b)    presenza nell'organo amministrativo del soggetto di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica;

c)    rappresentanza maggioritaria qualificata, nella misura di almeno due terzi, delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici nell'organo amministrativo del soggetto; le modalità di individuazione dei rappresentanti sono stabilite con proprio atto organizzativo;

d)    possesso di una struttura organizzativa che garantisca un'adeguata esecuzione delle decisioni dell'organo amministrativo e l'individuazione della figura di direzione apicale mediante procedura selettiva; non s'intende necessaria la procedura selettiva nel caso di rinnovo della figura apicale;

e)    svolgimento nell'ultimo triennio dell'attività di marketing turistico;

f)     dimostrazione di avere un bilancio superiore a cinque milioni di euro come somma dei risultati degli ultimi tre esercizi finanziari; con deliberazione sono stabilite le modalità di calcolo e le eccezioni che possono prevedere uno scostamento massimo del 5 per cento;

g)    tenuta e adozione di una contabilità separata per le attività previste dall'articolo 7;

h)    approvazione di un codice etico;

i)     adesione aperta a tutti i soggetti che esercitano un'attività stabile nell'ambito territoriale in uno dei settori connessi alla promozione territoriale e del marketing turistico;

j)     adesione aperta ai comuni e alle comunità collocati nell'ambito territoriale; in ogni caso l'APT non può essere presieduta da un sindaco o da un presidente di comunità.

Art. 13

Agenzie territoriali d'area

1.    Per svolgere le attività individuate dall'articolo 8 in modo efficace e tale da garantire il coinvolgimento dei territori, le agenzie territoriali d'area sono costituite secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, lettera b), nel numero massimo corrispondente a quello delle aree territoriali, come stabilito dall'articolo 5, comma 2, e sono collocate all'interno delle rispettive aree di competenza.

2.    Per i fini del comma 1 le agenzie sono dotate di un nucleo tecnico per le attività di proposta relative alla programmazione e alle azioni per lo sviluppo dei prodotti turistici in coerenza con le indicazioni programmatiche del sistema del marketing turistico provinciale. Il nucleo è formato almeno da un rappresentante per ciascun ambito coinvolto, nominato dalle APT sulla base di specifici requisiti professionali e per una durata che garantisca la continuità delle attività, e dal responsabile d'area indicato dalla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino. Per i rappresentanti del nucleo tecnico non è previsto a carico della società alcun compenso o trattamento comunque denominato.

3.    Nel caso in cui il territorio di un ambito coincida con il territorio dell'area di riferimento, il nucleo tecnico previsto dal comma 2 è integrato da un ulteriore componente afferente ciascun ambito esistente ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002), e ricompresi nel territorio dell'area. La nomina del rappresentante del nucleo tecnico è demandata all'APT di riferimento del relativo ambito territoriale.

Art. 14

Società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino

1.    Per lo svolgimento della promozione territoriale e del marketing turistico del Trentino, la Giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi di una società controllata in-house.

2.    I rapporti tra la Provincia e la società sono regolati da una convenzione che può individuare tra l'altro i contenuti e i criteri di gestione dell'attività della società e i criteri per determinare i rapporti economici e finanziari tra le parti.

3.    Ai fini del comma 1, la società può avvalersi di una propria società in-house.

4.    La società che esercita le funzioni della promozione territoriale e del marketing turistico del Trentino deve garantire:

a)    la presenza di un consiglio di amministrazione;

b)    che siano previste modalità organizzative in grado di coinvolgere i territori tramite le agenzie territoriali d'area, dotate di un nucleo tecnico con le caratteristiche indicate nell'articolo 13, comma 2;

c)    che sia prevista un'adeguata struttura organizzativa che garantisca la separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione e contempli l'individuazione di un dirigente di comprovata esperienza cui affidare la responsabilità gestionale della società.

Capo V

Risorse

Art. 15

Imposta provinciale di soggiorno

1.    Ai sensi degli articoli 72 e 73 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di finanza locale), è stabilita l'imposta di soggiorno nella misura minima di un euro e massima di tre euro a persona per ciascun pernottamento.

2.    Sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno come soggetti passivi dell'imposta coloro che alloggiano nelle seguenti tipologie di strutture situate nel territorio provinciale:

a)    strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere previste dagli articoli 5 e 30 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), ad esclusione delle case per ferie gestite direttamente dagli ospiti secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della predetta legge provinciale;

b)    alloggi per uso turistico previsti dall'articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002;

c)    le strutture ricettive all'aperto previste dagli articoli 3 e 23 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012);

d)    gli esercizi di agriturismo previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019);

e)    i rifugi escursionistici previsti dall'articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993).

3.    Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno:

a)    i familiari di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e ospedaliere;

b)    le forze dell'ordine e di protezione civile nell'esercizio delle loro funzioni.

4.    Il regolamento di esecuzione di quest'articolo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le disposizioni applicative generali per l'attuazione dell'imposta di soggiorno e in particolare può stabilire:

a)    i criteri di gradualità dell'imposta in relazione alla tipologia della struttura ricettiva;

b)    un numero massimo di notti di soggiorno consecutive presso la medesima struttura, comunque non inferiore alle dieci, per le quali è dovuta l'imposta;

c)    modalità particolari di computo del numero massimo di notti con riferimento a soggiorni ripetuti che si interrompono nel fine settimana;

d)    le eventuali ulteriori categorie esentate dal pagamento dell'imposta, in aggiunta a quelle individuate dal comma 3;

e)    l'età al di sotto della quale non è dovuto il pagamento dell'imposta;

f)     gli oneri di gestione dell'imposta.

5.    Per l'applicazione del numero massimo di notti stabilito dal regolamento di esecuzione, nelle strutture ricettive e negli alloggi previsti rispettivamente dagli articoli 30, comma 1, lettera d), e 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, si fa riferimento ai giorni di durata del contratto con il quale queste strutture sono concesse in locazione al turista, indipendentemente dall'effettiva fruizione della struttura e dalla consecutività delle notti di soggiorno. Questa disposizione si applica anche ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 8, e dell'articolo 5, comma 2, della legge provinciale sui campeggi 2012.

6.    Il gettito dell'imposta provinciale di soggiorno, al netto degli oneri di gestione, è destinato a finanziare, con le modalità previste dall'articolo 16, le attività e i soggetti lì individuati.

7.    L'imposta provinciale di soggiorno versata dai gestori delle strutture indicate nel comma 2, lettera b), è trasferita, per una quota pari al 50 per cento, al comune nel cui territorio è stato prodotto il gettito.

8.    In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), i gestori delle strutture indicate nel comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento provinciale di esecuzione. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, nonché l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno costituiscono omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, nonché omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno aidi quanto disposto dal medesimo articolo 4, comma 1 ter, e si applica la sanzione amministrativa ivi prevista. Per l'accertamento dell'imposta provinciale di soggiorno si applica l'articolo 11 bis (Disposizioni in materia di accertamento di tributi provinciali), commi 1 e 3, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

9.    L'imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia. La riscossione, il controllo, il rimborso e ogni altra attività di gestione del tributo è affidata a Trentino riscossioni s.p.a., che a tale fine ha accesso ai dati contenuti nei sistemi informativi del turismo.

9 bis. Fermo restando che Trentino riscossioni s.p.a presenta alla Provincia il conto giudiziale previsto dall'articolo 47 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), la società presenta altresì alla Provincia un autonomo conto giudiziale relativo alle somme incassate a titolo di imposta provinciale di soggiorno. Per assicurare maggiore trasparenza della riscossione il conto giudiziale è accompagnato da un elaborato recante il dettaglio di quanto versato dai singoli gestori delle strutture indicate al comma 2 e dalla stessa società riversato nonché delle attività di controllo effettuate ai sensi della convenzione che regola i rapporti tra la Provincia e la società ai sensi dell'articolo 34, comma 3 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006. Tale elaborato è trasmesso alla procura regionale della Corte dei conti.

Note al testo

-        Il comma 9 bis è stato aggiunto dall'art. 32 della l.p. 30 dicembre 2024, n. 13.

-        Vedi anche gli articoli 32 e 33 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20.

Attuazione

Per il regolamento previsto dal comma 4 vedi il d.p.p. 3 dicembre 2020, n. 15-28/Leg.

Art. 16

Finanziamento del sistema di marketing turistico

1.    La Giunta provinciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, ripartisce il gettito dell'imposta provinciale di soggiorno con le seguenti modalità:

a)    alla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, che lo destina alle agenzie territoriali d'area nella misura definita dalla Giunta provinciale, pari almeno al 5 per cento dell'imposta raccolta in tutti gli ambiti territoriali di cui è costituita la relativa area, differenziabile con riferimento a singole agenzie territoriali d'area e anche con riferimento a singoli ambiti territoriali. Essa può essere destinata dalla Giunta provinciale direttamente alla società Trentino sviluppo s.p.a., se coinvolta nella realizzazione dei progetti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera f);

b)    con riferimento alla rimanente quota dell'imposta raccolta in ciascun ambito territoriale di riferimento:

1)    alle APT, come finanziamento delle attività previste dall'articolo 7, comma 2, fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammessa, da erogare secondo criteri, termini, modalità e condizioni definiti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, da sottoporre al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; nella definizione dei criteri è valorizzato il grado di apporto finanziario da parte degli enti pubblici del territorio di riferimento; ciascuna APT può devolvere una quota dell'imposta di soggiorno di sua spettanza alla società prevista dall'articolo 14, per il finanziamento delle attività dell'agenzia territoriale d'area di riferimento;

2)    alla Provincia che, sentita l'APT interessata, sostiene nell'ambito delle discipline di settore azioni riguardanti la mobilità, il marketing turistico o altre iniziative, progetti di interesse generale anche a carattere culturale e investimenti funzionali allo sviluppo di nuovi prodotti turistici, nonché ulteriori interventi in materia di turismo destinati ad arricchire l'offerta dei diversi ambiti territoriali in cui è stata raccolta.

2.    L'ammontare complessivo dell'imposta provinciale di soggiorno da ripartire è calcolato sulla base dell'imposta effettivamente riscossa nell'anno precedente a quello di riferimento.

3.    La Giunta provinciale può finanziare le APT e la società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino anche attraverso ulteriori risorse.

4.    I comuni e le altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici possono finanziare le attività delle APT.

5.    In ogni caso il finanziamento delle attività e funzioni previste dall'articolo 7 non può superare il limite del 49 per cento del totale del valore della produzione del conto economico. Concorrono a formare la quota massima del 49 per cento i finanziamenti o i trasferimenti comunque denominati da parte di amministrazioni o di enti pubblici.

6.    Con la deliberazione prevista dal comma 1, lettera b), sono stabiliti i criteri, le modalità e le tempistiche per la quantificazione e il calcolo della percentuale nel limite massimo del 49 per cento rispetto al totale del valore della produzione del conto economico.

7.    La quota dell'imposta di soggiorno che in base a quanto previsto dal comma 5, e in applicazione della deliberazione prevista dal comma 6, non è finalizzata al finanziamento delle APT è attribuita alla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino per lo sviluppo di specifiche attività promozionali dedicate all'ambito territoriale dove l'imposta è stata raccolta o per le attività proprie dell'agenzia territoriale d'area dove l'imposta è stata raccolta.

8.    omissis (abrogato)

Note al testo

Articolo così modificato dall’art. 50 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18, dall’art. 11 della l.p. 13 marzo 2024, n. 3 e dall’art. 29 della l.p. 5 agosto 2024, n. 9.

Attuazione

Per l'attuazione del comma 6 vedi la deliberazione della giunta provinciale 27 giugno 2025, n. 906.

Capo VI

Strumenti di sistema

Art. 17

Associazioni pro loco

1.    La Provincia sostiene le associazioni pro loco in quanto soggetti che concorrono alla valorizzazione turistica del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti.

2.    Le associazioni pro loco costituiscono, nel rapporto con le amministrazioni dei comuni, associazioni di riferimento per il coordinamento e la programmazione delle attività di valorizzazione turistica del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti.

3.    Le associazioni pro loco possono promuovere iniziative di promozione territoriale e turistica in collaborazione con altre associazioni pro loco, anche se operanti con riferimento a territori appartenenti ad altri ambiti o aree territoriali.

Art. 18

Elenco e finanziamento delle associazioni pro loco

1.    Per i fini dell'articolo 17, comma 1, le associazioni pro loco sono iscritte nell'apposito elenco istituito dal servizio provinciale competente in materia di turismo se svolgono le seguenti attività:

a)    valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche della località, anche attraverso la realizzazione di manifestazioni a carattere sovralocale, coerenti con le attività di marketing turistico realizzate dalle APT ai sensi dell'articolo 7, comma 2;

b)    realizzazione di attività di animazione turistica a carattere locale come iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale;

c)    altre attività a carattere locale volte a favorire lo sviluppo della cultura dell'accoglienza turistica.

2.    Le associazioni pro loco iscritte nell'apposito elenco utilizzano la denominazione "pro loco" nell'insegna e in tutte le forme di comunicazione.

3.    Il regolamento di esecuzione definisce i requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 1 e i criteri e le modalità per la cancellazione da esso.

4.    Per la realizzazione delle attività previste dal comma 1 la Provincia può concedere contributi alle pro loco iscritte nell'elenco nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

5.    La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le tipologie di iniziative finanziabili, compresa l'adesione ai progetti strategici su scala provinciale, e i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi previsti da quest'articolo.

Note al testo

La lettera a) del comma 1 è stata così modificata dall'art. 32 della l.p. 30 dicembre 2024, n. 13.

Attuazione

Per l'attuazione di questo articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 23 aprile 2021, n. 639.

Art. 19

Federazione trentina delle associazioni pro loco

1.    La Provincia promuove il ruolo di rappresentanza, assistenza, tutela e coordinamento delle associazioni pro loco svolto dalla federazione trentina delle associazioni pro loco più rappresentativa in sede provinciale.

2.    La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per il finanziamento delle attività indicate nel comma 1, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3.    Con apposita convenzione la Provincia può avvalersi della federazione trentina delle associazioni pro loco più rappresentativa in sede provinciale anche per effettuare le verifiche sulle attività delle pro loco per i fini dell'articolo 18.

Attuazione

Per l'attuazione di questo articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 2 aprile 2021, n. 522.

Art. 20

Strada del gusto trentino

1.    La strada del gusto trentino, di seguito strada, è costituita da percorsi che si sviluppano entro territori ad alta vocazione agricolo-rurale, caratterizzati da coltivazioni, produzioni e lavorazioni agroalimentari tipiche e tradizionali, da produzioni artigianali, da cantine, da agriturismi e da aziende agricole, da laboratori e da altre strutture produttive individuali o associate, aperte al pubblico, nonché da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta turistica rurale integrata.

2.    La Provincia riconosce le iniziative realizzate dalla strada quali attività di interesse generale per la valorizzazione dei luoghi delle produzioni agricole ed enogastronomiche, anche attraverso la fruizione in forma di offerta turistica dei territori a vocazione agricola e delle sue produzioni.

3.    Per la gestione della strada, un comitato promotore propone alla Provincia un disciplinare che definisce la modalità e la forma di gestione della strada, assicurando, in ogni caso, il necessario radicamento con i territori attraverso i soggetti che ne sono espressione. Inoltre, il disciplinare regola i rapporti tra gli aderenti, declina la denominazione della strada e dei relativi percorsi e individua il progetto di promozione relativo alla strada; al disciplinare può essere allegato uno schema di statuto del soggetto gestore della strada. La Provincia approva il disciplinare e riconosce la strada; dell'avvenuto riconoscimento della strada è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

4.    Il soggetto gestore della strada opera quale strumento di sistema in raccordo con la Provincia e con gli altri soggetti del sistema della promozione turistica provinciale, anche per la definizione del progetto promozionale della strada e per il coordinamento di questo con le strategie promozionali provinciali.

5.    Possono promuovere o aderire alla strada gli operatori agricoli, commerciali, artigianali e turistici e le loro associazioni professionali, i consorzi di tutela, le enoteche, le associazioni, le istituzioni e gli enti pubblici o privati operanti in campo culturale, turistico, agricolo-ambientale, gli enti locali e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. L'adesione alla strada è aperta a tutti i predetti soggetti che esercitano la propria attività nell'ambito territoriale del percorso della strada e aderiscono al disciplinare previsto dal comma 3.

6.    La Provincia può concedere agevolazioni, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, per l'attività di interesse generale di cui al comma 2, svolta dal comitato di gestione della strada.

7.    La Provincia può altresì promuovere e sostenere corsi di formazione rivolti ai soggetti aderenti alla strada, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, anche attraverso accordi programmatici con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

8.    La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento della strada, nonché per l'attuazione di quest'articolo, compresi i criteri e le modalità di finanziamento. Con la medesima deliberazione sono anche definite le forme di raccordo della strada con il sistema della promozione turistica provinciale e con le attività realizzate in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti enogastronomici trentini da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, al fine di assicurare un'immagine coordinata dei diversi percorsi della strada e la coerenza con le strategie di promozione turistica del territorio provinciale.

Note al testo

Articolo così modificato dall’art. 50 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18.

Art. 21

Strumenti a supporto dell'analisi del fenomeno turistico

1.    Al fine di migliorare i processi decisionali e sviluppare l'attività di analisi mirata ad approfondire specifiche tematiche funzionali alla conoscenza del fenomeno turistico, la struttura provinciale competente in materia di statistica fornisce i dati relativi al turismo in provincia di Trento alla struttura provinciale competente in materia di turismo, secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale, nel rispetto della disciplina relativa al segreto statistico.

2.    Nel quadro delle funzioni previste da questa legge e anche per i fini del comma 1, la Provincia sostiene la realizzazione di infrastrutture e piattaforme digitali in grado di migliorare la relazione con l'ospite, l'integrazione e la partecipazione degli attori del sistema, e favorisce la creazione di una dorsale tecnologica per l'acquisizione di un flusso di dati sulla domanda turistica. La Provincia si avvale della società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino per la realizzazione e per la gestione di queste infrastrutture tecnologiche.

3.    omissis (abrogato)

Note al testo

Il comma 3 è stato abrogato dall’art. 13 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21.

Art. 22

Forme di collaborazione e concertazione

1.    Al fine di promuovere e di favorire la concertazione con i principali attori del turismo trentino, la Provincia, in relazione all'importanza strategica delle attività finalizzate al marketing turistico del Trentino, alla qualificazione dell'offerta turistica e in generale alle finalità di questa legge, promuove sistematiche e idonee forme di consultazione e collaborazione dei soggetti maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica trentina e dei soggetti del marketing.

2.    Nell'ambito delle attività indicate nel comma 1 sono istituiti i seguenti organismi partecipativi:

a)    tavolo azzurro, finalizzato alle attività di analisi, condivisione e sviluppo delle linee di intervento volte alla valorizzazione dell'intero comparto; è presieduto dall'assessore competente in materia di turismo; la Giunta provinciale definisce i componenti del tavolo e le modalità di funzionamento; i membri del tavolo azzurro non hanno titolo ad alcun compenso per la partecipazione alle attività del tavolo;

b)    rappresentanza delle APT, finalizzata alla trattazione e all'approfondimento delle tematiche di comune interesse delle APT e del marketing turistico; partecipano, sotto la presidenza dell'assessore competente in materia di turismo, i presidenti delle APT; la Giunta provinciale definisce gli eventuali ulteriori componenti e le modalità di funzionamento; in ogni caso non è previsto alcun compenso per la partecipazione alle attività della rappresentanza da parte di tutti i componenti.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 23

Regolamento di esecuzione

1.    Il regolamento di esecuzione di questa legge è adottato previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali. Il regolamento è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge ed è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Attuazione

Per il regolamento vedi il d.p.p. 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg.

Art. 24

Disposizioni finali

1.    Fatti salvi gli articoli di questo capo, le disposizioni di questa legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2.    La Provincia promuove le azioni e le misure necessarie per consentire l'attuazione di questa legge a partire dal 1° gennaio 2021.

Art. 25

omissis

Note al testo

-        Il comma 1 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la legge provinciale sulla promozione turistica 2002, esclusi gli articoli 2 ter, 7, 9, 11, 13 e 13 bis; l'art. 19, esclusi i commi 4 e 6, della l.p. 11 marzo 2005, n. 3; la l.p. 29 luglio 2005, n. 13, esclusi gli articoli 5 e 12; l'art. 16 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11; la l.p. 17 giugno 2010, n. 14, esclusi gli articoli 4, 12, 18, 19, 20 e 22; l'art. 37 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; l'art. 20 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5; gli articoli da 1 a 3 e da 5 a 8 della l.p. 23 ottobre 2014, n. 11; i commi 3 e 5 dell'art. 68 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14; l'art. 2 della l.p. 6 marzo 2015, n. 4; l'art. 35, escluso il comma 5, della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21; l'art. 10 della l.p. 5 agosto 2016, n. 14; l'art. 43 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20; il comma 2 dell'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17; l'art. 3 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15; l'art. 25 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5; l'art. 24 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 12.

-        Il comma 2 abroga l'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, l'art. 5 della l.p. 29 luglio 2005, n. 13, l'art. 12 della l.p. 17 giugno 2010, n. 14, l'art. 4 della l.p. 23 ottobre 2014, n. 11, i commi 1, 2 e 4 dell'art. 68 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 a decorrere dal 1° gennaio 2021 o dalla data stabilita dalla deliberazione di proroga adottata dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 26, comma 1 (ma non risulta che la deliberazione in questione sia stata adottata; quindi vale il primo termine).

-        Il comma 3 sostituisce il titolo, modifica l'art. 1, abroga il capo III e gli articoli da 13 a 22 della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001, abroga l'art. 3 della l.p. 6 maggio 2016, n. 6, l'art. 48 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003, l'art. 1 della l.p. 6 maggio 2016, n. 6 e modifica l'art. 19 della l.p. 17 giugno 2010, n. 14 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi) a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della giunta provinciale prevista dall'articolo 20, comma 8, che è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.

Art. 26

Disposizioni transitorie

1.    A decorrere dal 1° gennaio 2021 il finanziamento provinciale delle attività previste dall'articolo 7, comma 2, riferite agli ambiti territoriali individuati da questa legge, è attribuito alle aziende per il turismo esistenti ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, se si sono dotate dei requisiti previsti dall'articolo 12 della presente legge. Se l'ambito territoriale non coincide con quello preesistente il finanziamento è attribuito all'azienda per il turismo esistente o nata dalla fusione tra le aziende per il turismo esistenti che, con riferimento alle porzioni di ambiti preesistenti ricadenti nel nuovo ambito, ha registrato il maggior numero di presenze nell'ultimo triennio antecedente la data di entrata in vigore di questa legge. Le necessarie disposizioni attuative, anche di prima applicazione, sono definite con deliberazione della Giunta provinciale, che può posticipare, comunque non oltre il 31 maggio 2021, l'applicazione di questo comma e dei commi 2 e 3 se le attività amministrative a tal fine necessarie non possono essere concluse, anche a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, entro il 31 dicembre 2020. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

2.    Il personale della Provincia già messo a disposizione delle aziende per il turismo esistenti ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, della medesima legge, cessa di essere messo a disposizione delle nuove APT dal 1° gennaio 2021. Il personale è assegnato alle strutture organizzative provinciali o è collocato presso altri enti del sistema territoriale provinciale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle situazioni personali. In caso di assegnazione alle strutture provinciali l'onere rientra nei limiti di spesa di personale fissati ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e queste dotazioni concorrono al raggiungimento dei limiti alle assunzioni di personale previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e dall'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20.

3.    Il personale delle aziende per il turismo esistenti ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 e quello dei consorzi turistici di associazioni pro loco previste dall'articolo 12 quater della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è assunto dalle aziende per il turismo di cui al comma 1 secondo un accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative.

4.    L'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, ancorché abrogato dall'articolo 25, e le relative disposizioni regolamentari continuano ad applicarsi con riferimento agli obblighi di comunicazione e versamento fino all'esaurimento dei rapporti giuridici sorti in base all'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002. Per l'anno 2020 le strutture indicate nell'articolo 16 bis, comma 4, lettera a ter), della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, comunicano i pernottamenti che rientrano nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre entro il 16 marzo 2021.

5.    In deroga a quanto previsto da questa legge, fino al 31 dicembre 2022 le aziende per il turismo esistenti ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, competenti rispettivamente per gli ambiti della Val di Non, dell'Altopiano di Pinè e Valle di Cembra, delle Terme di Comano-Dolomiti di Brenta e della Valle di Ledro possono continuare a operare con i finanziamenti previsti dagli articoli 16 e 27, se dimostrano, entro il termine di presentazione del programma di attività per l'anno 2021 stabilito dalla Giunta provinciale, che le risorse private che finanziano la rispettiva attività per il 2021 sono maggiori del finanziamento pubblico complessivo riferito al medesimo anno. Qualora tale condizione non venga successivamente rispettata si applica quanto disposto dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 16.

Note al testo

La deroga prevista dal comma 5 è stata prorogata dall’art. 12 della l.p. 29 dicembre 2022, n. 19.

Art. 27

Disposizioni transitorie per il finanziamento delle APT a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1.    In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'applicazione dell'articolo 15, comma 6, e dell'articolo 16 è sospesa per l'anno 2021.

2.    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, per l'anno 2020 e per l'anno 2021 le APT sono finanziate con gli stanziamenti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, che definisce anche i criteri e le modalità degli stessi, tenuto conto, con riferimento all'anno 2020, anche dei criteri già adottati e di quanto già erogato ai sensi della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 e delle leggi provinciali 23 marzo 2020, n. 2, e 13 maggio 2020, n. 3, in materia di misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2 bis. Per il finanziamento provinciale previsto dall'articolo 26, comma 1, le APT esistenti ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 che non siano in possesso, al 31 maggio 2021, in ragione delle circostanze straordinarie determinate dalla pandemia da COVID-19, del requisito previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), devono possedere tutti i requisiti previsti dall'articolo 12 entro il 31 luglio 2021.

Note al testo

Il comma 2 bis è stato aggiunto dall’art. 26 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7.

Art. 27 bis

Misure per la promozione dell'innovazione territoriale a seguito della pandemia da COVID-19

1.    Per promuovere processi di innovazione del prodotto turistico all'insegna della sostenibilità ambientale e delle nuove forme di ospitalità in ogni ambito territoriale turistico, la Provincia, attraverso la società prevista dall'articolo 14 e le risorse assegnate a quest'ultima da questa legge, attiva un concorso di idee aperto alla partecipazione dei giovani di età fino ai 30 anni sul futuro della destinazione territoriale di riferimento a seguito dell'esperienza da pandemia da COVID-19. All'esito del concorso di idee la società presenta alla Provincia una proposta operativa articolata per ambito territoriale o area territoriale per la realizzazione dei progetti più significativi indicando anche le risorse necessarie.

Note al testo

Articolo aggiunto dall’art. 27 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7.

Art. 28

Disposizioni finanziarie

1.    Dall'applicazione degli articoli 11, comma 1, 14, 15, comma 7, 16, commi 1 e 3, 18, 19 e 21, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (Spese in conto capitale).

2.    Dall'applicazione dell'articolo 14 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), titolo 2 (Spese in conto capitale).

3.    Dall'applicazione dell'articolo 26, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio per la spesa di personale.

4.    Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

Capo VIII

Disposizioni in materia di contratti pubblici

Art. 29

omissis

Note al testo

Articolo modificativo degli articoli 2, 3, 7 bis, 8, introduttivo dell'art. 4 bis e abrogativo dell'art. 6 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Tabella A

Ambiti territoriali (articolo 5)

L'organizzazione territoriale delle APT è individuata nella seguente tabella

 

1. Ambito Val di Fassa

 

Comune amministrativo

Comune catastale

Campitello di Fassa-Ciampedel

CAMPITELLO-CIAMPEDEL

Canazei-Cianacei

CANAZEI-CIANACEI

Mazzin-Mazin

MAZZIN-MAZIN

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan

POZZA

PERA

VIGO DI FASSA-VICH

Soraga

SORAGA I

SORAGA II

Moena

FORNO

MOENA I

MOENA II

 

2. Ambito Val di Fiemme e Val di Cembra

 

Comune amministrativo

Comune catastale

Predazzo

PREDAZZO

Ziano di Fiemme

ZIANO

Panchià

PANCHIÀ

Tesero

TESERO

Ville di Fiemme

VARENA

CARANO

DAIANO

Cavalese

CAVALESE

Castello-Molina di Fiemme

CASTELLO FIEMME

STRAMENTIZZO

Capriana

CAPRIANA

ROVER CARBONARE

Valfloriana

VALFLORIANA

Altavalle

FAVER

GRAUNO

GRUMES

VALDA

Sover

SOVER

Segonzano

SEGONZANO

SEVIGNANO

Cembra Lisignago

CEMBRA

LISIGNAGO

Lona-Lases

LASES

LONA

LONA-LASES II

Giovo

GIOVO

Note al testo

La sottotabella 2, già sostituita dall’art. 2 e allegato 2 del d.p.p. 2 dicembre 2021, n. 20-54/Leg, è stata così sostituita dall’art. 2 e allegato 2 del d.p.p. 5 dicembre 2022, n. 15-72/Leg, ai sensi dell’art. 5, comma 3 di questa legge. Per una disposizione transitoria sull’applicazione del d.p.p. n. 15-72/Leg del 2022 vedi l’art. 4 del medesimo decreto.

 

3. Ambito San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi

 

Comune amministrativo

Comune catastale

Primiero San Martino di Castrozza

FIERA

SIROR

TONADICO I

TONADICO II

TRANSACQUA

Sagron Mis

SAGRON MIS

Imer

IMER I

IMER II

Mezzano

MEZZANO

Canal San Bovo

CANAL S. BOVO I

CANAL S. BOVO II

 

4a. Ambito Val di Sole

 

Comune amministrativo

Comune catastale

Caldes

BOZZANA

CALDES

SAMOCLEVO

SAN GIACOMO

Cavizzana

CAVIZZANA

Commezzadura

ALMAZZAGO

DEGGIANO

MASTELLINA I

MASTELLINA II

MESTRIAGO

PIANO

Croviana

CROVIANA

Dimaro Folgarida

CARCIATO

DIMARO

PRESSON

MONCLASSICO

Malè

ARNAGO

BOLENTINA

MAGRAS

MALÈ

MONTES

Mezzana

MENAS

MEZZANA

ORTISÈ

Ossana

OSSANA

Peio

CELENTINO

CELLEDIZZO

COGOLO

COMASINE

PEIO

Pellizzano

CASTELLO

PELLIZZANO

TERMENAGO I

TERMENAGO II

Rabbi

RABBI

Terzolas

TERZOLAS

Vermiglio

VERMIGLIO

Note al testo

La sottotabella 4 è stata così sostituita dalle sottotabelle 4a e 4b, fino al 31 dicembre 2022, dall'art. 4 e tabella A) del d.p.p. 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg, ai sensi dell'art. 5, comma 3 di questa legge. Vedi però, in relazione al termine in parola, la proroga del connesso termine contenuto nell’art. 26, comma 5 della presente legge da parte dell’art. 12 della l.p. 29 dicembre 2022, n. 19.

 

4b. Ambito Val di Non

 

Comune amministrativo

Comune catastale

Amblar-Don

AMBLAR

DON

Borgo d'Anaunia

CASTELFONDO

FONDO

VASIO

MALOSCO I

MALOSCO II

Bresimo

BRESIMO

Campodenno

CAMPODENNO I

CAMPODENNO II

DERCOLO I

DERCOLO II

LOVER

QUETTA I

QUETTA II

TERMON I

TERMON II

Cavareno

CAVARENO

Cis

CIS

Cles

CLES

MECHEL

Contà

CUNEVO

FLAVON

TERRES

Dambel

DAMBEL

Denno

DENNO I

DENNO II

Livo

LIVO

PREGHENA

Novella

BREZ

CAGNÒ

CLOZ

REVÒ

ROMALLO

Predaia

COREDO I

COREDO II

DARDINE

DERMULO

MOLLARO

PRIÒ

SEGNO

SMARANO

TAIO

TAVON

TORRA

TRES

TUENETTO

VERVÒ

VION

Romeno

ROMENO

SALTER MALGOLO

Ronzone

RONZONE I

RONZONE II

Ruffrè-Mendola

RUFFRÈ

Rumo

RUMO

Sanzeno

BANCO

CASEZ

SANZENO

Sarnonico

SARNONICO

SEIO I

SEIO II

Sfruz

SFRUZ

Sporminore

SPORMINORE

Ton

MASI DI VIGO

TOSS

VIGO

Ville d'Anaunia

NANNO

TASSULLO I

TASSULLO II

TASSULLO III

TUENNO

Note al testo

La sottotabella 4 è stata così sostituita dalle sottotabelle 4a e 4b, fino al 31 dicembre 2022, dall'art. 4 e tabella A) del d.p.p. 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg, ai sensi dell'art. 5, comma 3 di questa legge. Vedi però, in relazione al termine in parola, la proroga del connesso termine contenuto nell’art. 26, comma 5 della presente legge da parte dell’art. 12 della l.p. 29 dicembre 2022, n. 19.

 

5. Ambito Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese

 

Comune amministrativo

Comune catastale

Bocenago

BOCENAGO

Bondone

BONDONE

BONDONE STORO

Borgo Chiese

BRIONE

CIMEGO I

CIMEGO II

CONDINO

Borgo Lares

BOLBENO

ZUCLO I

ZUCLO II

Caderzone

CADERZONE

Carisolo

CARISOLO I

CARISOLO II

Castel Condino

CASTELLO

Giustino

GIUSTINO I

GIUSTINO II

Massimeno

MASSIMENO I

MASSIMENO II

Pelugo

PELUGO

Pieve di Bono Prezzo

CRETO

AGRONE

COLOGNA

POR

PREZZO

STRADA I

STRADA II

Pinzolo

PINZOLO

Porte di Rendena

DARÈ

JAVRÈ

VERDESINA

VIGO RENDENA

VILLA RENDENA

Sella Giudicarie

BONDO

BREGUZZO I

BREGUZZO II

LARDARO I

LARDARO II

RONCONE

Spiazzo

BORZAGO

FISTO

MORTASO I

MORTASO II

Storo

DARZO

LODRONE

STORO

Strembo

STREMBO I

STREMBO II

Tione di Trento

SAONE

TIONE I

TIONE II

Tre Ville

MONTAGNE

PREORE

RAGOLI I

RAGOLI II

Valdaone

BERSONE

PRASO

DAONE

 

6. Ambito Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino

 

Comune amministrativo

Comune catastale

Andalo

ANDALO

Cavedago

CAVEDAGO

Fai della Paganella

FAI

Lavis

LAVIS

Mezzocorona

MEZZOCORONA

Mezzolombardo

MEZZOLOMBARDO

Molveno

MOLVENO

Roverè della Luna

ROVERÈ DELLA LUNA

San Michele all'Adige

GRUMO

SAN MICHELE

FAEDO

Spormaggiore

SPORMAGGIORE

Terre d'Adige

NAVE SAN ROCCO

ZAMBANA I

ZAMBANA II

San Lorenzo Dorsino

ANDOGNO

DORSINO

SAN LORENZO

TAVODO

 

7. Ambito Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi

 

Comune amministrativo

Comune catastale

Riva del Garda

PREGASINA

RIVA

Arco

ARCO

OLTRESARCA

ROMARZOLLO

Drena

DRENA

Dro

DRO

Nago-Torbole

NAGO TORBOLE

Tenno

COLOGNA GAVAZZO

PRANZO

TENNO

VILLE DEL MONTE

Ledro

BARCESINO

BEZZECCA

BIACESA

ENGUISO

LEGOS I

LEGOS II

LENZUMO

LOCCA

MEZZOLAGO

MOLINA

PIEVE DI LEDRO

PRÈ

TIARNO DI SOPRA

TIARNO DI SOTTO

Fiavè

BALLINO

FAVRIO

FIAVÈ

STUMIAGA

Comano Terme

BONO

CAMPO

CARES

COMANO

COMIGHELLO

DASINDO

DUVREDO

GODENZO

LOMASO

LUNDO

POIA

TIGNERONE

VIGO LOMASO

BLEGGIO INFERIORE

Bleggio superiore

BALBIDO

BLEGGIO SUPERIORE

CAVRASTO

LARIDO

MADICE

RANGO

Stenico

PREMIONE

SCLEMO

SEO

STENICO I

STENICO II

VILLA BANALE

Vallelaghi

CIAGO I

COVELO

FRAVEGGIO I

FRAVEGGIO II

LON I

CIAGO II

LON II

MARGONE

PADERGNONE

RANZO

TERLAGO

VEZZANO

Madruzzo

CALAVINO

LASINO

Cavedine

BRUSINO

LAGUNA MUSTÈ I

LAGUNA MUSTÈ II

STRAVINO

VIGO CAVEDINE

Ronzo-Chienis

CHIENIS

RONZO

Note al testo

La sottotabella 7, già sostituita dall’art. 2 e allegato 2 del d.p.p. 2 dicembre 2021, n. 20-54/Leg, è stata così sostituita dall’art. 3 e allegato 2 del d.p.p. 10 agosto 2023, n. 18-94/Leg, ai sensi dell’art. 5, comma 3 di questa legge. Per una disposizione transitoria sull’applicazione del d.p.p. n. 18-94/Leg del 2023 vedi l’art. 4 del medesimo decreto.

 

8. Ambito Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè

 

Comune amministrativo

Comune catastale

Trento

BASELGA

CADINE

COGNOLA

GARDOLO

MATTARELLO

MEANO

MONTEVACCINO

POVO

RAVINA

ROMAGNANO

SARDAGNA

SOPRAMONTE

TRENTO

VIGOLO

VILLAMONTAGNA

VILLAZZANO

Cimone

CIMONE

Aldeno

ALDENO

Garniga Terme

GARNIGA

Albiano

ALBIANO

Bedollo

BEDOLLO

Baselga di Pinè

BASELGA DI PINÈ I

BASELGA DI PINÈ II

MIOLA I

MIOLA II

Fornace

FORNACE

Note al testo

La sottotabella 8, già sostituita dall’art. 2 e allegato 2 del d.p.p. 2 dicembre 2021, n. 20-54/Leg, è stata così sostituita dall’art. 2 e allegato 2 del d.p.p. 5 dicembre 2022, n. 15-72/Leg, ai sensi dell’art. 5, comma 3 di questa legge. Per una disposizione transitoria sull’applicazione del d.p.p. n. 15-72/Leg del 2022 vedi l’art. 4 del medesimo decreto.

 

9. Ambito Altipiani cimbri e Vigolana

 

Comune amministrativo

Comune catastale

Folgaria

FOLGARIA

Lavarone

LAVARONE

Luserna

LUSERNA

Altopiano della Vigolana

BOSENTINO

CENTA

VATTARO

VIGOLO VATTARO

 

10. Ambito Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni

 

Comune amministrativo

Comune catastale

Bieno

BIENO

Borgo Valsugana

BORGO

Carzano

CARZANO

Castel Ivano

SPERA I

SPERA II

STRIGNO

IVANO FRACENA

VILLA AGNEDO

Castello Tesino

CASTELLO TESINO

Castelnuovo

CASTELNUOVO

Cinte Tesino

CINTE TESINO I

CINTE TESINO II

Grigno

GRIGNO

Novaledo

NOVALEDO

Ospedaletto

OSPEDALETTO

Pieve Tesino

PIEVE TESINO

Roncegno

RONCEGNO

Ronchi Valsugana

RONCHI

Samone

SAMONE

Scurelle

SCURELLE

Telve

TELVE DI SOTTO

Telve di sopra

TELVE DI SOPRA

Torcegno

TORCEGNO

Calceranica al lago

CALCERANICA

Caldonazzo

CALDONAZZO

Levico Terme

LEVICO

Pergine Valsugana

CANALE

CANEZZA

CASTAGNÈ

COSTASAVINA

ISCHIA

MADRANO

NOGARÈ

PERGINE I

PERGINE II

RONCOGNO

SERSO

SUSÀ

VIARAGO

VIGALZANO

Tenna

TENNA

Vignola-Falesina

FALESINA

VIGNOLA I

VIGNOLA II

Fierozzo-Vlarötz

FIEROZZO-VLARÖTZ

Frassilongo-Garait

FRASSILONGO-GARAIT

Palù del Fersina-Palai en Bersntol

PALU'

Sant'Orsola Terme

MALA

SANT'ORSOLA

Civezzano

CIVEZZANO

Note al testo

La sottotabella 10 è stata così sostituita dall’art. 2 e allegato 2 del d.p.p. 2 dicembre 2021, n. 20-54/Leg, ai sensi dell’art. 5, comma 3 di questa legge. Per una disposizione transitoria sull’applicazione del d.p.p. n. 20-54/Leg del 2021 vedi l’art. 4 del medesimo decreto.

 

11. Ambito Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo

 

Comune amministrativo

Comune catastale

Rovereto

LIZZANA

MARCO

NORIGLIO

ROVERETO

SACCO

Besenello

BESENELLO

Calliano

CALLIANO I

CALLIANO II

CALLIANO III

CASTELPIETRA

Volano

VOLANO

Terragnolo

TERRAGNOLO

Trambileno

TRAMBILENO

Vallarsa

VALLARSA

Nomi

NOMI

Pomarolo

POMAROLO I

POMAROLO II

SAVIGNANO I

SAVIGNANO II

Villa Lagarina

CASTELLANO

PEDERSANO

VILLA LAGARINA

Nogaredo

BRANCOLINO

NOARNA

NOGAREDO

SASSO

Isera

FOLAS-REVIAN

ISERA

LENZIMA

MARANO

PATONE

Brentonico

BRENTONICO

Avio

AVIO

BORGHETTO

Ala

ALA

CHIZZOLA

PILCANTE

RONCHI

SANTA MARGHERITA

SERRAVALLE

Mori

MANZANO

MORI

NOMESINO

PANNONE

VALLE

VARANO

Note al testo

La sottotabella 11 è stata così sostituita dall’art. 3 e allegato 2 del d.p.p. 10 agosto 2023, n. 18-94/Leg. Per una disposizione transitoria sull’applicazione del d.p.p. n. 18-94/Leg del 2023 vedi l’art. 4 del medesimo decreto.

Testo aggiornato al 01 gennaio 2025

modificati gli articoli 15 e 18

Testo aggiornato al 06 agosto 2024

modificato l’art. 16

Testo aggiornato al 14 marzo 2024

modificati gli articoli 8 e 16

Testo aggiornato al 01 settembre 2023

modificata la tabella A

Testo aggiornato al 30 dicembre 2022

Testo aggiornato al 24 dicembre 2022

modificata la tabella A

Testo aggiornato al 28 dicembre 2021

modificato l'art. 21

Testo aggiornato al 24 dicembre 2021

modificata la tabella A

Testo aggiornato al 05 agosto 2021

modificati gli articoli 16 e 20

Testo aggiornato al 18 maggio 2021

modificato l'art. 27; aggiunto l'art. 27 bis

Testo aggiornato al 23 aprile 2021

deliberazione attuativa dell'art. 18

Testo aggiornato al 09 aprile 2021

modificata la tabella A

Testo aggiornato al 02 aprile 2021

deliberazione attuativa dell'art. 19

Testo aggiornato al 01 gennaio 2021

Testo aggiornato al 25 dicembre 2020

regolamento d'esecuzione dell'art. 15

Testo aggiornato al 28 agosto 2020


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