N. 78 - La responsabilità della BCE e delle autorità nazionali competenti nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico

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di Raffaele D'Ambrosiogennaio 2015

Nel suo ruolo di autorità di vigilanza la BCE non gode in astratto di alcuna limitazione di responsabilità, in quanto il Regolamento N. 1024/2013 sul Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) la assoggetta al regime generale previsto per tutte le Istituzioni dell’Unione dall’art. 340 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Tale approccio non è però in linea né con i principi di Basilea del 2012 né con le caratteristiche di unicità del MVU. Nell’ambito di quest’ultimo la BCE e le autorità nazionali competenti (ANC) sono investite di poteri di vigilanza della medesima natura, sebbene attribuiti alla prima e alle seconde secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sul MUV (fondamentalmente secondo lo status di “significativo” o “meno significativo” dell’ente creditizio di volta in volta interessato). Non vi sarebbe, pertanto, ragione di assoggettare la BCE e le ANC a regole di responsabilità diverse. Inoltre, escludere qualsiasi protezione legale per la BCE potrebbe indurre quest’ultima ad avvalersi in misura eccessiva della collaborazione di quelle ANC che godono di regimi di responsabilità più favorevoli.

Alla luce di quanto sopra potrebbe pervenirsi ad una qualche forma di limitazione di responsabilità della BCE per via interpretativa, seguendo due percorsi alternativi; facendo, cioè, leva sulle regole speciali applicabili alle autorità di vigilanza nei vari Paesi Membri ovvero sul criterio della violazione sufficientemente grave, già applicato dalla Corte di giustizia alle istituzioni dell’Unione.

La responsabilità della BCE lascia impregiudicata quella delle ANC. Il riparto di responsabilità tra la prima e le seconde dipende, in sostanza, da quello dei relativi compiti e poteri. Vi sono, tuttavia, dei casi in cui tale riparto non è chiaro neppure alla luce del regolamento n. 468/2014 della BCE, che istituisce il quadro di cooperazione tra quest’ultima e le ANC nell’ambito del MVU.

In altri casi, la BCE riveste il ruolo di autorità competente, ma i poteri spettano in concreto alle autorità nazionali. La BCE ha qui, di regola, il potere di dettare istruzioni alla ANC. Il riparto di responsabilità tra la BCE e le ANC dipenderà allora dal grado di vincolatività delle istruzioni della BCE e dal margine di discrezionalità della ANC interessata.

La BCE risponde anche dei danni cagionati ai terzi dai propri dipendenti e dai membri dei propri organi. E’ dubbio se tale responsabilità si estenda anche ai membri nazionali dei Gruppi di vigilanza congiunti previsti dal citato regolamento n. 468/2014.

Ai dipendenti e ai membri degli organi della BCE si applicano le immunità previste dal Protocollo n. 7 allegato ai Trattati. La previsione di tali immunità non esclude, però, la responsabilità dei predetti soggetti nei confronti della BCE. In particolare, nell’individuare la responsabilità dei membri degli organi della BCE, si dovrà tener conto della distribuzione dei relativi poteri e compiti quale risultante dalle previsioni contenute nel Regolamento sul MUV.