Referendum abrogativo

Il referendum abrogativo produce l’effetto di abrogare totalmente o parzialmente un atto della Regione.

Può avere ad oggetto l’abrogazione totale o parziale:

  • di una legge regionale:
  • di un regolamento;
  • di uno o più atti amministrativi di interesse generale.

Può essere richiesto da:

  • almeno 40.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della Regione;
  • 10 Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti dell’Emilia-Romagna secondo i dati dell’ultimo censimento ufficiale;
  • almeno due Consigli provinciali.

L’iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi che precedono la scadenza dell’Assemblea legislativa regionale.

Inoltre, non possono essere sottoposti a referendum abrogativo:

  • lo Statuto della Regione;
  • i regolamenti interni agli organi regionali;
  • le norme che regolano il funzionamento di istituti e organi di rilevanza costituzionale o statutaria;
  • le leggi tributarie e di bilancio;
  • le leggi elettorali;
  • le leggi di esecuzione delle normative comunitarie;
  • le leggi di ratifica, attuazione e esecuzione degli accordi internazionali della Regione, le intese con altre Regioni italiane e i loro regolamenti attuativi;
  • un quesito già dichiarato inammissibile qualora non sia trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.


L’iniziativa referendaria e lo svolgimento della consultazione popolare è regolata dalla legge regionale numero 34/1999, modificata dalla legge regionale numero 8/2006 e dalla legge regionale numero 8/2008 e dall'articolo 29 della legge regionale numero 17/2014.

(Ultimo aggiornamento 11/03/2020)

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