legge sulla
promozione turistica provinciale 2020
Legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8
Disciplina della promozione territoriale e del marketing
turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici
(b.u. 13 agosto 2020, n. 33, straord. n. 1)
Capo
I
Disposizioni generali
Art.
1
Finalità e contenuti della legge
1. Questa legge sostiene, attraverso la promozione
territoriale, i valori, le competenze, le tradizioni e le culture del Trentino
in maniera sinergica e integrata in tutti i settori e riconosce il ruolo fondamentale
del turismo come risorsa per lo sviluppo integrato, sostenibile ed equilibrato
del territorio e della filiera produttiva locale nonché la centralità del
turista, in tutte le fasi del ciclo della vacanza.
2. Ai fini del comma 1 questa legge disciplina la promozione
territoriale e il marketing turistico del Trentino, il suo sistema e la sua
articolazione.
3. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve:
"legge sulla promozione turistica provinciale 2020".
Art.
2
Definizioni
1. Ai fini di questa legge s'intende per:
a) "promozione territoriale": insieme delle
attività volte a far conoscere al mercato il territorio trentino nella sua
dimensione generale, i suoi valori, le sue proposte e le sue attività in tutti
i settori; tale attività non comprende la fase di costruzione delle proposte e
delle attività del territorio;
b) "marketing turistico": insieme delle attività
volte alla definizione, costruzione, gestione e promozione dell'offerta
turistica al fine di intercettare il mercato in maniera competitiva e adeguata
alle potenzialità del territorio;
c) "prodotto turistico": strumento del marketing
volto a integrare beni, servizi e altri fattori di attrattiva, anche con
riferimento a settori diversi, al fine di comporre un'offerta in grado di
rispondere alle esigenze della domanda turistica;
d) "esperienza turistica": insieme degli stati
emotivi che il turista vive nella fruizione del prodotto turistico;
e) "ciclo della vacanza": insieme delle fasi che
contraddistinguono la vacanza del turista e che comprendono l'ispirazione, la
ricerca, la prenotazione, la permanenza, l'esperienza, nonché la restituzione
del racconto e del ricordo della vacanza del turista;
f) "ambito territoriale": territorio di
dimensioni ottimali costituito da uno o più comuni contigui o parte di essi,
per il quale si esplica principalmente l'attività delle aziende per il turismo;
g) "area territoriale": porzione di territorio che
comprende più ambiti territoriali tra essi contigui, caratterizzati da prodotti
turistici omogenei, attuali o potenziali; l'area costituisce il territorio di
competenza delle agenzie territoriali d'area;
h) "attività d'interesse generale": attività
rivolta alla generalità degli utenti e operatori di un ambito territoriale
finalizzata a promuovere il territorio nel suo insieme.
Capo II
Disposizioni in materia di promozione territoriale
Art. 3
La promozione territoriale del Trentino
1. La Provincia riconosce il valore primario della promozione
territoriale per lo sviluppo del suo territorio. La promozione territoriale
avviene in particolare mediante l'identificazione dei valori identitari del
Trentino, del suo patrimonio di eccellenze e dei suoi fattori di attrattività,
lo sviluppo di specifiche azioni di comunicazione, la gestione coordinata delle
relazioni cooperative e competitive fra gli attori coinvolti, stimolando e
facilitando lo sviluppo di un sistema di offerta territoriale e della cultura
della montagna.
2. Quale principale strumento di promozione territoriale la
Provincia, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia,
promuove l'adozione di un marchio e delle sue eventuali declinazioni come mezzo
che riassume in sé e veicola i valori caratterizzanti l'intero territorio
provinciale.
3. Con apposito regolamento di esecuzione è disciplinato
quanto stabilito da quest'articolo. Il regolamento individua le modalità per la
gestione, attribuita alla società per la promozione territoriale e il marketing
turistico del Trentino, disciplinata dall'articolo 14.
Capo III
Finalità e funzioni del sistema del marketing turistico
Art.
4
Finalità
1. Questo capo disciplina le funzioni, l'organizzazione e le
risorse finalizzate al sistema del marketing turistico del Trentino, per
favorire la qualità dell'ospitalità e dell'esperienza turistica dei visitatori
congiuntamente alla qualità di vita dei residenti e alla professionalità e allo
sviluppo degli operatori del settore turistico.
Art. 5
L'articolazione del sistema di marketing turistico
trentino
1. Il Trentino è considerato un territorio interamente a
valenza turistica. Per consentire un'attività di marketing efficace, il sistema
del marketing turistico del Trentino è strutturato su più funzioni tra loro
integrate, svolte da:
a) aziende per il turismo (APT), responsabili della qualità
dell'esperienza turistica e dell'ospitalità e della fidelizzazione del turista,
nei rispettivi ambiti territoriali;
b) agenzie territoriali d'area, quali articolazioni
organizzative assicurate dalla società per la promozione territoriale e il
marketing turistico del Trentino, responsabili dell'ideazione e della
costruzione del prodotto turistico interambito nelle rispettive aree
territoriali;
c) la società per la promozione territoriale e il marketing
turistico del Trentino;
d) la Provincia, con ruolo strategico, di indirizzo,
pianificazione, programmazione e coordinamento in particolare attraverso la
definizione delle linee guida per la politica turistica provinciale sentiti gli
organismi previsti dall'articolo 22, comma 2; la proposta di linee guida è
inviata alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
2. Ai fini di questa legge il territorio provinciale è
organizzato in undici ambiti territoriali individuati nella tabella A e in
massimo cinque aree territoriali. Le aree territoriali sono definite con
regolamento, adottato entro la data stabilita dall'articolo 24, previo parere
del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente
del Consiglio provinciale; le aree territoriali devono favorire la prossimità e
l'organicità territoriale e sono individuate sulla base di criteri che
valorizzino l'omogeneità del prodotto, le sinergie e vocazioni comuni dei
territori e le interconnessioni anche infrastrutturali dei sistemi turistici.
3. Con regolamento, a decorrere dalla data stabilita dallo
stesso, anche su richiesta motivata del comune competente per territorio o
delle APT per l'intero ambito territoriale, possono essere ridefiniti gli
ambiti di cui alla tabella A, fermi restando il numero massimo previsto dal
comma 2, il principio di contiguità territoriale dell'ambito turistico nonché
l'organicità rispetto ai fini del marketing turistico e un ottimale
dimensionamento complessivo di almeno un milione di presenze turistiche annue;
il regolamento può prevedere eccezioni al numero minimo di presenze in
relazione al numero di posti letto alberghieri.
Art.
6
Programmazione e coordinamento delle attività
1. Il sistema di marketing turistico del Trentino orienta le
proprie attività secondo il metodo della programmazione in una logica di
coerenza interna e in conformità alle indicazioni contenute negli strumenti
previsti dalla legge
provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge
sulla programmazione provinciale 1996), e alle linee guida per la politica
turistica provinciale.
Art.
7
Attività delle APT
1. Le attività finalizzate al presidio della qualità
dell'ospitalità e dell'esperienza del turista e alla sua fidelizzazione sono
realizzate, nel rispettivo ambito territoriale, dalle APT che tengono conto
delle peculiarità e delle vocazioni di tutti i territori dell'ambito.
2. Ai fini del comma 1 le APT realizzano le seguenti attività
d'interesse generale, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti
di Stato:
a) attività primarie:
1) istituire e svolgere servizi di informazione, di
assistenza e accoglienza turistica, nonché porre in essere le attività per la
fruizione dei prodotti turistici, nell'ottica della costruzione dell'esperienza
turistica;
2) organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi
nonché coordinare e promuovere quelli realizzati da altri soggetti nell'ambito
territoriale;
3) attuare, in ambito locale, i progetti di livello
provinciale e gli strumenti di sistema nonché i prodotti sviluppati dalle
agenzie territoriali d'area;
4) sviluppare i prodotti turistici di interesse del
relativo ambito;
5) valorizzare l'utilizzo delle produzioni locali e le
esperienze locali;
6) promuovere i valori del Trentino, con riferimento a
quanto previsto dall'articolo 3;
7) affiancare e sostenere gli operatori turistici
dell'ambito con riferimento ai seguenti temi:
7.1) coinvolgimento per la definizione e costruzione del
prodotto turistico;
7.2) definizione di proposte tematiche e stagionali;
7.3) utilizzo delle piattaforme digitali di sistema;
7.4) coerenza tra il posizionamento della struttura e
quello della località;
8) partecipare ai progetti di sviluppo di prodotto
turistico attraverso la nomina del proprio rappresentante presso le agenzie
territoriali d'area;
9) sviluppare sinergie con i comuni e con le
istituzioni presenti nell'ambito per quanto concerne gli interventi correlati e
necessari alla valorizzazione turistica del territorio;
b) altre attività:
1) realizzare attività di marketing del proprio ambito
con riferimento ai mercati di prossimità o prevalenti;
2) promuovere i marchi delle località;
3) concorrere alla valorizzazione e promozione del
patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale, anche con riguardo
alle iniziative relative all'economia circolare, coerentemente con le finalità
della promozione territoriale;
4) promuovere e gestire impianti, servizi e
infrastrutture a carattere locale e non di rilevanza economica e di prevalente
interesse turistico o sportivo;
5) sostenere iniziative per favorire attività a basso
impatto ambientale;
6) promuovere lo svolgimento di servizi di mobilità di
utilità collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino migliori
condizioni di fruizione del territorio.
3. Le attività individuate dal comma 2 possono svolgersi
anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento, con il coordinamento
o il coinvolgimento delle altre APT e dei soggetti che svolgono attività di
promozione turistica operanti nei territori adiacenti all'ambito e confinanti
con il Trentino, al fine di garantirne un'efficace realizzazione.
4. Le attività diverse da quelle previste dal comma 2 svolte
dalle APT non possono essere oggetto del finanziamento provinciale ai sensi
dell'articolo 16.
Art. 8
Attività delle agenzie territoriali d'area
1. Lo sviluppo del prodotto turistico interambito è svolto
nell'area territoriale di competenza dalle agenzie territoriali d'area, anche
con riferimento a singoli ambiti territoriali.
2. Le agenzie svolgono le seguenti attività, nel rispetto
della disciplina europea in materia di aiuti di Stato:
a) analisi delle potenzialità dell'area di riferimento e
delle esigenze della domanda turistica attraverso lo studio dei flussi
turistici attuali e potenziali;
b) attività di benchmarking con territori italiani e
stranieri;
c) sviluppo dei prodotti turistici interambito; tale attività
include anche il coordinamento dei diversi soggetti coinvolti, che deve essere
effettuato con la collaborazione delle APT;
d) coinvolgimento delle APT nella proposta ai turisti del
prodotto interambito;
e) attività di monitoraggio dei prodotti turistici offerti
anche attraverso l'analisi dei dati nell'ottica di un miglioramento continuo;
f) ideazione e implementazione di progetti di sviluppo del
prodotto turistico, anche mediante l'utilizzo di fondi europei o altri canali
di finanziamento pubblico e privato. I lavori, i servizi e le forniture
eventualmente compresi nel progetto di sviluppo sono effettuati tramite la
società Trentino sviluppo s.p.a.;
g) stimolo all'innovazione per quanto riguarda l'ideazione e
lo sviluppo di progetti e di soluzioni digitali per la promozione territoriale
e il marketing turistico integrato e sostenibile del Trentino;
h) analisi e proposte per la mobilità turistica attraverso
il miglioramento dell'accessibilità e della fruizione da e per le destinazioni
in collaborazione con le APT e gli altri enti coinvolti.
2 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2,
le attività previste dal presente articolo possono essere proposte dalla
Provincia nell'ambito del ruolo previsto dall'articolo 10.
Note al testo
Articolo così modificato dall’art. 11 della l.p. 13 marzo 2024, n. 3.
Art.
9
Attività della società per la promozione territoriale
e il marketing turistico del Trentino
1. La società per la promozione territoriale e il marketing
turistico del Trentino svolge le attività di promozione territoriale e le
seguenti attività di marketing turistico:
a) favorire lo sviluppo di alleanze strategiche e operative
tra i diversi settori, anche non economici, al fine di valorizzare il
territorio come destinazione turistica e migliorare le proposte turistiche,
anche attraverso il coordinamento delle progettualità delle attività d'ambito e
di area;
b) favorire progetti di sviluppo turistico e promozione
territoriale con enti di promozione turistica delle regioni confinanti con il
Trentino e delle regioni appartenenti all'Euregio;
c) monitorare l'andamento del sistema turistico per
aumentare l'efficacia delle proposte attraverso una conoscenza dei dati del
turismo e delle dinamiche di mercato, anche mediante l'accesso alle banche dati
in disponibilità alla Provincia relative al settore turistico;
d) coordinare e controllare le attività delle agenzie
territoriali d'area, al fine di favorire l'innovazione della proposta e il
miglioramento della qualità dell'esperienza turistica;
e) valutare la coerenza tra l'attività diretta a garantire
la qualità dell'ospitalità e dell'esperienza del turista svolta dalle APT e la
propria attività di marketing turistico;
f) individuare e presidiare i mercati, nazionali e
internazionali, su cui proporre l'offerta turistica trentina, e realizzare le
conseguenti iniziative di promozione e comunicazione;
g) sviluppare le competenze digitali e gestire i sistemi di
comunicazione e le piattaforme digitali funzionali al marketing turistico dell'intero
territorio provinciale;
h) ideare, programmare e gestire eventi a elevata rilevanza
turistica promossi direttamente o assegnati sulla base della programmazione
della Giunta provinciale.
2. Nel rispetto degli obiettivi previsti dal comma 1, la
società svolge rispetto alle APT azioni volte a:
a) coordinare e ottimizzare le politiche di prodotto;
b) confrontarsi per idee e proposte di innovazione di
prodotto, mercato, promozione e commercializzazione;
c) garantire coerenza e coesione tra le politiche di
marketing turistico locale e l'immagine generale del Trentino;
d) sostenere e facilitare il dialogo strategico, progettuale
e operativo con altre destinazioni turistiche esterne al Trentino ma prossime
geograficamente e analoghe per tipo di offerta.
3. La società svolge attività di indirizzo, coordinamento e
decisione relative allo sviluppo di nuovi prodotti turistici che emergono
all'interno delle aree territoriali.
4. La società può coordinare e favorire lo sviluppo di
prodotti turistici interarea.
Art. 10
Ruolo della Provincia autonoma di Trento
1. La Provincia assume nel settore turistico un ruolo di
orientamento strategico e di definizione delle priorità di sviluppo del
territorio provinciale, anche al fine di creare la consapevolezza tra i diversi
soggetti operanti in Trentino del ruolo del turismo quale elemento fondamentale
di sviluppo, e al fine di creare alleanze intersettoriali e con soggetti
esterni. In particolare, la Provincia svolge le funzioni di indirizzo,
pianificazione, programmazione e coordinamento.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, spetta alla
Provincia garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato dell'offerta turistica
per tutti i territori dell'ambito delle APT.
3. Per le finalità previste da questa legge, la Provincia può
individuare specifici servizi di interesse economico generale da affidare nel
rispetto della relativa disciplina dell'Unione europea.
Art. 11
Formazione, sviluppo e supporto specialistico in
materia di turismo
1. Per assicurare omogeneità e standard qualitativi elevati
nell'organizzazione turistica del Trentino la Provincia, sentiti i soggetti
fruitori, realizza programmi di alta formazione in materia di promozione
territoriale e marketing turistico nonché iniziative di supporto specialistico
allo svolgimento delle attività di marketing turistico da parte dei soggetti
individuati negli articoli 7, 9 e 10, avvalendosi della società per la
formazione permanente del personale prevista dall'articolo 35 della legge provinciale
16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia
di governo dell'autonomia del Trentino).
2. Inoltre la Provincia, anche attraverso i propri enti
strumentali, può promuovere attività di formazione, nonché organizzare azioni
di tutoraggio, supporto e accompagnamento qualificato finalizzate a ottimizzare
l'attività di relazione con gli ospiti rivolta agli operatori del settore
turistico, sentito il tavolo azzurro previsto dall'articolo 22 comma 2, lettera
a).
3. Le attività previste da quest'articolo sono svolte nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Capo IV
Sistema del marketing turistico
Art. 12
Coinvolgimento delle APT
1. La Giunta provinciale finanzia in ciascun ambito
territoriale una APT avente i seguenti requisiti strutturali e organizzativi:
a) possesso della personalità giuridica e forma giuridica
societaria;
b) presenza nell'organo amministrativo del soggetto di una
rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica;
c) rappresentanza maggioritaria qualificata, nella misura di
almeno due terzi, delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti
turistici nell'organo amministrativo del soggetto; le modalità di
individuazione dei rappresentanti sono stabilite con proprio atto
organizzativo;
d) possesso di una struttura organizzativa che garantisca
un'adeguata esecuzione delle decisioni dell'organo amministrativo e
l'individuazione della figura di direzione apicale mediante procedura
selettiva; non s'intende necessaria la procedura selettiva nel caso di rinnovo
della figura apicale;
e) svolgimento nell'ultimo triennio dell'attività di
marketing turistico;
f) dimostrazione di avere un bilancio superiore a cinque
milioni di euro come somma dei risultati degli ultimi tre esercizi finanziari;
con deliberazione sono stabilite le modalità di calcolo e le eccezioni che
possono prevedere uno scostamento massimo del 5 per cento;
g) tenuta e adozione di una contabilità separata per le
attività previste dall'articolo 7;
h) approvazione di un codice etico;
i) adesione aperta a tutti i soggetti che esercitano
un'attività stabile nell'ambito territoriale in uno dei settori connessi alla
promozione territoriale e del marketing turistico;
j) adesione aperta ai comuni e alle comunità collocati
nell'ambito territoriale; in ogni caso l'APT non può essere presieduta da un
sindaco o da un presidente di comunità.
Art. 13
Agenzie territoriali d'area
1. Per svolgere le attività individuate dall'articolo 8 in
modo efficace e tale da garantire il coinvolgimento dei territori, le agenzie
territoriali d'area sono costituite secondo quanto previsto dall'articolo 14,
comma 4, lettera b), nel numero massimo corrispondente a quello delle aree
territoriali, come stabilito dall'articolo 5, comma 2, e sono collocate
all'interno delle rispettive aree di competenza.
2. Per i fini del comma 1 le agenzie sono dotate di un nucleo
tecnico per le attività di proposta relative alla programmazione e alle azioni
per lo sviluppo dei prodotti turistici in coerenza con le indicazioni
programmatiche del sistema del marketing turistico provinciale. Il nucleo è
formato almeno da un rappresentante per ciascun ambito coinvolto, nominato
dalle APT sulla base di specifici requisiti professionali e per una durata che
garantisca la continuità delle attività, e dal responsabile d'area indicato
dalla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del
Trentino. Per i rappresentanti del nucleo tecnico non è previsto a carico della
società alcun compenso o trattamento comunque denominato.
3. Nel caso in cui il territorio di un ambito coincida con il
territorio dell'area di riferimento, il nucleo tecnico previsto dal comma 2 è
integrato da un ulteriore componente afferente ciascun ambito esistente ai
sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8
(legge provinciale sulla promozione turistica 2002), e ricompresi nel
territorio dell'area. La nomina del rappresentante del nucleo tecnico è
demandata all'APT di riferimento del relativo ambito territoriale.
Art. 14
Società per la promozione territoriale e il marketing
turistico del Trentino
1. Per lo svolgimento della promozione territoriale e del
marketing turistico del Trentino, la Giunta provinciale è autorizzata ad
avvalersi di una società controllata in-house.
2. I rapporti tra la Provincia e la società sono regolati da
una convenzione che può individuare tra l'altro i contenuti e i criteri di
gestione dell'attività della società e i criteri per determinare i rapporti
economici e finanziari tra le parti.
3. Ai fini del comma 1, la società può avvalersi di una
propria società in-house.
4. La società che esercita le funzioni della promozione
territoriale e del marketing turistico del Trentino deve garantire:
a) la presenza di un consiglio di amministrazione;
b) che siano previste modalità organizzative in grado di
coinvolgere i territori tramite le agenzie territoriali d'area, dotate di un
nucleo tecnico con le caratteristiche indicate nell'articolo 13, comma 2;
c) che sia prevista un'adeguata struttura organizzativa che
garantisca la separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione e
contempli l'individuazione di un dirigente di comprovata esperienza cui
affidare la responsabilità gestionale della società.
Capo V
Risorse
Art. 15
Imposta provinciale di soggiorno
1. Ai sensi degli articoli 72 e 73 dello Statuto speciale
per il Trentino - Alto Adige e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3
del decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
(Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in
materia di finanza locale), è stabilita l'imposta di soggiorno nella misura
minima di un euro e massima di tre euro a persona per ciascun pernottamento.
2. Sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno come
soggetti passivi dell'imposta coloro che alloggiano nelle seguenti tipologie di
strutture situate nel territorio provinciale:
a) strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere
previste dagli articoli 5 e 30 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività
turistica 2002), ad esclusione delle case per ferie gestite direttamente dagli
ospiti secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della predetta
legge provinciale;
b) alloggi per uso turistico previsti dall'articolo 37 bis
della legge
provinciale sulla ricettività turistica 2002;
c) le strutture ricettive all'aperto previste dagli articoli
3 e 23 della legge
provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge
provinciale sui campeggi 2012);
d) gli esercizi di agriturismo previsti dall'articolo 2
della legge
provinciale 30 ottobre 2019, n. 10
(legge provinciale sull'agriturismo 2019);
e) i rifugi escursionistici previsti dall'articolo 23 della legge provinciale 15
marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui
rifugi e sui sentieri alpini 1993).
3. Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di
soggiorno:
a) i familiari di pazienti ricoverati nelle strutture
sanitarie e ospedaliere;
b) le forze dell'ordine e di protezione civile
nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Il regolamento di esecuzione di quest'articolo, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentito
il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente
commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le disposizioni
applicative generali per l'attuazione dell'imposta di soggiorno e in
particolare può stabilire:
a) i criteri di gradualità dell'imposta in relazione alla
tipologia della struttura ricettiva;
b) un numero massimo di notti di soggiorno consecutive presso
la medesima struttura, comunque non inferiore alle dieci, per le quali è dovuta
l'imposta;
c) modalità particolari di computo del numero massimo di
notti con riferimento a soggiorni ripetuti che si interrompono nel fine
settimana;
d) le eventuali ulteriori categorie esentate dal pagamento
dell'imposta, in aggiunta a quelle individuate dal comma 3;
e) l'età al di sotto della quale non è dovuto il pagamento
dell'imposta;
f) gli oneri di gestione dell'imposta.
5. Per l'applicazione del numero massimo di notti stabilito
dal regolamento di esecuzione, nelle strutture ricettive e negli alloggi
previsti rispettivamente dagli articoli 30, comma 1, lettera d), e 37 bis della
legge
provinciale sulla ricettività turistica 2002,
si fa riferimento ai giorni di durata del contratto con il quale queste
strutture sono concesse in locazione al turista, indipendentemente
dall'effettiva fruizione della struttura e dalla consecutività delle notti di
soggiorno. Questa disposizione si applica anche ai contratti stipulati ai sensi
dell'articolo 4, comma 8, e dell'articolo 5, comma 2, della legge provinciale sui campeggi 2012.
6. Il gettito dell'imposta provinciale di soggiorno, al netto
degli oneri di gestione, è destinato a finanziare, con le modalità previste
dall'articolo 16, le attività e i soggetti lì individuati.
7. L'imposta provinciale di soggiorno versata dai gestori
delle strutture indicate nel comma 2, lettera b), è trasferita, per una quota
pari al 50 per cento, al comune nel cui territorio è stato prodotto il gettito.
8. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1
ter, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), i gestori delle
strutture indicate nel comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta con
diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della
dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal
regolamento provinciale di esecuzione. L'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione da parte del responsabile, nonché l'omesso, ritardato o parziale
versamento dell'imposta di soggiorno costituiscono omessa o infedele
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, nonché omesso,
ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno aidi quanto disposto
dal medesimo articolo 4, comma 1 ter, e si applica la sanzione amministrativa
ivi prevista. Per l'accertamento dell'imposta provinciale di soggiorno si
applica l'articolo 11 bis (Disposizioni in materia di accertamento di tributi
provinciali), commi 1 e 3, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.
9. L'imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla
Provincia. La riscossione, il controllo, il rimborso e ogni altra attività di
gestione del tributo è affidata a Trentino riscossioni s.p.a., che a tale fine
ha accesso ai dati contenuti nei sistemi informativi del turismo.
9 bis. Fermo restando che Trentino riscossioni s.p.a presenta
alla Provincia il conto giudiziale previsto dall'articolo 47 della legge provinciale
14 settembre 1979, n. 7 (legge
provinciale di contabilità 1979), la società presenta altresì alla Provincia un
autonomo conto giudiziale relativo alle somme incassate a titolo di imposta
provinciale di soggiorno. Per assicurare maggiore trasparenza della riscossione
il conto giudiziale è accompagnato da un elaborato recante il dettaglio di
quanto versato dai singoli gestori delle strutture indicate al comma 2 e dalla
stessa società riversato nonché delle attività di controllo effettuate ai sensi
della convenzione che regola i rapporti tra la Provincia e la società ai sensi
dell'articolo 34, comma 3 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006.
Tale elaborato è trasmesso alla procura regionale della Corte dei conti.
Note al testo
- Il comma 9 bis è stato aggiunto dall'art. 32
della l.p. 30 dicembre 2024, n. 13.
- Vedi anche gli articoli 32 e 33 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20.
Attuazione
Per il regolamento previsto dal comma 4 vedi il d.p.p. 3 dicembre 2020, n. 15-28/Leg.
Art. 16
Finanziamento del sistema di marketing turistico
1. La Giunta provinciale, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 15, comma 7, ripartisce il gettito dell'imposta provinciale di
soggiorno con le seguenti modalità:
a) alla società per la promozione territoriale e il
marketing turistico del Trentino, che lo destina alle agenzie territoriali
d'area nella misura definita dalla Giunta provinciale, pari almeno al 5 per
cento dell'imposta raccolta in tutti gli ambiti territoriali di cui è costituita
la relativa area, differenziabile con riferimento a singole agenzie
territoriali d'area e anche con riferimento a singoli ambiti territoriali. Essa
può essere destinata dalla Giunta provinciale direttamente alla società
Trentino sviluppo s.p.a., se coinvolta nella realizzazione dei progetti
previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera f);
b) con riferimento alla rimanente quota dell'imposta
raccolta in ciascun ambito territoriale di riferimento:
1) alle APT, come finanziamento delle attività
previste dall'articolo 7, comma 2, fino alla misura massima del 100 per cento
della spesa ammessa, da erogare secondo criteri, termini, modalità e condizioni
definiti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, da sottoporre al
parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; nella
definizione dei criteri è valorizzato il grado di apporto finanziario da parte
degli enti pubblici del territorio di riferimento; ciascuna APT può devolvere
una quota dell'imposta di soggiorno di sua spettanza alla società prevista
dall'articolo 14, per il finanziamento delle attività dell'agenzia territoriale
d'area di riferimento;
2) alla Provincia che, sentita l'APT interessata,
sostiene nell'ambito delle discipline di settore azioni riguardanti la mobilità,
il marketing turistico o altre iniziative, progetti di interesse generale anche
a carattere culturale e investimenti funzionali allo sviluppo di nuovi prodotti
turistici, nonché ulteriori interventi in materia di turismo destinati ad
arricchire l'offerta dei diversi ambiti territoriali in cui è stata raccolta.
2. L'ammontare complessivo dell'imposta provinciale di
soggiorno da ripartire è calcolato sulla base dell'imposta effettivamente
riscossa nell'anno precedente a quello di riferimento.
3. La Giunta provinciale può finanziare le APT e la società
per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino anche
attraverso ulteriori risorse.
4. I comuni e le altre pubbliche amministrazioni o enti
pubblici possono finanziare le attività delle APT.
5. In ogni caso il finanziamento delle attività e funzioni
previste dall'articolo 7 non può superare il limite del 49 per cento del totale
del valore della produzione del conto economico. Concorrono a formare la quota
massima del 49 per cento i finanziamenti o i trasferimenti comunque denominati
da parte di amministrazioni o di enti pubblici.
6. Con la deliberazione prevista dal comma 1, lettera b),
sono stabiliti i criteri, le modalità e le tempistiche per la quantificazione e
il calcolo della percentuale nel limite massimo del 49 per cento rispetto al
totale del valore della produzione del conto economico.
7. La quota dell'imposta di soggiorno che in base a quanto
previsto dal comma 5, e in applicazione della deliberazione prevista dal comma
6, non è finalizzata al finanziamento delle APT è attribuita alla società per
la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino per lo
sviluppo di specifiche attività promozionali dedicate all'ambito territoriale
dove l'imposta è stata raccolta o per le attività proprie dell'agenzia
territoriale d'area dove l'imposta è stata raccolta.
8. omissis (abrogato)
Note al testo
Articolo così modificato dall’art. 50 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18, dall’art. 11 della l.p. 13 marzo 2024, n. 3 e dall’art. 29 della l.p. 5 agosto 2024, n. 9.
Attuazione
Per l'attuazione del comma 6 vedi la deliberazione
della giunta provinciale 27 giugno 2025, n. 906.
Capo
VI
Strumenti di sistema
Art.
17
Associazioni pro loco
1. La Provincia sostiene le associazioni pro loco in quanto
soggetti che concorrono alla valorizzazione turistica del territorio, delle sue
risorse e dei suoi prodotti.
2. Le associazioni pro loco costituiscono, nel rapporto con
le amministrazioni dei comuni, associazioni di riferimento per il coordinamento
e la programmazione delle attività di valorizzazione turistica del territorio,
delle sue risorse e dei suoi prodotti.
3. Le associazioni pro loco possono promuovere iniziative di
promozione territoriale e turistica in collaborazione con altre associazioni
pro loco, anche se operanti con riferimento a territori appartenenti ad altri
ambiti o aree territoriali.
Art. 18
Elenco e finanziamento delle associazioni pro loco
1. Per i fini dell'articolo 17, comma 1, le associazioni pro
loco sono iscritte nell'apposito elenco istituito dal servizio provinciale
competente in materia di turismo se svolgono le seguenti attività:
a) valorizzazione delle risorse naturali, culturali e
storiche della località, anche attraverso la realizzazione di manifestazioni a
carattere sovralocale, coerenti con le attività di marketing turistico
realizzate dalle APT ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
b) realizzazione di attività di animazione turistica a
carattere locale come iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e
culturale;
c) altre attività a carattere locale volte a favorire lo
sviluppo della cultura dell'accoglienza turistica.
2. Le associazioni pro loco iscritte nell'apposito elenco
utilizzano la denominazione "pro loco" nell'insegna e in tutte le
forme di comunicazione.
3. Il regolamento di esecuzione definisce i requisiti e le
modalità di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 1 e i criteri e le
modalità per la cancellazione da esso.
4. Per la realizzazione delle attività previste dal comma 1
la Provincia può concedere contributi alle pro loco iscritte nell'elenco nella
misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
5. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione
le tipologie di iniziative finanziabili, compresa l'adesione ai progetti
strategici su scala provinciale, e i criteri e le modalità di assegnazione dei
contributi previsti da quest'articolo.
Note al testo
La lettera a) del comma 1 è stata così modificata
dall'art. 32 della l.p. 30 dicembre 2024, n. 13.
Attuazione
Per l'attuazione di questo articolo vedi la
deliberazione della giunta provinciale 23 aprile 2021, n. 639.
Art. 19
Federazione trentina delle associazioni pro loco
1. La Provincia promuove il ruolo di rappresentanza,
assistenza, tutela e coordinamento delle associazioni pro loco svolto dalla
federazione trentina delle associazioni pro loco più rappresentativa in sede
provinciale.
2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione
i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per il finanziamento
delle attività indicate nel comma 1, nella misura massima del 90 per cento
della spesa ritenuta ammissibile.
3. Con apposita convenzione la Provincia può avvalersi della
federazione trentina delle associazioni pro loco più rappresentativa in sede
provinciale anche per effettuare le verifiche sulle attività delle pro loco per
i fini dell'articolo 18.
Attuazione
Per l'attuazione di questo articolo vedi la
deliberazione della giunta provinciale 2 aprile 2021, n. 522.
Art. 20
Strada del gusto trentino
1. La strada del gusto trentino, di seguito strada, è
costituita da percorsi che si sviluppano entro territori ad alta vocazione
agricolo-rurale, caratterizzati da coltivazioni, produzioni e lavorazioni
agroalimentari tipiche e tradizionali, da produzioni artigianali, da cantine,
da agriturismi e da aziende agricole, da laboratori e da altre strutture
produttive individuali o associate, aperte al pubblico, nonché da attrattive
naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di
un'offerta turistica rurale integrata.
2. La Provincia riconosce le iniziative realizzate dalla
strada quali attività di interesse generale per la valorizzazione dei luoghi
delle produzioni agricole ed enogastronomiche, anche attraverso la fruizione in
forma di offerta turistica dei territori a vocazione agricola e delle sue
produzioni.
3. Per la gestione della strada, un comitato promotore
propone alla Provincia un disciplinare che definisce la modalità e la forma di
gestione della strada, assicurando, in ogni caso, il necessario radicamento con
i territori attraverso i soggetti che ne sono espressione. Inoltre, il
disciplinare regola i rapporti tra gli aderenti, declina la denominazione della
strada e dei relativi percorsi e individua il progetto di promozione relativo
alla strada; al disciplinare può essere allegato uno schema di statuto del
soggetto gestore della strada. La Provincia approva il disciplinare e riconosce
la strada; dell'avvenuto riconoscimento della strada è dato avviso sul
Bollettino ufficiale della Regione.
4. Il soggetto gestore della strada opera quale strumento di
sistema in raccordo con la Provincia e con gli altri soggetti del sistema della
promozione turistica provinciale, anche per la definizione del progetto
promozionale della strada e per il coordinamento di questo con le strategie
promozionali provinciali.
5. Possono promuovere o aderire alla strada gli operatori
agricoli, commerciali, artigianali e turistici e le loro associazioni
professionali, i consorzi di tutela, le enoteche, le associazioni, le
istituzioni e gli enti pubblici o privati operanti in campo culturale,
turistico, agricolo-ambientale, gli enti locali e la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento. L'adesione alla strada è aperta
a tutti i predetti soggetti che esercitano la propria attività nell'ambito
territoriale del percorso della strada e aderiscono al disciplinare previsto
dal comma 3.
6. La Provincia può concedere agevolazioni, nel rispetto
della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, per l'attività di
interesse generale di cui al comma 2, svolta dal comitato di gestione della
strada.
7. La Provincia può altresì promuovere e sostenere corsi di
formazione rivolti ai soggetti aderenti alla strada, nel rispetto della
disciplina europea in materia di aiuti di Stato, anche attraverso accordi
programmatici con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Trento.
8. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce
i criteri e le modalità per il riconoscimento della strada, nonché per
l'attuazione di quest'articolo, compresi i criteri e le modalità di
finanziamento. Con la medesima deliberazione sono anche definite le forme di
raccordo della strada con il sistema della promozione turistica provinciale e
con le attività realizzate in materia di valorizzazione e promozione dei
prodotti enogastronomici trentini da parte della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento, al fine di assicurare
un'immagine coordinata dei diversi percorsi della strada e la coerenza con le
strategie di promozione turistica del territorio provinciale.
Note al testo
Articolo così modificato dall’art. 50 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18.
Art. 21
Strumenti a supporto dell'analisi del fenomeno
turistico
1. Al fine di migliorare i processi decisionali e sviluppare
l'attività di analisi mirata ad approfondire specifiche tematiche funzionali
alla conoscenza del fenomeno turistico, la struttura provinciale competente in
materia di statistica fornisce i dati relativi al turismo in provincia di
Trento alla struttura provinciale competente in materia di turismo, secondo le
modalità previste dalla Giunta provinciale, nel rispetto della disciplina
relativa al segreto statistico.
2. Nel quadro delle funzioni previste da questa legge e anche
per i fini del comma 1, la Provincia sostiene la realizzazione di infrastrutture
e piattaforme digitali in grado di migliorare la relazione con l'ospite,
l'integrazione e la partecipazione degli attori del sistema, e favorisce la
creazione di una dorsale tecnologica per l'acquisizione di un flusso di dati
sulla domanda turistica. La Provincia si avvale della società per la promozione
territoriale e il marketing turistico del Trentino per la realizzazione e per
la gestione di queste infrastrutture tecnologiche.
3. omissis (abrogato)
Note al testo
Il comma 3 è stato abrogato dall’art. 13 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21.
Art. 22
Forme di collaborazione e concertazione
1. Al fine di promuovere e di favorire la concertazione con i
principali attori del turismo trentino, la Provincia, in relazione
all'importanza strategica delle attività finalizzate al marketing turistico del
Trentino, alla qualificazione dell'offerta turistica e in generale alle
finalità di questa legge, promuove sistematiche e idonee forme di consultazione
e collaborazione dei soggetti maggiormente rappresentativi dell'offerta
turistica trentina e dei soggetti del marketing.
2. Nell'ambito delle attività indicate nel comma 1 sono
istituiti i seguenti organismi partecipativi:
a) tavolo azzurro, finalizzato alle attività di analisi,
condivisione e sviluppo delle linee di intervento volte alla valorizzazione
dell'intero comparto; è presieduto dall'assessore competente in materia di
turismo; la Giunta provinciale definisce i componenti del tavolo e le modalità
di funzionamento; i membri del tavolo azzurro non hanno titolo ad alcun
compenso per la partecipazione alle attività del tavolo;
b) rappresentanza delle APT, finalizzata alla trattazione e
all'approfondimento delle tematiche di comune interesse delle APT e del
marketing turistico; partecipano, sotto la presidenza dell'assessore competente
in materia di turismo, i presidenti delle APT; la Giunta provinciale definisce
gli eventuali ulteriori componenti e le modalità di funzionamento; in ogni caso
non è previsto alcun compenso per la partecipazione alle attività della
rappresentanza da parte di tutti i componenti.
Capo VII
Disposizioni finali
Art. 23
Regolamento di esecuzione
1. Il regolamento di esecuzione di questa legge è adottato
previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale
e del Consiglio delle autonomie locali. Il regolamento è adottato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge ed è efficace
a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Attuazione
Per il regolamento vedi il d.p.p.
22 marzo 2021, n. 8-42/Leg.
Art.
24
Disposizioni finali
1. Fatti salvi gli articoli di questo capo, le disposizioni
di questa legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. La Provincia promuove le azioni e le misure necessarie per
consentire l'attuazione di questa legge a partire dal 1° gennaio 2021.
Art. 25
omissis
Note al testo
- Il comma 1 abroga, a decorrere dal 1° gennaio
2021, la legge provinciale sulla promozione
turistica 2002,
esclusi gli articoli 2 ter, 7, 9, 11, 13 e 13 bis; l'art. 19, esclusi i commi 4
e 6, della l.p. 11 marzo 2005, n. 3; la l.p. 29 luglio 2005, n. 13, esclusi gli articoli 5 e
12; l'art. 16 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11; la l.p. 17 giugno 2010, n. 14, esclusi gli articoli 4,
12, 18, 19, 20 e 22; l'art. 37 della l.p. 27
dicembre 2012, n. 25;
l'art. 20 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5; gli
articoli da 1 a 3 e da 5 a 8 della l.p. 23
ottobre 2014, n. 11;
i commi 3 e 5 dell'art. 68 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14; l'art.
2 della l.p. 6 marzo 2015, n. 4; l'art.
35, escluso il comma 5, della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21; l'art.
10 della l.p. 5 agosto 2016, n. 14; l'art.
43 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20; il
comma 2 dell'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17; l'art.
3 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15; l'art.
25 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5; l'art.
24 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 12.
- Il comma 2 abroga l'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, l'art.
5 della l.p. 29 luglio 2005, n. 13, l'art. 12 della l.p. 17 giugno 2010, n. 14, l'art. 4 della l.p. 23 ottobre 2014, n. 11, i commi 1, 2 e 4
dell'art. 68 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 a
decorrere dal 1° gennaio 2021 o dalla data stabilita dalla deliberazione di
proroga adottata dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 26, comma 1
(ma non risulta che la deliberazione in questione sia stata adottata; quindi
vale il primo termine).
- Il comma 3 sostituisce il titolo, modifica
l'art. 1, abroga il capo III e gli articoli da 13 a 22 della legge
provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001, abroga
l'art. 3 della l.p. 6 maggio 2016, n. 6, l'art.
48 bis della legge provinciale sull'agricoltura
2003,
l'art. 1 della l.p. 6 maggio 2016, n. 6 e
modifica l'art. 19 della l.p. 17 giugno 2010, n. 14 (il
testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi) a
decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della giunta provinciale
prevista dall'articolo 20, comma 8, che è pubblicata nel bollettino ufficiale
della regione.
Art.
26
Disposizioni transitorie
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il finanziamento
provinciale delle attività previste dall'articolo 7, comma 2, riferite agli
ambiti territoriali individuati da questa legge, è attribuito alle aziende per
il turismo esistenti ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica
2002, se si sono dotate dei requisiti
previsti dall'articolo 12 della presente legge. Se l'ambito territoriale non
coincide con quello preesistente il finanziamento è attribuito all'azienda per
il turismo esistente o nata dalla fusione tra le aziende per il turismo
esistenti che, con riferimento alle porzioni di ambiti preesistenti ricadenti
nel nuovo ambito, ha registrato il maggior numero di presenze nell'ultimo
triennio antecedente la data di entrata in vigore di questa legge. Le
necessarie disposizioni attuative, anche di prima applicazione, sono definite
con deliberazione della Giunta provinciale, che può posticipare, comunque non
oltre il 31 maggio 2021, l'applicazione di questo comma e dei commi 2 e 3 se le
attività amministrative a tal fine necessarie non possono essere concluse,
anche a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, entro il 31 dicembre
2020. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Il personale della Provincia già messo a disposizione
delle aziende per il turismo esistenti ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale
sulla promozione turistica 2002, secondo
quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, della medesima legge, cessa di
essere messo a disposizione delle nuove APT dal 1° gennaio 2021. Il personale è
assegnato alle strutture organizzative provinciali o è collocato presso altri
enti del sistema territoriale provinciale integrato di cui all'articolo 79
dello Statuto
speciale, tenuto conto delle esigenze di
servizio e delle situazioni personali. In caso di assegnazione alle strutture
provinciali l'onere rientra nei limiti di spesa di personale fissati ai sensi
dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
(legge sul personale della Provincia 1997), e queste dotazioni concorrono al
raggiungimento dei limiti alle assunzioni di personale previsti dall'articolo
24 della legge
provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e
dall'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20.
3. Il personale delle aziende per il turismo esistenti ai
sensi dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 e quello dei consorzi turistici di
associazioni pro loco previste dall'articolo 12 quater della legge provinciale sulla promozione turistica
2002 è assunto dalle aziende per il
turismo di cui al comma 1 secondo un accordo con le organizzazioni sindacali
rappresentative.
4. L'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica
2002, ancorché abrogato dall'articolo
25, e le relative disposizioni regolamentari continuano ad applicarsi con
riferimento agli obblighi di comunicazione e versamento fino all'esaurimento
dei rapporti giuridici sorti in base all'articolo 16 bis della legge provinciale
sulla promozione turistica 2002. Per
l'anno 2020 le strutture indicate nell'articolo 16 bis, comma 4, lettera a
ter), della legge
provinciale sulla promozione turistica 2002,
comunicano i pernottamenti che rientrano nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre
entro il 16 marzo 2021.
5. In deroga a quanto previsto da questa legge, fino al 31
dicembre 2022 le aziende per il turismo esistenti ai sensi dell'articolo 9
della legge
provinciale sulla promozione turistica 2002,
competenti rispettivamente per gli ambiti della Val di Non, dell'Altopiano di
Pinè e Valle di Cembra, delle Terme di Comano-Dolomiti di Brenta e della Valle
di Ledro possono continuare a operare con i finanziamenti previsti dagli
articoli 16 e 27, se dimostrano, entro il termine di presentazione del
programma di attività per l'anno 2021 stabilito dalla Giunta provinciale, che
le risorse private che finanziano la rispettiva attività per il 2021 sono
maggiori del finanziamento pubblico complessivo riferito al medesimo anno.
Qualora tale condizione non venga successivamente rispettata si applica quanto
disposto dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 16.
Note al testo
La deroga prevista dal comma 5 è stata prorogata
dall’art. 12 della l.p. 29 dicembre 2022, n. 19.
Art. 27
Disposizioni transitorie per il finanziamento delle
APT a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 l'applicazione dell'articolo 15, comma 6, e dell'articolo 16 è sospesa
per l'anno 2021.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 1,
per l'anno 2020 e per l'anno 2021 le APT sono finanziate con gli stanziamenti
stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, che definisce anche i
criteri e le modalità degli stessi, tenuto conto, con riferimento all'anno
2020, anche dei criteri già adottati e di quanto già erogato ai sensi della legge provinciale
sulla promozione turistica 2002 e delle
leggi provinciali 23
marzo 2020, n. 2, e 13 maggio 2020, n. 3,
in materia di misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori
economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2 bis. Per il finanziamento provinciale previsto dall'articolo
26, comma 1, le APT esistenti ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica
2002 che non siano in possesso, al 31
maggio 2021, in ragione delle circostanze straordinarie determinate dalla
pandemia da COVID-19, del requisito previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera
a), devono possedere tutti i requisiti previsti dall'articolo 12 entro il 31
luglio 2021.
Note al testo
Il comma 2 bis è stato aggiunto dall’art. 26 della l.p.
17 maggio 2021, n. 7.
Art.
27 bis
Misure per la promozione dell'innovazione territoriale
a seguito della pandemia da COVID-19
1. Per promuovere processi di innovazione del prodotto
turistico all'insegna della sostenibilità ambientale e delle nuove forme di
ospitalità in ogni ambito territoriale turistico, la Provincia, attraverso la
società prevista dall'articolo 14 e le risorse assegnate a quest'ultima da
questa legge, attiva un concorso di idee aperto alla partecipazione dei giovani
di età fino ai 30 anni sul futuro della destinazione territoriale di riferimento
a seguito dell'esperienza da pandemia da COVID-19. All'esito del concorso di
idee la società presenta alla Provincia una proposta operativa articolata per
ambito territoriale o area territoriale per la realizzazione dei progetti più
significativi indicando anche le risorse necessarie.
Note al testo
Articolo aggiunto dall’art. 27 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7.
Art.
28
Disposizioni finanziarie
1. Dall'applicazione degli articoli 11, comma 1, 14, 15,
comma 7, 16, commi 1 e 3, 18, 19 e 21, comma 2, non derivano maggiori spese
rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 07 (Turismo),
programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (Spese in conto
capitale).
2. Dall'applicazione dell'articolo 14 non derivano maggiori
spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (Sviluppo
economico e competitività), programma 02 (Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori), titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. Dall'applicazione dell'articolo 26, comma 2, non derivano
maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio per la spesa di
personale.
4. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non
derivano spese a carico del bilancio provinciale.
Capo VIII
Disposizioni in materia di contratti pubblici
Art. 29
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 2, 3, 7 bis, 8,
introduttivo dell'art. 4 bis e abrogativo dell'art. 6 della l.p.
23 marzo 2020, n. 2;
il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima
legge.
Tabella
A
Ambiti territoriali (articolo 5)
L'organizzazione territoriale delle APT è individuata
nella seguente tabella
1. Ambito Val di Fassa
Comune amministrativo
|
Comune catastale
|
Campitello di Fassa-Ciampedel
|
CAMPITELLO-CIAMPEDEL
|
Canazei-Cianacei
|
CANAZEI-CIANACEI
|
Mazzin-Mazin
|
MAZZIN-MAZIN
|
San Giovanni di Fassa/Sèn Jan
|
POZZA
|
PERA
|
VIGO DI FASSA-VICH
|
Soraga
|
SORAGA I
|
SORAGA II
|
Moena
|
FORNO
|
MOENA I
|
MOENA II
|
2. Ambito Val di Fiemme e Val di Cembra
Comune amministrativo
|
Comune catastale
|
Predazzo
|
PREDAZZO
|
Ziano di Fiemme
|
ZIANO
|
Panchià
|
PANCHIÀ
|
Tesero
|
TESERO
|
Ville di Fiemme
|
VARENA
|
CARANO
|
DAIANO
|
Cavalese
|
CAVALESE
|
Castello-Molina di Fiemme
|
CASTELLO FIEMME
|
STRAMENTIZZO
|
Capriana
|
CAPRIANA
|
ROVER CARBONARE
|
Valfloriana
|
VALFLORIANA
|
Altavalle
|
FAVER
|
GRAUNO
|
GRUMES
|
VALDA
|
Sover
|
SOVER
|
Segonzano
|
SEGONZANO
|
SEVIGNANO
|
Cembra Lisignago
|
CEMBRA
|
LISIGNAGO
|
Lona-Lases
|
LASES
|
LONA
|
LONA-LASES II
|
Giovo
|
GIOVO
|
Note al testo
La sottotabella 2, già
sostituita dall’art. 2 e allegato 2 del d.p.p. 2 dicembre 2021, n. 20-54/Leg, è stata così sostituita dall’art. 2 e allegato 2 del
d.p.p.
5 dicembre 2022, n. 15-72/Leg, ai sensi
dell’art. 5, comma 3 di questa legge. Per una disposizione transitoria
sull’applicazione del d.p.p. n. 15-72/Leg del 2022 vedi
l’art. 4 del medesimo decreto.
3. Ambito San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi
Comune amministrativo
|
Comune catastale
|
Primiero San Martino di Castrozza
|
FIERA
|
SIROR
|
TONADICO I
|
TONADICO II
|
TRANSACQUA
|
Sagron Mis
|
SAGRON MIS
|
Imer
|
IMER I
|
IMER II
|
Mezzano
|
MEZZANO
|
Canal San Bovo
|
CANAL S. BOVO I
|
CANAL S. BOVO II
|
4a. Ambito Val di Sole
Comune amministrativo
|
Comune catastale
|
Caldes
|
BOZZANA
|
CALDES
|
SAMOCLEVO
|
SAN GIACOMO
|
Cavizzana
|
CAVIZZANA
|
Commezzadura
|
ALMAZZAGO
|
DEGGIANO
|
MASTELLINA I
|
MASTELLINA II
|
MESTRIAGO
|
PIANO
|
Croviana
|
CROVIANA
|
Dimaro Folgarida
|
CARCIATO
|
DIMARO
|
PRESSON
|
MONCLASSICO
|
Malè
|
ARNAGO
|
BOLENTINA
|
MAGRAS
|
MALÈ
|
MONTES
|
Mezzana
|
MENAS
|
MEZZANA
|
ORTISÈ
|
Ossana
|
OSSANA
|
Peio
|
CELENTINO
|
CELLEDIZZO
|
COGOLO
|
COMASINE
|
PEIO
|
Pellizzano
|
CASTELLO
|
PELLIZZANO
|
TERMENAGO I
|
TERMENAGO II
|
Rabbi
|
RABBI
|
Terzolas
|
TERZOLAS
|
Vermiglio
|
VERMIGLIO
|
Note al testo
La sottotabella 4 è stata così sostituita dalle
sottotabelle 4a e 4b, fino al 31 dicembre 2022, dall'art. 4 e tabella A) del d.p.p. 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg, ai
sensi dell'art. 5, comma 3 di questa legge. Vedi però, in relazione al termine
in parola, la proroga del connesso termine contenuto nell’art. 26, comma 5
della presente legge da parte dell’art. 12 della l.p.
29 dicembre 2022, n. 19.
4b. Ambito Val di Non
Comune amministrativo
|
Comune catastale
|
Amblar-Don
|
AMBLAR
|
DON
|
Borgo d'Anaunia
|
CASTELFONDO
|
FONDO
|
VASIO
|
MALOSCO I
|
MALOSCO II
|
Bresimo
|
BRESIMO
|
Campodenno
|
CAMPODENNO I
|
CAMPODENNO II
|
DERCOLO I
|
DERCOLO II
|
LOVER
|
QUETTA I
|
QUETTA II
|
TERMON I
|
TERMON II
|
Cavareno
|
CAVARENO
|
Cis
|
CIS
|
Cles
|
CLES
|
MECHEL
|
Contà
|
CUNEVO
|
FLAVON
|
TERRES
|
Dambel
|
DAMBEL
|
Denno
|
DENNO I
|
DENNO II
|
Livo
|
LIVO
|
PREGHENA
|
Novella
|
BREZ
|
CAGNÒ
|
CLOZ
|
REVÒ
|
ROMALLO
|
Predaia
|
COREDO I
|
COREDO II
|
DARDINE
|
DERMULO
|
MOLLARO
|
PRIÒ
|
SEGNO
|
SMARANO
|
TAIO
|
TAVON
|
TORRA
|
TRES
|
TUENETTO
|
VERVÒ
|
VION
|
Romeno
|
ROMENO
|
SALTER MALGOLO
|
Ronzone
|
RONZONE I
|
RONZONE II
|
Ruffrè-Mendola
|
RUFFRÈ
|
Rumo
|
RUMO
|
Sanzeno
|
BANCO
|
CASEZ
|
SANZENO
|
Sarnonico
|
SARNONICO
|
SEIO I
|
SEIO II
|
Sfruz
|
SFRUZ
|
Sporminore
|
SPORMINORE
|
Ton
|
MASI DI VIGO
|
TOSS
|
VIGO
|
Ville d'Anaunia
|
NANNO
|
TASSULLO I
|
TASSULLO II
|
TASSULLO III
|
TUENNO
|
Note al testo
La sottotabella 4 è stata così sostituita dalle
sottotabelle 4a e 4b, fino al 31 dicembre 2022, dall'art. 4 e tabella A) del d.p.p. 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg, ai
sensi dell'art. 5, comma 3 di questa legge. Vedi però, in relazione al termine
in parola, la proroga del connesso termine contenuto nell’art. 26, comma 5
della presente legge da parte dell’art. 12 della l.p.
29 dicembre 2022, n. 19.
5. Ambito Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val
Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese
Comune amministrativo
|
Comune catastale
|
Bocenago
|
BOCENAGO
|
Bondone
|
BONDONE
|
BONDONE STORO
|
Borgo Chiese
|
BRIONE
|
CIMEGO I
|
CIMEGO II
|
CONDINO
|
Borgo Lares
|
BOLBENO
|
ZUCLO I
|
ZUCLO II
|
Caderzone
|
CADERZONE
|
Carisolo
|
CARISOLO I
|
CARISOLO II
|
Castel Condino
|
CASTELLO
|
Giustino
|
GIUSTINO I
|
GIUSTINO II
|
Massimeno
|
MASSIMENO I
|
MASSIMENO II
|
Pelugo
|
PELUGO
|
Pieve di Bono Prezzo
|
CRETO
|
AGRONE
|
COLOGNA
|
POR
|
PREZZO
|
STRADA I
|
STRADA II
|
Pinzolo
|
PINZOLO
|
Porte di Rendena
|
DARÈ
|
JAVRÈ
|
VERDESINA
|
VIGO RENDENA
|
VILLA RENDENA
|
Sella Giudicarie
|
BONDO
|
BREGUZZO I
|
BREGUZZO II
|
LARDARO I
|
LARDARO II
|
RONCONE
|
Spiazzo
|
BORZAGO
|
FISTO
|
MORTASO I
|
MORTASO II
|
Storo
|
DARZO
|
LODRONE
|
STORO
|
Strembo
|
STREMBO I
|
STREMBO II
|
Tione di Trento
|
SAONE
|
TIONE I
|
TIONE II
|
Tre Ville
|
MONTAGNE
|
PREORE
|
RAGOLI I
|
RAGOLI II
|
Valdaone
|
BERSONE
|
PRASO
|
DAONE
|
6. Ambito Altopiano della Paganella, Piana della
Rotaliana e San Lorenzo Dorsino
Comune amministrativo
|
Comune catastale
|
Andalo
|
ANDALO
|
Cavedago
|
CAVEDAGO
|
Fai della Paganella
|
FAI
|
Lavis
|
LAVIS
|
Mezzocorona
|
MEZZOCORONA
|
Mezzolombardo
|
MEZZOLOMBARDO
|
Molveno
|
MOLVENO
|
Roverè della Luna
|
ROVERÈ DELLA LUNA
|
San Michele all'Adige
|
GRUMO
|
SAN MICHELE
|
FAEDO
|
Spormaggiore
|
SPORMAGGIORE
|
Terre d'Adige
|
NAVE SAN ROCCO
|
ZAMBANA I
|
ZAMBANA II
|
San Lorenzo Dorsino
|
ANDOGNO
|
DORSINO
|
SAN LORENZO
|
TAVODO
|
7. Ambito Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di
Comano e Valle dei Laghi
Comune amministrativo
|
Comune catastale
|
Riva del Garda
|
PREGASINA
|
RIVA
|
Arco
|
ARCO
|
OLTRESARCA
|
ROMARZOLLO
|
Drena
|
DRENA
|
Dro
|
DRO
|
Nago-Torbole
|
NAGO TORBOLE
|
Tenno
|
COLOGNA GAVAZZO
|
PRANZO
|
TENNO
|
VILLE DEL MONTE
|
Ledro
|
BARCESINO
|
BEZZECCA
|
BIACESA
|
ENGUISO
|
LEGOS I
|
LEGOS II
|
LENZUMO
|
LOCCA
|
MEZZOLAGO
|
MOLINA
|
PIEVE DI LEDRO
|
PRÈ
|
TIARNO DI SOPRA
|
TIARNO DI SOTTO
|
Fiavè
|
BALLINO
|
FAVRIO
|
FIAVÈ
|
STUMIAGA
|
Comano Terme
|
BONO
|
CAMPO
|
CARES
|
COMANO
|
COMIGHELLO
|
DASINDO
|
DUVREDO
|
GODENZO
|
LOMASO
|
LUNDO
|
POIA
|
TIGNERONE
|
VIGO LOMASO
|
BLEGGIO INFERIORE
|
Bleggio superiore
|
BALBIDO
|
BLEGGIO SUPERIORE
|
CAVRASTO
|
LARIDO
|
MADICE
|
RANGO
|
Stenico
|
PREMIONE
|
SCLEMO
|
SEO
|
STENICO I
|
STENICO II
|
VILLA BANALE
|
Vallelaghi
|
CIAGO I
|
COVELO
|
FRAVEGGIO I
|
FRAVEGGIO II
|
LON I
|
CIAGO II
|
LON II
|
MARGONE
|
PADERGNONE
|
RANZO
|
TERLAGO
|
VEZZANO
|
Madruzzo
|
CALAVINO
|
LASINO
|
Cavedine
|
BRUSINO
|
LAGUNA MUSTÈ I
|
LAGUNA MUSTÈ II
|
STRAVINO
|
VIGO CAVEDINE
|
Ronzo-Chienis
|
CHIENIS
|
RONZO
|
Note al testo
La sottotabella 7, già sostituita dall’art. 2 e
allegato 2 del d.p.p. 2 dicembre 2021, n.
20-54/Leg,
è stata così sostituita dall’art. 3 e allegato 2 del d.p.p.
10 agosto 2023, n. 18-94/Leg,
ai sensi dell’art. 5, comma 3 di questa legge. Per una disposizione transitoria sull’applicazione del d.p.p. n.
18-94/Leg del 2023 vedi l’art. 4 del medesimo decreto.
8. Ambito Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè
Comune amministrativo
|
Comune catastale
|
Trento
|
BASELGA
CADINE
COGNOLA
GARDOLO
MATTARELLO
MEANO
MONTEVACCINO
POVO
RAVINA
ROMAGNANO
SARDAGNA
SOPRAMONTE
TRENTO
VIGOLO
VILLAMONTAGNA
VILLAZZANO
|
Cimone
|
CIMONE
|
Aldeno
|
ALDENO
|
Garniga Terme
|
GARNIGA
|
Albiano
|
ALBIANO
|
Bedollo
|
BEDOLLO
|
Baselga di Pinè
|
BASELGA DI PINÈ I
BASELGA DI PINÈ II
MIOLA I
MIOLA II
|
Fornace
|
FORNACE
|
Note al testo
La sottotabella 8, già sostituita dall’art. 2 e
allegato 2 del d.p.p. 2 dicembre 2021, n.
20-54/Leg,
è stata così sostituita dall’art. 2 e allegato 2 del d.p.p.
5 dicembre 2022, n. 15-72/Leg,
ai sensi dell’art. 5, comma 3 di questa legge. Per una disposizione transitoria
sull’applicazione del d.p.p. n. 15-72/Leg del 2022 vedi
l’art. 4 del medesimo decreto.
9. Ambito Altipiani cimbri e Vigolana
Comune amministrativo
|
Comune catastale
|
Folgaria
|
FOLGARIA
|
Lavarone
|
LAVARONE
|
Luserna
|
LUSERNA
|
Altopiano della Vigolana
|
BOSENTINO
|
CENTA
|
VATTARO
|
VIGOLO VATTARO
|
10. Ambito Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni
Comune amministrativo
|
Comune catastale
|
Bieno
|
BIENO
|
Borgo Valsugana
|
BORGO
|
Carzano
|
CARZANO
|
Castel Ivano
|
SPERA I
|
SPERA II
|
STRIGNO
|
IVANO FRACENA
|
VILLA AGNEDO
|
Castello Tesino
|
CASTELLO TESINO
|
Castelnuovo
|
CASTELNUOVO
|
Cinte Tesino
|
CINTE TESINO I
|
CINTE TESINO II
|
Grigno
|
GRIGNO
|
Novaledo
|
NOVALEDO
|
Ospedaletto
|
OSPEDALETTO
|
Pieve Tesino
|
PIEVE TESINO
|
Roncegno
|
RONCEGNO
|
Ronchi Valsugana
|
RONCHI
|
Samone
|
SAMONE
|
Scurelle
|
SCURELLE
|
Telve
|
TELVE DI SOTTO
|
Telve di sopra
|
TELVE DI SOPRA
|
Torcegno
|
TORCEGNO
|
Calceranica al lago
|
CALCERANICA
|
Caldonazzo
|
CALDONAZZO
|
Levico Terme
|
LEVICO
|
Pergine Valsugana
|
CANALE
|
CANEZZA
|
CASTAGNÈ
|
COSTASAVINA
|
ISCHIA
|
MADRANO
|
NOGARÈ
|
PERGINE I
|
PERGINE II
|
RONCOGNO
|
SERSO
|
SUSÀ
|
VIARAGO
|
VIGALZANO
|
Tenna
|
TENNA
|
Vignola-Falesina
|
FALESINA
|
VIGNOLA I
|
VIGNOLA II
|
Fierozzo-Vlarötz
|
FIEROZZO-VLARÖTZ
|
Frassilongo-Garait
|
FRASSILONGO-GARAIT
|
Palù del Fersina-Palai en Bersntol
|
PALU'
|
Sant'Orsola Terme
|
MALA
|
SANT'ORSOLA
|
Civezzano
|
CIVEZZANO
|
Note al testo
La sottotabella 10 è stata così sostituita dall’art. 2
e allegato 2 del d.p.p. 2 dicembre 2021, n.
20-54/Leg,
ai sensi dell’art. 5, comma 3 di questa legge. Per una disposizione transitoria sull’applicazione del d.p.p. n.
20-54/Leg del 2021 vedi l’art. 4 del medesimo decreto.
11. Ambito Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo
Comune amministrativo
|
Comune catastale
|
Rovereto
|
LIZZANA
|
MARCO
|
NORIGLIO
|
ROVERETO
|
SACCO
|
Besenello
|
BESENELLO
|
Calliano
|
CALLIANO I
|
CALLIANO II
|
CALLIANO III
|
CASTELPIETRA
|
Volano
|
VOLANO
|
Terragnolo
|
TERRAGNOLO
|
Trambileno
|
TRAMBILENO
|
Vallarsa
|
VALLARSA
|
Nomi
|
NOMI
|
Pomarolo
|
POMAROLO I
|
POMAROLO II
|
SAVIGNANO I
|
SAVIGNANO II
|
Villa Lagarina
|
CASTELLANO
|
PEDERSANO
|
VILLA LAGARINA
|
Nogaredo
|
BRANCOLINO
|
NOARNA
|
NOGAREDO
|
SASSO
|
Isera
|
FOLAS-REVIAN
|
ISERA
|
LENZIMA
|
MARANO
|
PATONE
|
Brentonico
|
BRENTONICO
|
Avio
|
AVIO
|
BORGHETTO
|
Ala
|
ALA
|
CHIZZOLA
|
PILCANTE
|
RONCHI
|
SANTA MARGHERITA
|
SERRAVALLE
|
Mori
|
MANZANO
|
MORI
|
NOMESINO
|
PANNONE
|
VALLE
|
VARANO
|
Note al testo
La sottotabella 11 è stata così sostituita dall’art. 3
e allegato 2 del d.p.p. 10 agosto 2023, n.
18-94/Leg.
Per una disposizione transitoria sull’applicazione del d.p.p.
n. 18-94/Leg del 2023
vedi l’art. 4 del medesimo decreto.