Esonero contributivo parità di genere, domande entro il 30 aprile 2024
05.01.2024
L'INPS, con il Messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023, rende noto che sul proprio sito internet, nella sezione "Portale delle Agevolazioni" (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line "SGRAVIO PAR_GEN_2023" al fine di consentire l'invio delle richieste di accesso all'esonero contributivo connesso al conseguimento, entro il 31 dicembre 2023, della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del D.Lgs n. 198/2006.
Si rammenta che la misura si sostanzia in un esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali datoriali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, fermo restando il limite di spesa di 50 milioni di euro annui.
Come noto l'art. 5 della Legge n. 162/2021 (cfr. Aggiornamento AP n. 543/2021), prevede un esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis, D.Lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
L'INPS con il Messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023 annuncia che sul proprio sito internet, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni" (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line "SGRAVIO PAR_GEN_2023" al fine di consentire l'invio delle richieste di accesso al beneficio in oggetto da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande possono essere presentate fino al 30 aprile 2024 ma è necessario evidenziare che, ai fini dell'ammissibilità all'esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.
Le domande telematiche di autorizzazione all'esonero contengono le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del datore di lavoro;
- la dichiarazione sostitutiva (D.P.R. n. 445/2000) di essere in possesso della certificazione di parità di genere;
- il periodo di validità della certificazione di parità di genere, indicando a tale fine la data di rilascio della stessa. In relazione a detto periodo di validità la domanda deve altresì contenere:
- la retribuzione media mensile stimata;
- l'aliquota datoriale media stimata;
- la forza aziendale media stimata.
Le domande rimarranno in stato "trasmessa" fino all'elaborazione massiva successiva alla scadenza del 30 aprile 2024; al termine dell'elaborazione, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on line, l'ammontare dell'esonero che potrà essere fruito.
Fermo restando il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, nell'ipotesi di insufficienza di dette risorse, l'esonero spettante sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.
Di conseguenza:
- le istanze per le quali sarà riconosciuto l'intero ammontare dell'esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato "Accolta",
- mentre qualora si dovesse rendere necessario procedere ad una riduzione, le domande saranno contrassegnate come "Accolta parziale".
All'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell'esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R", che assume il seguente nuovo significato "Azienda autorizzata all'esonero di cui all'art. 5 L. 162/2021".
CHIARIMENTI RELATIVI ALLE DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 30 APRILE 2023
Con riferimento all'esonero autorizzato relativamente alle domande presentate entro il 30 aprile 2023, l'INPS chiarisce che:
- i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato della parità di genere, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;
- i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell'esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l'INPS procederà d'ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell'esonero per l'intero periodo spettante;
- i datori di lavoro privati che abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato, a seguito di accertamenti, non coerente con i requisiti legittimanti richiesti, saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi autorizzati e indebitamente fruiti, secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.
Si precisa, infine, che i datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l'annualità 2022 in presenza di una certificazione della parità di genere conseguita nell'anno 2023, possono ripresentare domanda per l'annualità 2023.
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'ESONERO AUTORIZZATO
Con riferimento alle modalità di fruizione dell'esonero autorizzato, si rinvia alle indicazioni già fornite nell'Aggiornamento AP n. 9/2023 relativo alla Circolare INPS n. 137/2022.
Si precisa, infine, che, come precedentemente anticipato, l'effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza entro il 30 aprile 2024 potrà decorrere solo all'esito dell'elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive dell'Istituto circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti.