Introduzione
Ben venga la nuova legge sulla continuità degli affetti dei minori in affidamento, perchè con questa norma “il legislatore si fa carico di una particolare evidenza, e cioè del fatto che l’affidamento spesso si prolungava e ancora si prolunga molto oltre i 24 mesi previsti, salvo proroga, dalla legge”. Succede infatti che “un bambino collocato in una famiglia affidataria venga talvolta lì 'dimenticato', e questo anche per effetto della lunghezza delle procedure giudiziarie e amministrative, o ancora che al termine di un affidamento durato anche a lungo, il minore venga poi spostato in un’altra famiglia affidataria o in una comunità o dato in adozione ad altri, rescindendo completamente i rapporti sviluppati negli anni con gli affidatari”. Tutte situazioni che “contribuivano a creare dei veri e propri 'orfani di stato: orfani in senso psicologico, dei bambini deprivati cioè per ben due volte dei loro affetti”.
A sostenerlo è Luigi Fadiga, Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia-Romagna, intervenendo in occasione del convegno “Affido e adozione… in cammino verso nuove frontiere?” che si è svolto ieri al Tribunale di Bologna.
“Quando parliamo di adozione o di affidamento familiare ci troviamo di fronte a una normativa nata con precise idee e scopi ben chiari, che rispondeva a bisogni e contesti sociali e di vita ben diversi da quelli in cui viviamo oggi- spiega la figura di garanzia dell'Assemblea legislativa-. In questo senso, la neonata legge aiuta a ridefinire il rapporto tra due istituti, quello dell’adozione e quello dell’affidamento familiare, che hanno scopi diversi ma non poche interrelazioni, e che se ben definiti possono evitare ai minori già traumatizzati il ripetersi di nuovi abbandoni”.
Non tutti i problemi sono stati risolti, avverte però il Garante: c’è infatti una vecchia Convenzione del 1967, che è stata rivista nel 2008 e che vede l’adozione in modo diverso dall’attuale normativa italiana, prevedendo ad esempio la possibilità che la domanda di adozione sia presentata anche dai single, dalle coppie non sposate o dalle coppie dello stesso sesso. La Convenzione non lo prescrive, puntualizza però Fadiga, ma “lascia aperta la possibilità, a discrezione di ogni Stato, così come lascia a ogni Stato di decidere se queste coppie devono essere sposate o registrate o solo conviventi”.
D’altro canto, “la legge 149/2001 sulla disciplina dell’adozione e dell’affidamento non prende in esame questi aspetti, lasciando molte incertezze rispetto ai fenomeni sociali sopravvenuti e sopravvenienti”, commenta Fadiga. “Non vi è dubbio quindi che scontiamo un ritardo normativo considerevole rispetto all’evoluzione della società e a quelli che sono spesso definiti come gli 'imperativi della modernità'- conclude il Garante-. Come questo possa assicurare una risposta efficace alle esigenze affettive dei minori e in particolare al diritto dei minori ad una famiglia, riesce davvero arduo immaginare”.
(jf)
Ultimo aggiornamento: 10-10-2016, 11:00
