Sentenza n. 57 del 2024

SENTENZA N. 57

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005) e dell’art. 19 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008), promossi dal Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione civile, con due ordinanze del 27 marzo 2023, iscritte ai numeri 80 e 81 del registro ordinanze 2023 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2023.

Visti gli atti di costituzione della Regione Campania e quello, fuori termine, di DeCav srl;

udito nell’udienza pubblica del 5 marzo 2024 il Giudice relatore Marco D’Alberti;

udito l’avvocato Almerina Bove per la Regione Campania;

deliberato nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.

Ritenuto in fatto

1.– Con le due ordinanze in epigrafe, di identico tenore, il Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005) e dell’art. 19 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

2.– Il rimettente premette che l’attività estrattiva da cave, nella Regione Campania, è sottoposta a tre prelievi economici, disciplinati, rispettivamente, dall’art. 18 della legge della Regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere), dall’art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 e dall’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008.

Nell’ordinanza iscritta al reg. ord. n. 80 del 2023 il giudice a quo fa presente che Ceca srl, che esercita da decenni l’attività estrattiva nel sito ubicato in località “Fellino”, nel Comune di Roccarainola (NA), ha agito in giudizio contro la Regione Campania per ottenere, tra l’altro, la restituzione delle somme corrisposte, a titolo di acconto sui contributi, ai sensi di cui all’art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 e all’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008.

2.1.– Il giudice a quo sostiene, quanto alla rilevanza della questione, che Ceca srl ha interesse ad agire in giudizio al fine di ottenere una pronuncia che attesti la non debenza dei contributi richiesti dalla Regione, e ciò anche al fine di recuperare l’acconto versato con riserva di ripetizione.

Nell’ordinanza iscritta al reg. ord. n. 81 del 2023 il rimettente rileva che DeCav srl ha impugnato il decreto dirigenziale con cui la Regione Campania l’aveva autorizzata, parzialmente e provvisoriamente, in via di autotutela, a svolgere una serie di lavori di messa in sicurezza della cava sita in località “Fiumillo”, nel Comune di Battipaglia (SA), e a commercializzare una parte dei materiali movimentati. In punto di rilevanza, sostiene che DeCav srl ha interesse ad agire in giudizio al fine di ottenere una pronuncia che attesti la non debenza dei contributi richiesti dalla Regione.

2.2.– In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, in entrambe le ordinanze il rimettente richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui i prelievi in esame non avrebbero natura di tributi, non essendo collegati alla redditività dell’attività di gestione delle cave, ma sarebbero contribuzioni finalizzate a compensare i danni legittimamente prodotti al bene ambiente dallo sfruttamento della cava, fornendo all’autorità amministrativa la provvista necessaria a ripristinare le condizioni ambientali e territoriali pregiudicate dall’attività di estrazione. Il giudice a quo richiama, sull’argomento, anche la sentenza di questa Corte n. 52 del 2018.

Secondo il rimettente, la ratio indennitaria sottesa alla legislazione regionale sarebbe già soddisfatta dall’art. 18, comma 3, della legge reg. Campania n. 54 del 1985, che destina il contributo da essa previsto ai commi 1 e 2, in via prioritaria, alla «realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di cava». Il contributo imposto alle imprese operanti nel settore estrattivo dall’art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 sarebbe, invece, del tutto avulso dalla logica indennitaria che lo dovrebbe sorreggere, in quanto vincolato alla realizzazione, all’avvio e alla gestione di un’opera infrastrutturale, quale l’aeroporto di Pontecagnano (SA). Il rimettente rileva che tale destinazione non avrebbe alcun rapporto con l’attività estrattiva, né potrebbe svolgere una funzione di compensazione del danno ambientale da essa causato, posto che l’aeroporto menzionato è collocato in un altro comune rispetto a quello ove è presente la cava gestita dall’attrice e causerebbe inquinamento ambientale (quanto meno acustico) e pregiudizi di tipo paesaggistico all’area circostante.

Difetterebbe, di conseguenza, la funzione indennitaria che giustifica l’applicazione di un siffatto contributo, con la conseguenza che l’art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., sia perché irragionevole ed esuberante rispetto alla finalità perseguita, sia perché discriminatorio a danno delle imprese che svolgono attività estrattiva, le quali, a differenza delle imprese dedite ad altre attività, devono contribuire al finanziamento dell’aeroporto di Pontecagnano, in assenza di ragioni idonee a imporre tale trattamento differenziato.

2.3.– Il giudice a quo sostiene che la finalità di compensazione del pregiudizio ambientale causato dall’attività estrattiva mancherebbe pure rispetto al contributo ambientale introdotto dall’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008. Le somme ricavate a tale titolo sono destinate per il 50 per cento ad alimentare un «Fondo per la ecosostenibilità», disciplinato all’art. 15 della medesima legge regionale, e per il restante 50 per cento al finanziamento di spese «concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva, e al finanziamento delle attività di controllo dell’organo di vigilanza in materia di cave».

Quanto al primo 50 per cento, poiché il Fondo per la ecosostenibilità è «finalizzato al sostegno delle azioni regionali tese a promuovere la diffusione dell’impiego nei processi produttivi e commerciali di materiali ecocompatibili, biodegradabili e riciclabili e a favorire la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di natura diversa» (art. 15, comma 1, della legge reg. Campania n. 1 del 2008), il rimettente deduce che il contributo dovrebbe essere posto a carico di chi si occupa della produzione di imballaggi e di chi produce rifiuti e non a carico delle imprese che gestiscono le cave.

Il restante 50 per cento del gettito del contributo sarebbe, poi, finalizzato a sovvenzionare attività collegate alla gestione amministrativa del settore che, avuto riguardo alle destinazioni relative ai «lavori di recupero ambientale» e alla «redazione del progetto unitario di gestione del comparto» (art. 19, comma 3, della legge reg. Campania n. 1 del 2008), risulterebbero «già coperte, da un punto di vista finanziario». Il giudice a quo richiama, in proposito, l’art. 17 della legge reg. Campania n. 54 del 1985, che porrebbe l’attività di recupero ambientale a carico di chi sfrutta la cava, altresì disponendo, ai sensi dell’art. 6, la prestazione di una cauzione o di altra idonea garanzia; richiama, altresì, l’art. 23, comma 7, delle norme di attuazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) della Regione Campania, che imputa agli esercenti dell’attività estrattiva il costo sostenuto per la redazione del progetto unitario del comparto.

Deriverebbe da ciò l’irragionevolezza del contributo ambientale di cui all’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008 che, in violazione dell’art. 3 Cost., sarebbe privo della funzione indennitaria che lo dovrebbe caratterizzare e si tradurrebbe in un ulteriore costo a carico delle aziende del settore, che già contribuirebbero alla compensazione del danno ambientale da esse prodotto attraverso il versamento dei contributi previsti dall’art. 18 della legge reg. Campania n. 54 del 1985. Il rimettente aggiunge che, sebbene una parte del contributo sia destinato «al finanziamento delle attività di controllo dell’organo di vigilanza in materia di cave», tale specifica finalità non potrebbe da sola sopperire alla sostanziale mancanza di natura indennitaria del prelievo.

3.– La Regione Campania si è costituita in entrambi i giudizi e sostiene che la questione di legittimità costituzionale dell’art. dall’art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 sarebbe palesemente non fondata, in quanto incentrata sulla «arbitraria individuazione di un doppio vincolo, territoriale e funzionale, delle risorse oggetto di contributi indennitari», non supportata da norme di rango superiore e in contrasto con la posizione assunta dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione.

Secondo la Regione sussisterebbe, invece, in capo al legislatore, «piena discrezionalità nell’indirizzare le risorse derivanti dalla contribuzione agli obiettivi di pubblico interesse ritenuti più efficaci» al fine di ristorare la collettività regionale del depauperamento connesso allo svolgimento dell’attività estrattiva, «attraverso azioni di sostegno ambientale ovvero attraverso interventi di sviluppo socioeconomico da realizzarsi sul territorio regionale».

Richiamata, in proposito, l’ordinanza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 13 dicembre 2023, n. 34982, secondo cui la destinazione del contributo alla realizzazione e gestione dell’aeroporto di Pontecagnano non sarebbe in contraddizione con la natura ambientale del contributo stesso, la Regione afferma che l’art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 sarebbe volto a bilanciare «il danno ambientale con la realizzazione di un’opera infrastrutturale che comporta vantaggi economici e sociali per l’intera collettività regionale in ragione della circostanza che la deturpazione paesaggistica causata dall’attività estrattiva colpisce l’intero territorio regionale». Le medesime considerazioni varrebbero con riferimento all’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, che prevede la destinazione del 50 per cento del contributo a tutela dell’ambiente.

Inoltre, avuto riguardo alla destinazione del restante 50 per cento del contributo, sarebbe errato l’assunto del giudice a quo secondo cui l’art. 17 della legge reg. Campania n. 54 del 1985 già assolverebbe alla funzione di sovvenzionare i lavori di recupero ambientale. Ciò in quanto la disposizione farebbe riferimento alla copertura dei costi connessi al recupero della specifica cava oggetto di concessione, garantiti dalla cauzione di cui all’art. 6, mentre il contributo di cui all’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008 sarebbe destinato alla copertura finanziaria di lavori diversi, quali quelli relativi alle «cave abbandonate».

Quanto alla redazione del progetto di comparto, secondo la Regione il comma 7 dell’art. 23 delle norme di attuazione del PRAE non sarebbe altro che una attuazione dell’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, come si desumerebbe dal comma 6 dello stesso art. 23.

Infine, la Regione Campania ritiene apodittica e inammissibile per genericità l’affermazione del rimettente secondo cui la quota di contributo destinata alle attività di controllo dell’organo di vigilanza in materia di cave non sarebbe coerente con la natura indennitaria del prelievo.

4.– DeCav srl, parte del giudizio iscritto al n. 81 del reg. ord. 2023, si è costituita con atto depositato fuori termine, il 24 febbraio 2024.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale di Napoli, decima sezione civile, con le due ordinanze in epigrafe, di identico tenore, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 e dell’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, che prevedono contributi a carico delle imprese che svolgono attività estrattiva da cave.

Il rimettente premette che l’attività estrattiva da cave, nella Regione Campania, è sottoposta a tre prelievi economici disciplinati dalle due disposizioni censurate e dall’art. 18 della legge reg. Campania n. 54 del 1985. Richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui tali prelievi non avrebbero natura di tributi, ma sarebbero contribuzioni finalizzate a compensare i danni legittimamente prodotti al bene ambiente dallo sfruttamento della cava, il rimettente sostiene che le disposizioni censurate sarebbero in contrasto con l’art. 3 Cost., perché irragionevoli ed esuberanti rispetto alla finalità perseguita, nonché discriminatorie nei confronti delle imprese che svolgono attività estrattiva, tenute a sopportare un costo aggiuntivo rispetto alle imprese dedite ad altre attività economiche. Il giudice a quo aggiunge che la ratio indennitaria sottesa alla legislazione regionale sarebbe già soddisfatta dall’art. 18 della legge reg. Campania n. 54 del 1985, che destina il contributo da essa previsto, in via prioritaria, alla «realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di cava».

2.– In via preliminare, deve disporsi la riunione dei predetti giudizi perché le ordinanze di rimessione sollevano le stesse questioni e si fondano su argomentazioni sostanzialmente comuni.

3.– Ancora in via preliminare, va dichiarata inammissibile la costituzione, nel giudizio iscritto al n. 81 del reg. ord. 2023, di DeCav srl. La parte si è costituita con atto depositato il 24 febbraio 2024 e, quindi, ben oltre il termine perentorio, fissato dall’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza di rimessione, avvenuta il 21 giugno 2023.

4.– Prima di passare al merito delle questioni sollevate, è opportuna una breve disamina dei contributi cui sono soggette le imprese che operano nell’attività estrattiva da cave nella Regione Campania.

4.1.– La legge reg. Campania n. 54 del 1985 prevede, all’art. 18, un contributo «sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell’area», che viene introitato dai comuni interessati, i quali devono utilizzarli prioritariamente per la realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di cava.

L’art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005, oggetto di censura da parte del giudice a quo, prevede un ulteriore contributo da versare alla Regione pari a «euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto». Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che le somme così riscosse sono «iscritte nel Bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla unità previsionale di base 9.31.71 della entrata ed alla unità previsionale di base 1.55.97 della spesa per il finanziamento nella misura dell’importo effettivamente riscosso dei lavori di completamento ed avvio dell’attività dell’aeroporto di Pontecagnano -Sa- nonché per tutte le attività di gestione societaria». Il contributo, in origine, era volto a finanziare esclusivamente i «lavori di completamento ed avvio dell’attività dell’aeroporto di Pontecagnano-Sa»: l’art. 5, comma 7, della legge della Regione Campania 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) ha successivamente integrato il testo del menzionato art. 17, stabilendo che il contributo è versato anche «per tutte le attività di gestione societaria».

Infine, l’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, anch’esso censurato dal rimettente, dispone, in aggiunta ai due contributi sopra citati, il pagamento di un «contributo ambientale», di importo differenziato a seconda del materiale estratto, destinato per il 50 per cento ad alimentare il «Fondo per la ecosostenibilità» disciplinato dall’art. 15 della medesima legge reg. Campania n. 1 del 2008 e per il restante 50 per cento al finanziamento delle spese «concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva, e al finanziamento delle attività di controllo dell’organo di vigilanza in materia di cave».

5.– È altresì opportuno rammentare che questa Corte, nel pronunciarsi sulla natura del contributo per attività estrattiva previsto dalla legislazione della Regione Siciliana, ha affermato che esso è funzionale a coprire «gli oneri finanziari che gli enti interessati devono comunque affrontare per neutralizzare al meglio le conseguenze – nocive ma legittime, perché consentite dalla legge ed assentite dalle amministrazioni interessate – comunque correlate a siffatte iniziative economiche»; è rapportato «all’impegno profuso dagli enti interessati nella gestione amministrativa collegata alla relativa attività di impresa e mira ad indennizzare il pregiudizio che la collettività finisce per patire in conseguenza dell’autorizzazione relativa allo sfruttamento delle cave». Dunque, tale contributo, essendo caratterizzato da tale peculiare connotazione indennitaria, è «privo della funzione genericamente contributiva al bilancio degli enti interessati o commutativa di un servizio, che caratterizza i tributi» (sentenza n. 89 del 2018).

Anche la giurisprudenza di legittimità, avuto riguardo ai contributi previsti dalle disposizioni censurate, ne ha escluso la natura tributaria (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1182; sezione tributaria, ordinanze 23 gennaio 2023, n. 1915 e 9 giugno 2021, n. 16025), rimarcandone la specifica natura indennitaria del pregiudizio subito dalle collettività in conseguenza della gestione delle cave.

6.– Tanto premesso, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge reg. Campania n. 17 del 2005, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza intrinseca della disposizione rispetto alla finalità indennitaria perseguita, è parzialmente fondata, nei termini che seguono.

6.1.– L’art. 17, comma 2, della legge reg. Campania n. 15 del 2005 prevede, come si è detto, che il contributo versato dalle imprese impegnate nell’attività estrattiva nella Regione Campania sia destinato al finanziamento «dei lavori di completamento ed avvio dell’attività dell’aeroporto di Pontecagnano -Sa- nonché per tutte le attività di gestione societaria».

Secondo il rimettente, la disposizione violerebbe l’art. 3 Cost. per irragionevolezza intrinseca rispetto alla finalità indennitaria perseguita. Mancherebbe sia il collegamento funzionale tra il contributo e la compensazione del danno ambientale prodotto, sia il collegamento territoriale tra la zona ove è esercitata l’attività estrattiva e quella ove è localizzato l’aeroporto di Pontecagnano.

Sarebbe violato anche il principio di eguaglianza, sotto il profilo della disparità di trattamento a danno delle imprese che svolgono attività estrattiva.

6.2.– Questa Corte ritiene, in linea con le considerazioni di recente svolte dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un. civ., n. 34982 del 2023), che la finalità ambientale perseguita dal contributo in esame non vada identificata nel ripristino del territorio a seguito dei danni causati dall’attività estrattiva, ma nel miglioramento complessivo che il territorio medesimo può ottenere da infrastrutture capaci di bilanciare le compromissioni subite.

In tale ottica, il finanziamento, attraverso il contributo, dei lavori di completamento ed avvio dell’attività dell’aeroporto di Pontecagnano risulta non irragionevole, poiché può portare miglioramenti al territorio dell’intera Regione e determinare ricadute favorevoli, anche di natura socio-economica, per la collettività, generando esternalità positive ad ampio spettro.

6.3.– Non è, invece, conforme a canoni di ragionevolezza l’ulteriore previsione secondo cui il contributo è destinato anche al finanziamento delle «attività di gestione societaria» dell’aeroporto.

Tale previsione, frutto di una modifica apportata nel 2016 all’art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005, ha comportato che la contribuzione, originariamente a supporto delle sole spese correlate ai «lavori di completamento ed avvio dell’attività dell’aeroporto», diventasse un prelievo continuativo nel tempo, del tutto slegato dalle finalità iniziali. La gestione societaria, infatti, è totalmente avulsa dalla logica indennitaria che giustifica il prelievo, in quanto essa costituisce una mera attività aziendale, svolta dalla società concessionaria dell’aeroporto, la quale risponde delle eventuali disfunzioni gestionali e deve assumersi in proprio il relativo rischio d’impresa.

In sostanza, il sovvenzionamento dell’attività di gestione societaria dell’aeroporto non risponde alle doverose finalità ambientali sottese all’imposizione del contributo, poiché non è funzionale a soddisfare l’interesse primario di supportare la riqualificazione del territorio della Regione.

Ne consegue che il contributo previsto dalla disposizione censurata costituisce una legittima fonte di imposizione nei limiti in cui le somme riscosse sono destinate a sovvenzionare i «lavori di completamento ed avvio dell’attività dell’aeroporto di Pontecagnano-Sa». Terminati i lavori e avviata l’attività aeroportuale, quindi, la contribuzione non può che cessare di gravare sulle imprese del settore estrattivo operanti nella Regione Campania.

7.– Per tali ragioni, la questione di legittimità dell’art. 17, comma 2, della legge reg. Campania n. 15 del 2005, limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria», è fondata, per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca.

8.– Non è, invece, fondata l’ulteriore censura rivolta alla disposizione in esame sotto il profilo della disparità di trattamento tra le imprese operanti nel settore estrattivo e quelle impegnate in altre attività, in ragione della chiara disomogeneità delle situazioni messe a raffronto (tra le tante, sentenza n. 171 del 2022).

9.– Il rimettente censura anche l’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, che impone alle imprese del settore estrattivo un contributo destinato per il 50 per cento ad alimentare un «Fondo per la ecosostenibilità» e per il restante 50 per cento del contributo a finanziare una serie di spese riferibili all’attività estrattiva.

Secondo il giudice a quo, vi sarebbe violazione dell’art. 3 Cost, perché la scelta del legislatore regionale di imporre tale contributo sarebbe irragionevole e discriminatoria, in quanto il Fondo dovrebbe essere alimentato dalle imprese che si occupano della produzione di imballaggi e non anche da quelle impegnate nell’attività estrattiva. Inoltre, tutte le ulteriori attività finanziate dal contributo sarebbero già sovvenzionate tramite altre disposizioni regionali.

9.1.– La questione non è fondata.

Il 50 per cento del contributo in esame è esplicitamente destinato alla alimentazione del Fondo per la ecosostenibilità, che è finalizzato a tutelare interessi di natura ambientale. Sotto tale profilo, di conseguenza, il contributo risponde alla finalità indennitaria per la quale è stato istituito.

Infatti, non presenta aspetti di irragionevolezza né risulta discriminatoria la scelta del legislatore regionale, nell’esercizio della sua discrezionalità, di porre un contributo a carico delle imprese che svolgono attività estrattiva anche per il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia dell’ambiente ampi, ma comunque meritevoli di considerazione.

Non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale neppure avuto riguardo alla destinazione del restante 50 per cento del contributo, che è rivolto a finanziare spese riferibili all’attività estrattiva e che, diversamente da quanto prospettato dal rimettente, non risultano già sovvenzionate in base ad altre disposizioni regionali.

Il contributo, infatti, è destinato a finanziare lavori di recupero ambientale diversi e ulteriori rispetto a quelli di cui all’art. 17 della legge reg. Campania n. 54 del 1985, che pone l’obbligo in capo all’impresa di eseguire «le opere per il recupero ambientale della zona nei modi previsti nel provvedimento di autorizzazione o concessione». Tra tali lavori, a titolo di esempio, rientrano quelli per la ricomposizione ambientale delle «aree di cave abbandonate» di cui all’art. 29 della medesima legge regionale.

Quanto alle spese per la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, esse non sono già finanziate in base alle norme di attuazione del PRAE richiamate dal rimettente, in quanto tali norme sono meramente attuative dell’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008.

Infine, in relazione alla quota di contributo destinata all’attività di controllo dell’organo di vigilanza in materia di cave, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che i contributi per attività estrattiva servono, legittimamente, a tenere indenne la regione dai costi sostenuti per la verifica del rispetto delle condizioni del titolo autorizzativo o della concessione (sentenza n. 89 del 2018).

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile, nel giudizio iscritto al n. 81 del reg. ord. 2023, la costituzione di DeCav srl;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005), limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria»;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione civile, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2024