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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3282
Presentato in data: 27/09/2016
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara nella Provincia di Piacenza" (Delibera di Giunta n. 1536 del 26 09 16).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara nella provincia di Piacenza"

 

 


Art. 1

Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

 

1. Ai sensi dell’articolo 15 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), è istituito, nella Provincia di Piacenza, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), il nuovo Comune è denominato ………………………………

3. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara come risultante dall’allegata cartografia.

 

 

Art. 2

Partecipazione e municipi

 

1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del Decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2.Ai sensi dell’articolo 16 del Decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l’organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

 

 

Art. 3

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

 

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.

3. Il personale dei preesistenti Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell’articolo14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

 

 

Art. 4

Norme di salvaguardia

 

L’istituzione del nuovo Comune non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell’attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), e in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della suddetta legge, il Comune   di nuova istituzione è definito montano limitatamente ai suoi territori individuati come zone montane dalla Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1734 del 2004, attuativa della legge regionale n. 2 del 2004, e accede ai benefici di legge in relazione alla popolazione e alla superficie dei suddetti territori.

 

 

Art. 5

Contributi regionali

 

1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi e in base al numero dei Comuni.

2. La Regione eroga al Comune di nuova istituzione un contributo ordinario annuale, di ammontare costante pari a 107.225 euro all’anno, per la durata complessiva di dieci anni.

3. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune:

a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea;

b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

4. Al nuovo Comune, in quanto istituito per fusione, si applica l’articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel rispetto delle condizioni dettate dall'articolo 1, comma 728, della legge suddetta.

 

 

Art. 6

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 5, comma 2 della presente legge, per l'esercizio finanziario 2018 la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell’ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

Art. 7

Disposizioni transitorie

 

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2017 d’intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2018, sia con riguardo all’organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l’obiettivo di garantire continuità nell’accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione, a decorrere dal 1 gennaio 2018 e sino alla elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 124, lett. b), della legge n. 56 del 2014, alla data di istituzione del nuovo Comune, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo Comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.

4. In conformità all’articolo 1, comma 125, lettera b) della legge n. 56 del 2014, ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del Decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di nuova istituzione, per stabilire il limite degli stanziamenti dell’anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all’articolo 141, comma 5, del Decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione dei Comuni d’origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

6. Agli amministratori del nuovo Comune, nato dalla fusione di più comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano per il primo mandato amministrativo, ai sensi dell'articolo 1 comma 109 della legge n. 56 del 2014, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

7. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.

 

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

 

Art. 1 Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo.

 

Art. 2 Partecipazione e municipi

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo.

 

Art. 3 Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

 

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Art. 4 Norme di salvaguardia

 

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Art. 5 Contributi regionali e quantificazione

Il comma 1 contiene il rinvio alla disciplina dei criteri per la quantificazione del contributo ordinario annuale regionale mentre il comma 2 dispone l'esatta quantificazione di tale contributo, previsto per la durata complessiva di 10 anni, in capo al nuovo Comune istituito mediante fusione.

Di seguito il calcolo del contributo ordinario annuale, della durata di 10 anni, secondo i criteri della DGR 379/2016, Allegato A:

Criteri

Dati relativi ai Comuni

Importo contributo

n. Comuni con popolazione < 1000 abitanti

n. 2 Comuni – 984 abitanti

€. 39.360

(984 abit. x €. 40)

n. Comuni con popolazione >1000 abitanti

n. 1 Comune - 2179

€. 17.432

(2179 abit x €. 8)

Kmq complessivi

Kmq 100,865

€. 50.432,5

(100,865 kmq x €. 500)

Contributo ordinario annuale

€. 107.224,5

Importo totale nei 10 anni

€. 1.072.245

 

Per la copertura degli oneri si rinvia alle note riferite all’art. 6 “Norma finanziaria”.

 

Art. 6 Norma finanziaria

Prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal contributo previsto dall’articolo 5, comma 2 per l'esercizio finanziario 2018 mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018.

Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

Art. 7 Disposizioni transitorie

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo. L’istituzione dell’organismo consultivo, composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai partecipanti non sono riconosciuti rimborsi spese e gettoni di presenza.

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

 

ONERI PREVISTI

Esercizio in

corso

2° esercizio (1)

3° esercizio (1)

 

Nuove o maggiori spese correnti a decorrere dall’esercizio 2018 (articolo 5)

 

 

Euro 107.225

Minori entrate

(art./artt.)

 

 

 

Totale oneri da coprire

 

 

Euro 107.225

MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

 

Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (capitolo 86350)

 

 

Euro 107.225

Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa

 

 

 

Nuove o maggiori entrate

(art./artt.)

 

 

 

Totale mezzi di copertura

 

 

Euro 107.225

 

1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

 

Modalità di copertura negli anni successivi (2):

Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

2) Nel caso di oneri non quantificati al punto precedente.

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