Legge Regionale 24 novembre 2022 , n. 22

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)

(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-11-24;22

Art. 1
(Disposizioni in tema di indizione delle elezioni regionali e di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali. Modifiche alla l.r. 17/2012)
1. Alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione) (1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6 dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
'6 bis. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono indette con decreto del Presidente della Regione.

6 ter. L'assegnazione dei seggi del Consiglio regionale alle singole circoscrizioni elettorali di cui al comma 6 è effettuata con decreto del Presidente della Regione adottato contestualmente al decreto di indizione delle elezioni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 4, della legge n. 108/1968.

6 quater. I decreti di cui ai commi 6 bis e 6 ter sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione almeno cinquantacinque giorni prima della data del voto e sono immediatamente comunicati:
a) al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie;
b) ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
c) ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana di Milano;
d) ai presidenti delle corti d'appello territorialmente interessate.';
b) al comma 41 dell'articolo 1 dopo le parole 'Per quanto non previsto' sono inserite le seguenti: 'dall'articolo 5 della legge 165/2004 e'.
Art. 2
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 31 ottobre 2012, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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