Il Difensore civico: “Con le nuove regole più facile ‘curiosare’ negli atti della Pa"

26.01.2017

Il Difensore civico: “Con le nuove regole più facile ‘curiosare’ negli atti della Pa

Diventa effettivo anche in Italia il diritto alle informazioni amministrative, già da tempo conosciuto nell’ordinamento dell’Unione europea e negli ordinamenti nazionali di derivazione anglosassone. Scade infatti oggi il termine concesso alle pubbliche amministrazioni per adeguarsi alle nuove regole sull’accesso civico, il cosiddetto Foia (Freedom of information act), introdotto dal decreto legislativo 97 del 2016.

Lo scopo della nuova disciplina – che trova fondamento nella legge delega Madia – è quello di creare un’amministrazione più trasparente, vicina ai cittadini e aperta a forme diffuse di controllo da parte dei privati. “Il nuovo accesso civico- afferma il Difensore civico regionale Gianluca Gardini, figura di garanzia dell’Assemblea legislativa– apre le porte a un rapporto pubblico-privato orientato alla conoscenza, all’accessibilità totale e alla prevenzione ‘dal basso’ dei fenomeni corruttivi”. Singoli cittadini, associazioni, imprese e giornalisti, continua Gardini, “potranno quindi rivolgersi all’amministrazione per conoscere, ad esempio, quanti soldi il Comune abbia speso per il rifacimento di una strada o di una piazza pubblica, che tipi di investimenti abbiano fatto le società partecipate dagli enti locali e regionali, quanti soldi pubblici siano stati spesi per la contribuzione nei buoni pasto delle mense scolastiche e a chi e a quali cifre siano dati in locazione o venduti gli immobili pubblici”.

Dal punto di vista dei cittadini, riveste sicuramente un ruolo importante il Difensore civico regionale che – nelle ipotesi di amministrazioni regionali o locali – assume le vesti di organo di garanzia: in caso di mancata risposta o rifiuto da parte dalla pubblica amministrazione i cittadini potranno presentare ricorso al Difensore civico, il quale entro trenta giorni dovrà pronunciarsi e comunicare all’ente coinvolto l’eventuale illegittimità della decisione. Decisione che la pubblica amministrazione potrà confermare entro i successivi trenta giorni, in caso contrario l’accesso si riterrà consentito. “Una possibilità gratuita per il privato in alternativa al giudice amministrativo – evidenzia Gardini – per tutelare il diritto del cittadino a entrare a conoscenza del patrimonio informativo in possesso dell’amministrazione”. Il Foia, prosegue il Difensore civico, “riconosce pertanto ai cittadini il diritto a ‘curiosare’ nell’attività dell’amministrazione senza che quest’ultima possa opporre il limite della mancanza di interesse da parte del richiedente. Una svolta decisiva nei rapporti tra pubblico e privato che tuttavia rischia di creare non pochi problemi alle amministrazioni, sia dal punto di vista organizzativo sia nel bilanciare esigenze di trasparenza e riservatezza”. Non a caso, sottolinea Gardini, “l’amministrazione ha avuto cinque anni di tempo per adeguarsi alla disciplina sul Foia (a differenza dei soli sei mesi concessi dal decreto 97/2016). Occorrerà pertanto dotarsi di strutture adeguate e capaci di garantire decisioni coerenti con il dettato normativo, assicurare il fine ultimo di ‘apertura della pubblica amministrazione verso i cittadini’, interpretando i limiti previsti in modo non eccessivamente rigido e, soprattutto, definire la relazione tra i diversi strumenti di accesso attualmente vigenti (accesso documentale, accesso civico vecchio, nuovo accesso civico) al fine di evitare che la confusione applicativa affossi definitivamente le aspirazioni di trasparenza”.

A differenza dell’accesso riconosciuto dalla legge 241 del 1990, il nuovo accesso civico non presuppone infatti alcuna legittimazione specifica da parte del richiedente. Per questo, chiunque potrà ora rivolgersi all’amministrazione per conoscere un dato o per ottenere un documento, a prescindere da una specifica motivazione. Inoltre, il nuovo accesso civico si distingue decisamente dall’accesso già previsto dalla normativa anticorruzione (decreto legislativo 33 del 2013), comunque rimasto in vigore, poiché riguarda documenti e dati “ulteriori” rispetto a quelli già oggetto degli obblighi di pubblicazione nei siti web della pubblica amministrazione.

(Cristian Casali)